Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35758 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
Oggetto:
società di fatto
AC – 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25645/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec EMAIL, rapp.ta e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., nonché COGNOME NOME , domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec EMAIL, rapp.ti e
difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezione civile, n. 171/2019 del 25 gennaio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
1° dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che l’ aveva condannata, insieme a NOME COGNOME e NOME COGNOME, a risarcire la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) del danno arrecato, quale socio e amministratore di fatto della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, connesso allo sviamento e alla perdita di clientela conseguente all’esercizio dell’attività di agen te assicurativo della società RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva: a) ha respinto l’eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, sollevata dalla ricorrente, ritenendo che la domanda oggetto del giudizio dovesse qualificarsi come risarcimento del danno in ambito di concorrenza societaria, restando la questione del mandato agenziale tra COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE come solo antecedente logico-fattuale, non implicante
alcun diretto accertamento del rapporto; b) ha respinto le censure che contestavano l’accertamento della sussistenza di una società di fatto tra i tre COGNOME e il ruolo attivo svolto in essa dall’odierna ricorrente; c) ha valutato generiche le censure mosse nell’atto di appello e inerenti alla contestazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all’odierna ricorrente e il danno cagionato alla controricorrente.
Con atto depositato telematicamente in data 23 novembre 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
CONSIDERATO CHE
alla rinuncia al ricorso, non risultando l’odierna udienza ancora fissata al 1° gennaio 2023, trova applicazione il testo dell’art. 390 cod. proc. civ. novellato a opera del d. lgs. n. 149 del 2022 e s.m.i.; tanto determina che il rinunciante non ha più oneri di notificazione alla controparte della rinuncia; tuttavia, non risultando la rinuncia accettata dalla controparte, occorre liquidare le spese di fase secondo il principio di causalità, ponendole quindi a carico della rinunciante nella misura indicata in dispositivo. È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna COGNOME NOME a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., nonché a COGNOME NOME, le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre