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Società fallita ma l’opzione put resta valida: la svolta

Un socio di minoranza si impegna con una proposta irrevocabile di acquisto, configurando un’opzione put, a rilevare le azioni di un altro socio a un prezzo fisso di quattro milioni di euro per coprire i rischi dell’investimento. Successivamente, la società fallisce e il valore delle azioni si azzera. Il socio beneficiario esercita comunque l’opzione put, ma il garante si rifiuta di pagare, ritenendo il patto nullo per mancanza di meritevolezza e violazione del divieto di patto leonino. La Corte di Cassazione dà ragione al socio beneficiario, stabilendo che l’accordo di opzione put tra soci con funzione di garanzia e finanziamento è pienamente lecito e meritevole di tutela. La valutazione della sua validità va fatta al momento della firma (ex ante) e non dopo il fallimento (ex post). La sentenza d’appello viene cassata.

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Pubblicato il 21 luglio 2026 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

L’accordo di garanzia e l’opzione put nel mirino dei giudici

Nel mondo degli affari e degli investimenti societari, gli accordi tra soci servono spesso a bilanciare i rischi economici. Uno degli strumenti più utilizzati è l’opzione put, ovvero un patto con cui un socio si impegna ad acquistare le azioni di un altro socio a un prezzo già stabilito, offrendo così una vera e propria rete di sicurezza. La Corte di Cassazione ha affrontato un caso delicato riguardante la validità di questo strumento quando la società collegata fallisce prima dell’esercizio del diritto di vendita. I giudici hanno chiarito regole fondamentali per la tenuta di questi contratti.

Il caso: il fallimento societario e il rifiuto di pagare le azioni

La vicenda nasce da un’operazione di compravendita azionaria. Per facilitare l’ingresso di un nuovo investitore e ridurne il rischio, il socio venditore si impegna, tramite una proposta irrevocabile, a riacquistare una parte delle azioni a un prezzo fisso di quattro milioni di euro. Questa proposta viene poi trasferita a una società terza, il socio finanziatore. Negli anni successivi, la società entra in una grave crisi finanziaria, subisce aumenti di capitale che diluiscono la quota originaria e infine viene dichiarata fallita da un tribunale tedesco. Solo dopo il fallimento, il socio finanziatore decide di esercitare l’opzione put, chiedendo il pagamento dei quattro milioni di euro pattuiti. Il socio garante si oppone al pagamento. Secondo la sua tesi, il fallimento della società ha azzerato il valore delle azioni, rendendo l’accordo privo di senso e nullo per violazione del divieto di patto leonino (l’accordo che esclude totalmente un socio dalle perdite). La Corte d’Appello dà inizialmente ragione al garante, dichiarando il contratto nullo per mancanza di una causa concreta meritevole di tutela.

La validità dei patti di garanzia tra soci tramite opzione put

La questione centrale riguarda la liceità di un accordo che protegge un socio dalle perdite, garantendogli una via d’uscita a prezzo fisso. La legge vieta il patto leonino per evitare che un socio partecipi ai soli utili senza rischiare nulla. Tuttavia, la Cassazione spiega che l’opzione put inserita in un contesto di finanziamento e investimento non viola questo divieto. Il socio finanziatore, infatti, possedeva molte altre azioni della società fallita, rimanendo quindi ampiamente esposto al rischio di impresa per la restante parte del suo investimento. L’accordo non mirava a escluderlo totalmente dalle perdite, ma a fornire una garanzia parziale e temporanea, tipica delle operazioni di finanziamento straordinario.

Le motivazioni: la meritevolezza dell’opzione put valutata ex ante

I giudici della Suprema Corte hanno smontato la decisione d’appello con motivazioni precise e rigorose. Il punto cardine riguarda il momento in cui il giudice deve valutare se un contratto è meritevole di tutela. Questa analisi deve essere compiuta ex ante (prima, al momento della firma del contratto) e non ex post (dopo, alla luce degli eventi successivi come il fallimento). Al momento della firma, l’accordo aveva una causa concreta mista, associativa e di finanziamento, assolutamente lecita. Il socio garante otteneva un finanziamento a condizioni migliori rispetto al mercato del credito, offrendo in cambio una garanzia di uscita al socio finanziatore. Il successivo fallimento della società rappresenta un rischio tipico che il garante ha liberamente scelto di assumersi. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che le azioni di una società fallita rimangono comunque beni commerciabili, smentendo l’idea che il fallimento renda impossibile la vendita delle quote.

Le conclusioni: la validità dell’opzione put dopo il fallimento

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del socio finanziatore e ha cassato la sentenza d’appello. La Suprema Corte ha stabilito il principio per cui l’opzione put con prezzo predeterminato tra soci è pienamente valida e meritevole di tutela se inserita in un’operazione di finanziamento, anche se esercitata dopo il fallimento della società. Il processo dovrà ora ricominciare davanti alla Corte d’Appello di Milano in una diversa composizione di giudici. Questa nuova sezione dovrà applicare i principi stabiliti dalla Cassazione, valutando l’obbligo del socio garante di pagare la somma pattuita di quattro milioni di euro, oltre a decidere sulla ripartizione delle spese legali dell’intero giudizio. Il socio finanziatore ottiene così una vittoria decisiva per il riconoscimento del proprio diritto di credito.

Che cos’è un’opzione put nel contesto societario?
Si tratta di un accordo con cui un soggetto si impegna ad acquistare le azioni di un socio a un prezzo prestabilito, offrendo a quest’ultimo una garanzia di uscita dall’investimento.

Il fallimento della società rende nullo il patto di opzione put?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le azioni di una società fallita rimangono commerciabili e che la validità dell’accordo va valutata al momento della firma, non dopo il fallimento.

Quando l’opzione put viola il divieto di patto leonino?
Il divieto viene violato solo se il socio viene escluso in modo totale, costante e assoluto da ogni perdita sociale. Se il socio mantiene altre azioni non coperte dall’opzione, il patto è valido.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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