SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 378 2026 – N. R.G. 00001288 2022 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 25 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1288/2022
Composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1288/2022 R.G. promossa da:
nato a Ferrara il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZOTunisia), ed elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
– APPELLANTE –
CONTRO
nato a Torino il DATA_NASCITA, cod. fisc.:
,
elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv.
NOME COGNOME
C.F.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D’APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2022 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1320/2022, emessa in data 23 marzo 2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
‘
rigetta le domande proposte da parte attrice
condanna a rimborsare al convenuto le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 7.254,00 oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge ‘.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all’art. 347 c.p.c.
All’esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, previe le declaratorie del caso
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 1320/2022 in data 28.03.2022, non notificata, e in accoglimento dell’interposto gravame,
in via incidentale e pregiudiziale:
dichiarare la nullità dei testamenti reciproci redatti il 14 luglio 2005 dai signori
nel merito:
accertare e dichiarare la simulazione assoluta delle indicate donazioni e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’inesistenza dell’atto di donazione 16.05.2006;
per l’effetto accertare e dichiarare che gli immobili oggetto delle donazioni per cui è causa sono sempre rimasti nella piena proprietà dei defunti e e sono caduti nella successione di entrambi, di cui unico erede legittimo è il signor In caso di vendita a terzi da parte dell’appellato delle unità immobiliari simulatamente donate, condannare il medesimo al pagamento, in favore di , del relativo valore di mercato, come verrà accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, cpa e iva.
Per parte Appellata:
In via preliminare
Dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti di cui all’art. 348 bis c.p.c. l’atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettare le reiterate domande avversarie di ammissione di prova per interpello e testi per i motivi indicati in narrativa in relazione agli artt. 1417, 2722 , 2724, 2729 c.c. ed altresì per i motivi già esposti nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c depositata della presente difesa nel primo grado di giudizio, qui integralmente richiamata e trascritta.
In ogni caso, non ammettersi i testi ex adverso indicati AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per mancanza del requisito di terzietà, essendo stato il primo difensore dell’appellante contro l’appellato nel giudizio RG 4783/2019 del Tribunale di Torino Sez. VII ed essendo stato il secondo difensore dell’appellante contro l’appellato nel giudizio 1083/2018 del Tribunale di Torino, Sez. II
NEL MERITO
Rigettare l’appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto,
Confermare in ogni sua parte l’appellata sentenza n. 1320/2022 del Tribunale di Torino
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di 15% per spese generali, IVA e Cpa ed ogni successiva occorrenda
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2020, conveniva in giudizio il figlio al fine di sentir accertare la simulazione assoluta degli atti di donazione posti in essere, a favore del convenuto, dai propri genitori, e , deceduti rispettivamente in data 26 ottobre 2011 e in data 23 maggio 2020, con atto rogito AVV_NOTAIO del 16 maggio 2006.
dichiarava di essere l’unico figlio nonché l’unico erede legittimo dei genitori, i quali, con l’atto sopra menzionato, hanno disposto una donazione a favore del nipote (figlio dell’attore), riservandosi l’usufrutto generale con reciproco diritto di accrescimento, relativamente a un’unità immobiliare sita in San NOME Torinese, INDIRIZZO, e a un’altra ubicata in Comacchio (FE), INDIRIZZO, località Lido di Pomposa, INDIRIZZO. Mediante il medesimo atto, i signori e hanno altresì trasferito al nipote le loro rispettive quote di partecipazione nel capitale sociale della società semplice ‘RAGIONE_SOCIALE‘, coincidenti con l’intero capitale della società di mero godimento proprietaria di un immobile sito in Bardonecchia, INDIRIZZO, successivamente alienato il 14 novembre 2008, con conseguente scioglimento della società e cancellazione dal Registro delle Imprese.
L’attore ha rappresentato che la donazione degli immobili menzionati, così come delle quote societarie, costituiva un negozio giuridico integralmente simulato, stipulato al solo scopo di tutelare il patrimonio futuro proveniente dalla successione ereditaria dei genitori dalle potenziali azioni giudiziarie da parte dei creditori. già sottoposto nel luglio 2004 a misura cautelare nell’ambito di un procedimento penale per frodi fiscali, nonché destinatario di provvedimenti di sequestro e successiva
confisca di autovetture e denaro contante custodito in cassetta di sicurezza, temeva ulteriori azioni sia di natura penale sia civile (in particolare un’azione di responsabilità come amministratore di fatto) con riferimento a ipotesi di bancarotta fraudolenta in danno delle società e RAGIONE_SOCIALE, dichiarate fallite nell’ottobre 2004. Al fine di sottrarre i propri beni alle eventuali rivendicazioni creditorie, dichiarava di aver contratto matrimonio il 3 novembre 2004 con la signora
madre dei suoi due figli e , con la quale conviveva more uxorio da circa vent’anni, destinando il giorno seguente, 4 novembre 2004, l’immobile di sua proprietà sito in INDIRIZZO INDIRIZZO, a fondo patrimoniale familiare. Temendo altresì la perdita del patrimonio che gli sarebbe spettato iure successionis in caso di decesso dei genitori e volendo preservarlo da pretese creditorie, egli affermava di aver concordato con i genitori il ricorso ulteriore alla simulazione di un atto di cessione.
L’appellante ha sostenuto che, in pieno accordo tra le parti, l’attore, i suoi genitori e il figlio primogenito hanno proceduto a:
stipulare il contratto di donazione oggetto della contestazione tra i nonni (genitori dell’attore) e il nipote (figlio dell’attore), designando come beneficiario esclusivo il figlio maggiorenne dell’attore, al fine di ottenere dal medesimo – consapevole e partecipe della simulazione – la procura generale in favore del padre senza la necessità del permesso del Giudice Tutelare;
ottenere dal figlio il rilascio della procura generale a favore dell’attore, consentendogli di disporre senza limiti dei beni donati, che, all’apertura della successione dei genitori, non sarebbero confluiti nella successione stessa in ragione della riunificazione dell’usufrutto con la nuda proprietà (cfr. doc. 19 proAVV_NOTAIOo dall’attore in primo grado).
L’odierno appellante sosteneva che la natura simulata delle donazioni, di carattere meramente fittizio, risultasse chiaramente dalla concomitanza tra le stesse e il conferimento della procura generale: entrambi gli atti sono stati stipulati in data 16
maggio 2006 presso il AVV_NOTAIO in immediata successione cronologica, come desumibile dai rispettivi numeri di repertorio (donazioni: 104.624/18.952; procura generale: ). L’appellante evidenziava inoltre che la simulazione fosse corroborata dalla successiva alienazione, in data 14 novembre 2008, dell’immobile sito in Bardonecchia di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, effettuata in totale autonomia da parte dei presunti donanti e nella loro qualità di soci amministratori della società stessa, seguita dalla cancellazione della società. Il ricavato della vendita non è confluito nella compagine sociale né è stato corrisposto alcun importo al destinatario apparente della donazione, mentre una parte del prezzo è stata invece consegnata dai genitori al signor
In data 28 novembre 2008, il figlio dell’attore, ha revocato, senza che il padre ne fosse a conoscenza, la procura generale conferita all’attore, al fine di avvantaggiarsi del negozio simulato di donazione ed escludere dal futuro asse ereditario gli immobili oggetto della suddetta simulazione.
Di conseguenza, ha promosso il giudizio nei confronti del figlio per far accertare la reale natura degli atti e ottenere la declaratoria di inefficacia e/o nullità della donazione simulata.
Il convenuto si è costituito in giudizio tardivamente, dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza che ammetteva il suo interrogatorio formale. Ha sollevato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione e ha chiesto di poter essere rimesso nei termini. Nel merito, ha osservato che l’attore aveva già presentato, in un altro procedimento, la domanda di simulazione delle donazioni in oggetto riguardanti il padre e la madre (ancora vivente all’epoca), e che tale causa si era conclusa con una sentenza d’inammissibilità, ormai definitiva.
Inoltre, il convenuto ha riferito che la signora (madre dell’attore) era poi deceduta lasciando un testamento che lo designava come erede universale, aggiungendo che i nonni intendevano destinare i loro beni al nipote non per tutelare il patrimonio a favore dell’attore, ma piuttosto per proteggere
e da quest’ultimo, accusato di vari reati.
Ottenuta la rimessione in termini, il convenuto ha depositato, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., i testamenti dei nonni e entrambi datati 14 luglio 2005, che lo indicavano come erede universale e che, secondo lui, sarebbero stati risolutivi per la controversia.
L’attore, contestando la tesi secondo cui testamenti e donazioni sarebbero stati dettati dall’esigenza di ‘tutelare’ i nipoti pur avendo nominato beneficiario uno solo di essi, ha eccepito la nullità, ai sensi dell’art. 458 c.c., dei testamenti reciproci di identico contenuto redatti contemporaneamente dai propri genitori.
Con sentenza n. 1320/2022 il Tribunale di Torino rigettava le domande proposte da parte attrice e condannava a rimborsare al convenuto le spese di giudizio.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al sopra riportato dispositivo, ha preliminarmente sottolineato che, ai fini della prova della simulazione, è necessario dimostrare non solo l’assenza della volontà specifica dichiarata dai contraenti nell’atto, ma anche la mancanza di qualsiasi altra volontà e la motivazione del comportamento assunto dalle parti è considerata del tutto irrilevante; ha poi specificato che ‘ per principio generale la simulazione può essere provata senza limiti – e quindi anche per testimoni e per presunzioni – se ad agire siano i creditori o i terzi estranei al negozio, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell’atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della contro dichiarazione attestante la simulazione assoluta o relativa ‘. Applicando tali principi al caso di specie, il Giudice di prime cure ha rilevato che ‘ lo stesso attore ha più volte ribadito e precisato di agire quale erede legittimo dei genitori, non prospettando alcuna domanda di riduzione delle donazioni impugnate – neppure a fronte dell’eccepita nullità dei testamenti proAVV_NOTAIOi dal convenuto: ne consegue che lo stesso deve ritenersi soggetto ai limiti di prova previsti dall’art. 1417 c.c., non potendo beneficiare delle agevolazioni probatorie invocate ‘. Pertanto, non essendo stata proAVV_NOTAIOa la controdichiarazione scritta o altro documento scritto volto a provare l’esistenza dell’accordo simulatorio allegato e non potendosi considerare quale contro dichiarazione la procura rilasciata dal convenuto in favore
dell’attore in data 16 maggio 2006, atteso che la stessa non offre prova alcuna dell’esistenza della simulazione e del contenuto dell’accordo simulatorio, la domanda attorea veniva rigettata.
L’appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata ed ha avanzato tre motivi di doglianza così rubricati:
‘Errata applicazione degli artt. 1417, 2724 e 2729 c.c. in tema di prova della simulazione assoluta’;
‘Errata valutazione degli elementi di prova risultanti dai documenti in atti’;
‘Omessa declaratoria di nullità dei testamenti reciproci dei signori
e
.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.
2. MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE CONVENUTA
Con il primo motivo di gravame, l’Appellante deduce che il Giudice di prime cure non abbia valutato adeguatamente le diverse limitazioni probatorie previste in tema di simulazione per gli atti soggetti a forma scritta ad substantiam , distinguendo tra simulazione assoluta e relativa. A sostegno della propria posizione, cita la giurisprudenza di riferimento (in particolare Cass. II sez. civ. 20 marzo 2017, n. 7093) e osserva che la sentenza impugnata risulta viziata già in limine , avendo dichiarato inammissibili le prove offerte dall’attuale appellante. Secondo la prospettazione dell’Appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere i mezzi istruttori richiesti, quali l’interrogatorio formale, la prova testimoniale e le presunzioni, al fine di accertare la simulazione assoluta dell’atto di donazione, valutando altresì la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2724 c.c. per l’ammissione delle prove deAVV_NOTAIOe da
L’Appellante ritiene inoltre che analoga conclusione avrebbe dovuto essere raggiunta anche qualora il Tribunale avesse accolto la tesi dell’Appellato, secondo cui
dovrebbe ritenersi legittimario totalmente pretermesso in forza delle disposizioni testamentarie dei suoi genitori. Infatti, agendo in via di simulazione sulle
donazioni oggetto del giudizio per tutelare il proprio diritto alla quota di legittima, il opererebbe quale terzo e non come erede, acquisendo tale qualità solo a seguito del positivo esercizio dell’azione di riduzione, con la conseguenza che non sarebbe tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario né subirebbe limitazioni istruttorie in materia di simulazione, potendo ricorrere anche alle presunzioni. Considerato che l’azione volta all’accertamento della simulazione assoluta degli atti dispositivi del de cuius è svincolata dal requisito della preventiva accettazione con beneficio d’inventario, anche ove proposta dal legittimario chiamato all’eredità ex lege o per testamento, ritiene che le prove testimoniali e le presunzioni sarebbero state pienamente ammissibili.
Con il secondo motivo di appello, l’Appellante contesta la sentenza laddove afferma che la procura del 16 maggio 2006 non può essere considerata una controdichiarazione, in quanto non prova la simulazione né il contenuto dell’accordo simulatorio. Sottolinea che non esiste una formale controdichiarazione, poiché per le parti la procura generale firmata dal donatario al padre contestualmente alle donazioni era sufficiente a garantire che lo scopo dell’operazione, cioè consentire al padre di disporre dei beni tramite interposizione fittizia del figlio , fosse raggiunto. Pertanto, la controdichiarazione doveva ritenersi implicita nella procura stessa.
L’Appellante sottolinea che, sebbene sia vero che la procura, di per sé, non possa essere considerata una controdichiarazione idonea a fornire prova diretta della simulazione e del contenuto dell’accordo simulatorio, tuttavia il rilascio contestuale alla donazione presenta rilevanti implicazioni:
tale atto non avrebbe trovato giustificazione se non nell’intento di consentire a
di disporre dei beni ricevuti per successione dai genitori, eludendo eventuali pretese creditorie dell’odierno appellante;
esso evidenzia chiaramente l’interposizione fittizia e la volontà delle parti di evitare una donazione effettiva, creando invece uno ‘schermo’ volto a sottrarre il patrimonio ereditario alle rivendicazioni dei creditori di
Pertanto, pur non configurando una “controdichiarazione” in senso stretto, la procura in esame offre numerosi elementi probatori, anche presuntivi, dell’esistenza di un accordo simulatorio.
L’Appellante sostiene che, per fronteggiare eventuali pretese dei creditori di i genitori hanno redatto testamento a favore del nipote maggiorenne , escludendo il nipote minorenne. Tale scelta, volta esclusivamente a tutelare il patrimonio ereditario, ha portato alla simulazione della donazione e al rilascio contestuale di una procura generale al padre, confermando l’intenzione delle parti di proteggere i beni dell’attore. Ne deriva che il Giudice avrebbe errato nel non riconoscere il principio di prova scritta necessario per ammettere le testimonianze e nell’ignorare le prove indiziarie presentate.
Con il terzo motivo di impugnazione, l’Appellante sostiene che non sia giustificato considerare tardiva e inammissibile soltanto la produzione del testamento di
escludendo quello di dato che entrambi sono stati presentati con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., senza che sia spiegato il motivo di questa differenziazione. Entrambi i testamenti, infatti, sono stati proAVV_NOTAIOi fin dalla prima difesa del convenuto e inseriti nei fascicoli processuali; perciò, il giudice avrebbe dovuto valutarli ai fini della decisione sulla domanda incidentale di nullità proposta dall’attore. L’Appellante sottolinea inoltre che non si comprende quale specifica domanda di impugnazione l’attore avrebbe dovuto proporre in primo grado rispetto al solo testamento di dal momento che aveva richiesto la dichiarazione di nullità di entrambi, né come avrebbe potuto, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., formulare una domanda di riduzione delle donazioni simulate a fronte di un testamento proAVV_NOTAIOo solo all’atto della prima memoria, né perché avrebbe dovuto farlo, visto che, in caso di nullità dei testamenti, l’eredità viene devoluta ex lege e l’unico erede legittimo sarebbe stato l’attuale appellante.
Secondo l’Appellante, aveva rilevato la nullità dei testamenti e su tale richiesta il giudice di primo grado non si è espresso, limitandosi ad affermazioni generiche (‘l’attore ha ribadito la propria qualità di erede legittimo, limitandosi ad
eccepire la nullità dei testamenti ex art. 458 c.c.’), senza approfondire il merito. I due testamenti vengono ritenuti nulli perché sono stati redatti entrambi il 14 luglio 2005; hanno identico contenuto, con disposizioni reciproche e la stessa previsione di sostituzione in caso di premorienza del coniuge designato; sono eguali anche nella forma, utilizzando addirittura le stesse parole. L’appellante ritiene che i testamenti siano perfettamente identici e siano stati redatti in esecuzione di un accordo tra i testatori, impegnandosi ciascuno a disporre dei propri beni in un certo modo per il periodo successivo alla morte: ciò li rende nulli ex art. 458 c.c., in quanto costituiscono un patto successorio vietato. Il muovendo dall’assunto secondo il quale la nullità degli atti testamentari può essere rilevata anche d’ufficio e in via incidentale ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto decidere su tale domanda avanzata incidentalmente dall’attore dopo la loro produzione in giudizio, dichiarando la nullità dei medesimi per violazione del divieto dei patti successori. Spetterebbe quindi alla Corte d’Appello rimediare a questa omissione, pronunciando la nullità dei testamenti in oggetto: ne consegue che, se dichiarati nulli i testamenti di e
sarebbe l’unico erede legittimo dei genitori e, previo accertamento della simulazione delle donazioni, i beni dati in modo fittizio al nipote dovrebbero rientrare nell’asse ereditario.
Infine, rileva l’Appellante, che i testamenti dal contenuto identico dei signori e – benché nulli – confermano l’esistenza di un accordo fra loro, e il nipote finalizzato a precludere all’attore la successione nei loro patrimoni, eludendo così possibili pretese creditorie su tali beni. Successivamente, genitori, figlio e nipote hanno scelto di realizzare questo scopo inscenando una donazione simulata dei beni al nipote e facendo contestualmente rilasciare da lui una procura generale al padre.
L’Appellato dal canto suo, si oppone all’accoglimento dell’appello poiché infondato in fatto e in diritto, condividendo il ragionamento e le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado.
Relativamente al primo motivo di appello, segnala che sin dal primo grado è stato evidenziato come avesse già presentato domanda di simulazione nel giudizio R.G. 1083/2018 davanti al Tribunale di Torino, poi riproposta nel procedimento R.G. 11694/2020 limitatamente al padre, poiché la madre era ancora in vita. Nel giudizio R.G. 1083/2018, l’appellante aveva sostenuto di essere stato escluso dall’eredità paterna, proponendo sia azione di riduzione sia domanda di simulazione, entrambe respinte con sentenza n. 911/2020, divenuta definitiva. In quel procedimento fu inoltre proAVV_NOTAIOo materiale a dimostrazione che l’appellante aveva già ricevuto l’importo di €270.000 dalla vendita dell’immobile di Bardonecchia e altre somme dai nonni: l’appellante aveva inizialmente negato di aver percepito tali somme, circostanza poi ammessa nell’atto introduttivo del procedimento R.G. 11694/2020.
Ne deriva che emergono, in particolare, tre aspetti: l’appellante ha espresso posizioni contrastanti sulla percezione del prezzo dell’immobile di Bardonecchia nei procedimenti R.G. 11694/2020 e R.G. 1083/2018, compromettendo la credibilità delle sue argomentazioni; nel procedimento R.G. 11694/2020 è stata riproposta l’azione di simulazione già dichiarata inammissibile nel giudizio R.G. 1083/2018 relativamente al defunto ; infine, occorre considerare le limitazioni probatorie riguardanti la presunta simulazione ex art. 1417 c.c. per l’appellante. La sentenza impugnata appare corretta nell’interpretazione normativa, escludendo la prova testimoniale, le presunzioni e l’interrogatorio formale per gli eredi che agiscono sugli atti stipulati dai deceduti, salvo che la domanda sia proposta come legittimario ai fini della quota di riserva, circostanza non riscontrata nel caso corrente.
L’azione di riduzione a favore dell’appellante è preclusa per mancata accettazione con beneficio di inventario (art. 564 c.c.) e, quanto a , per omessa proposizione della domanda e della simulazione in giudizio. Se ne deduce che il legittimario che agisce solo per riacquisire il bene al patrimonio ereditario è soggetto
ai limiti probatori degli artt. 1417 e 2722 c.c., non potendo utilizzare testimoni o presunzioni. Il divieto vale anche per l’erede, equiparato giuridicamente al dante causa, quindi, considerato parte e non terzo rispetto al negozio simulato e sul punto la distinzione tra simulazione assoluta e relativa non incide sulla possibilità di prova testimoniale: la norma distingue solo tra parti e terzi. Pertanto, l’appellante era tenuto a produrre la controdichiarazione scritta, non sostituibile con prove orali o presuntive. In merito al secondo motivo di gravame, l’Appellato evidenzia che i nonni hanno donato al medesimo la nuda proprietà delle quote della RAGIONE_SOCIALE, oltre ai due immobili: qualora i nonni avessero inteso trasferire integralmente la proprietà della società e dei beni donati, avrebbero proceduto con la donazione della piena proprietà. Pertanto, nella successiva vendita da parte del nonno dell’immobile situato a Bardonecchia, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, non emergono elementi a sostegno di una simulazione, bensì si ravvisa coerenza rispetto alla scelta di donare la sola nuda proprietà, orientata ad una prospettiva futura.
Relativamente alla procura conferita all’appellante nel contesto della donazione, l’appellato riferisce che nell’ambiente familiare vi era un clima di tensione e apprensione; il nonno temeva le possibili reazioni del figlio qualora venisse a conoscenza della donazione; pertanto, suggerì al nipote di conferire tale procura all’appellante, al fine di evitare ulteriori tensioni. L’appellato, allora molto giovane, seguì i consigli del nonno, figura di sua fiducia. Dopo circa due anni – quando il padre non era più presente in casa e cessato il rischio di situazioni difficili – l’appellato ha proceduto alla revoca della procura.
Egli precisa, quindi, che la procura rilasciata in favore dell’appellante in occasione della donazione non costituisce prova di simulazione della donazione, ma riflette una situazione familiare contingente. Inoltre, a seguito della revoca della procura da parte dell’appellato, i nonni non hanno manifestato alcuna obiezione, circostanza che sarebbe invece intervenuta qualora la loro volontà fosse stata diversa rispetto a quella di consentire – tramite l’estinzione dell’usufrutto dopo la loro morte – il trasferimento della piena proprietà dei beni al nipote, volontà peraltro confermata dalle disposizioni
testamentarie. Prima del presente giudizio, neppure l’appellante ha presentato contestazioni riguardo alla revoca della procura consegnata dal nonno e notificata allo stesso il 4 dicembre 2008: se la donazione fosse stata parte di un disegno dell’appellante volto a sottrarre beni alla portata dei creditori, l’appellante non sarebbe rimasto passivo dinanzi alla revoca della procura. In ogni caso, non è corretto attribuire alla procura in questione la valenza di ‘controdichiarazione implicita’ o ‘controdichiarazione non in senso proprio’, come sostenuto nel ricorso di appello; considerata la posizione dell’appellante e la forma scritta richiesta ad substantiam per l’atto di donazione, qualsiasi controdichiarazione dovrebbe necessariamente essere redatta in forma scritta ed esplicita.
Relativamente al terzo motivo di appello, l’Appellato evidenzia che i testamenti predisposti dai nonni sono pienamente validi e che una diversa ricostruzione, sia riguardo alle disposizioni testamentarie sia alla donazione, interpretata a favore dell’appellante, non è supportata da alcun elemento probatorio. Tale prova, come già indicato, doveva essere fornita dall’appellante mediante produzione di controdichiarazione ex art. 1417 c.c. I nonni intendevano destinare i loro beni al nipote, non al fine di tutelare gli interessi patrimoniali di bensì per proteggere il nipote maggiore ed il fratello dello stesso da in ragione delle circostanze subite. L’istituzione dell’odierno appellato quale erede universale da parte dei nonni conferma la reale volontà liberale già manifestata attraverso la donazione oggetto della presente causa. In relazione all’affermazione secondo cui ‘non è plausibile ritenere che i nonni desiderassero discriminare un nipote a favore dell’altro’ (pag. 14 dell’atto di appello), osserva che all’epoca della donazione il fratello dell’appellato era minorenne; inoltre, i nonni erano consapevoli della stretta comunanza di vita tra i due fratelli; pertanto, avrebbe operato anche nell’interesse del fratello . Il reale intento dei nonni, dunque, era quello di tutelare entrambi i nipoti dal padre, e non favorire o penalizzare uno a discapito dell’altro. Da ultimo l’Appellato esclude che nel caso in esame si sia in presenza di un testamento congiuntivo reciproco.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l’impugnazione presentata non meritevole di accoglimento. Relativamente al primo motivo di impugnazione, con particolare riferimento alla prova della simulazione, si evidenzia che gli eredi che agiscono per accertare la simulazione di un atto compiuto dal de cuius sono sottoposti a restrizioni probatorie nel caso in cui operino quali successori universali (eredi puri), dovendo rispettare i limiti imposti dall’art. 1417 c.c.; viceversa, non sussistono tali limitazioni qualora essi agiscano in qualità di legittimari lesi, potendo avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, inclusi testimoni e presunzioni, poiché in tale veste sono equiparati a terzi rispetto all’atto oggetto di contestazione. La qualificazione della domanda riveste quindi importanza centrale: se l’azione è volta a reintegrare la quota di legittima, il legittimario agisce come terzo; diversamente, ove sia proposta come erede, si applicano le limitazioni probatorie previste dalla normativa (quali la prova scritta e la controdichiarazione).
In primo grado l’attore concludeva chiedendo di ‘ dichiarare la nullità dei testamenti reciproci redatti il 14 luglio 2005 dai signori e nel merito: accertare e dichiarare la simulazione assoluta delle indicate donazioni e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’inesistenza dell’atto di donazione 16/05/2006; per l’effetto accertare e dichiarare che gli immobili oggetto delle donazioni per cui è causa sono sempre rimasti nella piena proprietà dei defunti e e sono caduti nella successione di entrambi, di cui unico erede legittimo è l’attore ‘.
Secondo un principio consolidato, l’erede può essere qualificato come terzo ai fini della prova della simulazione, usufruendo così delle agevolazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c., qualora abbia promosso, unitamente all’azione di simulazione, anche una specifica e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata (cfr. Cass. 31 luglio 2020, n. 16535). Nel caso in esame non è stata presentata domanda di riduzione; quindi, ha agito come erede ed è soggetto alle limitazioni probatorie dell’art. 1417 c.c., potendo dimostrare l’accordo simulatorio tramite una controdichiarazione scritta, che però manca nel caso specifico.
Sul punto, è necessaria una precisazione: in tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam la giurisprudenza ritiene che in caso di simulazione assoluta l’accordo simulatorio, pur essendo ‘riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’articolo 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’articolo 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicche’ la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente articolo 2724 c.c.’ (cfr. Cass. II sez. civ. 20 marzo 2017, n. 7093). Tuttavia, per costituire principio di prova per iscritto un documento deve, oltre che provenire dalla controparte, rendere verosimile il fatto da provare e contenere un riferimento, anche indiretto, al fatto storico controverso, per cui la procura rilasciata in occasione o a seguito di una donazione non può costituire principio di prova per iscritto dell’accordo simulatorio perché è un atto unilaterale privo di una funzione probatoria sugli accordi interni, non contiene alcun riferimento, neppure indiretto, alla simulazione e non rende verosimile, per le ragioni anzidette, il fatto da provare. Da ultimo, così operando vi sarebbe un rischio di indebita estensione interpretativa poiché si finirebbe per ammettere come principio di prova qualsiasi documento collegato a un atto simulato, svuotando di contenuto il requisito di cui all’art. 2724 c.c.
In relazione al secondo motivo di appello, si osserva che le vicende familiari inerenti alla procura sono oggetto di interpretazioni divergenti da parte dei soggetti coinvolti: l’appellante sostiene che la procura sia stata finalizzata a sottrarre i beni ai creditori, mentre l’appellato evidenzia come tale scelta rispondesse all’esigenza di evitare tensioni alla scoperta della donazione; dopo circa due anni, venute meno le condizioni di conflitto familiare, l’appellato ha proceduto alla revoca della procura. È necessario richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui laddove la simulazione sia fatta valere da una delle parti contraenti, non sono sufficienti elementi indiretti, testimonianze o presunzioni; occorre invece un atto scritto che esplicitamente rappresenti l’intento dissimulato. Di conseguenza, la procura, pur se collegata all’atto simulato, normalmente non contiene dichiarazioni sulla reale volontà delle parti,
limitandosi ad attribuire poteri rappresentativi. Essa, pertanto, non può considerarsi idonea, di per sé, a integrare una controdichiarazione, la quale richiede invece una dichiarazione espressa circa la natura simulata dell’atto e la partecipazione di tutte le parti coinvolte nell’accordo simulatorio (ivi compreso l’eventuale interposto, nei casi di interposizione fittizia).
Ne consegue che la mera emissione di una procura non costituisce, di regola, una valida controdichiarazione ai fini probatori della simulazione; per provare l’esistenza dell’accordo simulatorio è necessario un documento specificamente redatto per attestare la reale volontà delle parti. Ne deriva che – oltre a quanto già ampiamente specificato supra – la procura potrebbe assumere valore di controdichiarazione unicamente ove contenga espliciti riferimenti all’intento simulato o alla vera volontà delle parti, sia sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti all’accordo simulatorio e sia redatta nella forma richiesta dalla legge, laddove necessaria. Tali requisiti, tuttavia, non risultano sussistere nel caso di specie.
Quanto al terzo motivo di appello preliminarmente deve evidenziarsi che non può ritenersi la nullità dei testamenti de qua unicamente dalla circostanza che essi siano stati redatti lo stesso giorno e abbiano pressoché lo stesso contenuto. La giurisprudenza, infatti, riconosce che contemporaneità, identità del contenuto e identità della forma possono rappresentare elementi presuntivi utili per dedurre l’esistenza di uno specifico accordo tra i testatori; tuttavia, tali elementi, presi singolarmente, non costituiscono prova sufficiente di un accordo vietato. La mera coincidenza di circostanze non è da sola adeguata a fondare la nullità, la quale richiede invece la dimostrazione dell’effettiva sussistenza di un accordo tra i testatori. A questo riguardo, l’appellante ha presentato esclusivamente indizi, che, considerati isolatamente, non sono idonei a corroborare la tesi dell’accordo vietato.
Oltre a ciò, non può essere qualificato come testamento congiuntivo reciproco il caso in cui i coniugi deceduti abbiano predisposto, nello stesso giorno, due atti testamentari distinti ma dal contenuto analogo, designando reciprocamente l’altro quale erede universale. Tale previsione risulta conforme agli articoli 589 e 458 c.c., posto che la
nullità del testamento reciproco è configurabile esclusivamente nelle ipotesi in cui le disposizioni siano contenute in un unico atto. Qualora i testamenti siano autonomi ma redatti contestualmente, la mera coincidenza di contenuto e della data non costituisce prova sufficiente dell’esistenza di un accordo atto ad integrare un patto successorio, vietato dall’art. 458 c.c. poiché manca qualsiasi elemento che dimostri l’esistenza di un vincolo giuridico o di un impegno reciproco a disporre in un determinato modo. Inoltre, per la configurazione di un patto successorio è necessario un accordo che limiti la libertà testamentaria. Tuttavia, in assenza di evidenze riguardanti un’intesa, la mera coincidenza risulta irrilevante e, nel caso specifico, non emerge alcun elemento idoneo a comprovare l’esistenza di un programma negoziale condiviso o di un impegno reciproco volto a mantenere inalterate le disposizioni testamentarie. Pertanto, l’assenza di un vincolo di stabilità esclude la qualificazione dell’atto quale esecuzione di un patto successorio. E sul punto la giurisprudenza ritiene che la semplice conformità di due testamenti non sia sufficiente a integrare un patto successorio, occorrendo la prova di un vincolo giuridico che limiti la libertà di revoca: sono infatti necessarie ulteriori evidenze concrete e, nel caso di specie, non ricorrono elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di un patto successorio.
Stante quanto sinora riportato l’appello va rigettato.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D’APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione del disposto di cui agli artt. 91 ss c.p.c., va ritenuta la soccombenza dell’appellante.
Deve essere pertanto pronunciata la condanna dello stesso al rimborso delle spese legali alla controparte che devono essere liquidate nello scaglione da 52.001,00 euro a 260.000,00 euro, al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia, con valore minimo della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Ai sensi del disposto dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte ‘è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione’: va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d’Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge l’appello confermando integralmente l’impugnata sentenza;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l’appello proposto.
Così deciso il 21 gennaio 2026.
Minuta redatta dal AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO
Il Presidente relatore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME