Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20425-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2735/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 2426/2020;
Oggetto
Appalto di servizi -Società in house
R.G.N. 20425/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva respinto (in sede di opposizione, con conferma del rigetto in esito RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria) le sue domande dirette all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa non genuinità degli appalti con le varie società appaltatrici con le quali aveva stipulato contratti di lavoro subordinato, qualificate meri datori di lavoro formali, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 5/5/2018, con ordine a GSE di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna RAGIONE_SOCIALEa medesima al pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione;
avverso la predetta sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione con cinque motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso è dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per inesistenza (mera apparenza) di motivazione, in violazione degli artt. 132, 112 e 116 c.p.c.; si contesta la conferma RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del r icorso per intervenuta conciliazione
in sede sindacale in data 8/3/2013 con cui il lavoratore aveva rinunciato a ogni pretesa anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa committente RAGIONE_SOCIALE, e comunque sino alla data RAGIONE_SOCIALEa conciliazione;
con il secondo motivo è dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per motivazione solo apparente sull’inesistenza di un contratto di appalto nel periodo marzo 2010 -febbraio 2012, per violazione degli artt. 132, 112 e 116 c.p.c.;
3.
con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) la sentenza impugnata è censurata per violazione, e comunque falsa applicazione, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1965 c.c., sostenendo la genericità, e quindi la carenza di obiettiva determinazione o determinabilità, dei diritti abdicati;
con il quarto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) parte ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 d. lgs. n. 276/2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1655 c.c .: assume che nel caso di specie, difettando qualunque ipotesi contrattuale che legittimi la prestazione lavorativa in favore di RAGIONE_SOCIALE, si è in presenza di un’ipotesi di interposizione fittizia RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative che comporta il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1972, 1965 e 2113 c.c., argomentando che l’art. 1972 c.c. sancisce la nullità RAGIONE_SOCIALEa transazione relativa ad un contratto illecito, e che l’appalto di manodopera, conseguente un appalto illecito, è in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, anche per i suoi rilevanti riflessi sulla fiscalità generale;
per un ordinato svolgimento RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse, occorre esaminare in primo luogo il secondo e quarto motivo di ricorso, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe difese ed eccezioni
RAGIONE_SOCIALEa società controricorrente con cui si evidenzia la sua natura pubblicistica in house , con conseguente preliminare inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande di costituzione di rapporto di lavoro con essa per interposizione illecita di manodopera o per illiceità degli appalti di servizi cui è stato addetto l’odierno ricorrente, questione (tra le altre) oggetto di analoghe controversie proposte nei confronti dalla medesima società e trattate nell’odierna udienza;
infatti, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica, l’art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418, comma 1, c.c.;
tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. n. 3621/2018; conf. Cass. n. 3662/2019; cfr. altresì Cass. n. 19925/2019);
i profili di illiceità RAGIONE_SOCIALE‘appalto o di interposizione fittizia di manodopera oggetto dei motivi ora scrutinati sono superati, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’, dall’impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di la voro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore, stante la natura di società in house di RAGIONE_SOCIALE e il disposto di cui all’art. 19, comma 4 , del TUSP;
invero, in applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018, n. 12002/2014);
d’altra parte, quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso RAGIONE_SOCIALEa normativa invocata dalla controparte a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘azione (Cass. n. 35421/2022);
in tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, l’attività ricostruttiva RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni RAGIONE_SOCIALEe parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366
c.p.c., laddove una determinata natura abbia le radici in atti RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALEe persone (così Cass. n. 28060/2020, in motivazione, § 5);
dagli atti risulta incontroverso che RAGIONE_SOCIALE è una società interamente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE ( ex art. 3, comma 4. d. lgs. n. 79/99), che opera per la promozione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe fonti rinnovabili, per cui soggiace alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (d. lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19, comma 4, che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare;
la questione di essere RAGIONE_SOCIALE una società partecipata dal RAGIONE_SOCIALE risulta prospettata, come si evince dalla sentenza gravata, nei gradi di merito; la richiamata normativa applicabile alla fattispecie rappresenta fatto impeditivo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande azionate dal lavoratore, connesso alla natura del soggetto convenuto, ed essendo la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa società presupposto giuridico di quel fatto;
rimangono così assorbite le questioni relative alla validità e portata RAGIONE_SOCIALE‘atto di rinuncia o verbale di conciliazione del marzo 2013 in atti (affrontate funditus nella sentenza impugnata), oggetto degli altri motivi di ricorso;
il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata risulta pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, ult. comma c.p.c., conforme a diritto;
alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, nel testo risultante dalla legge n. 228/2012, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 19