Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3363 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3363 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15130/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1871/2023 depositata il 28/4/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza del 28.4.2023 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE avverso il capo relativo alla compensazione delle spese di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 30.3.2022. Per quanto qui interessa, all’esito del giudizio di primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento di servizi di trasporto avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE essendo intervenuto nelle more del giudizio il versamento del dovuto da parte di quest’ultima società a d A.T.
L’appellante aveva lamentato l’erroneità della decisione sulle spese poiché la sua domanda sarebbe risultata fondata in ipotesi di definizione del giudizio con una pronuncia nel merito ed il pagamento era stato infatti ottenuto, seppur nelle more del giudizio, dal vettore RAGIONE_SOCIALE, soggetto che aveva incaricato A.T. dei servizi effettivamente prestati ed allo stesso originariamente affidati da RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima appellata, costituitasi, aveva chiesto il rigetto dell’appello proposto asserendo di essere stata tenuta all’oscuro delle trattative , e aveva invece proposto appello incidentale per ottenere il riconoscimento delle spese processuali da entrambe le controparti.
NOME non aveva resistito.
La corte territoriale accoglieva l’appello principale di NOME .T. condannando CE.DI., il cui appello incidentale veniva respinto, a rifondere le spese processuali di primo e secondo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in due motivi -illustrati pure in memoria -, cui AT ha resistito con controricorso, a sua volta depositando memoria. RAGIONE_SOCIALE non si è difesa.
Considerato che:
Il primo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione de ll’art. 92, primo comma, c.p.c., e/o nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e 118, primo comma, disp.att. c.p.c.
1.1 Si sostiene che ‘l’opposta e l’obbligata principale hanno omesso di riferire in giudizio circa gli sviluppi del rapporto obbligatorio principale. La decisione della controversia (una cessazione della materia del contendere) è stata la diretta conseguenza di quegli sviluppi (non già dell’omissione). Con il che, se pure l’opposta non ha cercato tramite il suo colpevole silenzio -di conseguire una ingiusta vittoria processuale, la sua condotta processuale, così come quella di RAGIONE_SOCIALE, andavano sanzionate perché hanno portato a inutili attività giudiziarie e a un prolungamento del giudizio’.
La ricorrente , rilevando che l’art. 92, primo comma, prima parte, c.p.c. nega la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa se eccessive o superflue, afferma che il lungo lasso di tempo intercorso tra l’introduzione del giudizio di opposizione e l’accordo raggiunto tra la creditrice e l’obbligata principale, mai comunicato, neppure nella sua fase iniziale, in precedenza al Tribunale e ad essa, avrebbe comportato ampia e superflua attività processuale. Nonostante ciò, la corte territoriale l’ ha condannata alla refusione delle spese processuali anche non ripetibili.
1.2 La doglianza è infondata.
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione, non impugnata, di cessazione della materia del contendere; anche per le spese di tale pronuncia vige il criterio della soccombenza, in questo caso, virtuale, che si concretizza in una delibazione dell’esito che sarebbe stato raggiunto (cfr. S.U. 25478/2021; Cass. 21244/2006; Cass. 3346/1990).
Ed allora, nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo della disposizione di cui all’art. 91 c.p.c. risultando configurabile, ai fini della condanna alle spese, esito di accoglimento della domanda di pagamento dei servizi resi da RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle controparti. Il che non è, peraltro, posto in discussione dalla ricorrente, in quanto la sua contestazione riguarda solo la condotta ‘oscura’ che avrebbero tenuta le controparti; non si nega, infatti, che RAGIONE_SOCIALEDI. avesse, in forza dell’art.7 ter d.lgs. 286/2005, l’obbligo de l relativo pagamento, essendo AT titolare di azione diretta -che ha infatti esercitato – anche nei confronti di essa committente. D’altronde, la censura delle modalità di trattativa che avrebbero tenuto creditrice e debitrice principale non presenta una sostanza di specificità sufficiente per evocare, in ipotesi, l’art.88 c.p.c. e le conseguenze della non applicazione.
Va altresì considerato che nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunce dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui tali spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale – e insindacabile – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (v. da ultimo Cass. n.26544/2024 e Cass. n.26912/2020).
Non emerge, quindi, alcuna illegittimità e/o carenza nella valutazione della Corte territoriale che, considerate le eccezioni e contestazioni svolte da
tutte le parti chiamate in giudizio, è pervenuta a riconoscere la soccombenza dell’odierna ricorrente.
1.3 Quanto, invece, alla censura relativa alla condanna al pagamento anche di spese eccessive o superflue, il motivo non è adeguatamente conformato poiché la ricorrente non indica quali spese (specifica attività di udienza, redazione di note ecc.) sarebbero risultate superflue alla luce delle trattative poi conclusesi. La censura è dunque inammissibile.
1.4 CE.DI. deduce altresì nullità della sentenza – nelle parti già individuate dinanzi -, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e 118, primo comma, disp.att. c.p.c. in quanto la motivazione resa dalla Corte territoriale in punto regolamentazione delle spese di lite risulterebbe apparente ed affetta da irriducibile contraddittorietà.
Premesso che il motivo non è adeguatamente articolato con riferimento all’asserita violazione del dovere di lealtà tra le parti, che rimane, peraltro, in atti un mero asserto di parte, la doglianza non si confronta comunque realmente con la motivazione della sentenza impugnata che a pag. 19 e 20 ben spiega: ‘La censura non coglie nel segno, per l’assorbente ragione che, all’esito del giudizio di primo grado, le ragioni di credito azionate in giudizio dal sub-vettore sono risultate pienamente esistenti e perché, come accertato in questa sede, i motivi di opposizione, con i quali RAGIONE_SOCIALE aveva inteso paralizzare l’altrui domanda, sono risultati assolutamente infondati e pretestuosi. Né, invero, può imputarsi alla ditta opposta di non avere fatto valere le proprie ragioni in via esecutiva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo per difetto di opposizione. Invero, tale deduzione è in radice infondata, perché l’art. 7 ter del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, nel prevedere la responsabilità solidale anche del mittente (nella specie RAGIONE_SOCIALE), legittima il sub-vettore ad agire nei confronti
della stessa e tale scelta non può essere sindacata, opinandosi che vi era, comunque, un altro coobbligato solidale utilmente aggredibile. Inoltre, nella specie, dalle stesse difese svolte in primo grado dall’opponente, si ricava agevolmente come la RAGIONE_SOCIALE non fosse un debitore solvibile e che, quindi, per il sub-vettore appariva certamente meno dispendioso agire nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. Infatti, non va sottaciuto che, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, era la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a sostenere che <> e che, a causa della condotta inadempiente della RAGIONE_SOCIALE, essa si era determinata a risolvere il contratto di appalto sottoscritto con la medesima. Se, quindi, per ammissione della stessa committente, la RAGIONE_SOCIALE era una controparte inaffidabile, non è logico pretendere di imputare al subvettore la violazione del principio di leale collaborazione per non avere agito esecutivamente, al fine del recupero coattivo del credito, nei confronti di quello stesso debitore” .
Sul punto, dunque, la motivazione è realmente chiara ed esaustiva, e in conclusione l ‘intero motivo va rigettato.
Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c.
2.1 La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha rigettato l’appello incidentale e con esso ‘la richiesta dell’appellante incidentale, di riforma della sentenza e di conseguente condanna, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di primo grado, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE , ritenendo che RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la decadenza
dell’opponente dalla facoltà di chiamarla in causa, per avere COGNOME provveduto a ciò senza previa autorizzazione del Giudice.
Asserisce infatti la ricorrente che il terzo chiamato in causa su istanza di parte non può eccepire irritualità della chiamata per mancata osservanza dell’art. 269, secondo comma, c.p.c. per carenza di interesse, dato che l’interesse del terzo chiamato a far valere questioni relative al rapporto processuale originario sarebbe correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio; e cita all’uopo giurisprudenza di questa Suprema Corte (il dictum appena riportato è tratto da Cass. 7 maggio 2013 n. 10579, cui è conforme Cass. 30 aprile 2018 n. 10382).
2.2 Il motivo non è ammissibile: parte ricorrente non ha specificamente indicato e riportato ove nell’atto di appello incidentale a vrebbe impugnato il capo sulle spese relativamente all’omessa condanna di RAGIONE_SOCIALE alla refusione in proprio favore delle spese processuali, essendosi limitata tale impugnazione a lamentare l’omessa valutazione della dedotta violazione del dovere di buona fede.
Considerata l’impugnazione principale di AT del capo sulle spese, era dunque onere anche dell’appellata proporre appello incidentale sul medesimo punto per ottenerne una pronuncia a suo favore.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese, liquidate in euro 4.000 oltre ad euro 200 per esborsi ed oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
Il Presidente
NOME COGNOME