Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19751 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19751 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27030-2016 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona dei curatori p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall ‘AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Forlì, depositato in data 19.10.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1 Il Tribunale di Forlì, con decreto del 19.10.2016, ha accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (di seguito RAGIONE_SOCIALE o Banca) contro il decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nella parte in cui il G.D. non aveva ammesso il credito di euro 7.490.174,89 da essa vantato per il mancato rimborso di un finanziamento erogato a COGNOME in bonis e per l’omesso versamento del corrispettivo dalla stessa dovutole a seguito dell’esercitata opzione di vendita di azioni.
2.Il tribunale ha in primo luogo ricostruito la complessa vicenda sottostante alla stipula dei contratti, accertando, per quanto qui rileva : i)che, nell’ambito di un piano di risanamento di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (all’epoca denominata RAGIONE_SOCIALE) aveva formulato un’offerta vincolata per la sottoscrizione di un primo (successivamente deliberato) aumento di capitale di RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’acquisto delle azioni inoptate della società; ii) che, per garantirsi il diritto a sottoscrive re l’aumento di capitale promesso, COGNOME, per il tramite della sua controllata COGNOME (poi incorporata), ottenuto dalla Consob parere favorevole all’operazione nonché l’esenzione a formalizzare l’OPA, il 29.4. 2009 aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE le azioni RAGIONE_SOCIALE che sino a un mese prima erano nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE, sebbene costituite in pegno a garanzia del credito vantato dalla Banca verso la società, e che, con transazione del 1°.4.2009, RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE unitamente ai connessi diritti di opzione ottenendo in cambio l’estinzione del suo maggior debito; iii) che, contestualmente al trasferimento delle azioni, RAGIONE_SOCIALE aveva erogato a COGNOME un finanziamento finalizzato a coprire in parte il prezzo dell’acquisto; iv)che tuttavia COGNOME, acquisita la partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, non aveva più sottoscritto l’aumento di capitale promesso.
Il tribunale ha poi dato atto che il credito di RAGIONE_SOCIALE era stato escluso dal G.D. in accoglimento della tesi dei curatori del RAGIONE_SOCIALE secondo cui il contratto di finanziamento doveva ritenersi simulato, o addirittura stipulato in frode alla
legge, in quanto il prezzo al quale la Banca aveva venduto le azioni a COGNOME era di gran lunga superiore al valore di mercato dei titoli, e tenuto altresì conto del fatto che COGNOME, a distanza di appena tre mesi, non era stata in grado di sottoscrivere l ‘aumento di capitale, così da rendere l’operazione e il finanziamento privi di qualsiasi utilità e volti unicamente a consentire a RAGIONE_SOCIALE di sostituire a RAGIONE_SOCIALE la società poi fallita, onde ottenere soddisfazione del proprio credito.
Tanto premesso, il giudice del l’opposizione ha disatteso le conclusioni degli organi della procedura, ritenendole non condivisibili e comunque prive di adeguato supporto probatorio.
Ha in primo luogo escluso che potesse prospettarsi un’ipotesi di simulazione, assoluta o relativa, dei contratti, osservando che: i) il finanziamento era stato effettivamente sottoscritto, le somme erano state erogate e la titolarità delle azioni RAGIONE_SOCIALE era stata realmente trasferita da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE – e dunque ad RAGIONE_SOCIALE in seguito all ‘ intervenuta, successiva incorporazione – tanto che le azioni erano state liquidate, previa autorizzazione del giudice delegato, nel corso della procedura concordataria cui la fallita era stata inizialmente ammessa; ii) non era dunque plausibile ritenere che le parti avessero sottoscritto i contratti senza volerne gli effetti ovvero che avessero voluto effetti diversi, propri di altra fattispecie negoziale, non essendo peraltro stata fornita alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza di un diverso accordo dissimulato; iii) anche l’asserita sproporzione tra il prezzo corrisposto da COGNOME per l’acquisto delle azioni e l’effettivo loro valore di mercato non era stata in alcun modo dimostrata in giudizio e, comunque, la circostanza avrebbe al più evidenziato l’onerosità dell’ operazione, che a dire del RAGIONE_SOCIALE era stata una delle principali cause del dissesto di RAGIONE_SOCIALE, e non già la concordata simulazione della stessa; iv) la tesi secondo cui l’intento perseguito dalle parti era stato quello di ‘sostitu ire ‘ la società poi fallita a RAGIONE_SOCIALE era priva di consistenza, posto che la partita con l’originaria debitrice era stata chiusa in via transattiva e RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a COGNOME gran parte delle azioni acquisite da RAGIONE_SOCIALE allorquando il debito di quest’ultima era stato già estinto e le azioni erano già nella sua titolarità; v) non si ravvisava, peraltro, alcuna valida ragione in forza della quale la Banca avrebbe dovuto sostituire
RAGIONE_SOCIALE con COGNOME, o trasferire a quest’ultima il debito della prima , avuto riguardo anche alla significativa differenza tra il credito azionato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e l’esposizione illo tempore maturata da RAGIONE_SOCIALE, fermo restando, inoltre, che RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto piena soddisfazione delle proprie originarie ragioni di credito.
Il tribunale ha infine ritenuto che non meritasse accoglimento neppure l’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione, di inefficacia ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. della complessiva operazione, in quanto configurante un pagamento anomalo del debito del terzo a titolo gratuito, non essendo stata fornita prova della ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria e neppure del preteso collegamento negoziale tra il contratto concluso dalla Banca con CCI e quelli dalla stessa stipulati con COGNOME.
Il decreto è stato impugnato dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 c.p.c. , sostenendo che il tribunale è incorso in un vizio di ultrapetizione, là dove ha respinto un’eccezione di simulazione assoluta dei contratti mai proposta, mentre ha omesso di pronunciare sull’eccezione di simulazione relativa effettivamente svolta.
1.1. Il motivo, in parte inammissibile, in parte infondato, deve essere respinto.
2. In primo luogo, quand’anche la questione concernente la simulazione assoluta dei contratti non dovesse ritenersi necessariamente introdotta in causa mediante il ricorso in opposizione proposto dalla Banca (volto a impugnare il provvedimento del G.D. che aveva ritenuto affetti da simulazione assoluta l’atto di vendita e il contratto di finanziamento), il ricorrente difetta di interesse a veder accertare la sussistenza del dedotto vizio di
ultrapetizione, col quale, secondo la sua tesi, il tribunale avrebbe inutilmente rigettato un’eccezione da esso non proposta.
1.3. Inoltre, contrariamente a quanto si sostiene nel motivo, il RAGIONE_SOCIALE ha espressamente pronunciato sull ‘eccezione di simulazione relativa, respingendola perché del tutto sfornita di prova (cfr. pag. 5, 1° cpv., del decreto impugnato).
Con il secondo mezzo che, sotto il profilo dell’ error in procedendo , denuncia la violazione dell’art. 135 c.p.c. , il ricorrente deduce che il tribunale ha rigettato l’eccezione di simulazione relativa sulla scorta di una motivazione tautologica ed apparente, fondata sull’unico rilievo che non era possibile ritenere che attraverso i contratti dedotti in giudizio le parti avessero consapevolmente voluto conseguire gli effetti propri di altra fattispecie negoziale.
Con il terzo motivo che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la falsa applicazione dell’art. 1414, 2 ° comma, cod. civ., il ricorrente assume che l’affermazione secondo cui i contratti avevano avuto effettiva esecuzione fra le parti sarebbe valsa a fondare il rigetto dell’eccezione di simulazione assoluta, che presuppone che le parti fingono di porre in essere un negozio mentre in realtà non ne vogliono alcuno, ma non di quella di simulazione relativa, in cui il giudice è tenuto a valutare se l’effettivo risultato economico -giuridico perseguito dai contraenti sia difforme da quello apparentemente voluto.
3.1 I due motivi -che possono essere esaminati congiuntamente -sono l’uno manifestamente infondato e l’altro inammissibile: il ricorrente sembra infatti ignorare, e comunque non censura sotto il (necessario) profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, l’accertamento del giudice del merito secondo cui , al di là del rilievo della completa esecuzione dei contratti, l’eccezione di simulazione relativa non poteva essere acco lta perché non v’era prova del l’esistenza di un diverso accordo dissimulato, volto a nascondere gli effetti giuridici voluti effettivamente dalle parti rispetto a quelli solo appartenente dichiarati.
Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 2901, primo comma, cod. civ. Il ricorrente lamenta
che il tribunale a bbia respinto l’eccezione revocatoria, ritenendo erroneamente che l’atto di disposizione posto in essere dalla fallita fosse a titolo oneroso e non gratuito, nonostante fosse stato ampiamente messo in luce e dimostrato il sacrificio assunto da COGNOME nell’accollarsi il debito di CCI a vantaggio di RAGIONE_SOCIALE, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo.
4.1 Il motivo è inammissibile , in quanto, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, mira a ottenere da questa Corte un nuovo accertamento in fatto in ordine alla natura, onerosa o gratuita, degli atti dispositivi impugnati, diverso da quello operato dal giudice del merito che, come è noto, non è non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma n. 5, cod. proc. civ.
Col quinto mezzo il RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 135 c.p.c. per la mera apparenza della motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto insussistente un collegamento negoziale tra il contratto transattivo intercorso fra RAGIONE_SOCIALE e CCI e i successivi contratti stipulati dalla Banca con COGNOME.
Con il sesto motivo lamenta infine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1321 cod.civ., per aver il giudice del merito ritenuto che detto, preteso collegamento non fosse stato compiutamente spiegato e dimostrato.
6.1 Il quinto motivo è manifestamente infondato e il sesto inammissibile, atteso che il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione niente affatto apparente, che difettasse la prova del dedotto collegamento negoziale e che il ricorrente non spiega quali fossero gli elementi allegati in sede di merito, di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame, dai quali si sarebbe dovut o desumere che il collegamento era invece sussistente.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, l’ 11.12.2023