Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13017 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
SENTENZA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
U.P. 9/4/2024
Vendita -Simulazione assoluta -Simulazione relativa -Lesione legittima sul ricorso (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in proprio e quale erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in aggiunta del precedente, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente –
NOME
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3896/2018, pubblicata il 1° agosto 2018, notificata il 5 dicembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, seppure con diversa motivazione; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse della controricorrente, in ragione dell’originaria fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis , e nell’interesse della ricorrente, in ragione della successiva fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 2995/2020, depositata il 7 febbraio 2020, all’esito della camera di
consiglio non partecipata del 16 gennaio 2020, di rimessione alla pubblica udienza;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, gli AVV_NOTAIO per la ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. –COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con atto di riassunzione proposto a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, convenivano, davanti al Tribunale di Napoli, NOME COGNOME e COGNOME NOME, al fine di sentire dichiarare che NOME aveva impedito agli attori l’accesso nell’unità immobiliare sita in Napoli, INDIRIZZO, identificata come unità B, con la conseguente condanna a consentire l’accesso, oltre al risarcimento dei danni per il mancato godimento, NOME allo scopo di accertare che il medesimo NOME, alienando l’immobile in favore di NOME, aveva violato la disposizione sul retratto successorio.
Il giudizio era interrotto a seguito della morte di NOME ed era riassunto da NOME.
Nel medesimo giudizio spiegavano intervento volontario COGNOME NOME e COGNOME NOME, per sentire dichiarare la simulazione dell’atto pubblico del 9 luglio 2004, con cui NOME aveva venduto, in favore della nipote NOME, la proprietà dell’immobile sito in INDIRIZZO.
Con separato atto di citazione notificato il 7 aprile 2010, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della vendita dell’immobile conclusa il 9 luglio 2004 per l’incommerciabilità del bene o, comunque, che fosse dichiarata la sua simulazione assoluta o relativa, con la conseguente riduzione per lesione di legittima della donazione dissimulata.
I due giudizi erano riuniti e, all’esito, erano assunte le prove costituende ammesse.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 10883/2014, depositata l’11 luglio 2014, rigettava le domande proposte dai COGNOME, rigettava le domande proposte da COGNOME NOME in via principale e con l’intervento volontario spiegato unitamente a COGNOME NOME, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e ordinava al conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda.
2. -Proponeva appello COGNOME NOME, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità dell’atto pubblico di vendita per l’incommerciabilità del bene ovvero che fosse accertata la sua simulazione assoluta, con la conseguente condanna di COGNOME NOME al rilascio immediato dell’immobile oggetto dell’atto traslativo in favore degli eredi di COGNOME NOME; in via subordinata, che -all’esito dell’accertamento della simulazione relativa, con la dissimulazione di una donazione -fosse dichiarato che tale donazione aveva determinato la lesione della quota di legittima cui l’istante aveva diritto e, per l’effetto, che fosse disposta la riduzione della donazione per il valore
accertato, con la condanna di NOME alla restituzione del compendio immobiliare o di una frazione di esso o al pagamento delle somme necessarie alla reintegrazione della quota riservata alla legittimaria istante.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione NOME, la quale concludeva per il rigetto del gravame.
All’esito dell’integrazione del contraddittorio si costituiva altresì COGNOME NOME, il quale aderiva alle conclusioni rassegnate dall’appellante.
Rimanevano contumaci, invece, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro COGNOME NOME mentre accoglieva l’appello proposto contro COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, compensando interamente tra tali parti le spese del giudizio di prime cure.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, secondo la ricostruzione del Tribunale, COGNOME NOME, con la scrittura non disconosciuta del 12 ottobre 2004, sottoscritta a distanza di pochi mesi dalla compravendita contestata, aveva dichiarato testualmente di approvare la vendita incondizionatamente, rinunciando a qualsiasi opposizione sia alla vendita degli immobili che alle condizioni ivi stabilite, sicché tale dichiarazione integrava una palese e preventiva rinuncia alla pretesa in questa sede
azionata con la proposizione dell’azione di simulazione, intendendo l’istante così abdicare al diritto che le derivava dalla qualità di potenziale successore dell’alienante in ordine alla contestazione dell’atto dispositivo; b ) che nulla vietava a COGNOME NOME di vendere i propri beni monetizzandone il controvalore, sicché l’interesse di COGNOME NOME, figlia e quindi potenziale successore dell’alienante, era insorto per effetto della stipulazione dell’atto di cui si richiedeva l’accertamento della simula zione assoluta e non già all’esito del decesso dell’alienante; c ) che, d’altronde, l’art. 557 c.c. si riferiva alla diversa ipotesi delle donazioni e delle altre disposizioni aventi carattere di liberalità, quali atti che giustificavano la proposizione dell’azione di riduzione da parte dei legittimari pretermessi o pregiudicati o dei loro eredi o aventi causa, regolando un’ipotesi affatto diversa da quella della vendita del bene e, quindi, della contestazione dell’effettiva esistenza di quella vendita; d ) che doveva essere condiviso l’assunto del Tribunale secondo cui l’atto di disposizione era percepito come effettivamente voluto dall’alienante ed, inoltre, la circostanza che le parti avessero avvertito l’esigenza di consacrare per iscritto il loro impegno a non contestare in futuro il negozio si spiegava, non già come indice sintomatico del carattere simulato dell’atto stesso, ma, con ogni probabilità, in considerazione dei numerosi contrasti insorti nel contesto familiare circa la gestione dei beni di COGNOME NOME e dei debiti in capo allo stesso maturati; e ) che il riferimento ad una vendita solo fittizia era assolutamente non dimostrato e prima ancora frutto di allegazioni tutt’altro che perspicue, oltre che non illustrate compiutamente negli elementi atti a suffragarle; f ) che COGNOME NOME aveva
rinunciato a far valere contestazioni sulle condizioni ivi previste in merito al valore assegnato ai beni, anche sulla base delle valutazioni espresse in quel contesto e nel precedente contratto preliminare del 17 giugno 2004 NOME delle ragioni diffusamente precisate, per le quali, a fronte di un valore complessivo del compendio indicato in un miliardo e mezzo di vecchie lire, le parti erano giunte a quantificare il corrispettivo nella minor somma pari ad euro 416.000,00, poi riportata nel rogito notarile; g ) che, in conseguenza, doveva ritenersi che l’effetto di trasmettere la proprietà in capo a COGNOME NOME era effettivamente voluto; h ) che neanche poteva essere accolta la domanda subordinata di accertamento della simulazione relativa, ai fini di dichiarare che l’atto di vendita dissimulasse una donazione lesiva dei diritti di legittimaria dell’appellante e, quindi, ai fini della riduzione, in quanto, a mente dell’art. 564 c.c., occorreva che la COGNOME avesse accettato l’eredità con beneficio d’inventario, circostanza che non era stata provata, avendo la medesima COGNOME prodotto documentazione che dimostrava solo l’accettazione con beneficio d’inventario della sorella COGNOME NOME; i ) che doveva essere esclusa l’efficacia estensiva automatica dell’accettazione con beneficio d’inventario, né poteva richiamarsi l’art. 564 c.c., posto che la COGNOME non era chiamata come erede, se non in via potenziale; l ) che, peraltro, il legittimario che avesse inteso chiedere la riduzione delle donazioni lesive aveva l’onere di allegare e provare gli elementi occorrenti per stabilire la lesione, circostanza insussistente nel caso in esame.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso NOME.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-La controricorrente ha presentato memoria illustrativa in ragione della fissazione dell’adunanza camerale.
Con ordinanza interlocutoria n. 2995/2020, depositata il 7 febbraio 2020, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio 2020, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 557 c.c., per avere la Corte di merito disatteso l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto di vendita del 9 luglio 2004 esclusivamente in ragione del documento sottoscritto dalla COGNOME in data 12 ottobre 2004, con la quale la stessa dichiarava di approvare la vendita incondizionatamente, rinunciando preventivamente al proprio diritto sull’immobile trasfe rito dal padre alla COGNOME, benché i legittimari non potessero rinunciare al diritto di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della quota di legittima finché
fosse rimasto in vita il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
Al riguardo, l’istante obietta che la norma evocata avrebbe trovato applicazione, oltre che alle donazioni, anche a tutte le altre disposizioni lesive della porzione di legittima, non prevedendo dunque alcuna clausola di esclusività a favore degli atti di liberalità.
1.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché l’approvazione incondizionata della vendita del 9 luglio 2004 (stipulata in attuazione dell’obbligo assunto con il preliminare del 17 giugno 2004), come da scrittura privata del 12 ottobre 2004, non integra un patto successorio e, in specie, non implica una rinuncia preventiva alla riduzione delle donazioni.
Ora, è nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il de cuius , con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a dissimulare una donazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 366 del 05/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15919 del 15/06/2018).
Sicché l’art. 557, secondo comma, c.c. vieta la rinuncia da parte del coerede al diritto a che la donazione effettuata dal de cuius all’altro coerede (o in favore di un terzo) sia sottoposta alla riunione fittizia ed alla eventuale successiva riduzione in caso di lesione di legittima, finché viva il donante (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2327 del 16/08/1963; Sez. 2, Sentenza n. 1913 del 18/07/1962).
Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, nella fattispecie, invece, COGNOME NOME, con la scrittura non disconosciuta del 12 ottobre 2004, sottoscritta a distanza di pochi mesi dalla compravendita contestata del 9 luglio 2004, aveva dichiarato testualmente di approvare la vendita incondizionatamente, rinunciando a qualsiasi opposizione sia alla vendita degli immobili che alle condizioni ivi stabilite, sicché tale dichiarazione avrebbe determinato una palese e preventiva rinuncia alla pretesa azionata con la proposizione dell’azione di simulazione.
Si è trattato, pertanto, dell’approvazione di una vendita, con lo scambio tra l’immobile emarginato e il corrispettivo pattuito, e non già di una donazione lesiva della quota di legittima.
La Corte territoriale ha altresì aggiunto che l’istante aveva inteso così abdicare al diritto che le derivava dalla qualità di ‘potenziale successore’ dell’alienante in ordine alla contestazione dell’atto dispositivo e, in particolare, all’uscita del cespite dal patrimonio immobiliare dell’alienante all’esito di un atto traslativo a titolo oneroso.
Orbene, il divieto di rinuncia preventiva -a cura dei legittimari o dei loro eredi o aventi causa -, di cui all’art. 557, secondo comma, c.c., si riferisce al solo diritto alla riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima e non già delle vendite.
Nella specie, è stato invero accertato che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano effettivamente concluso un atto di vendita del bene sito in INDIRIZZO, in ordine al quale le parti erano giunte a quantificare il corrispettivo nella minor somma (rispetto al valore stimato di vecchie lire un miliardo) pari ad euro 416.000,00, poi riportata nel rogito notarile (valore approvato con la citata scrittura privata a cura delle figlie dell’alienante COGNOME NOME e COGNOME NOME e della nuora NOME, moglie del figlio premorto NOME), in quanto effettivamente versato (come da richiamo agli assegni versati e alla lista movimenti sul conto corrente intestato all’alienante).
In conseguenza, la Corte di merito ha ritenuto che l’effetto consistente nella trasmissione della proprietà in capo a NOME fosse stato realmente voluto.
Né la menzionata approvazione postuma dell’atto di vendita può essere qualificata, a rigore, come una rinuncia preventiva a far valere la simulazione assoluta del negozio, posto che la sentenza impugnata non ha utilizzato tale dato documentale ai fini di ritenere a priori inammissibile la domanda simulatoria proposta, bensì quale elemento probatorio rafforzativo dell’effettiva ricorrenza dell’operazione negoziale (e, dunque, dello scambio tra il trasferimento dell’immobile e la corresponsione del prezzo) e non già della sua natura fittizia.
E questo benché sia stato impropriamente evidenziato che l’interesse di COGNOME NOME, figlia e quindi potenziale successore dell’alienante, fosse insorto per effetto della stipulazione dell’atto medesimo di cui si richiedeva l’accertamento della simulazione assoluta e non già all’esito del decesso dell’alienante (e nella
fattispecie, in effetti, l’azione di simulazione è stata proposta dopo il decesso di NOME).
Per contro, la legittimazione del terzo ex art. 1415, secondo comma, c.c. è indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19149 del 14/06/2022; Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 30/12/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 21/02/2007; Sez. 2, Sentenza n. 6651 del 30/03/2005).
Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell’eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto, deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro soggetto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 27/03/1987).
2. -Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 510 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di simulazione relativa dell’atto di vendita, con la conseguente azione di riduzione della donazione, sulla base della mancata accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte della ricorrente, senza tenere in considerazione la dichiarazione di accettazione dell’eredità con il beneficio a cura della sorella NOME, di cui avrebbe beneficiato anche l’istante, partecipando alle successive operazioni di inventario.
Osserva, sul punto, l’istante che la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione non esigeva il rispetto delle forme indicate dall’art. 484 c.c., tanto più che la circostanza era stata ammessa dalla stessa COGNOME NOME nella propria comparsa conclusionale, senza alcuna contestazione.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non attacca la ratio decidendi in ragione della quale l’atto di vendita era stato effettivamente voluto, con la relativa corresponsione di un prezzo.
Segnatamente la sentenza impugnata ha rilevato che non vi era alcuna prova della simulazione assoluta della vendita, di cui era stata approvata anche la misura del corrispettivo pattuito ed effettivamente versato.
Sicché è esclusa la facoltà di riduzione per lesione della quota di legittima a fronte di una vendita effettiva (che, appunto, non dissimuli una donazione: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 09/07/1971; Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 24/10/1968), essendo la reintegrazione della quota riservata ai legittimari limitata alle disposizioni testamentarie e alle donazioni ex artt. 554 e 555 c.c.
Il richiamo alla mancata accettazione con beneficio d’inventario è stato evocato a fortiori solo per escludere la legittimazione della ricorrente (non totalmente pretermessa: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24836 del 17/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25441 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 16635 del 03/07/2013) a far valere la simulazione relativa dell’atto verso il terzo.
Questo in forza del combinato disposto degli artt. 564, primo comma, e 510 c.c. -secondo cui possono giovarsi
dell’inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione -, il quale deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l’eredità puramente e semplicemente, né quelli decaduti dal beneficio, perché la redazione dell’inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35708 del 21/12/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 5100 del 17/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15659 del 23/07/2020; Sez. 5, Sentenza n. 11150 del 10/05/2013; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013; Sez. L, Sentenza n. 22286 del 04/09/2008; Sez. 2, Sentenza n. 2532 del 19/03/1999; Sez. 2, Sentenza n. 8034 del 19/07/1993; Sez. 2, Sentenza n. 782 del 09/02/1982; Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 22/06/1963).
Orbene, l’effetto espansivo previsto dall’art. 510 c.c. opera fino a quando gli altri eredi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all’eredità.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 183, sesto comma, e 184 c.p.c. vigenti ratione temporis , per avere la Corte distrettuale posto a fondamento del rigetto della domanda di simulazione dell’atto di compravendita delle prove documentali depositate oltre i termini di rito e che, dunque, avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili, senza alcuna possibilità per il giudice di tenerne conto ai fini della decisione.
A tale approdo si perviene per il fatto che la pronuncia impugnata si era riferita al deposito della copia di 19 assegni bancari che NOME aveva dichiarato di aver consegnato a COGNOME NOME e della lista movimenti di un conto intestato allo stesso COGNOME, dai quali si evinceva che tre assegni sarebbero stati effettivamente versati, al fine di ritenere comprovato il pagamento del prezzo dell’immobile, benché la loro produzione fosse stata tardiva, con la conseguente utilizzazione di tali documenti in spregio del diritto di difesa e di regolarità del processo.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
Infatti, tali documenti sono stati utilizzati nella decisione del Tribunale ai fini di ritenere che il prezzo fosse stato effettivamente corrisposto e non già dalla Corte d’appello (che si è limitata a ribadirne le conclusioni) , sicché l’allegazione del loro tardivo deposito avrebbe dovuto essere effettuata in sede di impugnativa della sentenza di primo grado.
Conclusione, questa, avvalorata dall’applicazione del principio secondo cui l’utilizzazione a fini decisori della prova dedotta oltre i termini perentori per la proposizione integra un vizio di nullità della sentenza, che può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei relativi mezzi di impugnazione (principio di conversione dei vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti in motivi di gravame) ex art. 161, primo comma, c.p.c., il che prescinde dalla distinzione fra nullità relative e nullità assolute (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14434 del 27/05/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n.
17834 del 22/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006).
Tanto più che la sentenza impugnata, nel richiamare le argomentazioni della sentenza di prime cure, ha rilevato che tali documenti erano stati evocati solo come uno fra i plurimi elementi ( id est testimonianze assunte) per ritenere che il prezzo fosse stato effettivamente pagato (vedi pag. 5).
Ed inoltre, sempre riportando le argomentazioni della sentenza del Tribunale, è stato precisato che la COGNOME, nel riassumere la causa, si era limitata a produrre i documenti già depositati da COGNOME NOME nella causa originariamente introdotta e poi cancellata dal ruolo.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte del gravame tralasciato di rilevare che nell’atto di compravendita era stato dichiarato espressamente che, alla data della stipulazione, il prezzo fosse stato già interamente pagato, mentre dagli estratti conto del COGNOME emergeva che gli unici versamenti di cui era stata fornita prova risalivano ad epoca successiva.
Sicché NOME non avrebbe mai comprovato in alcun modo l’avvenuto pagamento del prezzo, nonostante gravasse sull’acquirente l’onere di provare detto fatto, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto, carenza che avrebbe potuto essere dipanata con un ordine di esibizione degli estratti conto.
E ciò con la precisazione che le ragioni della decisione di rigetto in primo grado e in appello sarebbero state eterogenee, essendosi fondata la decisione di primo grado sulle deposizioni testimoniali raccolte e la sentenza d’appello sull’impossibilità di procedere all’applicazione dell’art. 510 c.c. e sulla inapplicabilità dell’art. 557 c.c.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Ed invero, a fronte di una ‘doppia conforme’ (quanto al rigetto delle domande di accertamento della nullità o della simulazione, assoluta o relativa, della vendita), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012, come nella specie, ai sensi dell’art. 348 -ter , quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis , la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere proposta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).
Ciò vale non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17449 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16736 del 24/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.
7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019).
Contrariamente all’assunto della ricorrente, in ordine al rigetto delle citate domande, la sentenza impugnata ha convalidato gli argomenti già sviluppati dalla sentenza di prime cure, integrando la motivazione con altre considerazioni rafforzative della ricostruzione del Tribunale (con precipuo riferimento all’inapplicabilità del dettato normativo di cui agli artt. 510 e 557, secondo comma, c.c.).
5. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda