Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
R.G.N. 23481/20
C.C. 26/03/2025
ORDINANZA
Vendita – Immobili – Simulazione assoluta – Azione dei creditori – Presunzioni
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23481/2020) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME nel cui studio in Roma, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE unipersonale (C.F.: P_IVA, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, come da delibera dell’assemblea straordinaria del 5 marzo 2019, rep. n. 14.941, racc. n. 10.098, subentrata ad RAGIONE_SOCIALE per atto di scissione parziale del 24 dicembre 2018, rep. n. 6.818, racc. n. 3.703, in forza di procura per atto pubblico del 3 giugno 2019, rep. n. 301.880, racc. n. 34.001, in persona del procuratore speciale NOMECOGNOME come da procura speciale del 17 giugno 2020, rep. n. 56.707, racc. n. 16.500, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME nel
cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente –
nonché
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE con socio unico (C.F.: P_IVA e, per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo procuratore NOME COGNOME in forza di procura speciale per atto pubblico del 17 giugno 2020, rep. n. 56.707, racc. n. 16.500, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore del 20 dicembre 2021, dall’Avv. NOME COGNOME nel cui studio in Roma, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ; COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE; COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2591/2020, pubblicata il 3 giugno 2020, notificata a mezzo PEC il 18 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2010, la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc . coopRAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, al fine di sentire dichiarare la simulazione assoluta del contratto di vendita per atto pubblico del 4 maggio 2009, rep. n. 211.343, racc. n. 61.651, con il quale COGNOME aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE gli immobili siti in Comune di Pula, INDIRIZZO e in Comune di Roma, INDIRIZZO (per quest’ultimo nei limiti della quota di ½), e -in via subordinata -al fine di sentire dichiarare la loro inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., quale creditore del COGNOME, per la somma di euro 324.044,33, a titolo di saldo debitore del c/c n. 91087 intestato alla RAGIONE_SOCIALE, e di euro 16.948,36, a titolo di saldo debitore del c/c n. 91090 intestato al COGNOME, alla data del 22 giugno 2009.
Spiegavano intervento adesivo la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la Unicredit S.p.A., COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali assumevano la propria qualità di creditori di COGNOME NOME nonché il carattere fittizio o comunque fraudolento della compravendita.
Si costituivano separatamente in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, i quali contestavano la fondatezza delle pretese avversarie, deducendo che vi era la manifesta carenza di prova sull’esistenza di un accordo simulatorio, poiché le parti avevano legalmente dato seguito alle obbligazioni contrattuali per un corrispettivo congruo rispetto allo
stato di conservazione dei beni immobili e non ultimo in ragione della circostanza che gli stessi erano gravati da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.
La RAGIONE_SOCIALE esponeva altresì che aveva provveduto al pagamento delle rate del mutuo in essere sull’immobile di Roma in favore di BPEL e aveva concesso in locazione a terzi gli immobili di sua proprietà.
Nel corso del giudizio NOME rinunciava al proprio intervento e all’azione, sostenendo che nelle more il suo credito era stato soddisfatto.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 7459/2015, depositata il 4 aprile 2015, in accoglimento della domanda principale spiegata, dichiarava la simulazione assoluta e, pertanto, la nullità del contratto di vendita del 4 maggio 2009, rep. n. 211.343, racc. n. 61.651, nella parte in cui COGNOME NOME aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE l’intera proprietà dell’immobile sito in Pula, INDIRIZZO distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 58, particella n. 319, nonché i diritti di proprietà pari a un mezzo sull’immobile sito in Roma, INDIRIZZO distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 211, particella n. 83, subalterno n. 575, rigettando ogni altra domanda.
2. -Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2015, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) la mancanza di prova sull’esistenza di un accordo simulatorio, in ragione del corretto e puntuale adempimento, da parte di Green, delle obbligazioni assunte con il contratto e della congruità del prezzo pattuito, del difetto di
contestazione sul fatto che la Green, come previsto nel contratto di acquisto, aveva provveduto e provvedeva al pagamento delle rate del mutuo gravante sull’immobile sito in Roma, della congruità del prezzo stabilito, in ragione delle iscrizioni gravanti sull’immobile e della necessità di esecuzione di lavori di ristrutturazione, della concessione in locazione a terzi dell’immobile acquistato; 2) la non congruenza degli elementi indiziari offerti da RAGIONE_SOCIALE ai fini di condurre, secondo la regola di giudizio del ‘più probabile che non’, al convincimento in ordine alla sussistenza della simulazione, per difetto di gravità, precisione e concordanza.
Si costituivano nel giudizio d’appello la RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria dei crediti della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. coop. a r.l. in amministrazione straordinaria, a mezzo della mandataria Credito Fondiario S.p.A. -, la Unicredit S.p.A. -e successivamente, per essa, quale cessionaria dei crediti, la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della mandataria RAGIONE_SOCIALEe la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. -e successivamente, per essa, quale cessionaria dei crediti, la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della mandataria RAGIONE_SOCIALE, i quali chiedevano il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Rimanevano contumaci la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, in ordine
all’eccepita effettività dei pagamenti asseritamente effettuati da RAGIONE_SOCIALE, non era stata fornita la prova relativa al pagamento, da parte di Green, del mutuo inerente alla villa sita in Roma, INDIRIZZO stante che l’onere di provare l’effettività di tali pagamenti incombeva su parte convenuta, come ritenuto in giurisprudenza addirittura nel caso in cui la dichiarazione relativa al versamento del prezzo fosse stata contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare; b ) che non poteva supplire il ricorso al meccanismo di cui all’art. 115 c.p.c. per mancata contestazione, poiché la circostanza era stata dedotta genericamente da RAGIONE_SOCIALE (che non aveva specificato quali, quanti e in che date tali pagamenti fossero avvenuti), mentre l’efficacia della non contestazione era invocabile solo verso circostanze allegate in modo specifico negli atti delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali fossero i fatti non contestati e quelli ancora controversi; c ) che il principio di non contestazione non era pertinente anche per altre due ragioni, in primo luogo, perché la circostanza del pagamento delle rate del mutuo era estranea e non necessariamente conoscibile dai creditori intervenuti, sicché dalla loro mancata contestazione non potevano derivare le conseguenze regolate dall’art. 115 c.p.c., e, in secondo luogo, perché la BPEL aveva agito in primo grado proprio in forza del mancato pagamento del mutuo in questione, sicché la circostanza del pagamento era da ritenersi contestata a monte, in quanto posta a fondamento della domanda esattamente contraria a quella dedotta dal convenuto COGNOME; d ) che il difetto di effettività del pagamento riguardava altresì
l’importo di euro 4.951,42, di cui era stata fatta menzione nel rogito notarile, ma soltanto come circostanza riferita dalle parti, con la conseguenza che non assumeva al riguardo l’efficacia probatoria che gli era propria, né era rinvenibile in atti altra prova, perché non prodotta da parte appellante; e ) che anche i rilievi sulla non ricorrenza dell’altro elemento ritenuto decisivo dal Tribunale, ai fini dell’accertamento della simulazione, ovvero la permanenza, in capo all’alienante, della disponibilità dell’immobile apparentemente venduto, erano infondati, in quanto sforniti di prova, poiché non aveva trovato riscontro l’affermazione secondo la quale il COGNOME era separato di fatto dalla moglie (titolare del 99% della RAGIONE_SOCIALE) e non viveva più nell’immobile venduto sito in Roma, INDIRIZZO essendosi rilevato, per un verso, che le contestazioni al riguardo erano del tutto generiche e non accompagnate dall’indicazione del diverso luogo di residenza e, per altro verso, che il medesimo COGNOME aveva dedotto, nella comparsa di costituzione in giudizio, di risiedere stabilmente presso il domicilio di INDIRIZZO, sicché tale riconoscimento era stato correttamente valorizzato dal Tribunale, allo scopo di accertare la retentio possessionis da parte dell’apparente alienante; f ) che, del resto, la fondatezza di tale assunto trovava ulteriore e conforme riscontro nelle anomale circostanze temporali in cui era avvenuta la costituzione della società acquirente nonché nei suoi stessi assetti proprietari, posto che l’atto di disposizione con cui il COGNOME si era spogliato di tutti i suoi beni era stato stipulato il 4 maggio 2009, prima che la lettera formale di revoca degli affidamenti venisse inviata da BPEL, ma ovviamente successivamente al sorgere del credito, che era già
ampiamente maturato e noto al COGNOME, in virtù degli estratti conto inviatigli e del rapporto diretto con la Banca attrice.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE unipersonale, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE subentrata ad RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, altresì, con ulteriore controricorso, la RAGIONE_SOCIALE e per essa la RAGIONE_SOCIALE, che ha spiegato -a sua volta -ricorso incidentale, con cui ha chiesto l’accoglimento della domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c., nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
Sono rimasti intimati la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., COGNOME NOME e COGNOME NOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con socio unico e, per essa, quale mandataria, della RAGIONE_SOCIALE alla stregua della rinuncia inoltrata dalla RAGIONE_SOCIALE per difetto di interesse ad ottenere la cassazione della pronuncia verso tale intimata ex artt. 390 e 391 c.p.c.
-Ancora, in via pregiudiziale, si rileva che la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza dei motivi dedotti, in ragione della mancata individuazione degli atti e dei documenti prodotti nelle fasi di merito, con la precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, al fine di renderne
possibile l’esame, nonché per mancata indicazione nel testo del ricorso dei momenti processuali, né tantomeno delle singole parti degli atti depositati sulla base dei quali sono state sollevate le contestazioni esposte.
2.1. -L’eccezione è infondata.
E tanto perché entrambe le censure sono rivolte avverso gli specifici indizi posti a fondamento del ragionamento presuntivo, di cui sono state esposte le argomentazioni addotte dal Tribunale e dalla Corte d’appello nonché le correlate ragioni di critica.
-Quanto all’eccezione di inammissibilità dei motivi per indebita mescolanza, si evidenzia che la ricorrente ha specificato distintamente i profili di rilevanza delle doglianze sotto la cornice rispettivamente della violazione di legge e della nullità della sentenza impugnata.
-Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato la dichiarazione di simulazione del contratto di vendita sul presupposto che l’acquirente RAGIONE_SOCIALE non avesse provato l’effettività dei pagamenti, benché tale circostanza non solo non fosse stata allegata da nessuna delle controparti, ma fosse stata altresì espressamente riconosciuta proprio dalla BPEL, che aveva ricevuto, in qualità di mutuante, il pagamento delle rate di mutuo che Green aveva eseguito, in adempimento dell’accollo previsto dalla compravendita.
Obietta l’istante che tale riconoscimento dei pagamenti (essendo stata contestata la sola sproporzione tra quanto ceduto
e il corrispettivo percepito) sarebbe equivalso, a tutti gli effetti, alla prova dell’effettività dei pagamenti, riconoscimento che la sentenza avrebbe, dunque, dovuto valutare per escludere il carattere simulato della vendita.
Espone la ricorrente che, per l’effetto, non avrebbe avuto l’onere di provare un fatto ( recte il pagamento del corrispettivo) non allegato, né contestato dalle controparti e, in quanto tale, estraneo rispetto agli accertamenti che il giudice avrebbe dovuto condurre per conoscere della domanda di simulazione.
4.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, il fatto stesso che BPEL abbia domandato l’accertamento della simulazione assoluta della vendita, ossia della mera apparenza di un atto traslativo in realtà non stipulato, presupponeva ontologicamente che le rate del mutuo che l’acquirente si era accollato in sostituzione del pagamento del corrispettivo nelle mani del venditore -non fossero state corrisposte.
Il ricevimento effettivo del prezzo esclude, infatti, la simulazione assoluta della vendita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 427 del 10/02/1968).
Presupponendo appunto la richiesta di verifica della simulazione assoluta della vendita la mancata corresponsione del prezzo -e, per esso, nel caso di specie, il mancato versamento delle rate del mutuo che l’acquirente si era accollato , sarebbe stato onere dell’acquirente dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo e, nella specie, delle rate del mutuo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005).
Infatti, ove l’azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 25/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005; Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 11/10/1999).
Dal difetto di prova sul pagamento delle rate del mutuo si è argomentato il ragionamento induttivo che ha condotto a ritenere simulato l’atto di vendita, sulla scorta degli altri elementi indiziari evocati.
4.2. -D’altronde, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, l’ipotizzata mancata contestazione del pagamento di dette rate non aveva i caratteri della specificità (ossia non vi è stato alcun espresso riconoscimento, a cura di BPEL, del loro versamento), a fronte del generico richiamo, a cura di Green, dell’avvenuto pagamento del mutuo, senza alcuna puntualizzazione delle rate e dell’ammontare corrisposto.
Rispetto a questo assunto, sarebbe stato onere della ricorrente individuare i puntuali passaggi argomentativi da cui, di contro, si sarebbe potuta desumere detta mancata contestazione
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24062 del 12/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15961 del 18/07/2007).
Senonché, nella fattispecie, il mero riferimento all’assoluta sproporzione tra quanto ceduto e il corrispettivo ‘percepito’ ( recte ‘pattuito’) non è univocamente indicativo del riconoscimento dell’avvenuto pagamento delle rate del mutuo contratto con la BPEL (sulla non idoneità delle deduzioni generiche a costituire il fondamento della non contestazione del fatto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
Segnatamente il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest’ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
E, in ultimo, comunque l’asserita non contestazione del pagamento di tali rate non poteva valere nei confronti delle altre Banche intervenute, estranee al rapporto di mutuo.
Infatti, l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013).
5. -Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 2792 ( recte 2729) c.c. e la nullità della sentenza per violazione della ‘garanzia minima’ della motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale utilizzato, quale fondamentale elemento indiziario ai fini della prova della retentio possessionis , il fatto che uno dei venditori (ossia il COGNOME), anche dopo la vendita, avesse mantenuto la residenza anagrafica in uno degli immobili oggetto del contratto asseritamente simulato, oltre che nel riferimento alle anomale circostanze temporali in cui è avvenuta la costituzione della società acquirente nonché in ragione dei suoi stessi assetti proprietari, trattandosi di elementi che non avrebbero inciso sulla simulazione, potendo al più fondare elementi presuntivi ai fini dell’azione revocatoria.
Osserva l’istante che il mantenimento della residenza anagrafica presso l’immobile di INDIRIZZO non avrebbe avuto alcuna valenza indiziaria ai fini della prova della simulazione, sia perché la residenza anagrafica non avrebbe implicato necessariamente che il soggetto fosse nel possesso o materialmente avesse risieduto nell’immobile, sia perché la compravendita non aveva ad oggetto solamente il cespite di INDIRIZZO ma comprendeva anche l’immobile sito in Pula, sicché, con riferimento a tale immobile, non avrebbe potuto comunque
desumersi, neppure in via presuntiva, la supposta retentio possessionis .
Né i riferimenti alla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE a ridosso della conclusione della compravendita e alla composizione della sua compagine sociale sarebbero stati elementi sintomatici di per sé di qualsivoglia intento simulatorio, potendo al più incidere sulla proposta domanda revocatoria, quali elementi significativi della scientia damni .
5.1. -Il motivo è infondato.
Si premette che la sentenza impugnata ha valorizzato il richiamo, a cura del COGNOME, non già alla sua mera residenza anagrafica presso l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO, bensì al ben più pregnante riconoscimento, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di prime cure, della sua residenza stabile presso tale domicilio.
Ora, l’avere mantenuto il possesso dei beni alienati costituisce un indice valorizzabile unitamente ad altri indizi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 903 del 18/01/2005).
5.2. -Inoltre, la Corte distrettuale ha utilizzato altri argomenti che hanno corroborato il ragionamento di sussunzione, per giungere alla conclusione della simulazione assoluta della vendita, quali la costituzione della società acquirente RAGIONE_SOCIALE in data 27 aprile 2009, in concomitanza con il compimento dell’atto di vendita del 4 maggio 2009, la sua appartenenza alla moglie del venditore NOME (titolare del 99% del capitale sociale), la mancanza di prova della loro separazione di fatto.
Da tanto deriva che il ragionamento presuntivo è stato ampiamente argomentato.
Ed invero, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza, ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28261 del 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20898 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 61, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L,
Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 del 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
E, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto.
Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza non può ammissibilmente mirare ad un’alternativa ricostruzione probabilistica della prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18958 del 10/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15356 del 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2024).
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit , in virtù della regola dell’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3,
Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005).
6. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato estinto verso la RAGIONE_SOCIALE con socio unico e respinto verso le altre parti.
Il ricorso incidentale condizionato -con il quale è stato chiesto l’accoglimento della subordinata azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nel caso di accoglimento dei motivi spiegati sulla dichiarata simulazione assoluta -è invece assorbito.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con socio unico, che non ha aderito alla rinuncia.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara estinto il giudizio di legittimità verso la RAGIONE_SOCIALE con socio unico, rigetta il ricorso verso le altre parti, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda