Tracciabilità prodotti ittici e validità dell’informativa al consumatore
Nel panorama del diritto agroalimentare, la tracciabilità prodotti ittici rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la tutela del consumatore. Una recente sentenza del Tribunale ha chiarito importanti aspetti riguardanti le modalità con cui le aziende della grande distribuzione devono fornire le informazioni obbligatorie e i limiti del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione.
Il caso della tracciabilità prodotti ittici nel punto vendita
La vicenda trae origine da un’ispezione condotta presso un punto vendita di una nota società distributrice. Gli agenti accertatori avevano contestato la violazione delle norme sull’etichettatura e sulla tracciabilità prodotti ittici, procedendo al sequestro e alla successiva distruzione di circa 51 kg di pescato, ritenuto non idoneo al consumo per mancanza di informazioni tracciabili. L’Autorità aveva emesso un’ordinanza ingiunzione per una sanzione pecuniaria di quasi duemila euro.
La società ha proposto opposizione, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi informativi tramite un apposito “Totem” posizionato sopra il banco frigo. Tale strumento, secondo la difesa, conteneva tutte le indicazioni richieste dal Regolamento UE 1379/2013 per i prodotti non preimballati. Inoltre, l’azienda ha dimostrato come la documentazione di accompagnamento (bolle di consegna) permettesse di ricostruire integralmente la filiera della merce.
La decisione sulla tracciabilità prodotti ittici e l’obbligo di diffida
Il Giudice ha accolto integralmente il ricorso della società, sottolineando come la normativa europea consenta espressamente di fornire le informazioni obbligatorie tramite strumenti espositivi come cartelloni o poster per i prodotti venduti allo sfuso. Il Totem utilizzato nel punto vendita è stato ritenuto uno strumento idoneo e conforme alla legge.
Un punto cruciale della decisione ha riguardato l’omessa applicazione dell’istituto della diffida. Secondo il D.L. 91/2014, per le violazioni sanabili nel settore agroalimentare accertate per la prima volta, l’autorità ha l’obbligo di diffidare il trasgressore a regolarizzare la propria posizione prima di irrogare sanzioni. Nel caso di specie, tale procedura è stata ignorata, rendendo l’ordinanza illegittima.
Il risarcimento del danno per la merce distrutta
Oltre all’annullamento della sanzione, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno. La distruzione del pescato è stata considerata un atto ingiusto, poiché la merce era in realtà idonea alla vendita e correttamente tracciata. Il danno è stato quantificato sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto sequestrato.
le motivazioni
Le ragioni del provvedimento risiedono nella corretta interpretazione dell’art. 35 del Regolamento UE 1379/2013, il quale stabilisce che per i prodotti ittici non preimballati le informazioni possono essere fornite tramite informazioni commerciali comuni. Il giudice ha inoltre rilevato che la documentazione contabile prodotta in giudizio ha permesso di ricostruire la filiera, assolvendo all’onere della prova sulla tracciabilità prodotti ittici. Infine, il mancato rispetto della normativa sulla diffida amministrativa (D.Lgs. 27/2021) ha viziato l’intero procedimento sanzionatorio.
le conclusioni
Il giudizio si conclude con l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione e la condanna dell’Autorità soccombente al pagamento delle spese legali e al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società. Questa sentenza riafferma il principio di proporzionalità nell’azione amministrativa e riconosce la validità dei moderni sistemi informativi digitali o fisici all’interno dei punti vendita, purché garantiscano la trasparenza e la sicurezza alimentare richiesta dai regolamenti comunitari.
È possibile fornire le informazioni sulla tracciabilità dei pesci tramite un totem?
Sì, per i prodotti ittici non preimballati la normativa UE permette di fornire le informazioni obbligatorie tramite strumenti espositivi come totem, cartelloni o poster all’interno del punto vendita.
Cosa fare se la Capitaneria distrugge merce ritenuta non tracciata?
Se si dimostra in giudizio che la merce era correttamente tracciata tramite documenti di accompagnamento, è possibile ottenere il risarcimento del danno pari al valore di vendita del prodotto distrutto.
L’autorità può multare subito un’azienda per una prima violazione alimentare?
No, per le prime violazioni sanabili nel settore agroalimentare, l’autorità è obbligata ad applicare l’istituto della diffida, invitando l’azienda a regolarizzarsi prima di emettere una sanzione pecuniaria.