Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35766 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35766 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18393/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 547/2020 depositata il 19/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre per la parziale cassazione della sentenza n. 547 del Tribunale di Trani, resa pubblicata in data 19 marzo 2020, articolando due motivi, illustrati con memoria;
resiste con controricorso, corredato di memoria, RAGIONE_SOCIALE;
il Giudice di Pace di Barletta, con sentenza n. 27/2016, accoglieva la domanda con cui NOME COGNOME chiedeva la condanna della RAGIONE_SOCIALE a restituire gli importi per spese di spedizione addebitati in fattura senza che ne ricorressero i presupposti di legge, rigettava, invece, la richiesta di risarcimento dei danni; respingeva anche l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da RAGIONE_SOCIALE e la condannava al pagamento delle spese di lite;
il Tribunale di Trani, presso il quale l’operatore telefonico interponeva appello, ha confermato integralmente la sentenza del Giudice di pace e compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, accogliendo sul punto l’appello nella parte in cui censurava la condanna alle spese di lite, ritenendo che ricorresse un’ipotesi di soccombenza reciproca, considerando, in particolare, che era stata accolta solo la domanda restitutoria, avente ad oggetto la ripetizione delle spese di spedizione della fattura, pari, ad euro 0,52, e non anche quella risarcitoria dell’utente/attore, avente il valore di euro 300,00;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato memoria.
Considerato che:
1) con il primo motivo è denunciato, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., l’ error in procedendo in cui sarebbe incorso il
Tribunale per non avere espresso le ragioni per cui ha disposto la compensazione delle spese di lite del giudizio di prime cure;
il ricorrente sostiene, in particolare, che il Tribunale non si sarebbe avveduto che il giudice di prime cure aveva già tenuto conto dell’accoglimento parziale della domanda, avendo liquidato solo l’importo di euro 100,00 anziché quello di euro 352,45, né che, essendo stata accolta integralmente la domanda principale e rigettata quella secondaria, non poteva esservi soccombenza reciproca totale e inoltre che sul soggetto che resiste alle pretese dell’attore parzialmente vittorioso devono essere imputate per intero le spese di lite;
il motivo va rigettato, perché, contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, la decisione qui impugnata è adeguatamente motivata;
peraltro, l’eventuale difetto di motivazione dovrebbe emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non già dal confronto tra essa ed altri atti processuali (nel caso di specie, la sentenza impugnata, relativamente alla quale neppure sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.): Cass., Sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054;
2) con il secondo motivo al Tribunale di Trani si rimprovera la violazione degli artt. 91, 92, 115, 116, 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 2033 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., per avere sindacato la condanna alle spese contenuta nella sentenza del Giudice di pace, senza che fosse stata modificata la sentenza di primo grado e in assenza di una sua manifesta abnormità, per avere disposto la compensazione totale delle spese di lite senza tener conto della sproporzione tra la pretesa attorea accolta e le eccezioni della convenuta disattese;
il motivo è infondato;
occorre in primo luogo rilevare che il giudice a quo ha accolto (solo) il motivo di gravame della RAGIONE_SOCIALE che aggrediva la
sentenza del Giudice di Pace quanto alla regolazione delle spese di lite; il che significa che la sentenza di appello ha solo parzialmente confermato quella di prime cure;
va poi richiamato il principio espresso da questa Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 32061 del 31/10/2022, a mente del quale, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.;
facendone applicazione deve escludersi che nel caso di specie non vi fossero i presupposti per compensare le spese di lite, essendo stata la domanda attorea, articolata in più capi, accolta solo parzialmente, cioè solo con riferimento al profilo restitutorio;
altrettanto fermo e meritevole di conferma è il principio secondo cui in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese e che con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (ipotesi che non si è verificata nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare l’opportunità della soccombenza totale o parziale e provvedere alla loro
quantificazione, con l’unico divieto di non eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. ex plurimis Cass. n. 18128 del 2020);
non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente di fare applicazione dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13/10/2023