Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32988/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti – contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1896/2019 depositata il 29/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 1896/2019, con cui la Corte d’Appello di Firenze, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 740/2014, ha dichiarato la nullità di una pluralità di atti, posti in essere tra loro e COGNOME NOME, di compravendita della quota di un mezzo di un immobile in Firenze, dell’atto di conferimento nella RAGIONE_SOCIALE di quote di piena proprietà di due unità immobiliari in Siena, nonché della cessione di quota della RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE
Resta intimato COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
I ricorrenti e la banca resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ‘Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 2729 cod. civ. nella parte in cui la corte d’appello – in accoglimento del primo motivo dell’appello di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. -ha ritenuto provata la simulazione assoluta della vendita di un mezzo della proprietà dell’immobile in INDIRIZZO, fatta dal sig. NOME COGNOME, unitamente al fratello NOME COGNOME, titolare dell’altro mezzo, ai genitori NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 03.12.2009, nonché del conferimento da parte del NOME COGNOME degli immobili di sua proprietà in Siena nella società RAGIONE_SOCIALE in data 18.01.2010, ed ancora della cessione della quota di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE fatta del NOME COGNOME al fratello NOME COGNOME in data 20.09.2010′.
Deducono che il ragionamento presuntivo, enunciato dalla sentenza impugnata per considerare raggiunta la prova della simulazione assoluta di tutti i contratti, non rispetta il paradigma della gravità, precisione e concordanza.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ‘Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per avere la corte di appello motivato la simulazione assoluta degli atti contrattuali con contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’. In memoria illustrativa i ricorrenti peraltro rilevano che il motivo va riqualificato secondo il paradigma del n. 4, primo comma, dell’art. 360 cod. proc. civ.
Deducono poi che la simulazione assoluta dei tre contratti, stante la loro sostanziale gratuità, non può comportare un incremento (diretto o indiretto) delle attività dei convenuti COGNOME, COGNOME, COGNOME a detrimento del patrimonio del Sig. NOME COGNOME, e che, sotto tali profili, l’impugnata sentenza contiene affermazioni contrastanti, in particolare alle pp. 7, 8 e
9, che vengono riportate testualmente, e che sono tali da determinare una anomalia motivazionale talmente grave che, impedendo il controllo sull’effettiva ratio decidendi , si converte in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ‘Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. per avere la Corte di Appello omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla valorizzazione del patrimonio del Sig. NOME COGNOME in funzione del fatto presuntivo della gratuità degli atti utilizzato per la decisione’.
Deducono che uno dei fatti presuntivi utilizzati dalla sentenza di appello è stata la dedotta sostanziale gratuità dei tre negozi, e che l’impugnata sentenza (cfr. pag. 8 della motivazione) valuta il compendio immobiliare del sig. NOME COGNOME in € 320.000,00 per quanto riguarda gli immobili in Siena e in € 120.000,00 per quanto riguarda l’immobile in Firenze, con una valutazione conseguente, tuttavia, all’acritico riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, senza tenere in alcun conto le osservazioni svolte dal consulente di parte, che era pervenuto a stimare valori più bassi.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ‘Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avere la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla simulazione assoluta dell’atto di conferimento da parte del signor NOME COGNOME dei suoi immobili in Siena nella società RAGIONE_SOCIALE.
Deducono che, in relazione alla dedotta nullità del conferimento degli immobili in Siena nella società RAGIONE_SOCIALE, da parte di NOME COGNOME, la corte territoriale ha omesso di valutare un fatto storico, decisivo, e sul quale vi è stata discussione processuale tra le parti, costituito dai contratti di
locazione stipulati dalla società con terzi, in essere già dal novembre del 2010, aventi ad oggetto gli immobili conferiti. La possibilità per la società RAGIONE_SOCIALE di disporre degli immobili, al punto di contrarre contratti di locazione con terzi, risulta del tutto incompatibile con la volontà delle parti del negozio di non volere il risultato direttamente conseguente al conferimento degli immobili nella società, volontà che invece la sentenza impugnata dichiara provata sulla base di presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.
Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e, sebbene ammissibili, sono infondati per le ragioni che seguono.
Sotto il profilo della ammissibilità, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, (e non già alla stregua dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta’ (Cass., 04/08/2017, n. 19485; in senso sostanzialmente analogo pure Cass., 05/05/2017, n. 10973, nonché Cass., 26/06/ 2008, n. 17535)’.
5.1. Tuttavia, i motivi risultano, come detto, infondati.
I ricorrenti, nello svolgere le loro censure al ragionamento presuntivo svolto dalla corte di merito, muovono da una visione atomistica delle diverse circostanze dalla stessa valorizzate, pretendendo che ciascuna di esse singolarmente considerata -e
non tutte nel loro insieme, o meglio nella loro interazione -sia idonea a consentire la prova del fatto ignoto.
Per contro, questa Corte ha sottolineato come la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. presupponga un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, ‘quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla’, se risultino ‘in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale’, ovvero ‘accertandone la pregnanza conclusiva’ (Cass., 16/07/2018, n. 18822), e ciò in quanto ‘la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare’ (Cass., 13/03/2014, n. 5787).
Si è inoltre precisato che il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce ‘un ‘ iter logico che non è un risalire all’indietro, ma piuttosto un procedere ‘in avanti’, verso un’ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell’inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo’ (così, in motivazione, Cass., 22/06/2020, n. 1218; sul carattere ‘inferenziale’ del ragionamento presuntivo si vedano anche, da ultimo, e tra le innumerevoli, Cass., 05/06/2019, n. 15454; Cass., 29/01/2019, n. 2482).
È stato inoltre più volte ribadito che ‘per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva’, essendo, invece, ‘sufficiente che dal fatto
noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit (Cass., n. 17457/2007; più di recente, Cass., 06/02/2019, n. 3513; Cass., 31/10/2011, n. 22656).
Inoltre, proprio in tema di negozio simulato, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudice di merito deve effettuare un esame globale delle risultanze istruttorie, non limitandosi ad una valutazione distinta e separata dei vari elementi indiziari accertati (Cass., 28/04/2011, n. 9465; Cass., 11702/2014, n. 3001: ‘In tema di simulazione nell’atto di compravendita, possono fondare un giudizio positivo la presenza di elementi da soli decisivi, quali l’inesistenza della prova del pagamento del prezzo della compravendita, la permanente disponibilità dell’immobile di chi si presta a vendere l’unità immobiliare, l’assenza di un contratto di locazione che eventualmente giustifica la sua permanenza all’interno della struttura e l’eventuale amicizia pluriennale tra la parte acquirente e la parte venditrice, tale da far presupposte un accordo simulatorio’).
5.2. Orbene, nel dare rilievo: 1) alla concatenazione degli eventi; 2) allo stringente rapporto familiare; 3) alla confessata convivenza nel periodo in oggetto; 4) alla ‘sostanziale gratuità’ dei contratti stipulati tra le parti, la corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi in tema di ragionamento presuntivo, valorizzando circostanze che ben possono essere considerate gravi, precise e concordanti, nei termini affermati da costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto
ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, con un procedimento logico articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano appunto- concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (Cass., 10/03/2023, n.7202; Cass., 21/03/2022, n. 9054; Cass., 8443/2019).
6. Il terzo motivo è inammissibile, anzitutto per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Pur censurando la consulenza tecnica d’ufficio, per non aver fornito adeguata risposta alle osservazioni del loro consulente di parte, i ricorrenti omettono tuttavia di riportarne e trascriverne il contenuto, perlomeno nelle parti che sarebbero state attinte dalle considerazioni critiche del consulente di parte, ed omettono altresì di riportare e trascrivere compiutamente le osservazioni del consulente di parte, per cui non è consentito a questa Corte il vaglio della loro eventuale puntualità e decisività (Cass., 09/12/2021, n. 39118; Cass., 13/06/2007, n. 13845).
Il motivo è ulteriormente inammissibile, perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di omesso esame di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360, cod. proc. civ. si riferisce ad un vero e proprio fatto in senso storico, dunque un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale ovvero ancora un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054); mentre l’omesso esame di elementi istruttori -tra i quali ben possono essere annoverate le osservazioni del consulente di parte- non integra, di per sé, il vizio in questione (Cass.,
24/06/2020, n. 12387).
7. Il quarto motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, si evince dalla pagina 8 della sentenza impugnata che la corte territoriale dà atto del conferimento da parte di NOME COGNOME di tutti i propri immobili senesi alla neocostituita accomandita di famiglia, altresì rilevando che tale operazione era finalizzata all’inizio di un’attività comune, che tuttavia, almeno sino alla instaurazione della causa, non risultava essere ancor stata iniziata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza