SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1828 2026 – N. R.G. 00008700 2023 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
composto dai sigg.ri COGNOME
dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
dr. NOME COGNOME
Giudice
dr.ssa NOME COGNOME
Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 202 3 del RAGIONE_SOCIALE contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio presso il seguente indirizzo pec:
attore
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra e , entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio presso il seguente indirizzo pec:
convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l’udienza del 12.02.2026 , della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il fratello , deducendo di essere socio di fatto dell’impresa esercitata sotto forma di società a responsabilità limitata denominata ‘ , formalmente intestata alla socia unica e amministratrice moglie del convenuto.
Secondo la prospettazione dell’attore, pur risultando la unica socia, l’attività imprenditoriale sarebbe stata in realtà riconducibile ad una società di fatto tra i fratelli , con partecipazioni paritarie al 50%, occultate all’esterno mediante l’interposizione fittizia della . L’attore ha affermato inoltre che tra lui e il fratello sarebbe stato
convenuto lo scioglimento della società di fatto, motivo per il quale ha chiesto al Tribunale di accertare la propria qualità di socio di fatto al 50%, e di procedere alla liquidazione della relativa quota.
I convenuti hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dall’attore, in quanto fondata su mere presunzioni e non su elementi oggettivi idonei a dimostrare l’esistenza di una società di fatto. Hanno, invece, sostenuto che l’azienda sarebbe stata sempre gestita dalla , unica titolare delle quote sociali, mentre i fratelli avrebbero prestato attività presso la società esclusivamente in qualità di dipendenti, senza alcuna partecipazione agli utili, alle scelte gestionali o ai rischi dell’attività commerciale.
In corso di causa è stato rigettato il sequestro conservativo richiesto in via cautelare dall ‘attore . Così ricostruita la vicenda, osserva il Tribunale che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività).
In altri termini, se per un verso la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice l ‘ accertamento, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, dell’esistenza di una struttura societaria, per altro occorre, tuttavia, all’esito di una rigorosa valutazione, che le prove raccolte siano idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale e il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n.4385 del 13.02.2023; Cass. n. 19234 del 2020; Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010).
Ora, nel caso di specie, i documenti prodotti e le prove acquisite non consentono di affermare che tra l’attore e il convenuto esista una società di fatto, avente ad oggetto la gestione dell’azienda formalmente nella titolarità della , la cui unica socia risulta essere
Ed infatti, tutti i testimoni addotti, sia dall’attore sia dai convenuti , si sono limitati a riferire che i fratelli sono stati dipendenti della società, della quale unica socia e amministratrice è stata, fin dalla costituzione, soltanto la .
Né, d’altronde, la circostanza (pure emersa nel corso dell’istruttoria) che i fratelli si siano occupati anche di reperire commesse e procacciare lavoro per l’azienda può ritenersi
sufficiente a dimostrare la loro qualità di soci. Tale condotta è, infatti, pienamente compatibile con le mansioni dagli stessi svolte quali impiegati di V livello (come risulta dai contratti di lavoro in atti), mansioni che normalmente includono attività di supporto operativo e anche di promozione commerciale nell’interesse dell’impresa datrice di lavoro.
Nel rapporto interno tra soci, infatti, non costituisce indice qualificante dell’esistenza di una società di fatto la mera esternazione o apparenza verso i terzi (Cass. civ., 15 settembre 2020, n. 19234; Cass. civ., 20 agosto 2025, n. 23580), richiedendosi, piuttosto a tal fine, la prova dell’affectio societatis, della partecipazione agli utili e perdite, nonché della spendita del nome, elementi tutti pacificamente insussistenti nella fattispecie in esame.
Non risulta, infatti, che l’attore abbia mai effettuato versamenti in denaro in favore della società o abbia concorso alla copertura delle perdite che la società ha registrato nel corso RAGIONE_SOCIALE anni, anzi è emerso che di queste si è sempre fatta carico la : l’unico finanziamento documentato in favore della società è infatti riferibile all’amministratrice (v. doc. n.13 allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti).
Consegue che la domanda di accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra l’attore e il convenuto è rimasta sostanzialmente priva di un valido supporto probatorio e va pertanto rigettata. Restano assorbite le altre domande.
Quanto alla determinazione e regolamentazione delle spese di giudizio, la liquidazione delle spese della fase di merito e della fase cautelare va operata nell’ambito di una valutazione complessiva dell’esito della controversia (Cass. n. 8839.2025), sicché, nel caso di specie , va considerata la soccombenza dell’attore sia in fase di merito, sia nella fase cautelare e applicati i medi previsti per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), andranno liquidati euro 7.616,00, aumentati del 20% in relazione alla fase cautelare e quindi complessivamente euro 9.139,20 oltre iva, cpa e spese generali.
Le spese della ctu (liquidate con separato decreto), vanno definitivamente poste a carico dell’attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
rigetta tutte le domande proposte da ;
C ondanna l’attore al pagamento in favore dei convenuti in solido delle spese di lite che si liquidano in complessi euro 9.139,20 oltre iva, cpa e spese generali.
Pone le spese della ctu (liquidate con separato decreto), definitivamente a carico dell’attore soccombente.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Imprese Civile del Tribunale, il 27.02.2026.
La Giudice
La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME