Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5372 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
Sentenza
sul ricorso n. 12924/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME , difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 600/2019 del 20/02/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo motivo di ricorso.
Ascoltato l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti.
Ascoltato l’ AVV_NOTAIO per il controricorrente.
Fatti di causa
Nel 1996 NOME, NOME ed NOME COGNOME, figli della venditrice NOME COGNOME, convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia i fratelli NOME e NOME COGNOME, i nipoti NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, marito di NOME, per l’accertamento della nullità (per mancanza assoluta della volontà) della vendita immobiliare del 13/11/1990 della madre in favore della figlia NOME. Gli attori narravano che al momento della firma la mano della venditrice, contro la volontà, era stata accompagnata dalla compratrice. In via subordinata, allegata la loro posizione di legittimari e lamentata la lesione della legittima – perché la compravendita avrebbe dissimulato una donazione indiretta ai convenuti, non essendo stato versato alcun prezzo alla venditrice -gli attori agivano in riduzione delle donazioni. I convenuti chiedevano il rigetto delle domande e NOME COGNOME proponeva riconvenzionale di accertamento dell’usucapione dei beni trasferitigli con la compravendita. In primo grado venivano rigettate le domande e compensate le spese. In appello gli attori chiedevano la riforma integrale e proponevano querela di falso dell’atto di vendita del 1990.
La Corte di appello di Venezia, ritenuta l’ammissibilità della querela, sospendeva il giudizio e rinviava il giudizio di falso al Tribunale, che rigettava la querela (sentenza n. 1633/05). Avverso tale pronuncia proponevano appello gli attori. In secondo grado veniva confermato il rigetto della querela di falso e venivano condannati gli attori appellanti alle spese del grado in favore di NOME COGNOME. La divergenza tra le deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME faceva ritenere che esse non fossero attendibili; in assenza di ulteriori elementi di prova, si doveva quindi mantenere ferma la natura
fidefaciente dell’atto pubblico oggetto di querela. Così la Corte di appello nella sentenza n. 2394/2011. Proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza di appello di conferma del rigetto della querela di falso, esso era a sua volta rigettato da Cass. 9513/2017. Riassunto l’originario giudizio di appello, la Corte di appello ha rigettato il gravame.
Ricorrono in cassazione gli attori con due motivi, illustrati da memoria. Resiste NOME COGNOME con controricorso e memoria. NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME sono rimasti intimati. L’interlocutoria n. 35363/21 ha rimesso la trattaz ione del ricorso all’udienza pubblica. In prossimità della quale, le parti hanno di nuovo depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo (p. 18 ss.) gli attori denunciano ex artt. 2909 c.c. e 12 Preleggi che la sentenza impugnata abbia violato il giudicato esterno (Corte di appello di Venezia, n. 2394/2011) conseguente al rigetto della querela di falso. Ad avviso dei ricorrenti il giudicato ha ad oggetto solo il fatto che NOME ha firmato l’atto alla presenza del notaio, mentre resta impregiudicata la questione se la sottoscrizione della madre sia stata forzata dalla figlia. La sentenza impugnata ha trascritto passi della sentenza di primo grado non riprodotti, né altrimenti confermati nella sentenza passata in giudicato, ma anzi dichiarati inconferenti ed estranei al thema decidendum e così espunti dalle ragioni della decisione a cui sola va ascritta efficacia di cosa giudicata sostanziale.
Nella parte saliente, la sentenza impugnata ha statuito (p. 9) che la nullità della compravendita era configurabile in caso di mancanza assoluta di volontà per essere stata la mano della parte forzata, non semplicemente aiutata. In questo secondo caso è configurabile una violenza morale, che però avrebbe dovuto essere dedotta specificamente come causa di annullamento. Che la mano della COGNOME fosse stata forzata era però da escludersi in base al giudicato formatosi sulla querela di falso, ove si era escluso che la sottoscrizione fosse stata aiutata fisicamente, che la COGNOME non
avesse apposto la firma di proprio pugno o che altri avessero sottoscritto per lei; mentre non era stata proposta l’azione di annullamento per il caso di violenza morale. Così in sintesi la sentenza impugnata.
Il primo motivo non è fondato.
I l carattere fidefaciente dell’atto pubblico concerne i fatti che il notaio attesta essere avvenuti alla sua presenza ed esclude -in forza del principio di non contraddizione – il contestuale avvenire in tale sede di fatti incompatibili con quelli. Se il notaio -come nel caso di specie – attesta che una persona ha sottoscritto un atto alla sua presenza, ciò esclude che la firma sia stata apposta da una persona diversa ed esclude anche che la mano della persona sia stata guidata a sottoscrivere da una forza fisica applicata da altri. Quanto alla violenza morale che induce a sottoscrivere, essa non è esclusa dall’attestazione fidefaciente del notaio ed è da trarre a fatto costitutivo di una domanda annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta. Tali esiti, cui questa Corte giunge in forza dell’interpretazione diretta del giudicato esterno de quo, coincidono quindi con gli accertamenti della sentenza impugnata. L’argomentazione del motivo di ricorso è viziata anche dal delineare l’oggetto del giudicato esterno attraverso la citazione di passi di Cass. 9513/2017 di rigetto del ricorso avverso Corte di appello di Venezia n. 2394/2011 e non già di quest’ultima, la cui portata è stata invece correttamente apprezzata dalla sentenza impugnata.
Il primo motivo è rigettato.
2. – Il secondo motivo (p. 22 ss.) denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1322 c.c. Sotto il primo profilo si censura che la Corte di appello abbia imputato agli attori l’onere di provare il mancato pagamento del prezzo . Si argomenta che grava sull’acquirente l’onere di provare il pagamento del prezzo, in caso di contestazione da parte di un terzo. Ciò sia per l’impossibilità di provare un fatto negativo, sia per il criterio della vicinanza della prova.
Sotto il profilo dell a violazione dell’ art. 1322 co. 2 c.c., si sostiene che è privo di causa il negozio di (apparente) compravendita ove manchi il corrispettivo. Si argomenta che l’atto atipico gratuito è nullo per difetto di causa ogniqualvolta esso non sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità: in tali ipotesi, infatti, non è meritevole di protezione l’interesse perseguito dalle parti.
Nella parte saliente, la sentenza impugnata argomenta come segue (p. 11 s.): «Secondo gli appellanti, le compravendite in esame costituirebbero delle donazioni indirette, perché non sarebbe stato pagato il prezzo, nonostante dall’atto risulti pagato; l’atto, però, può essere qualificato come donazione indiretta solo qua ndo sia verificata l’esistenza dell’animus donandi . Con riferimento alla vendita a favore di NOME COGNOME COGNOMEterreno e fabbricato agricolo), nell’atto le parti dichiarano che è già stato pagato il prezzo, gli appellanti lo contestano, la acquirente lo conferma e ha capitolato prove sul punto. Anche valorizzando il fatto che la compravendita è intervenuta tra madre e figlia, non appaiono sussistere elementi indiziari sufficienti ad affermare la simulazione dell’atto, mentre gli appellanti, dal canto loro, non hanno neppure provato l’animus donandi in capo alla venditrice».
Il secondo motivo è fondato nel suo primo profilo, con assorbimento del secondo.
Infatti, qualora l’azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. -indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione (come nel caso di specie), è l’acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti – contenuta nel rogito notarile – che il prezzo è stato versato, trattandosi per l’acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il
carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017, 12955/2014).
– In questi termini, è accolto il secondo motivo, è rigettato il primo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/1/2024.