Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1553 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1553 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 71/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; -ricorrenti-
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
ricorrente incidentale-
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 930/2019, pubblicata il 13/12/2019.
Viste le conclusioni motivate, formulate dal P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi gli avvocati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La presente causa riguarda la successione testamentaria di NOME, deceduto il 28 novembre 1991, lasciando i figli NOME, NOME, NOME e i figli del figlio premorto NOME (NOME, NOME e NOME).
Per quanto interessa in questa sede il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, adito da NOME e NOME, con sentenza non definitiva n. 575 del 2009, accertava la simulazione dell’atto di vendita del 7 marzo 1967, intercorso fra il de cuius e il figlio NOME, in quanto si trattava in effetti di donazione; accertava che il solo NOME aveva subito una lesione di legittima, che avrebbe dovuto recuperare a scapito delle donazioni del 28 novembre 1990, fatte dal de cuius una in favore del figlio NOME, l’altra in favore dei figli di NOME; condannava i donatari a corrispondere in denaro quanto occorrente per la reintegrazione della quota di riserva di NOME.
Contro la suddetta sentenza proponeva appello immediato COGNOME NOME, il quale lamentava un errore nella determinazione della superficie del terreno donato dal defunto ai nipoti figli di NOME. Si costituiva COGNOME NOME, riproponendo la domanda volta a fare accertare la lesione di legittima subita; si costituivano pure i discendenti di NOME, denunziando l’erroneità della decisione nella
parte in cui era stata dichiarata la simulazione dell’atto del 1967. I discendenti di NOME lamentavano ancora che il Tribunale aveva omesso di chiedere ai donatari quali modalità di collazione intendessero scegliere.
Con sentenza non definitiva n. 231 del 2017 la Corte d’appello di Messina confermava la decisione di primo grado in ordine all’accertata simulazione della vendita del 1967; accertava l’errore in cui era incorso il Tribunale nella determinazione della superficie del terreno oggetto di donazione in favore dei figli di NOME; rimetteva la causa sul ruolo al fine della decisione sugli altri motivi di gravame.
La Corte d’appello di Messina, disposta una consulenza tecnica nel grado, pronunziava sentenza definitiva n. 930 del 2019, con la quale accertava che il solo COGNOME NOME aveva subito una lesione di legittima; quindi, determinata l’entità monetaria di tale lesione, stabiliva che in primo luogo occorreva sottoporre a riduzione il lascito testamentario in favore di NOME, il quale, secondo i conteggi proposti dal consulente tecnico e condivisi dalla Corte di merito, aveva ricevuto beni in eccedenza rispetto alla propria quota di legittima; quindi, sottoponeva a riduzione le due donazioni coeve del 28 novembre 1990, rispettivamente elargite dal de cuius in favore di NOME e in favore dei figli di NOME; determinava il contributo proporzionale dovuto dai donatari in base al diverso valore di quanto ricevuto.
Secondo la decisione, in considerazione della indivisibilità dei cespiti donati, la reintegrazione andava fatta in parte in natura e in parte in denaro; si determinava quindi il quantum dovuto dai donatari, assoggettati a riduzione, al legittimario leso.
Quanto alla regolamentazione delle spese, la Corte d’appello ne disponeva la compensazione fra NOME, NOME e i figli di NOME, condannando questi ultimi in solido alla rifusione delle spese in favore di NOME.
Per la cassazione della sentenza definitiva COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso sulla base di sette motivi.
COGNOME NOME ha depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale, aderendo a tutti i motivi del ricorso principale e proponendo due motivi ulteriori.
COGNOME NOME ha resistito con separati controricorsi sia al ricorso principale, sia al ricorso incidentale.
COGNOME NOME è rimasto intimato.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo dei due ricorsi (principali e incidentale) denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., omissione di pronunzia sul motivo di appello con il quale la decisione di primo grado fu censurata per non avere dichiarato l’inammissibilità della domanda di COGNOME NOME, volta a fare accertare la simulazione dell’atto di vendita del 7 marzo 1967, intercorso fra il de cuius e il loro genitore. Si evidenzia che COGNOME NOME, con l’iniziale citazione, aveva impugnato il testamento e uno degli atti donazione del 28 novembre 1990 per incapacità del disponente, senza tuttavia proporre domanda di riduzione della pretesa donazione dissimulata. La mancata
proposizione dell’istanza di riduzione impediva a NOME la possibilità del medesimo di giovarsi delle agevolazioni probatorie accordate al legittimario ai fini della prova della simulazione di atti liberali posti in essere del de cuius .
Il secondo motivo dei due ricorsi (principale e incidentale) denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con tale motivo, coordinato al precedente, si sostiene che, in assenza della domanda di riduzione, la simulazione della vendita, riguardando beni immobili, non avrebbe potuto provarsi con presunzioni, ma solo a mezzo di idonee controdichiarazioni.
2. I motivi, da trattare congiuntamente, sono palesemente infondati. La proposizione della domanda di riduzione, la quale non richiede formula sacrali, già risulta dalla semplice trascrizione delle deduzioni di parte operate nel ricorso, dal quale si evince che il legittimario aveva lamentato di non avere conseguito la quota di riserva (Cass. n. 17926/2020). Nemmeno si richiedeva, ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie in favore del legittimario, che la domanda di riduzione riguardasse direttamente la donazione di cui di denunziava la simulazione. Questa Corte ha definitivamente chiarito che il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a
determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c. (Cass. n. 12317/2019, la quale ha sottolineato in motivazione che «la qualità di terzo compete al legittimario alla sola condizione che l’accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che non implica necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta «una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata» (così anche Cass. n. 24134/2009), essendo a tal fine sufficiente, anche sotto il profilo dell’interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia (cfr. Cass. n. 2620/1951). In questo senso, le agevolazioni probatorie spettano anche al legittimario in presenza di una domanda di riduzione di una disposizione testamentaria o di una donazione posteriore rispetto a quella oggetto della domanda di simulazione. Tali condizioni ricorrevano nel caso in esame.
In conseguenza della palese infondatezza della tesi giuridica che ispira la censura è, quindi, applicabile nel caso in esame, in rapporto alla violazione processuale denunziata con il primo motivo, il principio secondo il quale «alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da
rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), ulteriori sempre che si tratti di questione che non richiede accertamenti di fatto» (Cass. n. 16171/2017; Cass. n. 17416/2023).
3. Il terzo motivo dei due ricorsi (principale e incidentale) denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Con l’appello incidentale gli attuali ricorrenti lamentarono che la lesione, riconosciuta dal Tribunale in danno di COGNOME NOME, rifletteva l’erronea valutazione data ai beni ereditari dal consulente tecnico, in particolare con riferimento al bene oggetto di donazione in favore del medesimo legittimario attore, valutazione già ampiamente contestata in primo grado. Si sostiene che la pluralità delle censure sono state liquidate dal primo giudice tramite il richiamo delle considerazioni proposte dal consulente in replica alle contestazioni di parte, incorrendo pertanto la sentenza nel vizio di motivazione apparente.
Il quarto motivo dei due ricorsi (principale e incidentale), coordinato al precedente, denunzia motivazione carente perplessa e contraddittoria con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Seppure la motivazione, in ordine al motivo d’appello con il quale fu censurata la stima non sia da considerare apparente, essa è ugualmente inficiata da un’anomalia motivazionale rilevante, sotto i profili considerati nella rubrica del motivo di cassazione in esame.
4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati, tenuto conto che la Corte d’appello ha definito la lite sulla base dei valori suggeriti dal consulente tecnico nominato nel grado (ing. COGNOME), il quale ha corretto alcune delle valutazioni proposte in primo grado e tanto ha
fatto «nel corso della revisione delle risultanze della CT espletata in primo grado» (pag. 6 della sentenza definitiva di appello impugnata). 5. Il quinto motivo dei due ricorsi (principale e incidentale) denunzia omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale gli attuali ricorrenti avevano censurato la decisione di primo grado per non avere chiesto ai ricorrenti quale modalità di collazione intendessero scegliere, fra conferimento in natura e conferimento per imputazione. Si rileva che la donazione oggetto di riduzione fu fatta con dispensa da collazione e imputazione ex se . Secondo i ricorrenti, in presenza di dispensa, il valore del bene donato avrebbe dovuto essere imputato alla quota disponibile e solo per l’eccedenza alla quota di legittima, conseguendone quindi l’esigenza di riformulare i conguagli.
Il motivo è palesemente infondato.
Nella specie fu chiesta la riduzione della donazione non la collazione, il che esclude la facoltà di imputazione invocata dai ricorrenti: infatti, «l’imputazione del valore delle donazioni è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione, non per il donatario nei cui confronti sia stato esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, posto che la reintegrazione della quota di riserva, fatti salvi i casi di cui all’art. 560 comma 2, e 3, c.c., deve essere effettuata con beni in natura» (Cass. n. 1809/1969).
6. Il sesto motivo dei due ricorsi (principale e incidentale) denunzia omissione di pronunzia sul motivo di appello con il quale i ricorrenti censurarono la decisione per non avere pronunziato sulla domanda con la quale essi dedussero che COGNOME NOME e NOME, in relazione a una vendita di due terreni fatta de cuius , avrebbero dovuto conferire in collazione il prezzo ricavato dal defunto, che l’aveva donato ai due figli. Nonostante la specifica censura, la Corte
d’appello di Messina non ha adottato alcuna statuizione in proposito, neanche di natura istruttoria, senza ammettere l’interrogatorio formale deferito, all’esito del quale i correnti avrebbero potuto deferire giuramento decisorio.
Il motivo, il quale soddisfa i requisiti di specificità imposti al ricorrente che intende denunziare in cassazione un error in procedendo (Cass. n. 20924/2019), è fondato.
Con esso, infatti, non si lamenta la mancata ammissione dell’interrogatorio formale. Il riferimento all’interrogatorio formale è una considerazione di contorno, che si riferisce alla prova della domanda, rispetto alla quale si lamenta l’omissione di pronunzia, che è oggettivamente sussistente e certamente riguardante un profilo decisivo della causa. «La ricostruzione dell’intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l’imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell’azione di riduzione» (Cass. n. 4278/1974). La modifica della massa, tramite l’inclusione o l’esclusione anche di un solo cespite, è idoneo a modificare la determinazione della quota di riserva e, conseguentemente, l’esito della riduzione. Nella decisione, diversamente dall’ipotesi ventilata dal controricorrente COGNOME NOME, non c’è alcuna indicazione idonea a far ravvisare l’ipotesi del rigetto implicito.
7. Il settimo motivo dei due ricorsi (principale e incidentale) denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.
I ricorrenti avevano impugnato il capo della decisione di primo grado relativamente alla pronunzia sulle spese, poste e loro carico nonostante la soccombenza di NOME su alcune delle domande
inizialmente proposte e la soccombenza di NOME sulla domanda di reintegrazione della quota di riserva. Tenuto conto della fondatezza dell’appello incidentale, le spese andavano poste a carico di NOME e NOME o quanto meno si giustificava la compensazione fra tutte le parti in lite. A sua volta la fondatezza di motivi del ricorso per cassazione giustifica la condanna di COGNOME NOME e NOME al pagamento delle spese sia del giudizio di legittimità, sia dei pregressi gradi di merito.
Questo motivo -riguardante la pronuncia accessoria sulle spese – è assorbito.
8. Il primo dei due ulteriori motivi del ricorso incidentale di COGNOME NOME denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 132 e 196 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e omesso di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Si lamenta che la Corte d’appello ha fatto proprie le conclusioni della consulenza disposta nel grado, senza dare risposta alla pluralità dei motivati rilievi del consulente di parte, disattesi dal consulente tecnico d’ufficio e, quindi, riproposti dall’attuale ricorrente incidentale nello scritto conclusivo del giudizio d’appello. «Come si evince dalla lettura della sentenza la Corte d’appello si è limitata sostanzialmente a trascrivere intere parti dell’elaborato peritale ed a fare proprie le conclusioni del CTU senza spiegare perché fossero condivisibili e perché fossero errate quelle del CTP. E non si pronunziata sull’istanza di rinnovazione della consulenza. Si tratta di un vizio particolarmente grave, che deve comportare la cassazione della sentenza con rinvio».
Il secondo ulteriore motivo del ricorso incidentale denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., contrasto fra dispositivo e motivazione, non comprendendosi se la riduzione sia avvenuta in parte in natura e in parte in denaro, come affermato in motivazione, o solo per conguaglio come si evince dal dispositivo.
Pure questi due motivi rimangono assorbiti per effetto dell’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale e incidentale (come sopra chiarito il sesto motivo accolto, in quanto riguardante la composizione della massa, coinvolge un contenuto della decisione che condiziona l’esito del giudizio di riduzione).
9. In definitiva, rigettati i primi cinque motivi del ricorso principale e di quello incidentale, deve essere accolto il sesto motivo di entrambi i ricorsi, con conseguente assorbimento del settimo motivo degli stessi ricorsi, nonché degli ulteriori due formulati con quello incidentale.
Pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione al comune motivo dei due ricorsi accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame.
Alla stessa Corte di rinvio si demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale; rigetta i primi cinque motivi del ricorso principale e incidentale; dichiara assorbiti i restanti motivi degli stessi ricorsi principale e incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale e incidentale accolti e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME