Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15436/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Giulio (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
nonché contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 51/2020 depositata il 28/4/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Napoli con l’impugnata sentenza dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/11/2019, che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di RAGIONE_SOCIALE
1.1 La Corte territoriale rilevava la carenza di legittimazione attiva della società a proporre reclamo, in quanto la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. nel nuovo testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame e, pertanto, doveva considerarsi estinta anche per il giudizio volto alla declaratoria di fallimento entro il termine dell’anno dalla sua cancellazione ex art 10 l.fall..
1.2 La Corte procedeva anche all’esame nel merito dei motivi del reclamo ritenendoli manifestamente infondati.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese, mentre il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Va disattesa l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente con riferimento alla ratio decidendi della sentenza che ha ritenuto infondati i motivi di reclamo, in quanto una volta dichiarata l’inammissibilità del gravame (errone amente, come si vedrà in seguito) perché proposto dalla società priva di legittimazione stante la sua estinzione, la Corte non avrebbe
dovuto esaminare il merito, in quanto si era spogliata della potestas iudicandi ; l’ultronea motivazione è quindi priva di effetti giuridici (vedi Cass. 17004/2015 e 23781/2020) e l ‘eventuale censura avente ad oggetto le argomentazioni di merito sarebbe stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse (cfr. per un caso analogo Cass. 32375/2024).
Il mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, comma 1, c.p.c., 10, 11 e 18 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. , per avere la Corte, in aperto contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenuto non legittimata la società estinta per cancellazione in persona del liquidatore sociale, legale rappresentante, a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Il motivo è fondato.
3.1 La stessa sentenza, nell’escludere la legittimazione della società cancellata a contraddire sull’istanza di fallimento proposta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 10 l.fall. e a proporre reclamo , dà atto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità -condiviso dal collegio ed a cui si intende dare continuità – secondo cui « la previsione della L.Fall., art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (v. Cass. n. 24968/2013); questa conclusione è coerente con il principio secondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, L.Fall., ex art. 10, la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura
concorsuale» (cfr. Cass. 5253/2017, 23393/2016, 18138 e 21026/2013 e 22547/2010).
3.2 Tale indirizzo non ha subito modifiche neppure con la giurisprudenza successiva alla pronuncia della sentenza della Corte partenopea, che, anzi, ha dato continuità al principio di cui sopra affermando: « Dichiarato il fallimento di una società entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 della l. fall., essa, per “fictio iuris”, non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare» (cfr. Cass. 22449/2021).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7 aprile