SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1670 2025 – N. R.G. 00000456 2023 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 29 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME Consigliere
dott. NOME COGNOME Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 456/2023 promossa da:
(C.F.
,
C.F.
C.F.
) con il patrocinio dell’Avv. COGNOME NOME
nei confronti di
E
P.
) con il patrocinio dell’Avv. COGNOME (CF
(C.F.
APPELLANTE/I
(CF
C.F.
(CF
P.
NOME (CF
)
C.F.
APPELLATO/I
QUALE PROCURATRICE DI
(CF
)
P.
APPELLATA-CONTUMACE
avverso la sentenza n. 76/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/01/2023
CONCLUSIONI
In data 12.2.-4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
);
con il patrocinio dell’Avv.
Per parte appellante: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze adita, contrariis reiectis , accogliere, per i motivi di fatto e di diritto dedotti in narrativa, il presente appello e conseguentemente riformare integralmente la sentenza n. 76/2023, pubblicata 13/1/2013, NRG 17034/2018, Repert. n. 229/2023 del 13/1/2013, emessa dal Tribunale di Firenze, notificata in data 27/1/2023 ai fini del passaggio in giudicato, e per l’effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure come di seguito riportate: in via preliminare in rito: accertare e dichiarare ex art. 295 c.p.c. per la causali esposte nel presente atto, la sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della giudizio NRG 4040/2017 del Tribunale di Prato attualmente pendente fra parte attrice e, fra gli altri, il sig. , ed avente ad oggetto l’esistenza della pretesa di credito avanzata anche nei confronti del sig. ; nel merito: rigettare integralmente, per le tutti motivi di cui al presente atto, tutte le domande formulate nei confronti dei sigg. e , in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio ‘.
Per parte appellata : ‘ -respingere l’istanza di sospensione ex art. 295 cpc in quanto inammissibile; – dichiarare inammissibile la nuova documentazione prodotta in sede di appello; rigettare tutti i motivi di appello e per l’effetto confermare la sentenza n. 76/2023 emessa in data 13.1.2023 dal tribunale di Firenze, con dichiarazione di simulazione assoluta dell ‘atto pubblico del 23.12.2013 a rogito notaio rep. NUMERO_DOCUMENTO; – condannare gli appellanti alle spese di lite per il doppio grado di giudizio ‘.
Per parte appellata ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte D’Appello rigettare l’appello principale e confermare l a sentenza impugnata; Voglia inoltre in relazione al credito presupposto dell’azione, precisare la residua titolarità in capo a del credito per euro 86.107,91 di cui al mutuo chirografario n 741644310 del 5.6.2013. In ipotesi di accoglimento dell’appel lo principale, Voglia accogliere le altre domande avanzate in primo grado sulla base delle difese avanzate nell’atto introduttivo alle quali ci si riporta, e cioè: A) In tesi, accertare, dichiarare e pronunciare la nullità, per simulazione assoluta, dell’e ventuale patto fiduciario intercorso in data sconosciuta tra il sig. COGNOME
(C.F. ) nato a Firenze il 31/03/1946 e residente a Londa (FI), INDIRIZZO e la moglie sig.ra (CCOGNOME nata a Firenze il 15/03/1945, residente a Firenze, INDIRIZZO; quindi, previa dichiarazione di inopponibilità nei confronti dell’attrice dell’eventuale data apposta sul predetto patto fiduciario, e accertare, dichiarare e pronunciare la nullità per simulazione assoluta dell’atto pubblico del 23/12/2013 Notaio Rep. n. 354152 Racc. 32262, trascritto il 16/1/2014 al Registro generale 1411 e Registro Particolare 1099 presso l’Ufficio del Territorio di Firenze, con il quale il sig. (CCOGNOME ) nato a Firenze il 31/03/1946 e residente a Londa (FI), INDIRIZZO cedeva e trasferiva, senza ricevere alcun corrispettivo, alla moglie sig.ra NOMECOGNOME nata a Firenze il 15/03/1945, residente a Firenze, INDIRIZZO dichiarando di compiere l’atto dispositivo in adempimento di un accordo fiduciario, il seguente complesso immobiliare posto in Comune di Londa, località INDIRIZZO e costituito dai seguenti beni immobili: B) In ipotesi accertare, dichiarare e pronunciare la simulazione relativa dell’atto pubblico del 23/12/2013 Notaio Rep. n. 354152 Racc. 32262, trascritto il 16/1/2014 al Registro generale 1411 e Registro Particolare 1099 presso l’Ufficio del Terr itorio di Firenze , in quanto dissimulante una donazione e conseguentemente, pronunciarne l’inefficacia nei confronti dell’attrice ex art. 2901 c.c. C) In ulteriore subordinata C.F. C.F. C.F. C.F.
ipotesi, accertare, dichiarare e pronunciare la nullità e/o l’inefficacia dell’ eventuale patto fiduciario in quanto in frode alla legge o in frode ai creditori, intercorso in data sconosciuta e quindi, previa dichiarazione di inopponibilità nei confronti dell’attrice dell’eventuale data ivi apposta, accertare, dichiarare e pronunciar e la nullità e/o l’inefficacia dell’atto pubblico del 23/12/2013 Notaio Rep. n. 354152 Racc. 32262, trascritto il 16/1/2014 al Registro generale 1411 e Registro Particolare 1099 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze, in quanto pregiudizievoli alle ragioni creditorie di parte attrice e, accertata la sussistenza delle condizioni ex art. 2901 c.c., dichiarare l’inefficacia nei confronti di essa parte attrice di tali atti dispositivi, come sopra specificato. D) In ogni caso, voglia accertare e dichiarare la nullità dell’eventuale patto fiduciario in quanto carente di forma scritta e voglia dichiarare l’inopponibilità dell’eventuale data ivi apposta e quindi accertare e dichiarare la nullità dell’atto di ritrasferimento di immobili o, in ipotesi di validità di quest’ultimo, pronunciarne l’inefficacia ex art. 2901 c.c. Voglia ordinare al Conservatore dei RR II oggi Ufficio del Territorio, di procedere, con esonero da ogni responsabilità, a tutte le formalità relative all’annotazione e t rascrizione della sentenza di accoglimento della domanda come sopra proposta. In ogni caso con vittoria di compensi professionali di difesa, spese funzioni ed onorari, rimborso spese generali, IVA, CPA ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
e
convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
(di seguito anche solo ) e , quale procuratrice di
(di seguito anche solo , proponendo gravame avverso la sentenza n. 76/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/01/2023, che, in accoglimento della domanda proposta da nel giudizio in cui era intervenuta anche , aveva dichiarato la simulazione assoluta dell’atto pubblico del 23.12.2013, a rogito Notaio di Firenze (trascritto il 16 Gennaio 2014 al Registro generale 1411 e Registro Particolare 1099 presso l’Ufficio del Territorio di Firenze), con il quale aveva trasferito, in assenza di corrispettivo ed in esecuzione di un patto fiduciario, alla moglie fiduciante il complesso immobiliare ubicato in Londa, loc. Casalta, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Cont Cont
1 -Il giudizio di primo grado.
1.1. -quale procuratrice di aveva convenuto in giudizio i coniugi ed , chiedendo che venisse dichiarata la simulazione assoluta del sopra Cont
descritto atto pubblico del 23.12.2013.
In subordine chiedeva che venisse accertata la simulazione relativa, in quanto l’atto dissimulava una donazione.
In ulteriore subordine chiedeva che ne venisse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c .c., sussistendo i presupposti per l’azione revocatoria.
Al riguardo, esponeva:
-) di essere creditrice nei confronti di e , quali fideiussori della debitrice principale ‘ (successivamente incorporata nella
‘ ), in forza del decreto ingiuntivo n. 1189/2017, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato intimato alla società ed ai fideiussori di pagare immediatamente la somma di € 413.936,10, oltre interessi e spese;
-) che il credito era scaturito da una serie di contratti bancari intrattenuti dalle società ‘
e con la successivamente incorporata nella così che quest’ultima era da ritenersi titolare delle posizioni creditorie relative ai predetti rapporti contrattuali;
-) che e avevano garantito le obbligazioni della società prestando fideiussioni per un ammontare, a seguito di successivi aumenti dell’originario importo garantito, di € 365.000;
-) che, in data 23 Dicembre 2013, con atto pubblico a rogito del Notaio di Firenze, aveva trasferito alla moglie , senza ricevere alcun corrispettivo, un complesso immobiliare di sua proprietà sito nel C omune di Londa, dichiarando nell’atto di aver compiuto l’ atto dispositivo in adempimento di un accordo fiduciario;
-) che era evidente la simulazione assoluta dell’atto di alienazione in considerazione della significativa coincidenza temporale con l’esposizione debitoria maturata dal quale fideiussore, e del notevole lasso di tempo intercorso tra quando costui aveva acquistato gli immobili, nel 1997, ed il successivo trasferimento, nel 2013, alla moglie in forza di un simulato od inesistente accordo fiduciario;
-) che, i n ogni caso, la vendita, eseguita nella forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni, dissimulava una donazione;
-) in subordine, l’atto dispositivo era stato eseguito per sottrarre il bene immobile alla garanzia generica del creditore e, come ta le, era revocabile ai sensi dell’art. 2901 cc.
1.2. -Si costituivano in giudizio ed contestando integralmente le domande avversarie di cui chiedevano il rigetto.
Nello specifico, sostenevano l’insussistenza del credito della banca in quanto, avverso il decreto ingiuntivo n. 1189/2017 era stata proposta opposizione con la quale era stata dedotta la nullità dei contratti di conto corrente bancari perché sottoscritti solo dalla banca e non dal cliente e, di conseguenza, la nullità della pattuizione degli interessi ai sensi dell’art. 117 TUB in quanto non stipulata per iscritto, la violazione del divieto di cui all’art. 1284 c .c. per quel che concerne gli
interessi ultra legali, l’illecita applicazione di interessi anatocistici, la pattuizione di interessi moratori usurari, la mancata ricezione da parte del cliente degli estratti conto mensili.
Deducevano che la banca non vantava alcun credito e chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea previa sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca.
1.3. -In corso di causa interveniva , quale beneficiaria, a seguito di scissione di di parte del patrimonio della società scissa, associandosi alle conclusioni dell’attrice. Cont
1.4. -All’esito dell’istruttoria, articolatasi nell’assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. andava rigettata, non ravvisandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra la domanda di accertamento del credito e quella di simulazione proposta dalla Banca;
-) in ogni caso, le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine al credito della erano infondate e, al più, avrebbero potuto portare solo ad una riduzione della pretesa dell’istituto di credito, anche perché parte convenuta non aveva contestato di aver ricevuto la somma oggetto dei mutui chirografari né aveva dedotto di aver effettuato pagamenti, ancorché parzialmente satisfattori, rispetto alle somme erogate;
-) l’atto impugnato doveva ritenersi affetto da simulazione assoluta, tenuto conto dei seguenti elementi: i) l’esistenza di una notevole esposizione debitoria della società garantita e, di conseguenza, del fideiussore alla data di stipula del contratto del 23.12.2013; ii) il rapporto di coniugio esistente tra il e la ; iii) la mancanza di prova dell’esistenza del patto fiduciario in esecuzione del quale sarebbe avvenuto il trasferimento del compendio immobiliare; iv) l’incongruenza, sotto il profilo economico, del trasferimento, effettuato nel 2013, di un immobile acquistato dal nel 1997 con il retratto di un mutuo da lui stipulato e da lui interamente restituito.
-) inoltre, i convenuti non avevano preso posizione sulla ricorrenza o meno dei presupposti per la simulazione, avendo concentrato le proprie difese esclusivamente sulla inesistenza del credito della banca;
-) per giunta, essi non avevano neppure allegato alcun fatto che desse contezza e spiegazione del pactum fiduciae ;
-) l’atto impugnato era stato posto in essere nel dicembre 2 013, quando il debito garantito dal era già consistente, ragion per cui doveva concludersi che l’operazione mirava a sottrarre i beni alla garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c.
-) Le spese seguivano la soccombenza.
2 -Il giudizio di secondo grado.
2.1. -Avverso tale sentenza proponevano appello e , per i seguenti motivi:
con il primo, contestavano il rigetto dell’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sostenendo che vi fosse pregiudizialità con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, da cui sarebbe dipesa la legittimazione della banca ad agire con l’azione di simulazione.
In particolare, l’esistenza del rapporto di pregiudizialità era avvalorata dal fatt o che il tribunale aveva comunque esaminato le eccezioni sollevate dagli opponenti nel giudizio ex art. 645 c.p.c.
Con il secondo, veniva contestato il credito vantato dalla banca per la mancata produzione dei contratti di ‘apercredito’, per la violazio ne della normativa in tema di commissione di massimo scoperto e dell ‘ art. 117 t.u.b., per l ‘ applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usuari, nonché per la mancata produzione degli estratti conto.
Con il terzo, gli appellanti eccepivano la nullità delle fideiussioni rilasciate dal per violazione della normativa antitrust, richiamando Cass. SS.UU. n. 41994/2021 e la sentenza n. 3332/2022 del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto la qualifica di consumatore in capo al
medesimo
Con il quarto, sostenevano la legittimità del trasferimento immobiliare, avvenuto in esecuzione di un patto fiduciario risalente al 1997.
Al riguardo, rilevavano che la mancanza di documentazione, atta a comprovare la provvista effettuata dall per l’acquisto del compendio immobiliare in questione, era giustificata dal notevole lasso di tempo intercorso.
Difatti, a norma dell’art. 2220 c.c., i privati cittadini, come le Banche e la P.A., hanno l’obbligo di conservare le scritture contabili, e più generale le attestazioni di pagamento, solo per 10 anni.
Inoltre, aveva errato il tribunale nel ritenere necessaria la forma scritta per la prova del patto fiduciario, omettendo di considerare che lo stesso poteva essere stipulato anche in forma verbale.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. –
contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. -Non si costituiva in giudizio
2.4. -La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.2.-4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3 -Sulle questioni preliminari.
3.1 -Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia di non essendosi la stessa costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell’atto di appello nei suoi confronti.
3.2. -Sempre in via preliminare, mette conto di evidenziare che la circostanza, addotta da , secondo cui ‘ in capo alla banca è rimasto il solo credito derivante dal mutuo chirografario di € 150,000 n. 741644310 del 5.6.2013, mentre sono stati oggetto di scissione in favore di tutti gli altri crediti in essere, per essi intesi quelli derivanti dal mutuo chirografario n. 74153536702 del 6.5.2010, rinegoziato il 17.10.2014 e dai rapporti di c/c n. 632649, n. 17211, n. 631840 e n. 631185, per come indicati nella CTU prodotta dalla dott.ssa nel giudizio di opposizione n. 4040/2017 RG, trib. di Prato ‘ (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 12) su cui concorda anche (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 26-27) -non assume alcuna rilevanza in questa sede, in quanto non è suscettibile di incidere sulla legittimazione attiva né di né di (peraltro, non contestata dagli appellanti), essendo pacifico che entrambe sono titolari di crediti per i quali è stata esperita l’azione di simulazione. Cont Cont Cont
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 -L’esame del gravame .
4.1. -Il primo motivo è palesemente infondato.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione: ‘ la pregiudizialità che rende necessaria la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., essendo soltanto quella che può dar luogo ad un contrasto tra giudicati, non è ravvisabile nei rapporti tra la domanda di accertamento del credito e l’azione di simulazione, nullità o revocatoria proposta dal creditore nei confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal debitore ‘ (cfr. Cass. civ., n. 19492/2005).
Principio che, per la sua ratio di carattere generale, deve ritenersi valido per l’impugnazione di ogni atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Pertanto, non rileva che la causa di opposizione ex art. 645 c.p.c. -promossa davanti al tribunale di Prato dalla (poi fallita) e dai garanti e , avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1189/2017 ottenuto da -non sia ancora Cont
stata definita con sentenza passata in giudicato, dal momento che non è possibile ravvisare alcun rapporto di pregiudizialità con il presente giudizio.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha disatteso l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dagli originari convenuti.
4.2. -Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
Difatti, come affermato sempre dal massimo organo nomofilattico: ‘ la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l’allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall’alienazione del bene ‘ (cfr. Cass. civ., n. 5961/2008; in se nso conforme anche Cass. civ., n. 2433/1972 onde ‘ il terzo creditore legittimato ad esercitare l’azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacche anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall’atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile ‘; cfr. pure Cass. civ., n. 2509/1978 e 5154/1981).
Pertanto, alla stregua di tale principio, deve ritenersi sufficiente, per l ‘ attore che esperisce l’azione di simulazione, soltanto allegare l’esistenza del credito a tutela del quale egli agisce.
Nella specie, trattasi di allegazione particolarmente pregnante, laddove si consideri che l’esistenza di tale credito ha avuto già un primo riconoscimento giudiziale, con la sentenza n. 547/2023 emessa dal Tribunale di Prato , con cui è stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta
dai
In proposito, giova considerare che, pur avendo gli dedotto di avere proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, non hanno depositato il relativo atto di appello, di talché non è possibile, neppure incidentalmente, apprezzare l’esistenza di eventuali possibilità di riforma della decisione.
Difatti, gli odierni appellanti si sono limitati a contestare il credito vantato dalla riproponendo le stesse questioni già disattese con la richiamata sentenza n. 547/2023 che, tra l’altro, ha compiutamente ricostruito i rapporti di dare -avere tra le parti, tenuto conto anche delle risultanze dell ‘ espletata c.t.u. contabile.
Il credito vantato da e da deve, allo stato, ritenersi certamente esistente e, come tale, legittima i suoi titolari alla proposizione dell’azione di simulazione. Cont
pletezza, si rileva, pur trattandosi di profilo non contestato, che è innegabile l’esistenza del pregiudizio arrecato dall’atto impugnato alle ragioni creditorie, laddove si consideri che è si sia spogliato di tutto il suo
Per com assodato che, con il contratto del 23.12.2013, patrimonio a favore della moglie .
4.3. -Infondato è anche il terzo motivo di appello.
Gli appellanti sostengono -peraltro, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio -la nullità, per contrarietà alla normativa antitrust, delle fideiussioni rilasciate da .
Ebbene, pur trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la stessa si presenta infondata.
È indiscutibile che le fideiussioni per cui è causa risultino rilasciate su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei restituite per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale tipico stilato dall’ABI, venendo però considerate dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l’art. 2 L. 287/1990, perché, in sostanza, davano vita a un cartello che aggravava la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
‘
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ‘.
Per quanto interessi, la Corte spiega in motivazione che:
(-) la nullità parziale è rilevabile di ufficio, ma se la parte interessata persista e pretenda l’accertamento della nullità totale, non potrebbe il giudice pronunciare la nullità parz iale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(-) si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore, tanto più se vicino all’interesse del debitore, e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Pertanto, la nullità delle clausole non rende nullo l’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 co. 2^ c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che il avrebbe senz’altro stipulato la fideiussione; così come l’avrebbe stipulata la che aveva comunque un interesse commerciale forte (preminente rispetto al vantaggio contenuto nelle clausole da eliminare) ad ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni della società correntista.
Inoltre, giova considerare come parte appellante non solo non abbia dedotto né la nullità totale né quella parziale delle fideiussioni, rimettendone la questione al giudicante (cfr. atto di appello, pag. 26), ma non ha neppure allegato le conseguenze che deriverebbero dalla declaratoria di nullità delle clausole in contestazione, di talché l’eccezione si presenta , oltre che infondata, anche mal posta.
Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne l’invocata applicazione della normativa sul consumatore a favore di , in quanto, anche in tal caso, l’appello omette completamente di indicare quali conseguenze deriverebbero dall’applicazione della predetta normativa.
In proposito, gli appellanti si sono limitati solo a richiamare la sentenza n. 3332/2022 emessa dal Tribunale di Firenze che, tuttavia, non è idonea a far stato nel presente giudizio, in quanto concernente altri fatti e resa tra parti diverse (opposizione al decreto ingiuntivo n. 5612/2017 promossa, tra gli altri, da nei confronti di .
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.4. -Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo di appello.
4.4.1. -In primo luogo, è necessario evidenziare come la sentenza impugnata rechi, in modo puntuale, l’indicazione degli elementi presuntivi dai quali è stata ricav ata la prova del carattere simulato dell’atto pubblico, a rogito Notaio di Firenze del 23.12.2013 (rep. n. 354152; racc. n. 32262), di ‘ ritrasferimento al fiduciante ‘ -e cioè ad -dell ‘ intero patrimonio immobiliare del i) l’esistenza di una notevole esposizione debitoria della società garantita e, di conseguenza, del fideiussore alla data di stipula del contratto del 23.12.2013; ii) il rapporto di coniugio esistente tra il e la ; iii) la mancanza di prova dell’esistenza del patto fiduciario in esecuzione del quale sareb be avvenuto il trasferimento del compendio immobiliare; iv) l’incongruenza, sotto il profilo economico, del trasferimento, effettuato nel 2013, degli immobili acquistati dal nel 1997 con il retratto di un mutuo da lui stipulato e da lui interamente restituito; v) la mancanza di qualsiasi allegazione in ordine al contenuto ed ai motivi del c.d. pactum fiduciae .
A fronte di tali elementi, aventi un’indubbia efficacia indiziaria, parte appellante si è limitata ad affermare: i) l’impossibilità di do cumentare il versamento, da parte della , della provvista
finanziaria utilizzata dal per acquistare, nel 1997, gli immobili a lei trasferiti nel 2013, a causa del tempo trascorso e del fatto che l’art. 2220 c.c. limita l’obbligo di conser vazione delle scritture contabili a 10 anni; ii) la possibilità di stipulare anche in forma orale il patto fiduciario.
È evidente, allora, come la censura in disamina ometta di confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: ‘ l’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata ‘ (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
4.4.2. -In ogni caso, non vi è dubbio che, a fronte di tali elementi indiziari, costituiva precipuo onere degli appellanti dare la prova dell’esistenza del patto fiduciario.
Il che, però, non è avvenuto.
In proposito, inconferente si presenta il riferimento, da parte degli all’art. 2220 c.c., il quale concerne esclusivamente la conservazione delle scritture contabili relative all’esercizio dell’attività di impresa e non, quindi, dei documenti in generale.
Inoltre, gli impugnanti confondono due aspetti completamente diversi, vale a dire l’obbligo di tenuta della documentazione contabile con l’onere probatorio incombente sulla parte.
Come noto, infatti, l’onere indica un comportamento che un soggetto deve tenere per conseguire un risultato a lui favorevole (come, appunto, l’onere della prova).
L’obbligo, invece, è la situazione giuridica soggettiva che consiste in un vincolo di condotta che il soggetto passivo deve osservare nell’interesse del titolare del diritto.
Pertanto, anche a voler seguire l’impostazione degli appellanti, il venir meno dell’obbligo di tenuta della documentazione contabile certamente non può essere invocato dalla parte per ritenere assolto il suo onere probatorio.
4.4.3. -D’altronde, se è vero che il patto fiduciario concernente beni immobili non richiede la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. civ., n. 6811/2025: ‘ per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano
obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario ‘), è altrettanto vero, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, che il suo contenuto è rimasto del tutto oscuro, non avendo gli neppure articolato una prova testimoniale sul punto.
Inoltre, manca qualsiasi allegazione in ordine ai motivi che avrebbero condotto le parti alla stipula del presunto accordo fiduciario, tanto più se si considera che, per l’acquisto del compendio immobiliare in questione, è pacifico che il abbia contratto un mutuo (le cui rate ha personalmente onorato), di talché non si comprende per quale ragione egli avrebbe necessitato anche della provvista finanziaria -di ammontare, per giunta, del tutto indefinito -che sarebbe stata messa a disposizione dalla moglie.
Peraltro, anche nell’atto pubblico del 23.12.2013 si fa, genericamente, riferimento ad un incarico, dato dalla al per procedere all’acquisto dei suddetti immobili con provvista messa a disposizione della fiduciante, senza alcun’altra specificazione.
La linea difensiva degli originari convenuti sconta, dunque, un grave deficit assertivo, prima ancora che probatorio, sicché correttamente è stata disattesa dal tribunale.
5 -Per quanto esposto, si impone il rigetto dell’appello.
5.1. -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001 -520.000):
Fase di studio della controversia
(valore medio): € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.552,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.940,00
Fase decisionale (valore minimo
) €
3.649,00
Compenso tabellare: € 1 3.530,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata, nonché per quella decisionale, in ragione del carattere ripetitivo delle difese esposte in comparsa conclusionale e del mancato deposito della memoria di replica da parte delle appellate.
5.2. -Ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull’appello proposto da e da avverso la sentenza n. 76/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/01/2023, così provvede:
dichiara la contumacia di ;
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte appellata costituita, in € 13.530,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma Iquater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Firenze, 23.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.