Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29811 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29811 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30317/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME AVV. CURATORE FALLIMENTO SDF DOTT NOME E DOTT NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, BANCA CREDITO PELORITANO SPA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE APPELLO MESSINA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE SUPREMA CASSAZIONE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 434/2020 depositata il 16/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento della società di fatto tra la dottoressa NOME COGNOME ed il dottor NOME COGNOME nonché del socio illimitatamente responsabile COGNOME NOME, di RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
– Il Fallimento resiste con controricorso.
– È stata effettuata proposta di definizione accelerata di inammissibilità cui il ricorrente ha fatto seguire istanza di decisione.
CONSIDERATO CHE
– Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 18 della legge fallimentare ed agli
articoli 112, 115, 116, primo comma, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che l’atto di trasferimento di una sua RAGIONE_SOCIALE a COGNOME NOME prevedeva il pagamento del prezzo complessivo di € 745.491,80, ma anche il deposito presso il notaio fino al 30 gennaio 2015 dell’importo di € 615.000,00, il che rendeva impossibile, tra l’altro anche con riguardo alle somme già versate di € 50.000,00 ed € 25.000,00, che, come ritenuto dalla Corte territoriale, le somme da lui incassate fossero state utilizzate per consentire il soddisfacimento dei creditori della RAGIONE_SOCIALE in tesi gestita dalla società di fatto.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 18 della legge fallimentare ed agli articoli 112, 115, 116, primo comma, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente qualificato come confessione una dichiarazione proveniente da NOME COGNOME.
Il terzo mezzo denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., in relazione all’articolo 18 ed agli articoli 112, 115, 116, primo comma, c.p.c., censurando la sentenza impugnata perché non avrebbe esaminato la documentazione relativa alle condizioni di vendita della menzionata RAGIONE_SOCIALE, alla ricezione del saldo prezzo ed alle condizioni di acquisto della RAGIONE_SOCIALE in tesi gestita dalla società di fatto, né alla mancata rinunzia al diritto di regresso sui finanziamenti effettuati da esso La COGNOME in favore della sorella, né al pagamento di alcune rate di leasing da parte sua.
RITENUTO CHE
5. – Il ricorso è inammissibile.
Tutti e tre i motivi, difatti, denunciano violazioni degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c..
Ma, quanto all’articolo 112 c.p.c., è agevole ricordare che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ( causa petendi ) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868), eventualità, quelle così elencate, del tutto estranee alla decisione adottata dalla Corte d’appello, che, chiamata a decidere sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ha provveduto su di essa, nella piena osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, rigettandolo.
Quanto agli articoli 115 e 116 c.p.c., è noto che:
-) la violazione dell’articolo 115 c.p.c. ricorre ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
-) la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel caso di specie le censure spiegate sono palesemente estranee al novero di quelle spendibili in forza delle disposizioni richiamate, giacché dirette a rimettere in discussione l’accertamento di merito operato dalla Corte d’appello, la quale, scrutinando i motivi di reclamo, in particolare riferiti alla crasi temporale tra la vendita della RAGIONE_SOCIALE e l’acquisto della RAGIONE_SOCIALE ha osservato che « l’assunto non ha pregio ove si rilevi che l’acquisto della RAGIONE_SOCIALE è avvenuto tramite versamento della somma di € 67.000,00 e l’accollo dei debiti per la somma di € 1.799.856,44 il che comprova, al di là dello scarto temporale, invero breve, esistente tra i due negozi e dell’apparente forma individuale della titolarità dell’azienda, che il dr. NOME COGNOME altro non fece che far confluire in un fondo comune i ricavi della alienazione delle sue farmacie in modo da soddisfare i creditori e consentire l’avveramento della condizione apposta all’atto di compravendita. Tale ricostruzione dei fatti ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese ai RAGIONE_SOCIALE dalla dott.NOME COGNOME
COGNOME il 9 aprile 2018 nonché dalle attività svolte dalla curatela del fallimento del dr. NOME COGNOME inerenti la insinuazione al passivo fallimentare di consistenti crediti tributari. Quanto alla presenza del fondo comune, non possono non mettersi in evidenza i versamenti eseguiti dal dr. COGNOME sui conti aziendali che sono stati documentati in atti ed ammessi dalla Dottoressa COGNOME. Il sostegno economico in favore della apparente ditta individuale della sorella non è stato sporadico, ma si è protratto per tutto il ciclo vitale della ditta ed è stato consistente, tale da non poter integrare quell’aiuto che un congiunto può dare al parente per evidenti motivi di legami familiari … Sostiene, in contrario, il reclamante che i versamenti effettuati costituirebbero una forma di finanziamento che è stata correttamente riportata in bilancio come debito verso altri finanziatori e che sarebbe stata giustificata dalla riduzione sul maggior importo promesso che sarebbe stata operata dalla RAGIONE_SOCIALE Nuova. Anche tale assunto non risulta provato e, soprattutto, ciò che risulta dagli atti dimostra che il dr. COGNOME ha effettuato versamenti su un fondo comune per sostenere la RAGIONE_SOCIALE per ragioni dettate dalla esistenza della società di fatto. Le fideiussioni dal medesimo rilasciate ed i finanziamenti operati sono poi, come si è sopra evidenziato, la riprova del fatto che il dottor COGNOME ha in tal modo preso parte al rischio d’impresa ed in concreto ha svolto mansioni di gestione e controllo della ditta con conseguente partecipazione agli utili e alle perdite … Se a ciò si aggiunge quanto rilevato in comparsa di risposta dalla resistente curatela circa l’indirizzo pec della RAGIONE_SOCIALE legato alla persona del dr. NOME COGNOME e circa le ammissioni fatte dalla dr.ssa. NOME COGNOME circa importanti interventi del fratello per ottenere dilazioni di pagamento con creditori iscritti, deve concludersi per la piena condivisione delle argomentazioni svolte dal primo giudice ».
A ciò deve soltanto aggiungersi, quanto al terzo mezzo, che esso non indica circostanze di fatto che la Corte d’appello abbia omesso di considerare, ma che essa ha sinteticamente preso in considerazione, rilevando che lo scarto temporale tra l’una e l’altra compravendita era in definitiva irrilevante.
6. – Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c. , ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 380 bis c.p.c., nella misura indicata in dispositivo atteso che il giudizio è definito in conformità alla proposta. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ed inoltre al pagamento, in favore dello stesso Fallimento, della somma di € 5.000,00 nonché della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.