Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18196/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 798/2021 depositata il 26/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 798 del 2021 della Corte di appello di Bari esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-quale creditrice di NOME COGNOME di una significativa somma, a titolo di fideiussore per debiti della RAGIONE_SOCIALE di cui era in quel tempo socio e amministratore unico, aveva convenuto il garante e sua figlia NOME COGNOME allegando che il primo aveva retrocesso a quest’ultima un compendio immobiliare precedentemente alienatogli dalla stessa, senza previsione di restituzione del prezzo e dunque a titolo gratuito, ledendo la garanzia patrimoniale generale di cui avrebbe potuto fruire la deducente che, pertanto, aveva così spiegato domanda revocatoria;
-il Tribunale davanti al quale avevano resistito i convenuti proponendo domanda riconvenzionale volta a far accertare la simulazione dell’iniziale atto di vendita, aveva accolto tale ultima pretesa respingendo l’azione pauliana, con
pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: i convenuti avevano provato documentalmente la simulazione, con controdichiarazione recante data certa successiva all’atto simulato ma di molto anteriore a quello di apparente retrocessione; quest’ultima quindi era stata nulla perché, come già osservato dal primo giudice, nessun bene era entrato nel patrimonio dell’apparente retrocedente; alla controdichiarazione scritta, non equiparabile a un contratto ma avente valore probatorio e ricognitivo, non poteva applicarsi la disciplina dei negozi traslativi, compresa quella della trascrizione; la previsione dell’art. 1416, cod. civ., secondo cui ai creditori del titolare apparente non avrebbe potuto opporsi la simulazione se in buona fede, qualora avessero iniziato atti esecutivi sui beni oggetto del contratto simulato, non era invocabile dalla deducente, poiché l’azione revocatoria, pur con domanda trascritta, non era equiparabile a un’azione esecutiva;
resistono con distinti controricorsi sia NOME NOME che NOME COGNOME;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2644 2645, 2652, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la domanda di simulazione era stata proposta dopo la trascrizione di quella di revocatoria, e, trattandosi di diritti immobiliari, non era quindi opponibile alla società, non risultando trascritto, come necessario per omologhe ragioni, neppure l’accordo dissimulato;
con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1416, 2652, 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non
solo la previa trascrizione della domanda di revocatoria rendeva inopponibile la dedotta simulazione, ma, nella chiave della evidente fondatezza nel merito dell’azione pauliana, l’accoglimento di quest’ultima avrebbe potuto incontrare il solo limite dei diritti di terzi acquisiti in buona fede e a titolo oneroso in base ad atti trascritti anteriormente, ponendo altre due condizioni parimenti mancanti ai fini in questione, fermo restando che non poteva concludersi che i creditori del titolare apparente, per resistere alla simulazione, avrebbero dovuto prima avviare azioni coattive sui cespiti, poiché, così ragionando, sarebbe stata elusa, in tesi con incostituzionale irragionevolezza, la tutela del credito in parola, atteso che, prima dell’esperimento dell’azione revocatoria, non sarebbe mai stato possibile intraprendere le vie esecutive;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, cod., civ., 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’atto di retrocessione aveva smentito il dedotto accordo simulatorio, dando conto del contrario proprio quale presupposto dell’effetto retrocedente, come dedotto, senza che ne fosse stato tenuto conto, dalla stessa difesa avversaria;
Considerato che
il giudizio dev’essere rinviato alla pubblica udienza in ragione dei profili nomofilattici afferenti ai rapporti tra opponibilità ai terzi della simulazione e domanda di revocatoria, alla connessa disciplina della trascrizione, e ai rapporti, evidenziati dalla peculiare fattispecie, tra previa vendita simulata e successivo atto di retrocessione; che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, e la rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 11/04/2024.