Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10786 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
Oggetto
Spese giudiziali civili – Condanna alle spese Soccombenza – Determinazione – Principio del necessario riferimento all’esito finale della lite Giudizio di rinvio – Estensione – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6843/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
-controricorrente – e nei confronti di
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Direzione Didattica del IV Circolo Didattico “INDIRIZZO“; Faro RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza n. 5675/2021 della Corte d’appello di Roma, depositata il 5 agosto 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2004, davanti al Tribunale di Roma, il IV Circolo Didattico Scuola “NOME COGNOME” e NOME COGNOME chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il 7 dicembre 2001 allorquando, trovandosi all’interno di plesso scolastico compreso nel predetto Circolo Didattico, era stata colpita dall’anta di una porta antincendio aperta violentemente da un alunno sotto la vigilanza della convenuta COGNOME;
esteso il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Faro Compagnia di RAGIONE_SOCIALE, dal primo chiamata in causa per esserne manlevato, il Tribunale pronunciò sentenza n. 13911 del 2007 con la quale accolse la domanda nei soli confronti del MIUR, condannato a risarcire i danni nell’importo di Euro 29.234,40 ed a rimborsare le spese di lite, rigettandola invece nei confronti degli altri convenuti (scuola Pisacane e NOME COGNOME Valle) in relazione ai quali dispose l’integrale compensazione delle spese;
con sentenza n. 5051 del 2012 la Corte d’appello di Roma , in accoglimento del gravame interposto dal Ministero e dal Circolo Didattico ‘NOME COGNOME‘ e in riforma della decisione di primo grado , rigettò la domanda risarcitoria; in accoglimento dell’appello incidentale di NOME COGNOME condannò la COGNOME alla
rifusione ─ in favore della predetta ─ delle spese del giudizio di primo e secondo grado, liquidandole rispettivamente in complessivi Euro 2.150 per il primo grado e in Euro 1.850 per il secondo;
su ricorso di NOME e NOME COGNOME eredi della COGNOME deceduta nelle more, questa Corte, con sentenza n. 13921 del 07/07/2016, cassò tale decisione, in accoglimento del primo assorbente motivo con i quali i ricorrenti avevano denunciato la nullità della sentenza d’appello poiché priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio giudicante;
pronunciando quindi in sede di rinvio ─ nel giudizio riassunto da NOME COGNOME nella qualità di erede sia di NOME COGNOME che di NOME COGNOME nelle more anch’egli deceduto ─ la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5675/2021, resa pubblica il 5 agosto 2021, ha così statuito:
« respinge l’appello principale quanto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e lo dichiara inammissibile quanto alla Direzione del IV Circolo Didattico NOME COGNOME; accoglie l’appello incidentale di NOME COGNOME e condanna, quindi, NOME COGNOME al rimborso delle spese di lite, comprensive di Euro 400 per spese, Euro 2.000 per competenze ed Euro 4.000 per onorari; condanna il Ministero dell’Istruzione e la Direzione del IV Circolo Didattico al rimborso delle spese di lite, comprensive di Euro 4.000 per onorari ed Euro 1.500 per competenze, quanto al giudizio cassato; Euro 7.000 per compensi per il giudizio di legittimità ed Euro 6.000 per il presente di rinvio, da distrarre in favore del difensore antistatario NOME COGNOME; condanna NOME COGNOME al rimborso delle spese di lite anticipate da NOME COGNOME, pari ad Euro 4.000 per onorari ed Euro 1.500 per competenze quanto al giudizio cassato, Euro 7.000 per compensi per il giudizio di legittimità ed Euro 6.000 per il presente di rinvio »;
per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso
affidato a tre motivi, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso;
gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; parte ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
con il primo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte della sentenza in cui la Corte di Appello di Roma ha condannato parte attrice a rifondere le spese di lite alla Signora NOME COGNOME relativamente al giudizio di legittimità » ─ il ricorrente lamenta che erroneamente, in violazione del principio della soccombenza, la Corte di merito lo abbia condannato alla rifusione in favore di NOME COGNOME Valle delle spese del giudizio di cassazione, benché concluso con esito a sé pienamente favorevole, stante l’accoglimento del ricorso da lui proposto;
la censura è manifestamente infondata;
secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui la decisione impugnata si conforma pienamente, il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di cassazione (Cass. n. 4909 del 10/03/2004, Rv. 570944; v. anche conff., ex multis , Cass. n. 12082 del 22/11/1995, Rv. 494752; n. 15787 del 14/12/2000, Rv. 542642; n. 7243 del
29/03/2006, Rv. 588131; n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750; n. 14619 del 17/06/2010, Rv. 613410; n. 19345 del 12/09/2014, Rv. 633115; n. 20289 del 09/10/2015; n. 38541 del 06/12/2021; Sez. U. n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076; n. 9448 del 06/04/2023, Rv. 667527);
con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte della sentenza in cui la Corte di appello di Roma ha condannato parte attrice a rifondere le spese di lite alla Signora NOME COGNOME relativamente al giudizio cassato, al giudizio di legittimità e a quello di rinvio in misura eguale a quella liquidata per il MIUR » (così testualmente nell’intestazione);
sostiene l’erroneità del convincimento, espresso a fondamento della censurata statuizione, circa l’esistenza di una sua piena soccombenza nei confronti di NOME COGNOME dal momento che, in realtà, dopo la costituzione in giudizio del MIUR, egli non aveva più rassegnato conclusioni né rivolto domande nei confronti della predetta, mantenendo una condotta neutrale, mentre era stata piuttosto quest’ultima, nel proporre appello incidentale sulle spese di lite, a sostenere le ragioni del MIUR, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie anche nei confronti del Ministero;
rileva inoltre che la Corte d’appello ha di fatto compensato le spese di lite, poiché l’importo ottenuto a titolo di rimborso spese dal MIUR deve da lui essere rimborsato alla COGNOME, restando conseguentemente vanificata la condanna alle spese in proprio favore, ad onta della vittoria nel merito della causa;
conclude che la liquidazione delle spese di lite in favore di NOME COGNOME avrebbe dovuto essere inferiore, considerando la sua soccombenza nel merito della causa;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte della sentenza in cui la Corte di Appello di Roma ha condannato parte attrice a rifondere le spese di lite alla Signora NOME COGNOME relativamente al giudizio cassato, al giudizio di legittimità e a quello di rinvio in misura eguale all’ammontare delle spese a cui ha condannato il MIUR e la Scuola NOME COGNOME »;
rileva che la liquidazione delle spese operata dal giudice di rinvio ha determinato una situazione in cui l’importo totale delle spese da lui dovute a NOME COGNOME è praticamente identico a quello che dovrebbe ricevere dal MIUR e dalla Scuola Carlo COGNOME, restando di conseguenza vanificata la condanna alle spese in suo favore pronunciata, quale parte totalmente vittoriosa nel merito della causa;
sottolinea inoltre che la somma delle spese liquidate per l’intero processo supera l’entità dell’importo liquidato a titolo di risarcimento (€ 29.234,40), rendendo la tutela giurisdizionale molto più gravosa del beneficio ottenuto, ciò in contrasto con l’art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale senza che l’onere difensivo superi il valore del bene della vita conseguito;
il secondo motivo è fondato e merita accoglimento, con il conseguente assorbimento del terzo;
emerge dalla comparsa di costituzione di M.G. COGNOME nel giudizio di appello (iscritto al n. 9709/2008 R.G. App. Roma) ─ atto che il ricorrente ha richiamato con piena osservanza degli oneri di specifica indicazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. ed al cui esame questa Corte ha diretto accesso quale giudice del fatto processuale ─ che la predetta non si limitò a proporre appello incidentale in relazione al governo delle spese del giudizio di primo grado ma espressamente chiese anche l’accoglimento dell’appello pri ncipale del Ministero, ampiamente argomentando sul punto (v. comparsa di costituzione nel giudizio di appello, par. V, seconda parte, pagg. 14 -19), evidenziando di averne « interesse … benché vittoriosa nel primo
giudizio » (pag. 16) e formulando esplicite conclusioni in tal senso (« Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa e reietta, confermare l’appellata sentenza laddove la stessa ha disposto il rigetto della domanda attrice nei confronti di COGNOME NOME e, in parziale riforma della sentenza stessa, accogliersi l’appello spiegato dal Ministero dell’Istruzione e dal IV Circolo Didattico Scuola INDIRIZZO di Roma, con il conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado dall’attrice COGNOME NOME », pag. 21);
identiche argomentazioni e conclusioni sono poi ribadite nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio (pagg. 19 -22, 26);
non può dubitarsi che, in tal modo, l’appellata/appellante incidentale abbia assunto una posizione di piena adesione all’appello principale, alla stregua di un vero e proprio appello incidentale adesivo, al quale non può dunque non essere riferito per riflesso il rigetto dell’appello principale , configurandosi con ciò una soccombenza sul punto non solo del Ministero ma anche dell’appellante incidentale (cfr. Cass. n. 6880 del 23/07/1997, Rv. 506189, secondo cui « il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l’altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull’interesse ad intervenire »; conf. Cass. n. 12025 del 16/05/2017, Rv. 644284);
il giudice di rinvio ha omesso di considerare tale più articolata posizione processuale della appellante incidentale, di fatto considerandola come pienamente vittoriosa non solo nel giudizio di primo grado ─ per il che non v’è motivo di ricorso, non essendo censurato l’accoglimento dell’appello incidentale della COGNOME sul regolamento delle spese del giudizio di primo grado ─ ma anche nel
giudizio di appello, in quello di cassazione e nel giudizio di rinvio, laddove, per le ragioni dette, avrebbe dovuto prendere atto di una reciproca soccombenza (dell’odierno ricorrente per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale sulle spese del giudizio di primo grado, dell’appellante incidentale adesiva per effetto del rigetto dell’appello principale del Ministero sostenuto adesivamente dalla COGNOME);
né potrebbe obiettarsi che in realtà la considerazione di una tale situazione di reciproca soccombenza (tra appellato e appellante incidentale) debba ritenersi attestata nella sentenza impugnata dall’inciso leggibile nell’ultimo capoverso della motivazione (« Le spese di lite sono regolate come da dispositivo, in considerazione delle reciproche soccombenze »), con la conseguenza di rendere insindacabile le statuizioni poi contenute in dispositivo, e tra queste la condanna alle spese dell’odierno ricorrente , in quanto frutto della scelta discrezionale attribuita al giudice del merito di non compensare pur in un contesto che l’avrebbe consentito;
l’uso del plurale (« reciproche soccombenze ») e la mancanza, in ogni parte della sentenza, di alcun riferimento alla posizione assunta da M.NOME. COGNOME in relazione all’appello del Ministero rendono evidente che in realtà la Corte territoriale ha inteso riferirsi ai diversi rapporti processuali considerati, dal contrapposto esito per l’appellato: da un lato quello nei confronti del Ministero, dall’altro quello nei confronti dell’insegnante COGNOME;
in accoglimento del secondo motivo, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata;
non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito in parte qua , ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nei termini di cui in motivazione;
l’esito finale del giudizio, con la evidenziata reciproca soccombenza delle parti qui costituite, giustifica l’integrale
compensazione anche delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, compensa tra la parte appellata, NOME COGNOME e l’appellante incidentale, NOME COGNOME le spese del giudizio di appello, nonché quelle del precedente giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio; ferma ogni altra statuizione. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione