Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32699 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32699 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19138/2017 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti- nonchè contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
NOME COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 255/2017, depositata il 10/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME erano soci di una società in nome collettivo per la quale lavoravano NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME, e NOME COGNOME. Entrambi i lavoratori hanno agito in giudizio per vedere riconosciuto il credito da loro vantato a titolo di differenze retributive verso la società e, in particolare, a NOME COGNOME è stato riconosciuto un credito di euro 47.187,24, e a NOME COGNOME un credito di euro 49.500. Nel 2011 NOME COGNOME, obbligato in solido con COGNOME, ha pagato l’intera somma dovuta a COGNOME.
Nel 2013 NOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio NOME COGNOME, la moglie NOME COGNOME (poi deceduta) e i due figli NOME e NOME COGNOME, chiedendo di accertare la simulazione dell’atto con cui NOME COGNOME e la moglie avevano donato ai due figli due appartamenti e una autorimessa; NOME COGNOME ha agito anche in regresso nei confronti di NOME COGNOME in relazione al pagamento effettuato in favore di COGNOME, chiedendo il pagamento della metà di quanto versato, pari a euro 24.750. I convenuti si sono costituiti, deducendo l’infondatezza della domanda di simulazione; NOME COGNOME ha proposto domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto di
condannare NOME COGNOME a rendere il conto dell’attività di recupero di crediti della società.
Con sentenza n. 552/2016 il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda di regresso di NOME COGNOME e condannava NOME COGNOME a pagargli euro 24.750; rigettava la domanda di simulazione assoluta dell’atto di donazione proposta dagli attori; rigettava la domanda riconvenzionale di NOME COGNOME di condanna di NOME COGNOME a rendere il conto dell’attività di recupero di crediti della società; condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti.
NOME e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Catania, con sentenza 10 febbraio 2017, n. 255, ha rigettato il gravame, respingendo i motivi che contestavano il rigetto della domanda di accertamento della simulazione dell’atto di donazione e confermando la decisione sulle spese posta in essere dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME; controricorso è svolto anche da NOME COGNOME.
I ricorrenti hanno depositato due memorie, una memoria è stata depositata da NOME COGNOME e da NOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2727, 2729 c.c.: i ricorrenti, quali creditori del donante NOME COGNOME, devono essere considerati terzi rispetto alla donazione, con facoltà di ricorso a tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, nel respingere l’analogo motivo di gravame davanti ad essa fatto valere, ha infatti sottolineato come ‘la lettura della sentenza [del
Tribunale] non consente dubbi in ordine alla piena consapevolezza del primo giudice di dovere ricorrere alle presunzioni ex art. 1417 c.c., inspiegabilmente negata da parte appellante’. Il primo giudice -ha specificato la Corte d’appello ha considerato gli elementi presuntivi dedotti da parte attrice, in particolare la dedotta finalità distrattiva che gli appellanti, ora ricorrenti, sostenevano implicitamente provata per presunzioni, e ha però ritenuto non provato che l’alienazione sia stata solo apparente, prova che anche il giudice d’appello ha giudicato non raggiunta sulla base degli elementi considerati invece decisivi dagli appellanti.
2) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente rigettato il gravame dei ricorrenti riguardo alla loro condanna a pagare tutte le spese processuali al convenuto NOME COGNOME, nonostante la sua soccombenza circa la domanda fatta valere da COGNOME a pagare 24.750 e il rigetto della sua domanda riconvenzionale nei confronti del medesimo.
Il motivo non può essere accolto. La reciproca soccombenza tra le parti -‘configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti’, così le sezioni unite n. 32061/2022 -non comporta l’obbligo per il giudice di compensare le spese. Ai sensi del comma 2 dell’art. 92 c.p.c. se vi è soccombenza reciproca ‘il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero’, così che in ipotesi di soccombenza reciproca ‘rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite’ e tale valutazione è insindacabile in cassazione (v., ex multis , Cass. n. 19613/2017).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di NOME e NOME COGNOME, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di NOME COGNOME, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione