Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE cessione quote simulazione
AC – 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08391/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME NOME elett.te domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
E nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, terza sezione civile, n. 284/2022, del 17 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
8 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la simulazione assoluta della cessione di quote sociali, di cui a rogito notaio AVV_NOTAIO di Roma del 17 dicembre 1997, con cui il padre NOME COGNOME le aveva apparentemente ceduto, assieme ai due fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME, quota parte delle partecipazioni detenute nel capitale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
A fondamento della domanda, NOME COGNOME aveva dedotto il prezzo simbolico della cessione, la circostanza che il prezzo stesso non gli fosse mai stato corrisposto, la totale estraneità dei presunti cessionari all’attività sociale dopo l’atto di alienazione delle quote impugnato e l’esistenza di una scrittura privata coeva all’atto di cessione, sottoscritta da tutte le parti, contenente la ricognizione della natura assolutamente simulata della cessione, che il COGNOME qualificava come controdichiarazione; la natura simulata della
cessione veniva espressamente confermata in giudizio dai convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non si opponevano all’ accoglimento della domanda, ciò che, invece, faceva NOME COGNOME. Il Tribunale di Roma, sulla base dell’ apprezzamento delle riferite circostanze, ha accolto la domanda e dichiarato l’atto impugnato assolutamente simulato. La Corte territoriale ha respinto il gravame, proposto dall’odierna ricorrente, rilevando che il contenuto della scrittura privata in atti, sottoscritta da tutte le parti, in cui si dava atto della natura simulata dell’atto di cessione di quote, costituiva una controdichiarazione rispetto all’apparente contenuto volitivo dell’atto di cessione di quote, che ne poneva nel nulla l’efficacia e ciò del tutto a prescindere dall ‘ assenza di data certa della controdichiarazione; invero, era certo che la controdichiarazione provenisse dalle parti del negozio di cessione di quote, di talché era certo che, al momento dell’atto di cessione, le parti non avessero alcuna effettiva intenzione di realizzare l’ effetto traslativo delle partecipazioni sociali.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, mentre NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
NOME COGNOME ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta: «Violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione al motivo di cui all’art. 3 60, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto provato l’accordo simulatorio contestuale rispetto all’atto simulato », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la sussistenza di un
accordo simulatorio contestuale all’atto simulato, di cui la mancata contestazione ad opera della odierna ricorrente e le dichiarazioni dei fratelli NOME e NOME COGNOME costituirebbero prova. Erroneità che emergerebbe dalla considerazione secondo cui le dichiarazioni dei fratelli della ricorrente non le sarebbero opponibili come prova legale, siccome la ricorrente è da considerarsi estranea agli effetti del riconoscimento proveniente dalle altre parti; erroneità che emergerebbe anche in relazione alla mancata considerazione dello stato di incapacità naturale in cui l’ odierna ricorrente sarebbe stata nel giorno dell’atto e dell’ asserita sottoscrizione della controdichiarazione, come emergerebbe dall’ accertamento contenuto nella sentenza penale n. 14607/2016 resa dal Tribunale di Roma.
Il motivo di ricorso è inammissibile atteso che, ben lungi che argomentare la falsa applicazione delle norme sulla simulazione indicate nell’epigrafe del motivo, è totalmente versato in fatto e pretende da questa Corte un riesame delle prove su cui la sentenza impugnata ha formato il proprio convincimento circa il carattere assolutamente simulato della cessione di quote.
La sentenza impugnata ha accertato in fatto che, contestualmente alla stipula dell’atto impugnato, le parti avevano dato atto dell’assoluta simulazione di quanto apparentemente pattuito, consacrata nella controdichiarazione sottoscritta anche dalla ricorrente.
Il ricorso si spende inammissibilmente in una diversa ricostruzione delle prove e nello svilimento di quelle valorizzate dal giudice di appello, finendo per introdurre anche la questione dell ‘ assenza di capacità di agire della ricorrente al momento dei fatti, che deve considerarsi del tutto nuova in questa sede e, come tale, parimenti inammissibile, non essendovene menzione alcuna nella sentenza
impugnata e non indicando il ricorso come, dove e quando, tale questione sia stata ritualmente introdotta nel processo e coltivata nei suoi gradi.
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
La soccombenza regola le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna COGNOME NOME a rifondere a COGNOME NOME le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 marzo 2024.