Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 420 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 05/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 29671-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
PU
avverso la sentenza n. 641/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 16/04/2018 R.G.N. 3153/2014;
udita la relazione della causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 641/2018 , in riforma della sentenza del tribunale, aveva dichiarato che tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fosse esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.11.2011 con inquadramento nella qualifica 1B CCNL di riferimento, condannando la società a riammettere in servizio la RAGIONE_SOCIALE ed a corrispondere, a titolo risarcitorio, sei mensilità di retribuzione nella qualifica riconosciuta, oltre che la somma di E. 12.039,32 , a titolo di differenze retributive.
La corte di merito riteneva che il contratto di collaborazione in origine stipulato tra le parti non fosse genuino poiché il progetto indicato non era rispondente alle mansioni svolte dalla lavoratrice, come accertato dalla istruttoria svolta. Riteneva per tanto applicabile l’automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato.
Avverso detta decisione proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi cui resisteva con controricorso e memoria, la COGNOME.
L’Ufficio della Procura AVV_NOTAIO concludeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 97 Cost., agli artt 35 e 36 D.lgs n. , all’art. 18 co.2 DL n. 112/2008 conv. in L.n. 133/2008 ed all’art. 1418 co.1 c.c.
Con tale motivo la società si duole della conversione del contratto di lavoro operata dalla corte di appello in quanto, trattandosi di società in house del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era applicabile il divieto di conversione sancito per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Richiama a tal riguardo precedenti pronunce di legittimità (Cass. nn.4358 e 3621/2018), la specialità delle previsioni rispetto alle società in house, nonché la applicazione ad esse delle regole pubblicistiche in tema di assunzioni in trasparenza, per poi gi ungere a sottolineare l’impossibilità di conversione del contratto originariamente di collaborazione.
2) -Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 1362 e 2697 c.c., dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003. Parte ricorrente si duole della qualificazione data dalla corte di merito ai contratti quali contratti a progetto. A suo dire avrebbe dovuto qualificare il contratto come assoggettato all’art. 61 richiamato con riguardo alla parte in cui la norma esclude dalla applicazione delle disposizioni in materia le ipotesi delle professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi.
3)-Per ragioni di logica articolazione deve trattarsi in primis la seconda censura.
La stessa risulta inammissibile poiché pone per la prima volta in questa sede di legittimità, una questione mai trattata nei giudizi di merito. A tale conclusione si deve giungere anche ove si voglia considerare il principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, comma 1, c.p.c.. Tale principio, infatti, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a
fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Esso, peraltro, deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extrapetizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato ( Cass.n. 5832/2021; Cass.n.30607/2018).
Per poter dare ingresso alla possibilità interpretativa del giudice in applicazione del richiamato principio deve dunque essere presente materiale processuale che ciò consenta, materiale che, nel caso in esame non è presente, essendo la questione del tutto nuova e mai affrontata, con le necessarie allegazioni, nei giudizi di merito.
4)- Il primo motivo risulta invece fondato.
Si osserva preliminarmente che il rapporto di lavoro in esame ha avuto inizio il 18.11.2011 e che risulta incontestato che la società ricorrente abbia natura di società c.d. in house del RAGIONE_SOCIALE. La stessa è dunque assoggettata, ratione temporis, alla disciplina del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009.
A riguardo questa Corte ha avuto occasione di statuire che (Cass. 21378/2018) in tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Richiamate tali premesse deve indagarsi se in caso di accertata illegittimità del contratto di collaborazione, nelle società in house, possa conseguire, diversamente dall’ipotesi di procedure concorsuali e dei principi cui devono ispirsrsi, la ‘conversione’ del rapporto di lavoro.
La lettura delle disposizioni contenute nell’art. 18 del d.l.n.112/2008 (come modificato dalla legge n. 102/2009), evidenziano con chiarezza che divieti o limitazioni alle assunzioni di personale previste per le pubbliche amministrazioni si applicano anc he … alle RAGIONE_SOCIALE che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale, ovvero che svolgano attivita’ nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della RAGIONE_SOCIALE…
Il tenore letterale del disposto non lascia dubbi circa la volontà del legislatore di imporre il regime di procedure concorsuali o selettive, a garanzia di trasparenza, oggettività ed imparzialità, anche a quelle società che siano comunque riferite all’amb ito pubblico attraverso forme di diretta RAGIONE_SOCIALE o anche solo di RAGIONE_SOCIALE pubblico o di servizio e supporto delle pubbliche funzioni. E che tale regime di trasparenza e oggettività sia imposto in tutte le forme di assunzione o comunque di ‘origine’ del rapporto di lavoro, non sembra porsi in dubbio, attesa la imperatività del disposto normativo.
Peraltro questa Corte ha già precisato che in caso di società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’ipotesi in cui non sia applicabile “ratione temporis” l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 – con il quale il legislatore ha esteso alle società “in house” le limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento del personale è ammissibile la conversione del contratto a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass.n. 6171/2023).
In quest’ultima decisione ed in molte altre (Cass.n.4571/2022; Cass.n.20782/2019; Cass.n.3621/2018) l’esclusione di applicazione del regime imposto dal richiamato articolo 18 ad assunzioni antecedenti alla sua entrata in vigore, oltre che segnare esattamente il discrimine temporale di applicazione della disposizione, evidenzia un passaggio fondamentale nelle scelte legislative consistente nella volontà di assoggettare anche società che per altri aspetti conservano un regime privatistico , ( Cass. S.U. n. 7759 del 2017; Cass.n. 24591 del 2016) al regime pubblicistico di trasparenza e imparzialità quanto al reclutamento del personale.
Una eventuale ‘conversione’ di contratti di collaborazione, sia pur illegittimi, risulterebbe totalmente distonica e contrastante rispetto al chiaro dettato normativo.
In ragione di quanto osservato deve accogliersi il motivo di censura, risultando la decisione della corte di merito in contrasto con i principi sopra richiamati. La sentenza deve dunque essere cassata e rinviata alla corte territoriale che deciderà, in diversa composizione, conformandosi ai principi espressi, anche decidendo sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza e, con riguardo al motivo accolto, rinvia la causa alla corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa