Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31386 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31386 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1237/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresentata e difesa dall’avvocato.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME.
-CONTRORICORRENTI- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1589/2020, depositata il 27/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza non definitiva n. 1589/2020, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la
simulazione relativa del vitalizio oneroso stipulato in data 8.11.2020, dissimulante una donazione di NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, atto di cui ha disposto la riduzione poiché lesivo della legittima spettante a NOME COGNOME e NOME COGNOME, succedute per rappresentazione al padre premorto, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Secondo il giudice distrettuale, era in astratto configurabile l’alea che caratterizza il contratto di vitalizio e tuttavia la gravosità dell’obbligo che NOME COGNOME aveva assunto con il contratto e la consapevolezza dell ‘i mpossibilità di adempierlo, poiché la convenuta risiedeva in Venezuela, provava che le parti avevano inteso concludere una donazione.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi; hanno resistito con controricorso COGNOME NOME e NOME.
Le parti hanno illustrato le rispettive difese con memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata: l’impugnazione contiene una compiuta illustrazione dei fatti di causa, delle difese e del contenuto della pronuncia, sollevando quesiti in diritto, adeguatamente esposti, su punti specifici e decisivi della lite.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1414 c.c., per aver la Corte territoriale dichiarato la simulazione relativa del contratto di cessione onerosa dell’immobile pur avendo riconosciuto l’alea del vitalizio, sulla base di indizi privi di gravità, precisione e concordanza. Si sostiene che la natura onerosa del contratto non poteva essere esclusa per l’impossibilità della ricorrente di adempiere le obbligazioni di assistenza e mantenimento, potendo
tale impossibilità incidere sull’equilibrio sinallagmatico e dar luogo alla risoluzione, ma non influire sulla qualificazione del negozio voluto dalle parti.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., asserendo che dalle prove testimoniali era emerso che le condizioni di salute di NOME COGNOME e della moglie non facevano prevedere che sarebbero deceduti nei successivi tre anni e mezzo dalla stipula del contratto e che i due anziani, dopo la morte del figlio, non avevano un rapporto stabile con le nipoti ma solo con la figlia che risiedeva in Venezuela, infine che costei dopo la stipula del contratto era più volte rientrata in Italia e dopo la morte della madre si era sempre occupata del padre, fino a trasferirsi in Toscana per accudirlo.
Deduce la ricorrente che non vi era prova che i vitaliziati avessero mai chiesto di essere assistiti e, comunque, non era stata proposta domanda di risoluzione del contratto.
Denuncia la valorizzazione di testimonianze scarsamente credibili, il non corretto utilizzo delle presunzioni, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte nel dare rilievo, ai fini dell’accertamento della natura del contratto, all’inadempimento degli obblighi posti a carico delle parti.
I due motivi sono infondati.
La valutazione della Corte di merito circa la sussistenza dell’alea contrattuale che caratterizza il contratto di vitalizio oneroso appare svolta in astratto, sulla base della semplice comparazione tra quanto promesso dalla convenuta in termini di assistenza materiale e morale ai genitori e quanto da essi trasferito in corrispettivo delle prestazioni.
Fatta tale premessa, il giudice ha tuttavia ritenuto che i contraenti avessero perfezionato una donazione, essendo consapevoli che la convenuta, risiedendo all’estero, non avrebbe potuto prestare l’assistenza promessa con quella continuità e con l’impegno
richiesto, in relazione alle condizioni e alle necessità dei beneficiari al momento dell’atto .
La reale natura del contratto non appare desunta dall’inadempimento del contratto di vitalizio: la Corte ha ricercato la reale volontà dei contraenti, dando rilievo alla condizione personale dei beneficiari e dell’obbligata , al contesto familiare, alla condotta delle parti, contestuale e successiva alla stipula, in applicazione dei criteri ermeneutici generali.
Appaiono valorizzati indizi muniti di gravità e concordanza (le condizioni dei vitaliziati al momento dell’atto, l’ impossibilità di erogare quell’ assistenza morale e materiale richiesta con l’impegno che sarebbe stato necessario in concreto, la residenza all’estero dell’obbligata e la sporadicità dei soggiorni in Italia, compatibili con un ‘assistenza minima, non proporzionata al valore di quanto ricevuto dalla ricorrente, i rapporti non benevoli tra il disponente e le nipoti e la volontà di estrometterle dalla successione).
Il relativo accertamento involge il giudizio di fatto, correttamente motivato.
Quanto alla violazione del l’art. 360 n. 5 c.p.c., tutte le circostanze che la ricorrente indica come decisive e di cui lamenta l’omesso esame, sono state esaminate e reputate insufficienti (Cass. SU 8053/2014).
L ‘art. 116 c.p.c. può essere invocato ove si alleghi che il giudice, nell’esaminare una prova, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, o quando abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione; la violazione del l’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio nei casi in cui non è titolare di poteri officiosi di indagine (Cass. s.u. 20867/2020; Cass. 16016/2021).
Nessuna delle previsioni è invocabile per contestare le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007).
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4000 ,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 22.10.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME