Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12823/2024 R.G. proposto da : AZIENDA RAGIONE_SOCIALE UMBRIA INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 868/2023 depositata il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I coniugi COGNOME hanno costituito, con rogito in data 17/11/2000, un fondo patrimoniale avente ad oggetto unicamente la loro casa di abitazione.
La RAGIONE_SOCIALE, creditrice di COGNOME, già suo dipendente poi licenziato in quanto condannato per essersi appropriato di determinate somme, ha proposto azione per fare dichiarare la simulazione di detto atto di costituzione di fondo patrimoniale, domanda accolta in primo grado.
I coniugi hanno proposto appello che è stato accolto, sul rilievo che il debito di cui si discute è sorto in relazione a un atto estraneo ai bisogni della famiglia trattandosi di un’obbligazione risarcitoria personale del solo COGNOME.
La Corte di merito osserva che non può parlarsi di simulazione, dal momento che non si tratta di un finto ostacolo alla escussione creditoria, come ritenuto del giudice di primo grado, ma di un vero ostacolo, previsto come lecito dell’art. 170 cod. civ. e quindi non vi è alcuna divergenza tra l’apparenza contrattuale creata dai contraenti e la diversa situazione in realtà da loro voluta. Rileva che i coniugi avevano inteso compiere esattamente l’atto, con i suoi effetti tipici previsti dalla legge, che avevano stipulato innanzi al Notaio, senza che sia possibile rilevare alcuna difformità, ma al contrario piena corrispondenza, tra gli effetti legali tipici della costituzione del fondo patrimoniale e quelli effettivamente voluti dai coniugi contraenti. Da ciò la Corte distrettuale ha tratto la conseguenza della infondatezza della domanda di simulazione svolta dalla AUSL, unica domanda azionata nel giudizio, non essendo stata proposta alcuna domanda subordinata (annullamento, revocatoria o quant’altro).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AUSL affidandosi a quattro motivi. I coniugi COGNOME si sono difesi con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso osservando che la Corte ha fatto corretta applicazione degli artt. 167 e 170 c.c., per effetto dei
quali il vincolo sui beni che costituiscono il fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia si traduce anche nella possibilità che l’esecuzione su di essi è consentita solo per i debiti contratti per tali bisogni. Questa regola consente di opporre, nei confronti del creditore procedente, la costituzione di alcuni beni in fondo patrimoniale e la loro conseguente inespropriabilità (relativa), restando ferma la facoltà dei creditori che non possono soddisfarsi sul fondo, di proporre l’azione revocatoria avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all’azione ex art. 2901 c.c. Rileva inoltre che la sentenza impugnata si fonda su eventi successivi alla costituzione del fondo patrimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167 e 1414, I comma, c.c. con riguardo alla causa tipica del contratto di istituzione del fondo patrimoniale. Si censura la sentenza d’appello laddove ha statuito che la causa tipica dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale è la protezione dei beni oggetto del fondo, anziché la costituzione di un vincolo di destinazione su determinati beni al fine del miglior soddisfacimento dei bisogni della famiglia; e per aver di conseguenza escluso il carattere simulato in senso assoluto dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di giudizio, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo, pur avendo accertato che l’intento delle parti era quello di creare un ostacolo alle azioni recuperatorie dei creditori.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, VI comma, Cost., dell’art. 132, II comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione soltanto apparente.
Parte ricorrente osserva che la Corte d’appello ha reso una motivazione soltanto apparente in relazione all’affermazione – che peraltro costituisce mero obiter dictum – secondo cui sarebbe in ogni caso sussistito l’intento dei coniugi di costituire il fondo patrimoniale allo scopo di soddisfare le esigenze della famiglia.
3. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta e sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riguardo all’epoca della istituzione del fondo ed in considerazione del procedimento di cui alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del coniuge. Parte ricorrente censura l’affermazione della Corte d’appello che la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe avvenuta anteriormente alla condanna del Passeri al risarcimento del danno, omettendo di considerare molteplici fatti, puntualmente dedotti dall’Azienda e altresì accertati dal Tribunale, avvenuti anteriormente alla costituzione del fondo o immediatamente dopo, che evidenziavano la piena consapevolezza, da parte dei coniugi, circa il fatto che il COGNOME sarebbe stato inevitabilmente chiamato a restituire all’Azienda le somme indebitamente sottratte.
4. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia riguardo alla mancata impugnazione del capo della sentenza che aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto di istituzione del fondo patrimoniale. La parte deduce che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’Azienda, in relazione alla mancata impugnazione, da parte degli appellanti, del capo della sentenza di primo grado che aveva affermato la simulazione assoluta dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale anche in ragione del fatto che la costituzione medesima aveva lasciato del tutto invariato il regime patrimoniale e gestionale dei
coniugi. Deduce che nell’atto d’appello dei coniugi COGNOME non vi era la confutazione dell’assunto che è il regime patrimoniale era rimasto invariato e di conseguenza è divenuto inoppugnabile l’assunto del Tribunale secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale è simulata.
5. -I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Preliminare è l’esame del quarto motivo del ricorso laddove si ritiene che sia passata in giudicato la affermazione della simulazione assoluta del contratto per difetto di appello da parte dei coniugi COGNOME
5.1. -La AUSL, come si evince da quanto esposto a pagina 20/21 del ricorso, aveva eccepito in sede d’appello che i coniugi non avevano confutato l’affermazione che la loro gestione patrimoniale fosse rimasta invariata; ciò non significa tuttavia che le parti non abbiano impugnato la statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l’atto simulato, come si evince chiaramente da quanto riportato nella sentenza d’appello sulle ragioni dell’impugnazione. La ragione dell’appello, infatti, era calibrata sul rilievo che il giudice di primo grado avesse malinteso la disciplina della simulazione, in quanto non vi era stata divergenza tra la volontà e la sua manifestazione dal momento che la intenzione dei coniugi era esattamente quella di creare uno schermo tra il bene oggetto del fondo patrimoniale, destinandolo solo ai bisogni della famiglia, e le azioni esecutive dei creditori che non rientrassero tra quelle previste dall’articolo 170 c.c. Rilevo assorbente, che mette in discussione funditus la decisione di primo grado. Sul punto la parte controricorrente osserva condivisibilmente che « l’eccezione formulata da controparte in appello non riguardava un capo della sentenza di primo grado suscettibile di autonoma impugnazione da parte dei signori COGNOME/COGNOME in quanto di per sé solo idoneo a
supportare il relativo dictum, ma un semplice argomento speso dal Tribunale di Perugia quale elemento secondario e aggiuntivo a sostegno del suo percorso motivazionale ».
6. -Quanto al resto, il ragionamento esposto dalla Corte d’appello è ineccepibile e le censure di parte ricorrente non colgono nel segno, posto che essa ha proposto una azione volta a far accertare la simulazione, vale a dire una divergenza tra il voluto e il manifestato (art. 1414 c.c.), e non altre domande, e segnatamente non una azione revocatoria che è la azione appropriata per far accertare che l’atto era scientemente rivolto o dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (art 2901 c.c.).
7. -La simulazione del contratto è infatti un’ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione (Cass. 21995/2007; Cass. 614/2003; n. 1523 del 26/01/2010) mediante la quale le parti creano una apparenza negoziale al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all’effettivo assetto d’interessi. Non si discute qui, pertanto, se il fondo patrimoniale fosse stato costituito in pregiudizio dei creditori ordinari, ma se fosse effettiva la volontà delle parti di vincolare alcuni beni (la casa) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando così uno schermo alle azioni esecutive che non fossero quelle consente dall’art 170 c.c., all’uopo utilizzando uno schema negoziale tipico (art. 167 c.c.) il cui effetto è esattamente quello di costituire un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori e segnatamente i creditori della famiglia, impedendo al creditore, consapevole che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia, di soddisfarsi sui beni del fondo.
7.1. -La Corte d’appello ha ritenuto correttamente che non vi fosse divergenza tra la volontà e la sua manifestazione poiché l’intento dei coniugi era effettivamente quello di produrre l’effetto
segregativo proprio del fondo patrimoniale e quindi di proteggere la casa dalle azioni esecutive che non fossero quelle consentite dall’articolo 170 c.c.
La sottrazione di determinati beni alla garanzia patrimoniale generica per destinarli ai bisogni della famiglia è atto di per sé lecito, rispondendo ad uno scopo che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e salva la possibilità di esperire l’azione revocatoria ordinaria pacificamente ammessa in giurisprudenza (Cass. 28593/2024 Cass. 25361/2023; Cass. 24757/2008; Cass. 11537/2002). Tuttavia, come rilevato dalla Corte d’appello, la domanda n concreto proposta non era quella di far accertare i presupposti dell’azione pauliana bensì la simulazione dell’atto.
Le ulteriori questioni quali quelle relative alla consapevolezza della insorgenza del credito restano assorbite.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00. per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/04/2025.