Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27937 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 287/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante p.t., AVV_NOTAIO NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE (Già RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO NOME COGNOME; tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO lli gusta procura speciale apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso il loro studio in INDIRIZZO INDIRIZZO.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domicilia in Roma, in INDIRIZZO
– controricorrenti –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma n. 6319/2018, depositata in data 9 ottobre 2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2024 dal AVV_NOTAIO ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i motivi del ricorso udita, per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
udito, per il RAGIONE_SOCIALE controricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nella persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato l’8 settembre 1998 le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedevano la condanna del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo loro dovuto ai sensi RAGIONE_SOCIALEe leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 29 gennaio 1994, per i beni perduti dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEe violente sommosse verificatesi nello RAGIONE_SOCIALE tra il mese di settembre 1991 e il mese di gennaio 1993.
In particolare, esponevano che per l’esecuzione di una serie di contratti d’appalto, commissionati dalla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (REGIDESO) e dall’Office des Routes, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) avevano costituito la RAGIONE_SOCIALE, assumendo quote di partecipazione rispettivamente del 75% e del 25%. Allegavano che la RAGIONE_SOCIALE era
proprietaria per il 60% RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, mentre la restante quota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era posseduta da RAGIONE_SOCIALE, controllata al 100 % dalla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta controllata al 100% dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e che la RAGIONE_SOCIALE aveva a sua volta una partecipazione in RAGIONE_SOCIALE nella misura del 98,26% del capitale sociale.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 2 luglio 2003, n. 21628 accertava la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, mentre reputava la carenza di legittimazione attiva per la RAGIONE_SOCIALE, per la RAGIONE_SOCIALE, per la RAGIONE_SOCIALE, per la RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e per la RAGIONE_SOCIALE. Liquidava, pertanto, esclusivamente in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale titolare di partecipazioni azionarie nella RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, l’indennizzo riconosciuto dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, per la perdita di beni all’estero, a causa di tumulti popolari, la somma di euro 3.653.352,38, pari al 75% di euro 4.871.136,51.
Avverso tale sentenza proponevano appello la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, mentre restava contumace la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo accertarsi la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva anche RAGIONE_SOCIALEe altre società. Inoltre, chiedevano l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda nella sua interezza (era stato escluso il credito relativo ai lavori RAGIONE_SOCIALEa INDIRIZZO, in quanto riguardava un rapporto contrattuale non richiamato in citazione).
3.1. Proponeva appello incidentale il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che, in realtà, la RAGIONE_SOCIALE era una società straniera e, quindi, non aveva diritto all’indennizzo.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3944 del 2009, accertava che la sentenza di prime cure era passata in giudicato con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, che era rimasta contumace; rigettava gli appelli principale ed incidentale RAGIONE_SOCIALEe società, respingendo le richieste di indennizzo di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, accoglieva l’appello del RAGIONE_SOCIALE, reputando che la legge n. 98 del 1994 aveva solo natura interpretativa, con riferimento alle precedenti leggi n. 16 del 1980 e n. 135
del 1985, non consentendo la liquidazione ed il riconoscimento di indennizzi per eventi verificatisi successivamente all’ambito temporale RAGIONE_SOCIALEe leggi menzionate (2 settembre 1985).
5. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9849 del 15 giugno 2012, accoglieva entrambi i motivi di ricorso presentati dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, e RAGIONE_SOCIALE. In particolare, quanto alla insussistenza del giudicato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, evidenziava che, in realtà, con atto di fusione del 12 dicembre 2000, la RAGIONE_SOCIALE aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE, come pure la RAGIONE_SOCIALE, divenendo unica società azionista RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso per cassazione, riteneva la natura innovativa RAGIONE_SOCIALEa legge n. 98 del 1994, che prevedeva l’indennizzo, quindi, anche per eventi successivi all’anno 1985, verificatisi nello RAGIONE_SOCIALE, a seguito dei tumulti popolari. In realtà, la legge n. 98 del 1994, conteneva sia disposizioni da intendersi quali ‘interpretazione autentica’ RAGIONE_SOCIALEe leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985, sia disposizioni innovative.
La parte interpretativa si fermava al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo anche per la perdita RAGIONE_SOCIALE‘avviamento RAGIONE_SOCIALE‘attività di cui gli interessati erano titolari, mentre la portata innovativa concerneva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, non solo per provvedimenti di confisca presi dall’autorità amministrativa straniera, ma anche per tumulti o eventi sopravvenuti alla legge n. 135 del 1985. Inoltre, l’individuazione di un termine per la formulazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta indennizzo era un corollario ineludibile, necessario ad attuare il diritto riconosciuto per la perdita di beni RAGIONE_SOCIALE per i fatti avvenuti nel periodo tra il 1991 e il 1993. Tale termine doveva essere indicato in 120 giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 98 del 1994.
Le società presentavano atto di citazione in riassunzione chiedendo dichiararsi la legittimazione attiva di tutte le società, in quanto tale motivo di gravame non era stato esaminato nel primo giudizio. Inoltre, chiedevano il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello formulato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’accoglimento dei loro appelli principale ed incidentale.
7. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2018, n. 6319, evidenziava che non poteva essere posta nuovamente in discussione la questione, ormai risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza del 15 giugno 2012, n. 9849, in ordine alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 98 del 1994. Tuttavia, rigettava la domanda RAGIONE_SOCIALEe società sulla base di ulteriori argomentazioni. Precisava che il concetto di «titolarità indiretta» non poteva essere limitato ai casi di interposizione, ma doveva essere esteso anche al caso RAGIONE_SOCIALEe partecipazioni (da parte di soggetto di nazionalità italiana) RAGIONE_SOCIALEe quote di una società (con sede nello RAGIONE_SOCIALE estero, luogo RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso), che abbia subito perdite di diritti o di beni.
In teoria, dunque, le società italiane, con partecipazione diretta o indiretta in RAGIONE_SOCIALE, avrebbero avuto il diritto all’indennizzo per le perdite subite da RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, come anche già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19168 del 2015, resa tra l’altro proprio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (contro il RAGIONE_SOCIALE), nel caso di partecipazioni in società, la perdita subita dei singoli soci partecipanti non necessariamente coincide con analoghe riduzioni del patrimonio sociale. Era necessario fornire la prova in ordine alle perdite realmente determinatesi nel patrimonio RAGIONE_SOCIALEe società ricorrenti, escludendosi la possibilità di commisurare il beneficio al valore dei beni e dei crediti già spettanti alla società partecipata.
Tra l’altro, non poteva dubitarsi che la RAGIONE_SOCIALE costituiva un «autonomo soggetto giuridico, con proprio e distinto patrimonio rispetto alle società partecipanti (e ciò a differenza di quanto accade nel diritto italiano ove alle associazioni temporanee di impresa viene comunemente negata la soggettività giuridica ed attribuita esclusiva legittimazione anche processuale alla mandataria)».
La qualità di soggetto giuridico autonomo in capo a NOME poteva dedursi dallo stesso svolgimento processuale RAGIONE_SOCIALEa vicenda, in quanto NOME risultava parte nel processo, «senza che al riguardo siano sorte contestazioni sino al giudizio svoltosi dinanzi la Corte di legittimità».
Tale autonomia soggettiva originava anche dalle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto: vi era la previsione di organi RAGIONE_SOCIALE‘ente «dotati di potere rappresentativo nei confronti di terzi (art. 8 RAGIONE_SOCIALEo statuto)»; dai bilanci di esercizio redatti annualmente da RAGIONE_SOCIALE, con caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei bilanci societari, poteva «ricavarsi anche la sussistenza di un distinto ed autonomo patrimonio sociale rispetto a quello dei soci»; vi era il potere da parte degli organi direttivi «di procedere alla ripartizione degli utili (art. 10 RAGIONE_SOCIALEo statuto)»; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo «le società partecipanti si obbligavano a fornire all’RAGIONE_SOCIALE momentanea i mezzi finanziari per far fronte all’esecuzione dei lavori»; «alcuno dei contendenti ha mai sollevato contestazioni sulla piena conformità ed adesione RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo rispetto alla legislazione vigente all’epoca nello RAGIONE_SOCIALE»; la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo relativa a possibili «’ulteriori lavori RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo nella stessa regione’ e le ‘clausole addizionali’ che contemplavano l’esecuzione di singoli ulteriori appalti assegnati alle società partecipanti, consente di ritenere che la costituzione RAGIONE_SOCIALEa detta RAGIONE_SOCIALE momentanea si atteggiava in realtà come un agile strumento di natura societaria, comunque provvisto di propria soggettività e patrimonio, per la gestione per un periodo di tempo che non è necessariamente determinato, di una serie, per così dire aperta, di appalti assegnati dalle autorità zairesi nella regione»; la sussistenza di un’autonoma soggettività giuridica di RAGIONE_SOCIALE risultava pacifica tra le parti; l’originaria «domanda in sede amministrativa venne proposta proprio soltanto dalla RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto, seguendo l’indirizzo espresso dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 19168 del 2015, «l’allegazione e la prova dei danni subiti dalla partecipata, non è di per sé sufficiente a provare i danni subiti dalle partecipanti», mentre nella specie «le attrici società
italiane si sono limitate ad allegare i danni e le perdite subite da RAGIONE_SOCIALE, contravvenendo all’arresto RAGIONE_SOCIALEa suprema Corte, secondo cui tali elementi, non sono sufficienti ‘…di per sé a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, e tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio’».
Dovevano poi essere rigettate le domande proposte dalle parti non aventi nazionalità italiana, non riconoscendo la legge il diritto all’indennizzo in questione, se non ad enti o persone di nazionalità italiana.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in liquidazione, con sede in Repubblica Democratica del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la RAGIONE_SOCIALE, con sede nella Repubblica Democratica del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
10.Con ordinanza del 2/5/2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia in pubblica udienza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua complessità e, soprattutto, del suo rilievo nomofilattico e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di precedenti specifici.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione le società ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 gennaio 1980, n. 16, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 5 aprile 1985, n. 135, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzo di perdite subite all’estero da soggetti di nazionalità italiana, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
In particolare, la Corte d’appello ha riconosciuto la legittimazione ad agire RAGIONE_SOCIALEe società italiane, che hanno partecipazioni societarie all’estero, e segnatamente nello RAGIONE_SOCIALE, che hanno subito danni a seguito di tumulti avvenuti negli anni 91-93. Tuttavia, ha respinto le domande di tali società, titolari di quote di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE, osservando che quest’ultima costituirebbe un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle società ad essa partecipanti, titolare di un proprio patrimonio e privo di nazionalità italiana. Le società attrici – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – si sarebbero limitate ad allegare e provare i danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE, a quest’ultima essendo – in tesi – riferibili beni e diritti perduti. Il pregiudizio subito dai soci di nazionalità italiana non corrisponderebbe alla perdita subita dalla società partecipata per effetto RAGIONE_SOCIALEa diminuzione del suo patrimonio sociale. La riduzione del patrimonio sociale non sarebbe sufficiente a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEe quote.
Tale decisione sarebbe erronea ed illegittima per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di interpretazione dei contratti, nonché di quelle in materia di indennizzo di perdite subite all’estero da soggetti di nazionalità italiana.
Dopo aver richiamato le clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, oltre alle clausole addizionali all’originario contratto del 15 novembre 1984, le ricorrenti deducono la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in quanto l’elemento letterale deve essere considerato alla luce degli ulteriori criteri interpretazione, come quello funzionale ex art. 1369 c.c. e quello RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c., oltre al principio per cui le clausole del
contratto vanno valutate in coerenza con la ragione pratica o causa concreta ex art. 1369 c.c.
In particolare, dunque, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE erano state trascritte nel ricorso: in base al dato testuale precisavano che gli appalti erano stati assegnati alle società partecipanti; queste ultime restavano direttamente obbligate verso l’autorità committente (art. 5, comma 2); oggetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era esclusivamente l’esecuzione dei lavori (art. 3).
Valutando le clausole nel loro complesso, in funzione RAGIONE_SOCIALEa loro «causa concreta», emergeva che i rapporti contrattuali derivanti dagli appalti acquisiti facevano capo direttamente alle società partecipanti, tanto che l’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era limitato alla mera esecuzione dei lavori oggetto di tali appalti e che i mezzi finanziari necessari a tal fine dovevano essere forniti proprio dalle società partecipanti (art. 5, comma 3).
Tra l’altro tali clausole escludevano che la RAGIONE_SOCIALE avesse diretta e autonoma responsabilità contrattuale verso l’autorità committente.
La RAGIONE_SOCIALE non si sostituiva alle società ad essa partecipanti nei rapporti giuridici derivanti dagli appalti, essendo stata costituita esclusivamente per la conduzione RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva dei lavori, senza assumere un’autonoma responsabilità patrimoniale verso l’autorità committente e verso i terzi.
La RAGIONE_SOCIALE operava come mandataria, «secondo uno schema noto anche alla normativa italiana in materia di appalti pubblici», in base al quale, ove le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici riunite in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituivano la società RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione dei lavori, tale società – pur dotata di vera e propria personalità giuridica – non si sostituisce alle prime nella titolarità RAGIONE_SOCIALE‘appalto e RAGIONE_SOCIALEe
relative previsioni giuridiche, limitandosi a subentrare nella esecuzione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
La RAGIONE_SOCIALE era, dunque, solo uno strumento operativo RAGIONE_SOCIALEe società ad essa partecipanti per l’esecuzione dei lavori oggetto degli appalti acquisiti.
La RAGIONE_SOCIALE, non avendo assunto la titolarità dei contratti d’appalto in sostituzione RAGIONE_SOCIALEa società partecipanti, non era subentrata nella titolarità di beni, diritti ed interessi attinenti alle attività di gestione ed esecuzione degli appalti stessi, sicché le perdite di detti beni, diritti ed interessi «sono di pertinenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEe società partecipanti, e non RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, costituita quale strumento operativo per il mero svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva degli appalti».
Parimenti di pertinenza RAGIONE_SOCIALEe società partecipanti era l’indennizzo previsto dalle leggi n. 16 del 1980 e n. 98 del 1994.
Vi sarebbe poi un ragionamento «palesemente irragionevole ed illogico», per cui, pur configurandosi la RAGIONE_SOCIALE quale mero strumento per la gestione degli appalti, tuttavia, le perdite di beni e diritti pertinenti a detti appalti «sarebbero state invece riferibili direttamente in capo alla RAGIONE_SOCIALE».
Nel secondo motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 gennaio 1980, n. 16, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 5 aprile 1985, n. 135, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi di perdita di beni e diritti subiti all’estero da soggetti di nazionalità italiana, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La sentenza del giudice d’appello ha affermato di aver fatto applicazione dei principi di diritto di cui alla sentenza n. 19168 del 2015 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, per la quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di indennizzo di perdite – da parte di
soggetti di nazionalità italiana -, collegate alla partecipazione in società con sede in paesi diversi dall’Italia, «la perdita sofferta dei singoli soci non necessariamente coincide con la diminuzione del patrimonio sociale RAGIONE_SOCIALEa società partecipata».
Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata ha affermato che «nel presente giudizio sarebbero stati allegati e provati soltanto danni e perdite subite dalla RAGIONE_SOCIALE», in quanto la diminuzione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE «non sarebbe idoneo a dimostrare l’esistenza di un corrispondente danno in capo alla società ad essa partecipanti e ad esprimerne l’entità».
In realtà, per le ricorrenti la «titolarità indiretta» di un bene o di un diritto sussiste quando un soggetto, pur non essendo formalmente investito RAGIONE_SOCIALEa relativa posizione giuridica, è comunque in grado di esercitare poteri e facoltà che gli consentono ugualmente di disporre e di avvalersi del bene del diritto. La partecipazione alla società, da un lato attribuisce l’esercizio di poteri sociali che vanno incidere sulla gestione dei cespiti, dall’altro, assume un valore patrimoniale che riflette il valore di tali cespiti.
Sui criteri da applicare per determinare il valore RAGIONE_SOCIALEa perdita subita dal socio, in caso di titolarità indiretta di beni e diritti per il tramite di una società partecipata con sede all’estero, si sarebbe già pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 26676 del 28 novembre 2013. Tale decisione aveva definito una fattispecie in cui un cittadino italiano, titolare del 95% del capitale sociale di una società con sede in RAGIONE_SOCIALE, aveva subito la perdita di beni nei tumulti del settembre 1991/gennaio 1993, vedendosi riconosciuto dai giudici di merito un indennizzo pari al 100% «dei beni perduti (dei quali, come detto, era proprietaria la società partecipata di nazionalità zairese)».
La Corte di cassazione ha stabilito che la liquidazione così come operata era illegittima, in quanto il cittadino italiano «era invece proprietario del solo 95% del capitale sociale» RAGIONE_SOCIALEa società estera e che quindi a suo favore non si poteva «liquidare alcuna somma eccedente la sua quota di titolarità del patrimonio sociale, pari al 95% di quest’ultimo, dovendosi indennizzare il solo danno subito, che è ovviamente proporzionale alla sua quota di contitolarità del patrimonio, e non pari a quest’ultimo per l’intero». Pertanto, al cittadino italiano non competeva nulla in più «RAGIONE_SOCIALEa quota di titolarità dei beni perduti», da computarsi in base al valore dei beni stessi.
L’indennizzo, dunque, dovrebbe essere pari «ad una quota del valore dei beni o diritti perduti corrispondente alla quota detenuta nel capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa società estera».
Il giudice di merito avrebbe allora errato, ponendosi in contrasto con l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 16 del 1980, laddove ha affermato che, in caso di richiesta di indennizzo da parte di un soggetto di nazionalità italiana, titolare di quote in una società partecipata per ragioni di cui sopra, «la perdita da lui subita non coincide con il valore dei beni o diritti andati perduti».
In realtà, infatti, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 16 del 1980 prevede che i cittadini italiani e le società italiane «titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti ed interessi» perduti all’estero hanno diritto all’indennizzo per tali perdite e l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge dispone che l’indennizzo deve essere calcolato in base ai «prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate».
Tale normativa, allora, non prevedrebbe alcuna differenza tra le diverse forme di titolarità – diretta o indiretta – di beni o diritti andati perduti: in entrambe dovrebbe applicarsi la medesima disciplina e
l’indennizzo dovrebbe perciò essere rapportato «al valore di beni e diritti perduti».
La normativa in esame, dunque, darebbe espressa rilevanza alla titolarità indiretta di beni, diritti o interessi, intendendo riconoscere, per evidenti ragioni di equità, l’indennizzo per la perdita di cespiti aventi collocazione all’estero anche a soggetti italiani «non muniti RAGIONE_SOCIALEa titolarità formale di tali cespiti, ma investiti di forme di controllo di fatto, ivi incluse le forme di controllo indiretto attuate mediante partecipazioni in società o associazioni straniere».
Tale conclusione non potrebbe essere contrastata con l’osservazione per cui «la coincidenza tra la diminuzione patrimoniale subita dal socio e quella sofferta dalla società partecipata sarebbe esclusa dall’autonomia del patrimonio di tale società rispetto a quello dei soci, per cui non essendo configurabile una diretta ripercussione di effetti e vicende tra le due sfere economiche, la perdita di beni o diritti da parte RAGIONE_SOCIALEa società potrebbe produrre effetti dannosi in capo al socio soltanto ove si rifletta negativamente sul valore RAGIONE_SOCIALEa quota di partecipazione (e nei limiti di tale riflesso)».
Tali principi però si scontrerebbero con la disposizione specifica in materia di titolarità indiretta di beni e diritti, prescindendo dalla distinzione tra patrimonio del socio e quello RAGIONE_SOCIALEa società partecipata, assicurando un indennizzo commisurato al valore dei beni perduti anche nel caso in cui tali cespiti siano controllati da un soggetto di nazionalità italiana attraverso la società partecipata con sede all’estero investita RAGIONE_SOCIALEa formale proprietà dei beni.
3. Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda attrice, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Per il giudice di merito la riduzione patrimoniale subita dalla società estera non sarebbe sufficiente ad attestare l’esistenza di una corrispondente perdita a carico del socio, né tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio.
Nella specie, sarebbero state allegate e provate esclusivamente le perdite di beni e diritti subite dalla RAGIONE_SOCIALE, senza alcun riferimento alle perdite subite dalle società di diritto italiano titolari RAGIONE_SOCIALEe quote di partecipazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello avrebbe violato e falsamente applicato le norme sulla interpretazione dei contratti, con riferimento alle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che delineano la posizione di tale RAGIONE_SOCIALE rispetto alla titolarità di beni e diritti afferenti agli appalti eseguiti. In sostanza, non sarebbe stata correttamente interpretata la domanda giudiziale RAGIONE_SOCIALEe società, mentre sussisteva il potere dovere del giudice di accertare e valutare il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa formulata in giudizio, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti processuali, ma anche dalla natura RAGIONE_SOCIALEe vicende e questioni rappresentate dalla parte, nonché da provvedimento in concreto richiesto.
La domanda presentata dalle società attrici, stante il suo tenore letterale ed il suo obiettivo contenuto sostanziale, avrebbe ad oggetto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui alla legge n. 98 del 1994, ma non «dettaglia» le modalità secondo cui calcolare l’indennizzo; la pretesa formulata includerebbe «anche la richiesta di un indennizzo commisurato alla riduzione del valore RAGIONE_SOCIALEe partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dalle società attrici nella RAGIONE_SOCIALE».
Le società, dunque, hanno chiesto al Tribunale di Roma, in termini generali, la condanna del RAGIONE_SOCIALE a corrispondere l’indennizzo
dovuto, formulando la richiesta di condanna del RAGIONE_SOCIALE a corrispondere determinati importi «desunti dal valore di beni e diritti perduti, soltanto al fine di indicare un criterio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, e non allo scopo di enucleare un petitum unico e esclusivo».
Tanto è vero che sarebbe stata chiesta la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe diverse somme, maggiori o minori, ritenute di RAGIONE_SOCIALE, svincolando la domanda da un diretto collegamento con il valore economico di detti beni e diritti.
Il riferimento alla perdita di beni era stato utilizzato solo come criterio di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto.
Del resto, il valore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione societaria costituirebbe «espressione e riflesso del valore dei beni e diritti in tesi riferibili alla società, o all’RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALEe relative variazioni patrimoniali».
Con il quarto motivo di impugnazione le ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto internazionale privato dettate dagli articoli 14,25 e 57 RAGIONE_SOCIALEa legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di associazioni ed enti privati, obbligazioni contrattuali ed accertamento RAGIONE_SOCIALEa legge straniera applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Il giudice d’appello ha respinto le domande RAGIONE_SOCIALEe società attrici di diritto italiano considerando che la RAGIONE_SOCIALE costituirebbe un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle società partecipanti e titolare di un proprio patrimonio, mentre le attrici si erano limitate ad allegare e provare i danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con i principi affermati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa suprema Corte n. 19168 del 2015.
Vi sarebbe stata violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto internazionale privato dettate dagli articoli 14,25 e 57 RAGIONE_SOCIALEa legge 31 maggio 1995, n. 218».
In realtà, si sarebbe dovuto applicare l’art. 25 c.p.c. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995, nel senso che le società, le associazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, sono disciplinati dalla legge RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, e quindi nella specie in RAGIONE_SOCIALE. Ciò sia con riferimento alla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che alla sua capacità
Del resto, l’art. 57 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 95 prevede che le obbligazioni contrattuali siano regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile all’obbligazione contrattuale. L’art. 4 di tale Convenzione stabilisce che, quando le parti non abbiano scelto la legge che regola il contratto, quest’ultimo è disciplinato dalla legge del paese con il quale resta il collegamento più stretto e, nella specie, tale collegamento più stretto è proprio con lo RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ove la RAGIONE_SOCIALE è stata costituita, ha sede ed ha operato.
Il giudice d’appello sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 57 RAGIONE_SOCIALEa legge citata, non avendo rilevato che la RAGIONE_SOCIALE è disciplinata dalle leggi RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e che, dunque, al fine di stabilire se essa sia eventualmente qualificabile come autonomo soggetto giuridico, distinto dalle società partecipanti, occorreva fare applicazione di dette leggi e non di quella italiana.
Inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, il quale a tal fine può avvalersi degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, informazioni acquisite per il tramite del RAGIONE_SOCIALE e di pareri resi da esperti o istituzioni specializzate.
Con il quinto motivo di impugnazione le società ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dei principi di diritto
dettate dal codice civile in materia di autonoma soggettività giuridica (articoli da 36 a 39 c.c. in materia di associazioni non riconosciute e comitati; articoli da 1130 a 1131 c.c. in materia di condominio di edifici; articoli da 2251 a 2324 c.c. in materia di società di persone; articoli da 2602 a 2615bis c.c., in materia di consorzi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 gennaio 1980, n. 16, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 5 aprile 1985, n. 135, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 29 gennaio 1994, n. 98, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEe difese ed eccezioni svolte dalle società attrici, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed omessa motivazione sul punto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Sarebbero stati valorizzati dal giudice di merito elementi non idonei a caratterizzare la RAGIONE_SOCIALE quale autonomo soggetto giuridico.
La Corte territoriale ha reputato la sussistenza di una soggettività giuridica autonoma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEa mera circostanza che la stessa «abbia agito in giudizio senza contestazioni».
Tra l’altro, una limitata forma di capacità di essere parte nel processo può sussistere anche in capo ad entità che non costituiscono autonomi soggetti di diritto come si desume dalle norme in materia di condominio, che costituisce un ente di gestione privo di autonoma soggettività giuridica; ciononostante la vigente normativa conferisce all’amministratore del condominio la legittimazione processuale attiva e passiva, e quindi la capacità di stare in giudizio verso i condomini e verso i terzi.
Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto che, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quale autonomo soggetto giuridico, vi sarebbe l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo, nel quale si prevede un organo RAGIONE_SOCIALE‘ente munito di potere rappresentativo nei confronti dei terzi. Tuttavia, la sentenza non precisava in alcun modo che tale potere implicasse anche la facoltà di porre in essere atti giuridici idonei a determinare il sorgere di diritti ed obbligazioni direttamente in capo all’RAGIONE_SOCIALE, intesa quale entità unitaria personificata.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello non ha tenuto in considerazione l’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo ove si prevedeva che le società partecipanti alla RAGIONE_SOCIALE erano «prontamente e solidalmente impegnate nei confronti del committente per tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione dei lavori sopra descritti»; neppure era stata considerata la premessa RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo ove si chiariva che l’appalto per la cui esecuzione era stata costituita la RAGIONE_SOCIALE era stato «affidato alle due società» partecipanti; inoltre, l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo stabiliva che la RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto «l’esecuzione dei lavori sopra menzionati», affidati alla società partecipanti.
Pertanto, non si è valutato che l’atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lasciava in capo alla società partecipanti le obbligazioni verso l’ente committente.
La sentenza era poi incorsa in violazione anche dei principi di diritto in materia di autonoma soggettività giuridica. Il conferimento di un potere di rappresentanza verso terzi ad un ufficio organo espressione di una formazione collettiva non valeva di per sé a trasformare tale entità in un autonomo soggetto di diritto.
È stata erroneamente valorizzata, al fine di dimostrare la soggettività giuridica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo che prevedeva la redazione di bilanci di esercizio e la distribuzione di utili (art. 10). In realtà la redazione di un apposito distinto bilancio
di esercizio relativamente all’attività di gestione di un determinato patrimonio, come pure la distribuzione di utili derivanti dalla gestione svolta, non implicano che detto patrimonio appartenga ad un soggetto giuridico distinto dei soggetti che hanno concorso alla costituzione del patrimonio stesso. Del resto, è sufficiente osservare la normativa in materia di fondi comuni di investimento o di patrimoni separati ex art. 2447bis c.c.
La Corte d’appello non ha correttamente interpretato neppure la clausola in base alla quale i mezzi finanziari diretti e indiretti «necessari per la realizzazione dei lavori» oggetto degli appalti dovevano essere forniti dalle società partecipanti alla RAGIONE_SOCIALE. Infatti, tale obbligo era volto a consentire che la RAGIONE_SOCIALE, quale organizzazione comune, potesse disporre RAGIONE_SOCIALEe risorse economiche occorrenti per dare corso ai lavori da eseguire, approvvigionamento di mezzi, attrezzature, materiali e personale.
Tale esigenza non poteva essere soddisfatta dalla mera previsione di una responsabilità patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società partecipanti per le obbligazioni verso terzi; tale previsione implicava l’obbligo RAGIONE_SOCIALEe società partecipanti di adempiere le obbligazioni verso terzi sorte e rimaste insolute, ma non anche l’obbligo di rendere disponibili i mezzi finanziari per consentire lo svolgimento di attività operative. Non era in alcun modo prevista una autonoma responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per le obbligazioni sorte dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto. Non era stata prevista nell’atto costitutivo la creazione di un fondo patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tale da consentire a quest’ultima di rispondere dei debiti verso terzi.
Tra l’altro, negli scritti difensivi le società hanno sempre dedotto in modo esplicito che la RAGIONE_SOCIALE era priva di autonoma soggettività giuridica.
Con il sesto motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano la «violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda attrice, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omessa motivazione e pronuncia sulla domanda diversa da quella azionata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio era costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La sentenza impugnata avrebbe statuito che la domanda RAGIONE_SOCIALEe attrici doveva essere rigettata in quanto proposta «dalle parti non aventi nazionalità italiana, non riconoscendo la legge il diritto all’indennizzo in questione se non a persone o enti di nazionalità italiana».
In realtà, mentre il tribunale di prime cure aveva riconosciuto la legittimazione ad agire unicamente all’RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo di appello le società avevano sostenuto che una forma di titolarità indiretta di beni e diritti si determinava anche nel caso in cui il soggetto italiano controllava di beni e diritti attraverso una catena di partecipazione societaria.
Il controllo societario da parte di società di nazionalità italiana emergeva dall’organigramma societario.
I motivi primo, quinto e sesto, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati, nei termini di cui in motivazione.
Si premette che tali motivi sono ammissibili, avendo le ricorrenti riportato talora in modo sintetico, talora in modo integrale, il disposto RAGIONE_SOCIALEe clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consentendo a questa Corte l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Inoltre, le ricorrenti hanno dedotto in modo specifico l’errore interpretativo in cui sarebbe incorso il giudice di merito, proponendo
una diversa lettura di tali clausole, attraverso criteri ermeneutici specifici, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme asseritamente violate.
Invero, posto che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136).
Infatti, nel giudizio di legittimità, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o RAGIONE_SOCIALEa radicale inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricerca RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass., 20 gennaio 2021, n. 995).
Nella specie la Corte territoriale non ha tenuto conto in modo adeguato RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale del contratto, che doveva essere effettuata anche attraverso l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe singole clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, da leggersi in modo
sistematico ed organizzato tra loro, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa volontà concreta RAGIONE_SOCIALEe parti, che intendevano costituire una società tesa esclusivamente all’esecuzione del contratto di appalto affidato all’RAGIONE_SOCIALE, costituita da RAGIONE_SOCIALE, per il 75 %, ed da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) per il 25 %.
La lettura sistematica e complessiva RAGIONE_SOCIALEe clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo di RAGIONE_SOCIALE ex art. 1363 c.c., declinata attraverso i criteri RAGIONE_SOCIALEa buona fede ex art. 1366 c.c. e funzionale ex art. 1369 c.c., pure indicati dalle società ricorrente nei motivi di ricorso, conduce ad un risultato ben diverso da quello cui è giunta la Corte di appello.
7.1. Deve muoversi dalla precisazione che l’indennizzo previsto per i cittadini italiani e per le società o associazioni di nazionalità italiana per le perdite di beni e di diritti subite all’estero è stato regolamentato attraverso tre diverse leggi che si sono susseguite nel tempo.
7.2. Il primo intervento normativo è stato recato dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed RAGIONE_SOCIALE italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero).
7.3. L’art. 1, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 16 del 1980, è stato modificato, dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed RAGIONE_SOCIALE italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero) e prevede «i cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all’estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi RAGIONE_SOCIALEa proprietà comunque adottati dalle autorità straniere
esercitando la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventualmente anticipazioni o indennizzi parziali percepiti».
Pertanto, gli indennizzi erano dovuti esclusivamente per beni perduti a seguito di confische o di provvedimenti ablatori RAGIONE_SOCIALEe autorità straniere, nell’arco temporale di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.
In particolare, l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 135 del 1985 stabilisce che «la domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al RAGIONE_SOCIALE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, dall’originario avente diritto all’indennizzo o dei suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo».
7.4., La normativa sopravvenuta costituita dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: «disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed RAGIONE_SOCIALE italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiane all’estero»), ha previsto, da un lato, l’ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, che è andato a ricomprendere anche l’avviamento aziendale, oltre che la giurisdizione del giudice ordinario in tale materia, e dall’altro, la nuova previsione per cui erano indennizzabili anche le perdite di beni e di diritti subite nello RAGIONE_SOCIALE per gli eventi verificatisi negli anni 19911993.
Ed infatti, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 98 del 1994 (intitolato «norme di interpretazione autentica») stabilisce che «per i beni indennizzabili previsti dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 gennaio 1980, n. 16, come
modificato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il RAGIONE_SOCIALE è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al RAGIONE_SOCIALE entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l’indennizzo relativo all’avviamento RAGIONE_SOCIALEe attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito».
Quanto alla giurisdizione, l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 98 del 1994, comma 4 stabilisce che «la competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all’attuazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge, nonché RAGIONE_SOCIALEe leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario».
Quanto, invece, al contenuto prettamente innovativo, e non di mera interpretazione autentica, l’art. 2, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 98 del 1994 stabilisce che «le provvidenze di cui agli articoli 3,4 e 8, RAGIONE_SOCIALEa legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme: a) il diritto agli indennizzi previsti dalle legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, gli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in RAGIONE_SOCIALE».
7.5. Sul punto, si è già formato il giudicato interno, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione 15 giugno 2012, n. 9849, la quale ha stabilito, uniformandosi ai principi giurisprudenziali di questa
Corte, la portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa legge n. 98 del 1994 con riferimento agli eventi successivi al 1985 accaduti in RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24545; Cass., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24544; Cass., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1888).
Quanto alla individuazione RAGIONE_SOCIALEa nazionalità RAGIONE_SOCIALEe società attrici, emerge dall’organigramma, riportato nei motivi di ricorso per cassazione che sono sicuramente di nazionalità italiana la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che ha incorporato la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, con atto di fusione del 12 dicembre 2000.
Infatti, la RAGIONE_SOCIALE era posseduta per il 60% dall’RAGIONE_SOCIALE e per il residuo 40% dalla RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima era controllata al 100% dalla RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta era controllata al 100% da tre società: la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE, come detto, il 12 dicembre 2000, con atto di fusione, ha incorporato la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, come detto, che era posseduta al 60% dall’RAGIONE_SOCIALE, e per il residuo 40% dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva il 98,26% RAGIONE_SOCIALEe quote del capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE– (poi RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONE_SOCIALE ha poi il 100% di RAGIONE_SOCIALE, con sede in Londra, che ha acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, le quote RAGIONE_SOCIALE‘intero capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE era partecipata per il 75% dall’RAGIONE_SOCIALE e per il 25% da RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE aveva anche il 60% del 25% RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e quindi un ulteriore 15%. Le altre società avevano il 40% del 25% RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quindi il 10%.
Pertanto, risulta di nazionalità italiana l’RAGIONE_SOCIALE, mentre per le altre società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), il giudice del rinvio dovrà procedere alla corretta valutazione (il PG, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, ha fatto espresso riferimento all’atto notarile congolese).
9. Nella specie, attraverso una interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ex art. 1362 c.c., secondo buona fede ex art. 1366 c.c. e sulla base RAGIONE_SOCIALEa funzione concreta del negozio e degli interessi meritevoli di tutela RAGIONE_SOCIALEe parti, ex art. 1369 c.c., non può essere condivisa l’interpretazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse un ente giuridico autonomo, dotato di soggettività giuridica, munito di patrimonio personale autonomo, come dimostrato dalla redazione di bilanci, con indicazione di analitiche voci di ricavi e costi, e con la previsione anche di distribuzione degli utili soci.
E ciò, diversamente da quanto previsto in Italia con la disciplina RAGIONE_SOCIALEe associazioni temporanee di RAGIONE_SOCIALE (ATI).
Afferma, infatti, la Corte d’appello che «non possa dubitarsi che l’RAGIONE_SOCIALE costituisca autonomo soggetto giuridico, con proprio e distinto patrimonio rispetto alla società partecipanti (e ciò a differenza di quanto accade nel diritto italiano ove alle associazioni temporanee di impresa viene comunemente negata la soggettività giuridica ed attribuita esclusiva legittimazione anche processuale alla mandataria)».
Per il giudice d’appello, una serie di elementi specifici condurrebbero alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE come soggetto giuridico autonomo, con assunzione diretta di responsabilità sia verso la committente che verso i terzi: 1) la qualità di soggetto giuridico autonomo può essere tratta immediatamente nello stesso svolgimento processuale RAGIONE_SOCIALEa vicenda, avendo la RAGIONE_SOCIALE agito nel processo «senza che al riguardo siano sorte contestazioni sino al
giudizio svoltosi dinanzi la Corte di legittimità»; 2) le clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo relative alla previsione di organi RAGIONE_SOCIALE‘ente dotati di potere rappresentativo nei confronti di terzi (art. 8 RAGIONE_SOCIALEo statuto); 3) redazione di bilanci di esercizio e potere da parte degli organi direttivi di procedere o meno alla ripartizione degli utili (art. 10 RAGIONE_SOCIALEo statuto); 4) la sussistenza «di un distinto ed autonomo patrimonio sociale rispetto a quello dei soci, risultando dagli stessi immobilizzazioni di notevole importo con il loro ammortamento, nonché, crediti, debiti etc. che dunque facevano capo direttamente a COGNOME»; 5) la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo «secondo cui le società partecipanti si obbligavano a fornire all’RAGIONE_SOCIALE momentanea i mezzi finanziari per far fronte all’esecuzione dei lavori»; 6) né «alcuno dei contendenti ha mai sollevato contestazioni sulla piena conformità ed adesione RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo rispetto alla legislazione vigente all’epoca nello RAGIONE_SOCIALE»; 7) la previsione per cui le società partecipanti sarebbero state obbligate congiuntamente nei confronti del committente in relazione all’esecuzione degli appalti (art. 5 RAGIONE_SOCIALEo statuto), non sarebbe in contrasto con la soggettività autonoma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto «il rapporto contrattuale derivante dai singoli appalti stipulati con l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, intercorreva direttamente con le società partecipanti, che dunque non avrebbero potuto esonerarsi da siffatta responsabilità»; 8) l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo che concerneva «ulteriori lavori RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo nella stessa regione» oltre a «clausole addizionali», consentiva di ritenere che «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa detta RAGIONE_SOCIALE momentanea si atteggiava in realtà con un agile strumento di natura societaria, comunque provvisto di propria soggettività e patrimonio, per la gestione per un periodo di tempo non necessariamente determinato, di una serie, per così dire aperta, di appalti assegnati dalle autorità zairesi nella
regione»; 9) la domanda in via amministrativa era stata presentata proprio da RAGIONE_SOCIALE; 10) le stesse società avevano posto addirittura a fondamento RAGIONE_SOCIALEa difesa la circostanza pacifica RAGIONE_SOCIALE‘autonoma soggettività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, riconnettendo la perdita di diritti e beni alla sola RAGIONE_SOCIALE.
10. Non sfugge alla Corte il principio giurisprudenziale di legittimità consolidato per cui il procedimento ermeneutico volto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa esatta qualificazione giuridica di un negozio consta di una duplicità di fasi consistenti, la prima, nella individuazione ed interpretazione RAGIONE_SOCIALEa comune volontà dei contraenti, la seconda, nell’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi (in precedenza individuati) che ne caratterizzano la esistenza giuridica: mentre le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione RAGIONE_SOCIALE‘attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità (salvo il limite RAGIONE_SOCIALEa inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione e RAGIONE_SOCIALEa patente violazione RAGIONE_SOCIALEe regole codicistiche di interpretazione), quelle relative alla seconda possono formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità in ordine sia alla descrizione del moRAGIONE_SOCIALEo tipico RAGIONE_SOCIALEa fattispecie giuridica, sia alla rilevanza qualificante gli elementi di fatto emergenti dalla fattispecie concreta, sia, infine, alla individuazione RAGIONE_SOCIALEe implicazioni effettuali conseguenti alla sussunzione di quest’ultima nel paradigma normativo (Cass., n. 12946 del 2007; Cass., n. 5387 del 1997).
10.1. Tuttavia, nella specie, la Corte d’appello ha proceduto ad un’analisi atomistica RAGIONE_SOCIALEe singole clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo, senza procedere ad un esame complessivo RAGIONE_SOCIALEe stesse, avendo riguardo alla causa concreta del contratto.
Invero, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, giacché il significato RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale RAGIONE_SOCIALEe parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione ” prima facie ” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo RAGIONE_SOCIALEe parti; ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta RAGIONE_SOCIALEe parti medesime (Cass., 8 novembre 2022, n. 32786; Cass., 10 maggio 2016, n. 9380).
Inoltre, l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca RAGIONE_SOCIALEa reale volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass., 6 luglio 2018, n. 17718; Cass., 22 novembre 2016, n. 23701).
Nell’interpretazione dei contratti, l’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca RAGIONE_SOCIALEa reale o effettiva volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, deve essere verificato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come
previsto dall’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole va intesa tutta la formulazione letterale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass., 8 giugno 2018, n. 14882).
Il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica RAGIONE_SOCIALEe singole clausole, pur ove le une e le altre possono apparire rappresentative di una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un iter che, partendo dall’accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria RAGIONE_SOCIALE‘atto (Cass., 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass., 14 aprile 2006, n. 8876).
La lettura RAGIONE_SOCIALEe clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE chiarisce, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, che la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è del tutto simile a quella RAGIONE_SOCIALEa disciplina italiana.
Invero, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 23bis – i fatti di causa risalgono al 1991 e l’atto di citazione è stato notificato nel 1998 – (analoga è la disposizione di cui al d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 26; come pure quella di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 96; poi d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 34 e 37; quindi d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 45 e 48; artt. 65 e 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), «Le RAGIONE_SOCIALE riunite possono costituire tra loro una società anche RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del libro V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di
autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE riunite di cui al precedente art. 21, u.c.». Il citato art. 23bis , u.c., poi, prevede che «ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa presente legge, artt. 17 e 18 e RAGIONE_SOCIALEa L. 10 febbraio 1962, n. 57, art. 14, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole RAGIONE_SOCIALE riunite secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa».
Invero, la complessità RAGIONE_SOCIALEe opere da realizzare, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe commesse pubbliche, ha spinto le RAGIONE_SOCIALE minori ad organizzarsi tra loro per poter partecipare alle gare per l’affidamento RAGIONE_SOCIALEe commesse pubbliche, colorando l’istituto di una chiara natura pro-competitiva (Cass., sez. 5, 9 giugno 2000 vendi, n. 10983).
Con il RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all’art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes , ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del RAGIONE_SOCIALE temporaneo, mantenendo autonoma personalità giuridica le singole RAGIONE_SOCIALE associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l’autonomia operativa RAGIONE_SOCIALEe singole RAGIONE_SOCIALE associate o riunite -, non configurandosi una organizzazione o RAGIONE_SOCIALE tra le RAGIONE_SOCIALE riunite). Si tratta, quindi, di un’aggregazione RAGIONE_SOCIALE e occasionale tra RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).
Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il
contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del RAGIONE_SOCIALE con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.
Infatti, si è recentemente affermato che l’ATI, sia nell’ipotesi di RAGIONE_SOCIALE verticale che orizzontale, non costituisce un’impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo Iva, non può avvalersi del metodo del reverse charge ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento di detta imposta (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).
Questa Corte, dunque (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396) ha chiarito che la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l’impresa mandataria, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l’unificazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto. L’appalto, dunque, non diventa “comune” alle RAGIONE_SOCIALE riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione RAGIONE_SOCIALEa parte di opera che le compete.
Anche recentemente si è statuito che la costituzione di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE comporta il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, per effetto del quale è riconosciuta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE mandanti nei confronti del soggetto appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto (Cass.,
sez. I, 6 febbraio 2023, n. 3546; Cass., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11949; Cass., 20 luglio 2012, n. 12732; Cass., sez. VI, 28 novembre 2011, n. 25204).
Si è ulteriormente chiarito che, in caso di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante RAGIONE_SOCIALEe società del RAGIONE_SOCIALE e, dunque, con l’obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita (Cass., sez. 3, 12 dicembre 2023, n. 34616). La mandataria avrebbe potuto essere citata pro quota, quale membro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di impresa, ma non già per l’intero importo, quale percettrice RAGIONE_SOCIALE‘intera somma, avendo incassato quest’ultima esclusivamente in qualità di rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ATI.
12.1. La premessa di cui sopra – che già contribuisce a chiarire la natura RAGIONE_SOCIALE‘ATI – deve fare i conti con la possibilità concessa alle RAGIONE_SOCIALE riunite (o associate) di costituire tra loro una società RAGIONE_SOCIALE, che però si limita solo alla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere, mentre il contratto di appalto resta fermo tra la stazione appaltante e l’ATI, che lo stipula tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che opera in virtù di mandato collettivo, gratuito ed irrevocabile.
Resta, dunque, la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEe società che fanno parte RAGIONE_SOCIALE‘ATI, sia RAGIONE_SOCIALEa mandataria che RAGIONE_SOCIALEe mandanti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 584 del 1977, art. 23bis , comma 6 (ma è in tal senso anche il d.lgs. n. 406 del 1991, art. 26), «i lavori eseguiti
dalla società sono riferiti alle singole RAGIONE_SOCIALE riunite secondo le rispettive quote di partecipazioni alla società stessa».
Pertanto, nei rapporti con la stazione appaltante le società RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE hanno diritto al compenso in relazione alle rispettive quote di partecipazione.
Inoltre, si è ritenuto che, in tema d’IVA, la società RAGIONE_SOCIALE, costituita per l’esecuzione dei lavori dalle RAGIONE_SOCIALE riunite in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dall’imposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazione appaltante, difettando il requisito RAGIONE_SOCIALE‘inerenza, atteso che tale società non subentra nella titolarità del contratto di appalto e RAGIONE_SOCIALEe relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all’impresa capogruppo e mandataria, che ha la rappresentanza processuale esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘ATI nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651).
12.2. I profili fiscali – relativi ai rapporti con il Fisco RAGIONE_SOCIALEe società facenti parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, costituita quest’ultima solo al fine di dare esecuzione al contratto di appalto – sono stati nel tempo scolpiti da questa Corte, sicché si è ritenuto che, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, essa deve sostenere i costi per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera aggiudicata all’ATI, ma riceve da ciascuna RAGIONE_SOCIALEe società consorziate la quota parte RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute.
In tal modo, la società RAGIONE_SOCIALE avrà un bilancio chiuso in pareggio, proprio per la sua natura mutualistica e non meramente speculativa.
Pertanto, la società RAGIONE_SOCIALE deve “ribaltare” i costi sostenuti per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere alle società consorziate, emettendo le relative fatture attive (in tal senso anche risoluzione ministeriale Min.
Fin. Dir.Gen. Tasse e Imposte indirette sugli affari 4 agosto 1987, n. NUMERO_DOCUMENTO).
La società RAGIONE_SOCIALE non deve conseguire l’utile RAGIONE_SOCIALE‘opera da dividere tra le RAGIONE_SOCIALE riunite né correre l’alea RAGIONE_SOCIALE‘opera stessa, in quanto il risultato finale RAGIONE_SOCIALE‘operazione, in utile o in perdita, si produce direttamente in capo alle RAGIONE_SOCIALE riunite (o in RAGIONE_SOCIALE).
Le società consorziate, invece, hanno come ricavi il compenso che proviene dalla stazione appaltante come corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate dalla società RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651; Cass., sez.5, 29 ottobre 2008, n. 25944; Cass., sez. 5, 2 novembre 2001, n. 13582), e deducono i costi relativi ai pagamenti effettuati in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE per le opere da essa realizzate, potendo anche dedurre i costi sostenuti per ripianare le perdite RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE se e nella misura in cui siano correttamente imputati al conto profitti e perdite, sempre che ne sia certa l’esistenza e comprovata l’inerenza (Cass., 29 ottobre 2008, n. 25944, citata); sicché il conto economico RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE viene inciso nel ‘dare’, dai costi dei beni e servizi acquisiti per eseguire l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto e, nell”avere’, dai contributi o compensi periodici versati dalle RAGIONE_SOCIALE a copertura di tali costi sostenuti dalla società (in tal senso anche circolare ministerale Min. Finf.Dir. Gen. Imposte dirette 6-4-1998, n. 10/9/277; risoluzione 30 maggio 1986, n. 9/888; risoluzione 14 marzo 1979, n. 9/492).
12.3. Anche nella legislazione più recente, l’art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5, prevede che «l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per l’assuntore di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per l’assuntore di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario»; il comma 12 così dispone «ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzione del RAGIONE_SOCIALE temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario» (analogamente art. 68, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023), con la specificazione al comma 13 RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 che «il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante» (così anche art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023). Ai sensi del comma 15 RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 «al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale dei mandanti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante per tutte le operazioni negli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto» (così pure art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023).
A rimarcare l’autonomia patrimoniale giuridica RAGIONE_SOCIALEe singole società facenti parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’art. 48, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, statuisce che «il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o RAGIONE_SOCIALE degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini RAGIONE_SOCIALEa gestione, degli adempimenti fiscali degli oneri sociali». L’appalto, dunque, non diventa ‘comune’ alle RAGIONE_SOCIALE riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione RAGIONE_SOCIALEa parte di opera che le compete.
La ratio RAGIONE_SOCIALEa normativa è chiara, in quanto si mira a tutelare la stazione appaltante che ha come obiettivo la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica, attraverso un rapporto ‘privilegiato’ con la società mandataria, che agisce in nome e per conto di tutte le mandanti.
È proprio la struttura sostanziale del RAGIONE_SOCIALE temporaneo, teso alla partecipazione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, o per una serie di contratti, che si riverbera poi negli aspetti processuali. Tanto che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante per tutte le operazioni collegate all’appalto. Tale rappresentanza processuale non vale nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente. Residua, peraltro, la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante nei confronti RAGIONE_SOCIALEe singole mandanti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio sulle stesse, per l’impegno assunto singolarmente in sede di accordo per la costituzione del RAGIONE_SOCIALE temporaneo.
13. Questa Corte ha con varie decisioni conformi (da ultimo Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591) ribadito che, in tema di appalto di lavori pubblici, l’art. 23bis RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), ha la esclusiva portata di legittimare la società RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente appaltante nella esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni oggetto del contratto a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un «subentro» nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l’ente appaltante; sia perché la norma esclude in modo assoluto – “ad alcun effetto” – che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant’è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni; sia, infine, perché permane la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE riunite, come regolata dall’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 584 del 1977.
Il regime RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE è diverso da quello RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, che sia stata successivamente costituita, facendo capo l’uno alla riunione d’RAGIONE_SOCIALE regolata dagli artt. 17, 18 e ss. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato, gratuito ed irrevocabile (art.20, comma primo, e 22 Legge 584-1977, il cui tenore è stato trasfuso nell’art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, che ha attuato la direttiva comunitaria 89440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e dalla cui entrata in vigore ha cessato di operare la legge n. 584) e l’altro (avuto riguardo al rinvio RAGIONE_SOCIALE‘art. 2615-ter cod. civ.) alle norme codicistiche consortili e societarie, per le quali la società RAGIONE_SOCIALE opera in forma fortemente aggregata, delibera con il criterio e le regole propri degli organismi associativi (e cioè con le maggioranze stabilite in relazione all’oggetto) ed è gestita attraverso organi che hanno poteri rappresentativi ed amministrativi ed assumono responsabilità nei confronti dei consorziati, secondo la generale disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2392 cod. civ. (Cass., sez.5, 4 gennaio 2001, n. 77).
13.1. Pertanto, non è stata condivisa la tesi dottrinale per cui la società «di scopo» osterebbe alla previsione per cui resta ferma la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE riunite, sicché si tratterebbe di una responsabilità solo sussidiaria di carattere fideiussorio.
Neppure condivisibile è la tesi per cui, con la creazione RAGIONE_SOCIALEa società di «scopo» si determinerebbe addirittura l’estinzione del RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘originario contratto di cooperazione tra RAGIONE_SOCIALE riunite e del mandato.
Va, invece, accolta la tesi dottrinale e giurisprudenziale (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591; Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651; Cass., sez. 5, 9 giugno 2020, n. 10983; Cass., 4 gennaio 2001,
n.77), per cui la società «di scopo» subentra al RAGIONE_SOCIALE esclusivamente «nell’esecuzione del contratto di appalto», mentre la titolarità del contratto resta in capo alle RAGIONE_SOCIALE riunite, le quali restano controparte negoziale RAGIONE_SOCIALE‘ente appaltante, pur se rappresentate unitariamente dalla società capogruppo, mandataria.
Le società di «scopo», dunque assumono il ruolo di mero «braccio esecutivo» RAGIONE_SOCIALE‘ATI (o RTI) per l’attuazione coordinata e unitaria RAGIONE_SOCIALE‘appalto, ma ciò non muta né la sostanza, né la titolarità originaria del rapporto di appalto.
Pertanto, anche in presenza di società RAGIONE_SOCIALE, i lavori sono riferiti alle singole RAGIONE_SOCIALE riunite; si sancisce la permanenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALEa committenza in capo alle RAGIONE_SOCIALE riunite.
Peraltro, anche l’articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulta, per la dottrina, coerente con tale impostazione, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione del contratto, possono imporre l’adozione di forme giuridiche specifiche, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria «per la buona esecuzione» del contratto medesimo.
Tale tesi è corroborata dal principio di unicità RAGIONE_SOCIALE‘appalto, principio che sarebbe gravemente vulnerato se si aderisse alla tesi RAGIONE_SOCIALEa frantumazione del contratto d’appalto in diversi rapporti, in caso di subentro parziale.
A conferma di tale interpretazione si è ritenuto in giurisprudenza che la circostanza secondo cui, per il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 23bis RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1977, n. 584 (aggiunto dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 ottobre 1984, n. 687), la società RAGIONE_SOCIALE costituita tra le RAGIONE_SOCIALE riunite in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE subentra nell’esecuzione del contratto stipulato dalle RAGIONE_SOCIALE consorziate, non implica la sussistenza di un subappalto o di una cessione del contratto in capo
alla prima, come è palesato dal fatto che non è prescritta alcuna autorizzazione o approvazione e restano ferme le responsabilità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE riunite; pertanto, la società RAGIONE_SOCIALE, eseguendo l’opera appaltata alle RAGIONE_SOCIALE consorziate, non acquista alcun diritto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa committente e non è sua creditrice (Cass., sez. 1, 26 novembre 2008, n. 28220; poi Cass., sez. 1, 14 ottobre 2011, n. 21222).
Peraltro, anche l’articolo 68, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, stabilisce che «le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto».
Resta ferma la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEe singole RAGIONE_SOCIALE consorziate, come previsto dall’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, per cui «l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», aggiungendo poi che «nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell’ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l’aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del Libro V del Titolo V , CAPI III e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il RAGIONE_SOCIALE temporaneo o il
consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo la stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione RAGIONE_SOCIALEa società nel registro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto».
14. Si è ritenuto (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2024, n. 2173), in tema di appalto di lavori pubblici, che la parte contraente con la stazione appaltante o con il General contractor si identifica nelle RAGIONE_SOCIALE che abbiano dato vita all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società RAGIONE_SOCIALE eventualmente costituita è responsabile RAGIONE_SOCIALEa mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società RAGIONE_SOCIALE si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE riunite, con la conseguenza che l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Pertanto, la possibilità per le RAGIONE_SOCIALE costituite in ATI di costituire società anche consortili per l’esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE riunite, che è presupposto RAGIONE_SOCIALEa scelta del contraente e RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l’amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata).
15. In tale prospettiva vanno lette le clausole negoziali RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa NOME, che, se lette nel loro complesso, dimostrano
che la società RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), è stata costituita esclusivamente per l’esecuzione dei contratti di appalto, mentre la mandataria RAGIONE_SOCIALE‘ATI ha un rapporto privilegiato con la stazione appaltante (la REGIDESO – amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE competente in materia di gestione RAGIONE_SOCIALEa rete idrica).
L’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE («Le società sono congiuntamente e solidalmente impegnate nei confronti del committente per tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione dei lavori sopradescritte»), infatti, precisa proprio che la responsabilità per l’esecuzione dei lavori resta in capo alle società consorziate mandanti, e quindi alla RAGIONE_SOCIALE (75 %) ed alla RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE (25 %).
Le società mandanti devono poi fornire i mezzi finanziari alla RAGIONE_SOCIALE per consentirle l’esecuzione degli appalti (cfr. art. 5, comma 3, RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo per cui le società sono tenute a fornire all’RAGIONE_SOCIALE, in proporzione alle rispettive partecipazioni, «i mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei lavori, in particolare cauzioni, garanzie bancarie, garanzie da portare finanziatori e per gli scoperti bancari»).
Poiché i contratti, dunque, facevano capo direttamente alle società mandanti, partecipanti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima si era atteggiata, come affermato dal giudice di merito, come un agile strumento di natura societaria per la gestione, nel corso di un periodo di tempo non determinato, di una serie di appalti assegnati dalle autorità RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nella regione.
Dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEo statuto emergeva poi che le società partecipanti si erano obbligate «ad eseguire in solido gli ulteriori lavori RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo, nella stessa regione». Oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era, dunque, esclusivamente l’esecuzione dei lavori.
L’art. 3 RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo, poi, prevedeva che la RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi al contratto di appalto.
Il terzo motivo è inammissibile.
16.1. Questa Corte, pronunciandosi sul ricorso presentato proprio dalle stesse parti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 28 settembre 2015 n. 19168, ha reputato già inammissibile tale motivo di impugnazione.
Ciò in quanto «l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed il cui risultato, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi in cui si traduca nell’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa domanda o nella pronuncia su una pretesa diversa da quella azionata, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità RAGIONE_SOCIALEa relativa motivazione Ai fini RAGIONE_SOCIALEa deduzione del predetto vizio, non è peraltro sufficiente la prospettazione di una lettura degli atti diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, ma occorre la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe lacune argomentative o RAGIONE_SOCIALEe carenze logiche del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero l’individuazione degli elementi di giudizio ai quali quest’ultimo ha attribuito un significato estraneo al senso comune, o ancora RAGIONE_SOCIALEe ragioni da lui addotte che risultino connotate da assoluta incompatibilità razionale . Nella specie, invece, le ricorrenti si limitano a ribadire il proprio personale convincimento, contrastante con quello cui è pervenuta la Corte territoriale, insistendo in particolare sul tenore letterale RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate nell’atto di citazione, il cui riferimento alla possibile liquidazione di importi maggiori o minori rispetto agli indennizzi specificamente richiesti non può ritenersi di per sé sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda nella perdita di valore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione sociale, neppure se posto
in relazione con la narrativa RAGIONE_SOCIALE‘atto, non recante alcun elemento utile per la quantificazione di tale pregiudizio».
17. Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Quanto al primo profilo, effettivamente, come chiarito dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE, l’atto costitutivo di RAGIONE_SOCIALE «non data certa né luogo di costituzione certa. E difatti, a differenza di RAGIONE_SOCIALE costituita con atto notarile congolese (doc. 4 fascicolo di primo grado), la società RAGIONE_SOCIALE appare essere stata costituita con scrittura privata priva di data e di luogo certi».
Inoltre, ha evidenziato il Procuratore RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE «appare verosimile poi che il luogo nel quale si è perfezionato il procedimento di costituzione sia l’Italia atteso che l’atto appare archiviato presso il AVV_NOTAIO di Roma ed è stato più volte emendato con integrazioni che recano quale luogo di sottoscrizione la città di Roma».
Quanto alla infondatezza, per questa Corte, in materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 31 maggio 1995, n. 218, non si applica, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 72, il principio stabilito dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto RAGIONE_SOCIALEe norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi eventualmente di informazioni acquisite attraverso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o degli strumenti previsti da convenzioni internazionali; pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chieda l’applicazione di una legge straniera, l’onere di indicarla producendo la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza RAGIONE_SOCIALEa normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le
leggi italiane (Cass., 4 aprile 2013, n. 8212; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22406).
Ora, è vero che nella specie il giudizio è stato instaurato dopo il 1995, con atto di citazione RAGIONE_SOCIALE‘8/9/1998, ma il rapporto si era già esaurito prima del 1995.
Infatti, l’art. 72 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995 stabilisce che «a presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data RAGIONE_SOCIALEe previgenti norme di diritto internazionale privato».
Non trova, allora, applicazione, nella specie, l’art. 25 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995, in quanto i fatti che hanno determinato il diritto all’indennizzo si sono verificati nello RAGIONE_SOCIALE, per espressa previsione di legge (legge 29 gennaio 1994, n. 98), negli anni 1991-1993.
18.Il secondo motivo è fondato.
18.1 Invero, come già statuito da questa Corte in un processo tra le stesse parti deve distinguersi tra la perdita o diminuzione del patrimonio societario e il valore RAGIONE_SOCIALEa quota sociale (Cass., 28 settembre 2015, n. 19168).
In particolare, si è ritenuto che il socio ha diritto all’indennizzo per il pregiudizio da lui subito indirettamente, per gli eventi accaduti in RAGIONE_SOCIALE negli anni 1991-1993, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994.
Si è precisato che in tal caso il beneficio non può essere commisurato al valore dei beni e dei diritti perduti dalla società, ma va liquidato con riferimento alla perdita o alla riduzione del valore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione sociale (si richiama la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione 28 novembre 2013, n. 26676; anche Cass., 2 dicembre 2010, n. 24545).
Ha chiarito poi la Corte che il socio è portatore di un interesse personale diretto al mantenimento in vita RAGIONE_SOCIALEa società ed all’integrità del patrimonio sociale, il cui limite è però segnato dal valore RAGIONE_SOCIALEa sua quota di partecipazione al capitale sociale; dunque tale valore, correlato al conferimento inizialmente compiuto per la costituzione del patrimonio necessario per intraprendere l’attività economica prevista dal contratto sociale e per garantirne la prosecuzione durante la vita RAGIONE_SOCIALEa società, esprime l’interesse del socio alla nascita RAGIONE_SOCIALE‘ente ed all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua attività.
Tale valore, inizialmente coincidente con quello dei beni e dei diritti conferiti, può peraltro subire significative variazioni nel tempo non necessariamente collegate ad analoghe variazioni nella consistenza del patrimonio sociale, la cui riduzione non è quindi sufficiente di per sé a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, e tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio.
L’esclusione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di far coincidere la diminuzione patrimoniale subita dal socio con quella riportata dalla società trova giustificazione nella stessa soggettività giuridica di cui quest’ultima è dotata e nell’autonomia del suo patrimonio rispetto a quello dei singoli soci, che, escludendo una diretta comunicabilità RAGIONE_SOCIALEe rispettive vicende e dei loro effetti, consente di concludere che la perdita di uno o più beni o crediti da parte RAGIONE_SOCIALEa società intanto può produrre conseguenze dannose nei confronti del socio in quanto, riflettendosi sul valore RAGIONE_SOCIALEa quota, si traduca indirettamente in una diminuzione del suo patrimonio personale.
In quella sede, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato le domande di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di titolari di quote di partecipazione al capitale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rilevando per un
verso che non era stata fornita alcuna indicazione in ordine alle perdite realmente determinatesi nel patrimonio RAGIONE_SOCIALEe società ricorrenti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), ed escludendo per altro verso la possibilità di commisurare il beneficio al valore dei beni e dei crediti già spettanti alla società partecipata.
Si trattava, in quel caso, quindi, di controllo societario, in quanto la RAGIONE_SOCIALE era titolare del 60 per cento RAGIONE_SOCIALEe azioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2359 c.c., mentre il residuo 40 % apparteneva alla RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, è pacifico in giurisprudenza di legittimità che la quota di società non conferisce ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci, ma attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria (Cass., 25 settembre 2014, n. 20258; Cass., 15 gennaio 2003, n. 502).
18.2. Non v’è contrasto, allora, con il precedente di questa Corte rappresentato dalla sentenza del 28 novembre 2013, n. 2676, per la quale, ove venga in rilievo la perdita di una partecipazione societaria, l’indennizzo deve essere determinato con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEa corrispondente quota e non all’intero patrimonio sociale.
In quel caso, infatti, il giudice di merito aveva riconosciuto ad una persona fisica che era titolare RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità (95 %) RAGIONE_SOCIALEe quote di una RAGIONE_SOCIALE, con sede nello RAGIONE_SOCIALE, quale indennizzo, a titolo di perdita di beni e diritti, una somma pari all’intero valore del capitale sociale, mentre – come detto – l’attore aveva solo il 95% del capitale sociale. Questa Corte ha accolto il motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo indennizzo nella misura del 95% del capitale sociale «e quindi dei beni facenti parte di esso», e non quindi per l’intero patrimonio sociale. All’attore, insomma, «nulla competeva in più RAGIONE_SOCIALEa quota di titolarità dei beni perduti».
18.2. Nella specie, invece, trattasi di un tertium genus , ossia di una società RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) che è partecipata da due società consorziate (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE), ma la società RAGIONE_SOCIALE è mera esecutrice dei lavori appaltati all’ATI (costituita da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE). In tal caso i costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE, quale mera esecutrice dei lavori e che chiude necessariamente i bilanci in pareggio, vengono ribaltati sulle società consorziate.
La RAGIONE_SOCIALE vanta il pareggio di bilancio perché i costi sostenuti per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto vengono rimborsati dalle due società consorziate. Se si verificano perdite, esse vengono coperte RAGIONE_SOCIALEa società consorziate. Il danno subito da RAGIONE_SOCIALE finisce di riflesso e, dunque, «per trasparenza» su RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), dovendosi considerare che nella specie la legge n. 16 del 1980 fa riferimento espressamente all’indennizzo spettante alle società italiane titolari direttamente, ma anche «indirettamente» di beni, diritti ed interessi perduti.
È chiaro, dunque, che l’indennizzo spettante alla RAGIONE_SOCIALE non potrà certo spettare anche alla RAGIONE_SOCIALE, incorrendosi, altrimenti, in una duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Il giudice del rinvio dovrà anche valutare la nazionalità RAGIONE_SOCIALEe varie società ricorrenti, ferma restando la nazionalità italiana RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
19. La sentenza deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi di ricorso primo, secondo, quinto e sesto; dichiara inammissibili il terzo motivi ed infondato il quarto; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla
corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di