Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32465 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 32465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33614/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE (RM), INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti Prof. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso il loro studio, in RAGIONE_SOCIALE (RM), INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del Sindaco legale pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE n. 4548/2019, pubblicata il 5 luglio 2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’udienza del 24/09/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
Sentito il P.M. in persona della AVV_NOTAIO Procuratrice Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale del ricorso incidentale della società in house ed accoglimento del ricorso incidentale del comune.
RILEVATO CHE
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La controversia in esame trae origine dal contratto del 16/09/2008 con cui RAGIONE_SOCIALE affidava all’ATI – composta da RAGIONE_SOCIALE quale capogruppo e mandataria e RAGIONE_SOCIALE quale mandante – l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento del Nodo di Termini Metro ‘A’ Metro ‘B’ III Stralcio funzionale per il corrispettivo complessivo di euro 40.407468,34 di cui euro 587.500,00 per la progettazione esecutiva, euro 36.819.968,34 per l’esecuzione dei lavori e euro 3.000.000,00 per oneri di sicurezza.
1.1. Tuttavia, nella prospettazione dell’appaltatrice – che avviava il contenzioso – la condotta della Committente, manifestatasi attraverso l’emissione di numerosi ordini di servizio, avrebbe trasformato l’oggetto dell’appalto, di fatto divenuto un appalto c.d. ‘a regia’, con controlli
stringenti da parte della Committente e conseguenti ricadute in termini di maggiori oneri, costi e tempi da remunerare.
1.2. L’Appaltatore assumeva di essere stato costretto ad iscrivere nelle apposite sedi contabili una serie di riserve il cui numero complessivo è pari a 41.
1.3. Le prime otto riserve iscritte in contabilità erano state definite con procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 249 del d.lgs. n. 163/2006, il quale aveva riconosciuto all’Appaltatore l’importo complessivo di € 5.497.796,42.
Per le ragioni di cui sopra, RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), in proprio e quale mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE e la sua società in house RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere l’accertamento delle responsabilità della Committente e la condanna delle convenute al pagamento delle somme di cui alle riserve 9, 10, 11, 13,14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41.
2.1. Nel costituirsi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell’ATI al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.037.102,18, derivanti dai maggiori oneri sostenuti in sede di collaudo e dal prolungamento dei tempi necessari alle relative operazioni, pregiudizi asseritamente imputabili alla mancata esecuzione, da parte dell’ATI, delle attività propedeutiche alle prove funzionali di collaudo.
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2.2. Con sentenza n. 1085/2017, pubblicata il 23 gennaio 2017, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Sezione Specializzata in Materia d’RAGIONE_SOCIALE, ritenuta la fondatezza delle riserve 9, 19, 11, 16, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 36 e della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, quantificava il credito dell’ATI in € 3.127.018,10 e quello risarcitorio di RAGIONE_SOCIALE in € 351.964,63; operava, dunque, la compensazione tra i due crediti,
condannando RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento in solido della somma di € 2.775.053,47, nonché alla metà delle spese di causa, dichiarate compensate per la restante parte.
Avverso detta pronuncia, in data 01/06/2017, RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande di cui alle altre riserve iscritte in contabilità, la condanna delle convenute al pagamento delle maggiori somme dovute.
3.1. Si costituivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda dell’appaltatrice e proponendo, a loro volta, appello incidentale per il riconoscimento del maggior credito risarcitorio.
3.2. Si pronunciava la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 4548 del 05/07/2019 e, in parziale accoglimento dell’appello principale e degli appelli incidentali, statuiva quanto segue:
condannava RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE capitale in solido in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 2.022.630,19, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
pur ritenendo fondata nell’ an la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE a titolo di risarcimento del danno, la riteneva non provata nel quantum e, in riforma della sentenza di primo grado, la rigettava;
poneva a carico di RAGIONE_SOCIALE, da una parte, e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’altra, i costi di CTU;
dichiarava compensate nella misura del 50% le spese di lite del doppio grado e condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al rimborso in solido in favore di RAGIONE_SOCIALE del restante 50%.
3.3. La Corte territoriale accoglieva l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione ad alcune delle riserve che erano state, invece, riconosciute dal Tribunale (la n. 9 in relazione alla sospensione dei lavori a seguito del ritrovamento nel corso degli scavi di reperti dell’età romana, la
10 relativa all’ottemperanza alle prescrizioni dell’ordine di servizio n. 57 del 9 settembre 2010, la n. 11 e la n. 13, la n. 26, la n. 27, la n. 28, la n. 30) riducendo l’importo riconosciuto a favore di RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta pronuncia, in data 14/11/2019, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi di impugnazione, cui hanno resistito con tempestivo controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proponendo ciascun controricorrente ricorso incidentale, articolato rispettivamente in un unico motivo di ricorso.
In vista dell’udienza, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente principale deduce l’omessa pronuncia su fatti e circostanze dirimenti al fine di una migliore comprensione delle riserve ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso l’esame del motivo di appello proposto, limitandosi ad elencare le riserve e a fornire le proprie determinazioni sulle specifiche domande poste dall’esecutore, senza, peraltro, considerare i fatti afferenti all’appalto e le condotte complessivamente poste in essere dalla Committente.
6.1. Il motivo è inammissibile sia con riguardo alla violazione dell’art. 360 n.5, cod. proc. civ. che con riguardo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
6.2 . La doglianza è, infatti, dedotta in violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
6.3. È ormai principio consolidato che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi atti a esporre le ragioni per le
quali si invoca la cassazione della sentenza di merito, sì da consentire alla Suprema Corte la valutazione sulla fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario far rinvio a fonti esterne al ricorso stesso.
6.4. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, laddove il ricorrente intenda contestare le valutazioni del giudice, è tenuto ad indicare «’il fatto storico’, discusso e controverso, il cui esame sia stato omesso; il’ dato’ testuale o extratestuale, da cui risulti l’esistenza di detto fatto storico, di cui è stato omesso l’esame; il ‘come’ e il ‘quando’ detto fatto storico sia stato oggetto di discussione tra le parti; la ‘decisività’ del fatto stesso» ( ex multis, Cass, n. 33827/2023).
6.5. Nel caso di specie, l’odierna ricorrente – così come pure eccepito dai controricorrenti e dal P.M. – non ha assolto a detto onere, limitandosi a richiamare in modo generico ‘i fatti che hanno riguardato l’appello’ ovvero ‘le condotte poste in essere globalmente dalla committente’, senza precisare quali circostanze decisive sarebbero state trascurate dal giudice del gravame, né quando o in qual modo le stesse sarebbero state introdotte nel giudizio.
6.6. Per contro, la Corte territoriale risulta aver esaminato specificamente tutti i motivi di gravame motivando la decisione su ciascuno di essi.
Con il secondo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 165 D.P.R. n. 554/1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 14, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente sostenuto che l’appellante non aveva disconosciuto l’esistenza della difformità dell’opera rispetto al progetto esecutivo nonché per aver omesso di tener conto di taluni elementi, dirimenti ai fini della dimostrazione della pretestuosità
della condotta tenuta dalla Committente e dell’esistenza di un appalto c.d. ‘a regia’.
7.1. Il motivo va dichiarato inammissibile, in forza della disposizione di cui all’art. 348ter , ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis , che preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. laddove la sentenza d’appello abbia integralmente confermato la decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’). In tale ipotesi, incombe sul ricorrente l’onere -nella fattispecie non adempiuto -di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della decisione di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono differenti (sul punto, cfr. Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 26860/2014).
7.2. Appare, peraltro, non pertinente la dedotta violazione dell’art.165 d.p.r. 554/1999 concernente la disciplina dell’apposizione delle riserve nel registro di contabilità.
7.3. Si osserva, in secondo luogo, che, nel rigettare la pretesa relativa alla riserva n. 14, la Corte territoriale non si limita a rilevare come l’appellante non abbia disconosciuto le difformità dell’opera rispetto al progetto esecutivo, né ad affermare la genericità della censura, statuizioni queste espressamente investite dalle doglianze dell’odierna ricorrente, ma fonda la propria decisione sull’ulteriore e autonoma ratio secondo cui l’ordine di servizio deve ritenersi legittimo, statuizione che non risulta oggetto di specifica censura.
Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 200 del D.P.R. n. 554/1999, degli artt. 18.1 e 18.3 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 15 e alla riserva n. 19 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 33, per avere la Corte trattato in un unico capo le domande attinenti alle riserve 15 e 33, aver erroneamente respinto la pretesa relativa alla riserva 19, omettendo di considerare le citate norme del CSA, nonché per aver erroneamente respinto la pretesa di cui alla riserva n. 33, omettendo di valutare taluni fatti ritenuti dalla ricorrente decisivi ai fini della statuizione.
8.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
8.2. Occorre rilevare, in primo luogo, che anche nella fattispecie in esame ricorre l’ipotesi della c.d. ‘doppia conforme’, risultando pertanto applicabile la disciplina poc’anzi richiamata.
8.3. Si evidenzia che l’odierna ricorrente censura la statuizione impugnata sotto quattro distinti profili.
8.4. Deduce, anzitutto, che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame, trascurando di considerare che il giudice di prime cure aveva trattato in un unico capo due distinte domande, l’una concernente la riserva n. 15, l’altra relativa alla riserva n. 33, che avrebbero, invece, richiesto autonoma e separata disamina. In tal modo, si sarebbe verificata anche in secondo grado la violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che le due domande attenevano a circostanze opposte, non meritevoli di unitaria trattazione, rivelatasi peraltro pregiudizievole ai fini di una corretta disamina dei fatti di causa.
8.5. La censura si rivela infondata: invero, la Corte d’appello ha esaminato in modo autonomo le questioni relative alle diverse riserve, pur a fronte di un motivo d’appello che cumulava la n. 15 e la n. 33, trattando poi separatamente il terzo motivo di gravame concernente la riserva n. 19 e dando conto dei fatti costitutivi propri di ciascuna riserva. Ne consegue che non si configura l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.
8.6. La ricorrente censura, inoltre, la statuizione afferente alle riserve n. 15 e n. 19, addebitando alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto gravante sull’Appaltatore l’onere di dimostrare la violazione degli obblighi di custodia e di manutenzione posti a carico della Committente nella fase di consegna dell’opera, in contrasto con le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
8.7 . Anche tale motivo si rivela inammissibile, giacché senza specificare quale criterio interpretativo sarebbe stato violato nell’esame delle due riserve mira, in realtà, ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto.
8.8. La ricorrente si duole, infine, della statuizione afferente alla riserva n. 33, lamentando l’omessa considerazione dell’ordine di servizio n. 36 del 22/06/2012 con cui la Committente disponeva la modifica del progetto di cantierizzazione, ordine che l’ATI sottoscriveva con riserva, nonché della nota prot. n. 1921 del 21 giugno 2012 e prot. n. 1940 del 04/07/2012 recante la motivazione della soluzione progettuale proposta, immotivatamente rigettata dalla Committente.
8.9. Anche sotto detto profilo, il motivo si rivela, tuttavia, inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di riportare nel corpo del ricorso il contenuto dei documenti richiamati, così da consentirne la disamina da parte di questa Corte.
Il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 21, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per assenza di motivazione al capo di sentenza relativo alla riserva n. 22.
9.1. Il quarto motivo è inammissibile.
9.2. Si osserva, in primo luogo, che la decisione di appello ha confermato il rigetto delle pretese concernenti le riserve n. 21 e n. 22, già pronunciate in primo grado, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. vigente ratione temporis .
9.3. Con riferimento alla riserva n. 21 la Corte territoriale, dopo aver descritto la richiesta dell’Appaltatore di pagamento della somma a titolo di corrispettivo sull’assunto della natura a forfait dell’appalto, ha peraltro precisato, rafforzando la ragione del rigetto della relativa domanda esposta dal primo giudice, con l’affermazione del legittimo esercizio del diritto potestativo del committente di ridurre il valore delle opere nei limiti del quinto.
9.4. La censura è inammissibile perché parte ricorrente non ha assolto all’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., di indicare, a pena d’inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020).
9.5. Quanto alla riserva n. 22, la Corte d’Appello ha esaminato e respinto il relativo motivo di gravame, osservando che il Tribunale aveva accolto la pretesa avente ad oggetto ‘il risarcimento del danno per il ritardo con cui era stato disposto lo stralcio delle opere in questione da cui era derivata l’impossibilità per l’appaltatore di riallocare le risorse destinate all’esecuzione delle opere stralciate con un pregiudizio
quantificato, in mancanza di ulteriori elementi, nell’utile della commessa perduta pari a € 26.400,00, come valutato dal CTU’.
9.6. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, rilevando che l’appaltatrice non aveva esplicitato ‘alcuna ragione in merito alla inidoneità a garantire il ristoro del danno del pagamento da parte della committente di una somma pari al profitto che l’appaltatore avrebbe potuto conseguire dalla loro esecuzione’.
9.7. Orbene, la censura proposta dalla ricorrente, limitata alla mera contestazione della quantificazione, si rivela, a sua volta, inammissibile, non avendo la parte indicato le ragioni dedotte in appello a sostegno del gravame e cioè le considerazioni per le quali aveva ritenuto insufficiente il ristoro riconosciuto né in quale misura la limitatezza del quantum le avrebbe arrecato pregiudizio.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., degli artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 34 per avere la Corte d’appello ritenuto non assolto l’onere della prova sul quantum risarcitorio, omettendo di considerare che già nell’atto di citazione era indicato il criterio di determinazione, evidenziando come il calcolo fosse stato effettuato per il tramite degli indici ISTAT.
10.1. Il motivo di ricorso si espone a plurimi profili di inammissibilità.
10.2. Si osserva, in primo luogo, che anche con riferimento a tale doglianza opera il principio della c.d. ‘doppia conforme’, già richiamato con riguardo ai precedenti motivi.
10.3. In secondo luogo, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in virtù della quale l’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., così come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, introduce un vizio specifico denunciabile in cassazione, consistente nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o di una determinata circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali posti a base del giudizio e abbia carattere decisivo (cfr. Cass. n. 13024/2022; n. 14802/2017). Va, peraltro, escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione delle parti, le quali, svolgendo le proprie tesi difensive, manifestano soltanto il proprio convincimento sulle conseguenze di un fatto o di una situazione giuridica (cfr. Cass. n. 2961/2025).
10.4. In violazione dei suesposti principi, la ricorrente non ha indicato alcun fatto storico nel senso sopra chiarito di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame, limitandosi a censurare genericamente il decisum della sentenza.
10.5. La Corte di merito, nel rigettare la doglianza, ha condiviso la motivazione di primo grado secondo cui la riserva n. 34 comporterebbe un’ingiustificata duplicazione delle pretese già formulate con la riserva n. 16, parzialmente accolta, constatando altresì che l’appaltatore non aveva assolto all’onere di provare il quantum risarcitorio, omettendo di indicare da quali fonti probatorie sarebbe stato possibile ricavare l’ammontare del danno da risarcire.
10.6. Orbene, la censura non investe il criterio interpretativo adottato dalla Corte, secondo cui graverebbe sul danneggiato l’onere della prova, ma si limita a contestarne la conclusione, affermando genericamente che l’ammontare del danno sarebbe già stato provato, senza tuttavia specificare in quali atti del gravame tale prova si rinverrebbe, né esporre argomentazioni che consentano di verificare la fondatezza della propria asserzione, riducendo la doglianza a un mero dissenso dalla valutazione compiuta dal giudice del gravame.
Il sesto motivo di impugnazione censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alle riserve nn. 39 e 40, per avere la Corte omesso di confrontare gli ordini di servizio n.38 del 2/11/2012 e n.40 del 27/12/2012 con le disposizioni del contratto, sì da comprendere che gli stessi stravolgevano la progettazione definitiva redatta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quella esecutiva dell’RAGIONE_SOCIALE, trasformando l’appalto in uno cosiddetto ‘a regia.’
11.1. Il motivo è da dichiararsi inammissibile.
11.2. Rispetto ad ambo le riserve n. 39 e n. 40 le censure si rivelano meritali, mirando a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di seconde cure (Cass., sez. un., n. 34476/2019; Cass. n. 6111/ 2024; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021).
Con il settimo motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 4 del CSA, nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 9, per avere la Corte territoriale ritenuto non risarcibili i danni sopportati a causa della sospensione dei lavori derivante da ritrovamenti di reperti archeologici nell’area di cantiere.
12.1. Il motivo, attinente alla decisione di accoglimento dell’appello incidentale relativo alla riserva n. 9, riguardante la sospensione dei lavori a seguito del ritrovamento di reperti di età romana, è inammissibile.
12.2. Va, infatti, rilevato che, oltre a non essere stato indicato quale preciso fatto storico non sarebbe stato considerato ai fini della valutazione della illegittimità della protratta sospensione dei lavori, la Corte territoriale ha deciso sulla scorta della considerazione che il danno da sorpresa archeologica non è normalmente risarcibile, richiamando i relativi precedenti, e, in secondo luogo, evidenziando come l’art. 4.2. del CSA imponeva all’appaltatore un’attività propedeutica di indagini archeologiche la cui effettuazione non risultava dimostrata.
12.3. Ciò posto, pur dovendosi dare atto del principio, recentemente enunciato da questa Corte, secondo cui l’effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sullo ente committente non ai sensi dell’art. 1206 cod. civ., quale dovere di cooperare in buona fede nell’esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall’art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all’appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi (Cass. 11904/24), occorre rilevare che la prima ratio decidendi non è efficacemente intaccata dalla censura e rende pertanto anche da questa prospettiva inammissibile il motivo (Cass. Sez. Un. 7931/2013).
13. Con l’ottavo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2041 cod. civ. e dell’art. 9.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, delle disposizioni di cui al PSC e al POS, dell’art. 180, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle riserve n. 10, n. 11 e n. 13. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia errato nel non considerare che le attività disposte
dagli ordini di servizio fossero aggiuntive e superiori, e, dunque, remunerabili, rispetto a quelle previste da contratto con conseguente incremento, non imputabile all’Appaltatore, di oneri, costi e tempi esecutivi. Si deduce, altresì, l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la decurtazione del quantum riconosciuto in prime cure.
13.1. Il motivo, che cumula, oltre all’omesso esame di fatto decisivo, la violazione di plurime disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, nonché del CSA, del PSC e del POS, si rivela inammissibile.
13.2. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario, infatti, che in esso siano indicate le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie ovvero con l’interpretazione delle stesse fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass. n. 12984/ 2006; Cass. n. 21659/2005; Cass. n. 16132/2005).
13.3. Nel caso di specie le doglianze relative alle riserve n. 10, 11 e 13 che la Corte territoriale ha distintamente esaminato accogliendo l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg. 12 e 13 sulla riserva n. 10 e pagg. 14 e 15 sulle riserve nn. 11 e 13) sono articolate in termini generici, a fronte di separata trattazione di ciascuna di esse e senza l’indicazione delle specifiche censure riferite alle norme indicate.
13.4. Il ricorrente neppure indica il fatto decisivo asseritamente trascurato.
14. Il nono motivo censura la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per assenza di motivazione in relazione al capo di sentenza relativo alla riserva n. 16, per essersi la Corte di merito limitata
ad affermare la genericità del motivo senza esaminare le difese e senza esprimersi sulla doglianza dell’appellante.
14.1. Il motivo è inammissibile.
14.2. Difatti, l’assenza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione ‘manchi del tutto nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata’ (Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass. n. 17724/2023; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 8053/2014).
14.3. Nel caso di specie, la motivazione non solo è graficamente presente (cfr. pag. 18 prime 10 righe), ma consente di comprendere immediatamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto del generico gravame sul quantum, argomentato per relationem ad atti di parte del primo grado.
14.4. Il ricorrente non argomenta le ragioni per cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, la censura era dotata di sufficiente specificità (Cass. n. 24048/2021).
Con il decimo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per assenza di
motivazione in relazione al capo di sentenza relativo alla riserva n. 25, per avere la Corte d’appello immotivatamente rigettato il motivo d’appello concernente la quantificazione delle somme dovute per oneri indebitamente sostenuti dall’Appaltatore per l’esecuzione delle maggiori opere originariamente non previste.
15.1. Il motivo è inammissibile.
15.2. Sul punto, deve rinviarsi a quanto già espresso in relazione al motivo precedente.
15.3. Per costante orientamento di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 cpc, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/ 2022).
15.4. La censura, così come formulata, non concerne l’inesistenza della motivazione, quanto, piuttosto, la sua ritenuta sufficienza, derivante dall’omessa considerazione di taluni elementi probatori relativi alle maggiori lavorazioni di cui con la riserva in esame l’ATI ha chiesto il pagamento, peraltro neppure specificamente indicati. La doglianza così formulata non è ammissibile in sede di legittimità in quanto finisce per attingere l’apprezzamento di fatto che spetta esclusivamente al giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 17477/2007; Cass. n. 20322/2005; Cass.12567/2003;Cass. 4667/2001; Cass. 4916/2000; Cass. 456/2000).
16. Con l’undicesimo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 ,116 e 132, comma 2, 4 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2401 cod.civ., dell’art. 4 del contratto di appalto e 7.2.6 del CSA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 27, per avere la Corte distrettuale erroneamente respinto la richiesta risarcitoria, oggetto della suddetta riserva, relativa ai maggiori oneri per l’appaltatrice derivanti da alcuni ordini di servizio che avevano disposto la sospensione e parzializzazione dei lavori sul marciapiede della linea B della ferrovia.
16.1. Il motivo è inammissibile.
16.2. Si osserva, innanzitutto, che ‘l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità’ ( Cass. n. 353/2025; Cass. n. 11254/2018; Cass. n. 3590/2021).
16.3. E, ancora, che: ‘l’attività di interpretazione giova ribadire, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti -è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità. La giurisprudenza, difatti, è unanime nel ritenere che il sindacato di legittimità non possa investire il risultato interpretativo in sé (rientrando quest’ultimo nell’ambito dei giudizi di fatto) potendo, viceversa, detto sindacato solo attenersi alla verifica del rispetto dei canoni legali di
ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito. In altre parole, in sede di legittimità non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (cfr., ex plurimis , Cass. n. 7500/2007, Cass. n. 10554/2010 e Cass. n. 10891/2016)’.
16.4. A ciò si aggiunga che: ‘poiché la ricostruzione della volontà contrattuale è indagine di merito preclusa al giudice di legittimità censurabile in Cassazione esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, il motivo di ricorso che lamenti tale vizio deve contenere, a pena di inammissibilità, non solo la specificazione dei canoni in concreto violati e la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, ma la trascrizione integrale delle clausole contrattuali oggetto di interpretazione, in ossequio al principio di autosufficienza’ (cfr. Cass. n. 15647/2015; Cass. n. 5670/2019).
16.5. Ciò posto, la doglianza si fonda su una diversa lettura dell’art. 4, che tuttavia non risulta neppure trascritto nel ricorso; ne consegue l’inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza, non essendo in tal modo possibile evidenziare il contrasto tra l’interpretazione accolta dal giudice e quella che il ricorrente assume avrebbe dovuto essere ragionevolmente adottata sulla base dei canoni ermeneutici che si assumono violati.
17. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2401 cod. civ. e 11.7 del CSA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 30, per avere la Corte erroneamente accolto l’appello incidentale della committente, giudicando infondata la pretesa dell’appaltatore della liquidazione di maggiori oneri pari a € 493.000,00, posti a suo carico per effetto dell’ordine di servizio del 3 maggio 2012, basato sul disposto dell’art. 11.7 del CSA ed avente ad oggetto prestazioni inerenti il monitoraggio della nuova discenderia.
17.1. Il motivo è inammissibile perché, come il precedente, invoca la violazione di plurime disposizioni senza specificare in quale errata interpretazione sarebbe incorsa la Corte di merito riformando la decisione di prime cure sul punto e finendo ancora una volta per sollecitare una diversa valutazione delle previsioni che regolavano l’esecuzione dell’appalto.
17.2. Né viene indicato quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.
18. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2401 cod. civ., dell’art. 10 del D.M. n. 145/2000, e degli artt. 134 e 136 del D.P.R. n. 554/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alle riserve nn. 31 e 36, per avere la Corte d’appello erroneamente respinto la richiesta economica, oggetto delle suddette riserve, relative, la prima, ai maggiori oneri per l’appaltatrice derivanti dall’ordine di servizio del 21 maggio 2012, con cui le era stato ordinato di eseguire i lavori nuovi e diversi di cui alla seconda perizia di variante, nonostante l’appaltatrice si fosse rifiutata di sottoscrivere il proposto atto di sottomissione, e, la seconda, al rimborso dei maggiori oneri di sicurezza sopportati per il protrarsi delle lavorazioni oltre il termine previsto del 29 ottobre 2012.
18.1. La censura è inammissibile in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., vigente ratione temporis , dal momento che la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla riserva n. 31.
18.2. A questo riguardo, la Corte d’appello ha evidenziato la genericità dell’impugnazione e la censura del ricorrente non offre elementi di specificazione che consentano di ritenere esplicate le ragioni addotte a sostegno della denunciata erroneità dell’accertamento effettuato dai giudici di merito.
18.3. Quanto alla riserva n. 36, la censura colpisce il criterio individuato dalla Corte territoriale per la quantificazione degli oneri di sicurezza senza alcuna specificazione, ma solo mirando ad una diversa conclusione in fatto.
Il quattordicesimo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla riserva n. 41, per avere la Corte di merito respinto il suo appello avverso la pronuncia di accoglimento della domanda della Committente di risarcimento del danno cagionato dal ritardo, erroneamente imputato all’Appaltatrice, nel compimento delle operazioni di collaudo.
19.1. La censura è inammissibile sia ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. perché la Corte d’appello ha deciso in conformità al Tribunale, sia perché la doglianza è, anche in questo caso, formulata senza specificare alcun errore interpretativo o applicativo delle disposizioni enunciate, ma solo contestando la conclusione in fatto sul risarcimento del denunciato ritardo.
Con il quindicesimo motivo è eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 cod. civ. in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente respinto la domanda con cui l’odierna ricorrente richiedeva la rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, nonché gli interessi compensativi sulla predetta somma.
20.1. Il motivo è infondato.
20.2. La Corte d’appello, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, ha liquidato l’importo capitale al valore attuale ed ha negato gli interessi compensativi per difetto di prova in ordine all’inidoneità della sola liquidazione ai valori attuali a ristorare integralmente i pregiudizi subiti.
20.3. E’ infatti orientamento consolidato che ‘nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può
essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali ‘(cfr. Cass. 12452/2003; id. 18564/2018; id. 6351/2025).
21. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., impugnando il capo della sentenza con cui la Corte di merito ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, essendo stato l’affidamento dell’appalto disposto dal RAGIONE_SOCIALE, organo di nomina governativa.
21.1. Il motivo è fondato.
21.2. La questione attiene più propriamente alla titolarità passiva del diritto azionato dall’appaltatrice con riferimento al quale le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno riconosciuto la rilevabilità d’ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
21.3. Occorre osservare che la decisione della Corte territoriale di rigettare l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’assunto che l’appaltante è società unipersonale a socio unico nella persona dell’ente territoriale ed è soggetta a direzione e coordinamento dello stesso, con subordinazione degli organi di governo e amministrativi della società alla volontà del socio, non appare in linea con l’interpretazione di questa Corte sui rapporti tra ente controllante e società in house providing , avuto riguardo alla portata del c.d. controllo analogo (cfr. d.lgs. 175/2016, art. 16)
21.4. E’ stato, infatti, affermato il principio secondo cui la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell’azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque
nell’esercizio della propria autonomia negoziale e fermo restando che ai sensi dell’art. 4 della legge 70/1975 un nuovo ente pubblico non può essere istituto o riconosciuto se non per legge. (Cass., Sez. Un., n. 7799/05; id. n. 4989/95).
21.5. E’ stato osservato che il rapporto tra la società e l’ente locale è di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito all’ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull’attività dell’ente collettivo) mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (Cass. n. 5346/2019).
21.6. Conseguenza di questo approccio ermeneutico è il riconosciuto assoggettamento al fallimento della società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell’art. 1 legg. fall., osservandosi che «la posizione dell’ente pubblico all’interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisa dall’eventualità del cosiddetto ‘controllo analogo’ mediante il quale l’azionista pubblico svolge un’influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico formale tra pubblica amministrazione ed ente privato societario, che è pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante».
21.7. Quando poi le società di capitali a totale partecipazione pubblica esercitano attività commerciale, ove ne ricorrano i presupposti, sono senza dubbio assoggettabili al fallimento, e la circostanza che risultino affidatarie di servizi d’interesse pubblico o gestiscano beni di natura demaniale non crea un rapporto di immedesimazione tra l’ente territoriale e le stesse suscettibile di escluderne l’assoggettamento alla procedura concorsuale (Cass. n. 8794/2023).
21.8 . La scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, in ogni caso comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza – “pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità” (così Cass. n. 22209/ 2013).
21.9. Orbene, in continuità con detto orientamento deve ritenersi che la società RAGIONE_SOCIALE, che con contratto n. 35678 del 16.9. 2008 ha affidato all’ATI l’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento del Nodo di Termini Metro ‘A’ -‘B’ -III Stralcio funzionale, non possa essere assimilata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù della direzione e coordinamento svolto su di essa da quest’ultima e che, conseguentemente, l’ente pubblico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia privo di titolarità passiva rispetto alle responsabilità contrattuali che traggono origine dal contratto di appalto stipulato fra la stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
22. Con riguardo all’unico motivo di ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE deduce l’omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1226 cod. civ., per avere la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, negato alla committente il risarcimento del danno per il ritardo del collaudo delle opere. Invero, la ricorrente incidentale addebita ai giudici del gravame di aver erroneamente individuato il thema decidendum , nonché aver immotivatamente omesso di tener conto dell’accertamento istruttorio compiuto dal CTU.
22.1. La censura è infondata.
22.2. La Corte territoriale ha motivato -e perciò non ricorre alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. -evidenziando la carenza di allegazioni a fronte della possibilità di documentare con l’esibizione dei libri paga e altra documentazione contabile il danno asseritamente patito, con ciò escludendo la sussistenza del presupposto dell’impossibilità o estrema difficoltà per motivi oggettivi di provare il danno (cfr. Cass. n. 4534/2017; id. n. 9744/2023).
22.3. Parte ricorrente non indica quale fatto sarebbe stato omesso e pertanto sotto questo profilo la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. appare anche inammissibile.
In conclusione, va respinto il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, va accolto il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e va respinto il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
A seguito dell’accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il Collegio decide nel merito e rigetta la domanda di ICM nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In applicazione del principio della soccombenza RAGIONE_SOCIALE è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella misura liquidata in dispositivo, mentre sono compensate le spese del grado fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo alla reciproca soccombenza
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE e del ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rigetta la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio a favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida per il primo grado in euro 46.988,00 per compensi ed euro 2.932,00 per esborsi, per il secondo grado in euro 29.792,00 per compensi ed euro 5.058,00 per esborsi, e per il grado di legittimità in euro 35.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE e del ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
la consigliera COGNOME.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME