Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16907/2022 R.G. proposto da: COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 1278/2022 depositata il 15/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.L’officina RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno conferito incarico alla società RAGIONE_SOCIALE, ed al suo rappresentante NOME COGNOME, di procurare sponsorizzazioni per il campionato di WTCR 2018, nonché di ingaggiare piloti in vista di quella competizione.
In cambio i mandatari avrebbero avuto un compenso in percentuale.
2.- La NOME ed il suo rappresentante hanno individuato due piloti: COGNOME e COGNOME, prevedendo un compenso per il primo dei due, reclutato come primo pilota, di 100 mila euro.
Le mandanti provvedevano dunque a rimborsare le spese sostenute dai mandatari, oltre che a pagare le somme pattuite, per l’attività fino a quel momento svolta.
Se non che, sia la NOME che la NOME hanno notificato in seguito recesso per giusta causa dal mandato, sul presupposto che la NOME non solo non aveva provveduto a trovare gli sponsor ma neanche aveva dato resoconto dell’attività fino a quel punto svolta.
4.- A seguito di questo recesso, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il pilota COGNOME e la sua agenzia, RAGIONE_SOCIALE, hanno convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sostenendo l’illegittimità del recesso, in quanto privo di causa e chiedendo dunque il risarcimento del danno, nonché il compenso per le sponsorizzazioni procurate.
5.- Nel corso di causa le due convenute hanno corrisposto 50 mila euro, del compenso spettante a COGNOME (convenuto in euro 100 mila).
6.- Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo esistente una giusta causa di recesso dal mandato ed altresì non provato il procacciamento delle sponsorizzazioni, e di conseguenza ha negato che dal recesso sia derivato un qualche danno ai mandatari: ha dunque condannato costoro alla rifusione integrale delle spese in solido.
7.- Gli attori hanno proposto appello, ottenendo una riforma parziale: la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto un ‘ ulteriore somma di 1.300 euro circa, relativa a spese non rimborsate ed ha riconosciuto gli interessi moratori sulla somma di 50 mila euro già corrisposta, per un periodo maggiore di quello ritenuto in primo grado. La Corte d ‘a ppello ha però confermato la condanna alle spese, fatta in primo grado, cui ha aggiunto quelle del secondo.
8.- Contro questa decisione ricorre qui il solo NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con due motivi e memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le altre parti intimate non si sono costituite.
Considerato che
9.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
Come si è detto, il giudice di primo grado ha ritenuto soccombenti gli attori e li ha condannati al pagamento integrale delle spese di lite. Analoga decisione ha preso il giudice di appello.
Secondo il ricorrente, invece, la soccombenza in primo grado era stata parziale, posto che dell’intera somma pretesa (circa 500 mila
euro) una parte era stata riconosciuta ed altresì versata (50 mila euro).
Con la conseguenza che non poteva il giudice di merito ritenere totalmente soccombente l’attore, e di conseguenza condannarlo alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il motivo è fondato.
La Corte, infatti, intende dare continuità al principio secondo cui <> (Cass. sez. Un., 32061/ 2022).
Ed in questo caso, la domanda del ricorrente in parte è stata riconosciuta fondata dalla stessa controparte.
Inoltre, va da sé che, sia pure in parte, il ricorrente e la società da lui rappresentata devono dirsi vittoriosi, avendo ottenuto, sia pure in misura ridotta, una percentuale di quanto preteso, con la conseguenza che non poteva il giudice di merito porre le spese interamente a carico di costui, in quanto ciò ha il significato di porle a carico di una parte vittoriosa (sia pure in misura ridotta).
10.Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.
Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l’acquisizione di contratti di sponsorizzazione da parte del ricorrente e della sua società ed a vantaggio delle due società mandanti.
Sostiene il ricorrente che, invece, la prova era evidente e stava già nel fatto stesso che le automobili recavano la scritta dello sponsor.
Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, mira a contestare la valutazione delle prove fatta sia in primo che in secondo grado, dove i giudici hanno ritenuto che, a dimostrazione dell’avvenuta conclusione dei contratti, parte attrice si era limitata ad allegare il contenuto di messaggi istantanei, peraltro di difficile comprensione.
Da un lato, dunque, è censurato nel merito l’apprezzamento delle prove rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito che ha adeguatamente motivato su questo punto; per altro verso, non si smentisce questa valutazione nella parte in cui ha ritenuto quale unica prova la copia dei messaggi, peraltro incomprensibili.
11. Il ricorso va dunque accolto nei termini suindicati, la decisione cassata in relazione e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Quanto alle spese del giudizio di cassazione, la Corte ritiene debbano essere pure compensate, in considerazione dell’esito complessivo della lite e della parziale soccombenza dell’odierno ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo, accoglie il primo, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di appello.
Compensa altresì le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione