Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7137-2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, del Foro di Bergamo, presso il cui studio sito in Romano di Lombardia INDIRIZZO) al INDIRIZZO elegge altresì domicilio, giusta procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME, (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE) in persona del Curatore fallimentare pro-tempore, AVV_NOTAIO COGNOME.
-intimato – avverso la sentenza n. 125/2022, pubblicata il 2 febbraio 2022 e notificata in pari data, della Corte d’Appello di Brescia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.COGNOME NOME proponeva reclamo ex art.18 LF avverso la sentenza n.149/2021 del Tribunale di Bergamo con la quale era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, curatore del Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e ne era stato dichiarato il fallimento in estensione, ex art.147, comma 2, LF, quale socio accomandante, ma illimitatamente responsabile ex art. 2320 c.c. per aver compiuto atti di gestione incompatibili con la qualifica di socio accomandante ricoperta.
Il reclamante contestava -così in riforma della decisione di primo grado -di aver svolto in favore della società fallita alcuna attività qualificabile come amministrativa, stante il ruolo esecutivo assunto e comunque difettando i presupposti di fallibilità, per non esservi alcun automatismo nella pronuncia di fallimento del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, richiedendosi, invece, anche con riferimento al socio, una distinta ed autonoma ‘dichiarazione’ di fallimento.
La Corte di appello di Brescia, nella resistenza del Fallimento istante RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e del Fallimento di NOME COGNOME, ha respinto il reclamo e ha così rilevato che: (i) il curatore della s.a.s. aveva chiesto l’estensione del fallimento al socio accomandante COGNOME NOME, coniuge dell’accomandataria NOME COGNOME, affermando di aver appreso dalle dichiarazioni rese da quest’ultima che il marito era stato fondatore e gestore della società e che lo stesso nome della società riportava al suo interno un chiaro riferimento al predetto socio; (ii) la COGNOME, auto-definendosi quale mera impiegata, aveva dichiarato ulteriormente al curatore che il marito aveva anche le deleghe bancarie e decideva l’acquisto di materiali ; (iii) anche la preventivazione dei lavori e l’access o presso il cliente era svolto dal COGNOME NOME, così come la gestione dei dipendenti; (iii) il curatore aveva dunque proceduto alla verifica della documentazione che gli era stata consegnata dalla fallita, rilevando, dall’analisi dei contratti di appalto consegnati, che la firma ivi apposta per la RAGIONE_SOCIALE era sempre quella del marito dell’accomandataria, COGNOME; (iv) conseguiva da ciò l’incompatibilità del comportamento tenuto
dal COGNOME con la figura del socio accomandante, avendo egli operato quale effettivo amministratore della società, per aver trattato direttamente in nome e per conto di quest’ultima sia coi clienti sia coi fornitori, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art.2320, comma 1, seconda parte, cc, che attribuisce responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a carico del socio accomandante che avesse violato il disposto di cui alla prima parte di tale comma, che gli fa infatti divieto di <> e di <>; (v) le condotte evidenziate dovevano essere considerate quali altrettante ingerenze dirette del socio accomandante nell’amministrazione della società, spettando all’accomandatario, e non all’accomandante, decidere quali contratti stipulare e quali no, e quali clausole approvare specificamente, e quali no, sempre che non vi fosse stata un’apposita e specifi ca delega da parte dell’accomandatario, che autorizzasse in taluni casi determinati l’esercizio da parte dell’accomandante del potere di prendere decisioni impegnative per la società; (vi) per il principio di vicinanza della prova, sarebbe spettata al fallendo la prova di aver ricevuto un siffatto specifico incarico, prova né raggiunta né ancor prima offerta; (vii) per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice – vietata dall’art. 2320 cod. civ. – è necessario che costui svolga un’attività gestoria (interna o esterna alla società) che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicando una scelta propria del titolare dell’impresa; (viii) più in particolare, per quanto attiene ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, l’attività di amministrazione vietata riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto riguarda il momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano – come l’aiuto finanziario alla società – non vale a escludere di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale pertanto rimane estraneo; (ix) l’ingerenza rilevante risulta essere alternativamente quella che, sul piano interno, risulti tale da influenzare in misura apprezzabile l’amministrazione della società e quella che, sul piano esterno, si risolva in determinazioni atte ad incidere sui rapporti contrattuali
con i terzi, ma ciò solo se l’incidenza afferisce al momento genetico del rapporto stesso, non rilevando invece la fase esecutiva; (x) il COGNOME non aveva fornito prova alcuna dell’eventuale non rispondenza al vero delle dichiarazioni della COGNOME secondo cui quest’ultima – che avrebbe dovuto, come accomandataria, amministrare la società, e quindi assumere per essa tutte le decisioni importanti sia in tema di sviluppo dell’attività aziendale sia in tema di investimenti, sia in tema di situazione finanziaria e di accesso al credito – si sarebbe limitata a tenere la contabilità, operando come semplice impiegata; (xi) con riferimento , poi, all’attività edile risulta va ragionevole supporre, sulla base dell’ id quod plerumque accidit , che ad intrattenere rapporti con la clientela, attuale e/o potenziale, non potesse essere la persona che trascorreva tutto il suo tempo-lavoro in ufficio, ivi svolgendovi attività impiegatizia; (xii) risultava lecito supporre, sulla base delle dichiarazioni della COGNOME e dei riscontri documentali già indicati nella sentenza impugnata, che ad organizzare l’attività economica dell’azienda e ad assumere le decisioni per essa più rilevanti non fosse l’amministratrice formale, e cioè l’accomandataria COGNOME NOME, ma il padre e il marito di lei (il primo deceduto, il secondo l’attuale reclamante) ; (xiii) il COGNOME doveva pertanto essere riconosciuto come l’effettivo ‘ dominus ‘ della società poi fallita, e tale doveva ritenersi ancorché alla medesima legato da rapporto di lavoro subordinato, evidente essendo l’insussistenza di alcun assoggettamento dello stesso ad ordini e disposizioni dell’amministratrice, inerenti lo svolgimento dell’attività di lavoro.
La sentenza è stata impugnata da COGNOME NOME con ricorso affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME, intimato, non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione del
litisconsorzio necessario nel giudizio di reclamo alla dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile.
1.1 Ricorda il ricorrente che la Corte d’Appello di Brescia aveva dichiarato il suo fallimento in estensione della precedente pronuncia di fallimento, dichiarata dal Tribunale di Bergamo in data 26 novembre 2021, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, società nella quale rivestiva la qualifica di socio accomandante. Il fallimento della predetta società di persone traeva origine dal ricorso depositato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti della fallita, i quali non figuravano tra le parti del giudizio di reclamo successivamente instaurato avverso la pronuncia dichiarativa del proprio fallimento in estensione.
Ricorda ancora il ricorrente che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147, commi 4 e 5, l.fall. Se i predetti creditori – che avevano proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone -non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 L.F. promosso ad istanza del curatore, al contrario, i medesimi creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell’art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci. Ne consegue che -sempre secondo la tesi del ricorrente poichè COGNOME e COGNOME non risultavano aver preso parte al giudizio di reclamo celebratosi innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, tale giudizio risulterebbe irrimediabilmente viziato da una irregolarità nella costituzione del contraddittorio, rendendosi necessaria la nuova celebrazione del giudizio stesso, con citazione di tutti i litisconsorti necessari.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione
dell’art. 147 c. 2 L.F. , nonché l ‘ illegittimità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Si censura da parte del ricorrente la ratio della sentenza impugnata in quanto sia il Tribunale di Bergamo che la Corte d’Appello di Brescia avrebbero integralmente omesso la valutazione circa la proponibilità dell’istanza d ella sua estensione del fallimento, trascurando che, a mente dell’art. 147, c. 3 L.F., ‘Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.’. Tale termine annuale varrebbe, senza subbio, anche nelle ipotesi di estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147, c. 4 L.F., come quella in esame, con la conseguenza che la domanda da cui trae origine il presente giudizio sarebbe dovuta essere dichiarata improponibile sin da quando era stata presentata al giudice di prime cure. Secondo unanime giurisprudenza ‘Il fallimento in estensione del socio accomandante è soggetto al termine di decadenza di un anno dall’iscrizione nel Registro delle Imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno di detta responsabilità. A tale fine non rileva la data della sentenza dichiarativa di fallimento della società perché non comporta il venir meno della responsabilità per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale’ (Cass. Civ., 28 febbraio 2017 n. 5069; Cass. Civ. sez. 1, dicembre 2021 n. 22246).
Ricorda il ricorrente che, sin dal mese di marzo 2017 aveva altresì costituito un’altra s ocietà, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ anch’essa operante nel campo dell’edilizia, di cui era legale rappresentante nonché socio unico.
Aggiunge che, in data 28 luglio 2017, aveva rassegnato irrevocabilmente le proprie dimissioni. Secondo il ricorrente, tale inoppugnabile evento, pubblicamente notorio a seguito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di cui era Amministratore Unico, avrebbe costituito una tangibile interruzione del
rapporto causale intercorrente con la fallita. Siffatta circostanza, peraltro evidentemente conoscibile, avrebbe testimoniato quantomeno dalle dimissioni intercorse nel lontano 2017 l’interruzione di ogni rapporto con la fallita. Tale circostanza sarebbe stata per di più riscontrabile per tabulas dall’esame della scarna e contraddittoria documentazione prodotta dalla curatela, a sostegno dell’estensione del fallimento, così che già la prima pronuncia di estensione del fallimento sarebbe intervenuta a distanza di più di quattro anni dalla costituzione della diversa impresa sopra descritta, nonché dalla presentazione della documentata cessazione di ogni suo rapporto nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE fallita, pertanto ben oltre il termine previsto dall’art. 147 c. 2 L.F. per la proposizione della domanda in esame. A tale proposito, il ricorrente rammenta che il termine annuale di cui all’art. 147 c. 2 L.F., in quanto previsto dalla legge, avrebbe pacificamente natura di termine di decadenza legale e che, ai sensi dell’art. 2969 c.c., la decadenza può essere rilevata d’ufficio dal Giudice.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per nullità dello stesso ‘per violazione dell’art. 360 c.p.c., c. 1 nn. 3 e 4, per motivazione incomprensibile, inconferente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2320 c.c. ‘.
3.1 Occorre esaminare, in omaggio al principio della ragione più liquida, il secondo e terzo motivo di ricorso che devono essere dichiarati inammissibili. 3.1.1 In relazione al secondo motivo, risulta evidente che le questioni prospettate risultano formulate per la prima volta in questo giudizio di cassazione e comunque articolate in difetto di autosufficienza, non avendo chiarito ove i presupposti fattuali -in ragione dei quali i giudici del merito avrebbero dovuto sollevare officiosamente la sopra ricordata decadenza -fossero stati allegati e dedotti nel corso dei giudizi di merito, non potendosi certo pretendere un rilievo officioso di una questione di cui non siano stati allegati e spiegati i contorni fattuali (‘dimissioni’ del socio accomandante).
3.1.2 Senza contare , anche ai fini dell’art. 360bis c.p.c., che la giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che il fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, abbia assunto responsabilità illimitata per le
obbligazioni sociali, è soggetto al termine di decadenza di un anno dall’iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della suddetta responsabilità. A tal fine non rileva la data della sentenza dichiarativa di fallimento della società perché non comporta il venir meno della responsabilità per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5069 del 28/02/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24112 del 25/11/2015).
3.1.2 Il terzo motivo è invece inammissibile perché articolato in fatto e volto a far ripetere apprezzamenti di merito a questa Corte di legittimità in relazione al profilo fattuale dell”immistione’ del socio accomandante, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ ., profilo sul quale invece la Corte territoriale ha articolato una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, secondo un paradigma di giudizio che non può dunque essere sovvertito in questo giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Ciò posto va da ultimo dichiarato inammissibile anche il primo motivo per carenze di interesse.
E’ stato infatti espressamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ‘ Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone … fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito – per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) – non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o “prima facie” infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell’art. 111, comma 2, Cost. e nell’art. 6, par. 1, CEDU ‘ (così, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 18890 del 03/07/2021; cfr. anche: Cass. 3832/2022; Cass. n. 11287 del 10/05/2018; Cass. 13843/2022).
Non è necessario disporre in tema di spese di lite, stante la mancata difesa del fallimento intimato.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27.3.2024