Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 422 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 422 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
sul ricorso 27181/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME e NOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrenti – e da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentate e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti incidentali – contro
RAGIONE_SOCIALE SIENA rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1315/2020 depositata il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha definito il giudizio di appello promosso nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dalla RAGIONE_SOCIALE.r.l., nella sua veste di debitore principale, e da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella loro veste di fideiussori, parti che si erano congiuntamente doluti delle determinazioni adottate in loro danno dal giudice di primo grado che, pur accogliendone l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla banca a fronte dei registrati saldi negativi di conto, aveva tuttavia riconosciuto la loro qualità di debitori. In particolare il decidente ha respinto l’appello nella parte in cui questo era diretto a contestare l’adottata pronuncia di condanna, confermandola anche in danno della società, sull’assunto che ai fini della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla banca -rinveniente dalle registrazioni a debito sui conti anticipi aperti a nome della debitrice -era irrilevante la mancata produzione dei corrispondenti contratti dato che ciascuna anticipazione era stata oggetto di singole richieste della debitrice e era stata fatta oggetto solo di censure formali nel corso del giudizio; lo ha invece accolto nella parte in cui in sede di comparsa conclusionale si era rappresentata la nullità della prestata fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale secondo le indicazioni risultanti dal provvedimento 55/2005 della Banca d’Italia.
1.2. Avverso detta decisione ricorrono ora a questa Corte, con distinti ricorsi, la RAGIONE_SOCIALE ed i predetti fideiussori con quattro motivi illustrati pure da memoria, e la COGNOME e la COGNOME, nella rispettiva veste di ex socia e di successore ex lege di un ex socio della RAGIONE_SOCIALE a seguito della cancellazione di questa dal Registro delle imprese, sempre con quattro motivi, pure illustrati da memoria; ed in via incidentale la banca con due motivi seguiti da memoria.
1.3. Il Procuratore Generale ha fatto conoscere le proprie conclusioni, rassegnando requisitorie scritte con cui, riservata ogni diversa determinazione in punto alla validità della procura alle liti rilasciata da Disaltrans, chiede l’accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dalla medesima e l’accoglimento del ricorso incidentale della banca.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che in ragione del principio di prevenzione deve reputarsi che il ricorso proposto dal Disaltrans e dai fideiussori della stessa costituisca il ricorso principale, va detto, procedendo quindi al suo esame, che la società rivendica la propria legittimazione riguardo a tutti i motivi che lo compongono, mentre i fideiussori hanno, richiamando il solo quarto motivo di ricorso, censurando l’impugnata decisione limitatamente alla ivi disposta compensazione integrale delle spese.
In questa direzione, come pure sollecita la riserva esternata al riguardo dal Procuratore Generale, venendo al tema della legittimazione attiva della società, si deve prendere inizialmente atto, sotto una prima angolazione, che, come si apprende dagli atti di causa e come è incontestato tra le parti, allorché la società ebbe a conferire la procura speciale ai fini della proposizione dell’odierno ricorso in data 20.10.2020, la società era già stata cancellata dal
registro delle imprese, datando la relativa iscrizione al 24.7.2020, sicché è da ritenersi che a tale data essa si sia estinta a mente dell’art. 2495 cod. civ.
Ora, è appena il caso di ricordare, come da tempo ribadito da questa Corte, che la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, con la conseguenza che l’attività processuale svolta a nome di questo resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua concreta consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura (Cass., Sez. I, 30/04/2024, n. 11507).
Ne discende, perciò, che il ricorso proposto dalla società, essendo proposto da un soggetto non più esistente, non possa avere alcun seguito.
3.1. Altrettanto non può dirsi, invece, invocando il principio della consumazione del diritto di impugnazione, riguardo al ricorso proposto dalla COGNOME e dalla COGNOME che, in ragione del fenomeno successorio cui mette capo l’estinzione della società, hanno fatto valere la loro legittimazione sostitutiva in luogo della società -la prima in veste di ex socio e la seconda nelle veste di successore ex lege di NOME COGNOME già socio di RAGIONE_SOCIALE -proponendo, dopo quella proposta in veste di fideiussori della società in concorso con la stessa, una seconda impugnazione della medesima sentenza sulla base dei medesimi mezzi di gravame già ostesi dalla società con il primo ricorso.
3.2. E’ vero, infatti, che nella ricognizione esegetica del principio di consumazione dell’impugnazione si è passati da una posizione più rigidamente formalistica, in guisa della quale «la parte che abbia ritualmente proposto ricorso per cassazione non può proporre successivi ricorsi per dedurre altri motivi di censura, anche se il termine di impugnazione non è ancora scaduto, essendosi esaurito, con la proposizione del ricorso, il diritto di impugnazione» (Cass., Sez. U, 4/12/1992, n. 12942) a posizione meno marcate sul piano formale che hanno indotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che «dal combinato disposto degli artt. 369 e 387 cod. proc. civ. si ricava il principio secondo il quale può essere validamente proposto entro i termini di legge un nuovo ricorso per cassazione in sostituzione di uno precedente che presenti profili di inammissibilità o improcedibilità, a meno che l’inammissibilità o l’improcedibilità non siano state già dichiarate» (Cass., Sez. III, 3/03/1998, n. 2330), per addivenire in tempi più recenti, nel solco di una lettura costituzionalmente orientata del principio «conforme ai principi costituzioni del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici» (Cass., Sez. III, 18/07/2011, n. 15721), alla affermazione ormai stabilmente radicatasi (Cass., Sez. III, 25/09/2024, n. 25593; Cass., Sez. V, 27/05/2024, n. 14756; Cass., Sez. II, 10/01/2024, n., 917) che « il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell’osservanza del principio di consumazione dell’impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non
sia stato ancora dichiarato inammissibile» (Cass., Sez. U, 9/03/2020, n. 6691).
3.3. Non sembra, perciò, dubitabile che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, agendo per mezzo del secondo ricorso da esse proposto, siano legittimate a far valere quali ragioni di doglianze quelle a suo tempo già azionate dalla società estinta. La loro iniziativa -a cui, vanno ritenute legittimate, tacitando così le riserve di controparte, in ragione delle allegazioni documentali risultanti dal ricorso sotto le lettere H) e I -, va osservato, non trova infatti impedimento né sotto il profilo della vista tempestività del gravame, giacché dovendo questa valutarsi «non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante» (Cass., Sez. III, 15/04/2010, n. 9058), consta che il ricorso dalle stesse proposto nelle rispettive vesti della Disaltrans sia stato notificato alla controparte il 18.12.2020 ovvero entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. dalla data di notificazione del primo ricorso cadente il 22.10.2020; né nella circostanza che, nel proporre il primo ricorso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avessero deliberatamente circoscritto l’oggetto della loro impugnativa al solo capo della decisione impugnata che aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la diversa veste incarnata dalle impugnanti, che nel primo caso avevano agito solo in quanto fideiussori della società, mentre nel secondo hanno agito facendo valere il rapporto sociale con la società estinta.
Ciò consente di dare accesso ai motivi di gravame fatti valere con il primo ricorso che, in rapporto alla società non sarebbero esaminabili in quanto la società era già estinta all’atto della sua proposizione e che in rapporto alla posizione della RAGIONE_SOCIALE e della
COGNOME non sarebbero parimenti esaminabili avendo costoro agito con il primo ricorso solo per contestare, nella loro richiamata veste di fideiussori della società, il capo della decisione impugnata afferente alle spese.
E dunque, venendo all’esame del primo motivo di ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla COGNOME, per mezzo del quale si lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto di gravare di condanna, in accoglimento della domanda svolta in monitorio dalla banca, anche la società quantunque il decreto ingiuntivo emesso a nome anche di questa fosse stato dichiarato inefficace per mancata notificazione dello stesso alla debitrice, va detto che il motivo è fondato e va perciò accolto con ovvio rilievo assorbente riguardo alle ulteriori ragioni di doglianza rappresentate nel medesimo ricorso.
Vale ricordare che il principio della domanda di cui è sanzione nell’art. 99 cod. proc. civ. costituisce un cardine ineliminabile di ogni ordinamento processuale che come il nostro si fonda sul principio dispositivo che assicura, in ossequio ai classici brocardi nemo iudex sine actore e ne procedat iudex ex officio, solo a colui che è titolare del diritto il potere di agire a tutela del medesimo nel processo, di talché viola manifestamente questo principio il giudice che in difetto di una formale domanda statuisca comunque sulla stessa, accogliendola, come avvenuto qui, o rigettandola. E’ questo il vizio che infirma la decisione impugnata e di cui essa stessa dà atto riferendo a pag 4 della motivazione che «avverso il decreto ingiuntivo numero 1738 del 25 luglio 2013 non risultava proposta opposizione da parte della società RAGIONE_SOCIALE», con la conseguenza perciò di incorrere nella denunciata violazione del richiamato principio allorché, accogliendo la domanda esercitata in monitorio dalla banca, pronunci la condanna anche della società sebbene, come inequivocamente emergente dagli atti di causa e come
incontestatamente ancora riportato dalla sentenza impugnata a pag. 4 della motivazione, il decreto ingiuntivo pronunciato anche nei suoi confronti non avesse avuto alcun seguito, tanto da essere stato dichiarato inefficace a seguito di ricorso ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., per non essere stato notificato alla medesima nel termine previsto dall’art. 644 cod. proc. civ.
La conseguenza di questo vizio, è,come questa Corte ebbe già a dire in tempi remoti (Cass., Sez. III, 20/03/1979, n. 1624), la cassazione della sentenza senza rinvio ex art. 382, comma 3, ultimo inciso, cod. proc. civ. in quanto la causa non poteva essere proseguita.
Andrebbe a questo punto, per completezza di scrutinio, esaminato il quarto motivo del ricorso principale limitatamente ai soli fideiussori, che si dolgono che la Corte d’Appello, pur rigettando la domanda della banca nei loro confronti sul presupposto della ravvisata nullità della fideiussione dai medesimi prestata per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, provvedendo in ordine alle spese di lite, ne abbia disposto l’integrale compensazione, quantunque per effetto della statuizione adottata nei loro confronti, essi fossero risultati vittoriosi.
6.1. Riveste tuttavia rilievo preliminarmente assorbente rispetto al detto vaglio la disamina del motivi di ricorso incidentale rassegnati dalla banca che si duole primariamente del fatto che la Corte d’Appello sia pervenuta alla predetta declaratoria di nullità sebbene il richiamato, da essa, provvedimento 55 della Banca d’Italia a mezzo del quale questa aveva accertato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale intervenuta tra gli istituiti di credito adottanti il modello ABI per la stipulazione dei negozi fideiussori, non fosse stato prodotto in giudizio, sicché la fede privilegiata ascritta dalla decisione impugnata al predetto documento era stata affermata in aperta violazione degli artt. 2697 cod. civ., 113 e 115 cod. proc. civ.
6.2. Il motivo è fondato.
E’ fermo insegnamento di questa Corte che il dovere del giudice di conoscere la legge non si estenda anche ai provvedimenti amministrativi.
Per vero, la natura di atto meramente amministrativo propria del provvedimento di che trattasi rende inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ., in quanto la legalità della decisione che esso intende assicurare si riconnette direttamente al principio costituzionale dell’esclusiva soggezione del giudice alla legge e, laddove rivendica il primato della legge, da intendersi quale insieme della norme giuridiche precostituite e generalmente vigenti, si correla sul piano ermeneutico al disposto dell’art. 1 delle preleggi che non comprende, appunto, tra le fonti del diritto, a cui il giudice deve attenersi nel pronunciare sulla causa secondo diritto, gli atti di natura amministrativa (Cass., Sez. U, 29/04/2009, 9941); atti, che, essendo espressione di una potestà unicamente provvedimentale, il cui esercizio appare correlato alla necessità di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico in relazione ad una situazione data, non hanno l’efficacia caratteristica dei provvedimenti normativi. Donde l’ovvio corollario che, in ossequio ai principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio nel processo, spetta alla parte interessata che dei benefici scaturenti dal provvedimento invocato voglia avvalersi l’onere di provvedere alla sua produzione, insuscettibile di equipollenti (Cass., Sez. V, 15/10/2019, 25995; Cass., Sez. IV, 2/07/2014, n. 15065; Cass., Sez. I, 20/08/2004, n. 16354), sicché in difetto di essa il fatto allegato non può ritenersi provato e la domanda deve essere conseguentemente respinta.
Poiché nella specie detta produzione non è avvenuta la decisione sul punto adottata dalla Corte d’Appello deve ritenersi viziata e meritevole come tale di doverosa cassazione.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della banca assorbe la cognizione del secondo motivo del medesimo ricorso inteso a contestare l’impugnata decisione laddove essa, per giudicare fondata la dedotta nullità della fideiussione, aveva fatto applicazione del principio dell’invalidità derivata quantunque nella specie non ne esistessero i presupposti; e solleva ai sensi dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ. dalla cognizione del quarto motivo del ricorso principale, giacché la cassazione i n parte qua della sentenza qui impugnata ha effetto anche sulla parti della sentenza che, come la statuizione in punto di spese, risultano dipendenti dalla parte della sentenza cassata.
In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso principale della società; va accolto il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in parte qua senza rinvio; va invece cassata con rinvio al giudice a quo in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della banca, assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso ed il quarto motivo del ricorso principale.
Alla liquidazione delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del rinvio.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del difensore di Disaltrans del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale di Disaltrans; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso, e cassa nei
limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza senza rinvio; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso ed il quarto motivo del ricorso principale e cassata l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bari, in altra composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore di Disaltrans, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29.11.2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME