Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10671 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2145/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliata presso l’avvocato COGNOME (RZZGPP64P05D883W) da cui è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO
DE
NOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 1157/2022 depositata il 18/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
RILEVATO CHE:
Per quanto ancora d’ interesse, il Fallimento COGNOME NOME conveniva RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Brindisi perché fosse dichiarata la simulazione assoluta del trasferimento di immobili da NOME COGNOME alla convenuta effettuato mediante verbale di conciliazione del 25 settembre 2012 al medesimo Tribunale; la convenuta si costituiva resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 1353/2019, dichiarava la simulazione, ordinando perciò alla convenuta a restituire ‘alla massa fallimentare’ gli immobili coinvolti.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui il Fallimento resisteva; la Corte d’appello di Lecce lo rigettava con sentenza n. 1157/2022.
Puglia COGNOME propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, da cui controparte non si è difesa.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1414 e 1417 c.c. per avere ritenuto provata la simulazione assoluta del verbale di conciliazione e transazione del 25 settembre 2012 seguendo l’erroneo ragionamento del tribunale e non avendo ‘tenuto in debita considerazione’ i due contratti preliminari di compravendita del 29 dicembre 2009 e del 4 luglio 2007 riguardanti ‘i cespiti in INDIRIZZO e l’immobile in San Vito dei Normanni, cioè ‘gli atti presupposti ed intimamente connessi rispetto al verbale di conciliazione … a partire dalla sottoscrizione’ dei quali l’attuale ricorrente avrebbe iniziato ‘a pagare COGNOME NOME‘. ‘Quanto meno’ il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare simulazione anche dei suddetti contratti preliminari. E il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che il Fallimento abbia provato la simulazione assoluta e avrebbe ‘inspiegabilmente disatteso tutte le puntuali osservazioni di RAGIONE_SOCIALE‘.
1.1 Si argomenta su quanto così esposto nella rubrica del motivo, richiamando in particolare il dato che l’onere probatorio avrebbe gravato il Fallimento, per affermare che quest’ultimo non sarebbe riuscito a ‘provare alcunché’; sia in primo, sia in secondo grado vi sarebbe stata ‘una vera e propria ingiusta inversione dell’onere della prova’.
Inoltre l’attuale ricorrente sarebbe stata soltanto ‘l’acquirente buona fede’ e, ‘contrariamente’ a quanto ritenuto dal giudice d’appello, avrebbe provato l’effettivo pagamento del prezzo.
La corte territoriale sarebbe ‘ingiustamente’ pervenuta a ritenere non provato il pagamento del prezzo: la ricorrente ‘ha dimostrato di avere effettivamente corrisposto … la somma di € 135.000,00 per l’acquisto dell’appartamento in San Vito dei Normanni e la somma di €49.000,00 per l’acquisto del fondo agricolo’. Si argomenta sulla documentazione che il giudice d’appello ha ritenuto insufficiente, e ancora sugli effetti dei due contratti preliminari.
1.2 Qualora si prescinda (ed è rilievo che investe naturalmente tutto il ricorso) dalla inammissibilità per assemblaggio – nella ‘esposizione sommaria dei fatti di causa’, che si snoda da pagina 2 a pagina 29, sono riportate integralmente la sentenza di primo grado (pagine 10-19) e la sentenza di secondo (pagine 21-29): è quindi evidentemente sussistente – il motivo risulta comunque inammissibile, perché ictu oculi è stato conformato in una modalità direttamente ed esclusivamente fattuale.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2722 e 2726 c.c.: il giudice d’appello avrebbe errato ‘nel ritenere ammissibile la richiesta di prova testimoniale’ del fallimento ‘ai fini della dimostrazione e della cristallizzazione di mere presunzioni volte a smentire risultanze documentali’; e il giudice d’appello ingiustamente avrebbe rigettato il motivo A.2 dell’appello ‘con cui
si è contestato che tutta la fase istruttoria risultava viziata da illogicità e poco rigore critico’.
2.1 Nella pronuncia per presunzione della simulazione assoluta di un contratto, il giudice di merito deve valutare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, da vagliare non solo analiticamente, ma anche all’esito di un giudizio di sintesi che va sorretto da corretta motivazione.
La corte territoriale avrebbe errato nelle pagine 4-5 della sentenza ove nega la sussistenza della prova del pagamento del prezzo ‘limitandosi a riportare il tenore della sentenza’ di primo grado per cui non è sufficiente la documentazione prodotta; si argomenta al riguardo.
Si rammenta poi che l’articolo 2722 c.c. vieta la prova testimoniale di patti aggiunti o contrari, e che non è ammissibile ex articolo 2726 c.c. la prova testimoniale per dimostrare la simulazione assoluta del documento che dimostra il pagamento (S.U. 6877/2022).
La simulazione assoluta di una quietanza di pagamento, qui gli assegni con relative quietanze di incasso e le ricevute dei versamenti di Puglia Solare per pagare il prezzo contrattualmente pattuito, non sarebbe stata dimostrabile per testi in forza del combinato disposto degli articoli 2726 e 2722 c.c., né per elementi presuntivi ex articolo 2729 c.c., ‘essendo dimostrato documentalmente il passaggio di danaro’ tra la ricorrente e il De Palma tra il 2009 e il 2011 ‘a mezzo di copia di assegni e documentazione bancaria che recano una data antecedente quella del verbale di conciliazione ma sicuramente temporalmente coerenti con i precedenti contratti preliminari compravendita ( sic ) del 2009 e del 2007’.
2.2 Prescindendo sempre dalla inammissibilità del ricorso per assemblaggio di cui sopra già detto, deve osservarsi quanto segue a pagina 4 della sentenza: ‘Puglia Solare, nell’atto di appello, ha
riproposto la tesi sostenuta nel giudizio di primo grado secondo cui vi sarebbero stati precedenti contratti preliminari con il COGNOME, nel 2007 e nel 2009. Sul punto, il primo giudice ha evidenziato che nell’atto di citazione … si faceva riferimento solo ad un presunto preliminare del 30. 01. 2012, ma esibito nel giudizio di primo grado, né tanto meno avente data certa, in quanto non trascritto.’
Qui il riferimento è alla causa davanti al Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni, conclusasi con verbale di conciliazione del 25 settembre 2012; non emerge dunque – né tantomeno emerge altrove – che vi siano stati i contratti preliminari del 2009 e del 2007. Pertanto risulta irrilevante il contenuto del motivo, perché presuppone che tutto prenda le mosse da tali ‘precedenti contratti preliminari compravendita’, la cui esistenza non è riconosciuta dal giudice d’appello come dal primo giudice.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 356 e 115 c.p.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., per non avere il giudice d’appello ‘ammesso la richiesta di rinnovazione dell’assunzione della prova avvenuta in primo grado’ nonostante che in appello ve ne fosse ‘esplicita e motivata richiesta’; la non rinnovazione delle prove ‘ha determinato la mancanza di congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione’.
3.1 Si richiamano le pagine 1819 dell’appello ove ‘si chiede che vengano riascoltati’ testimoni su determinati capitoli, e si afferma che ‘se fossero state ammesse’ tali richieste ‘si sarebbe giunti alla conclusione che, a prescindere da indimostrate supposizioni, i beni trasferiti non erano della disponibilità del COGNOME‘; e si argomenta pure sull’asserita presenza dell’anziana zia del fallito nell’appartamento in San Vito dei Normanni e sul ruolo di tale NOME COGNOME sul terreno in INDIRIZZO NOME per affermare che, se fosse stata espletata tale istruttoria, si sarebbe pervenuti a ritenere che il legale rappresentante di Puglia COGNOME
‘non era stato il Commercialista della ditta fallita’, argomentando anche sul suo studio professionale.
Si richiamano inoltre testimonianze riportate e argomentate in appello nonché complessivamente una parte dell’appello stesso che censura la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice (ricorso, pagine 4044) per concludere che la corte territoriale ‘non motiva in alcun modo la ragione per la quale ha ritenuto di non dover accogliere la rinnovazione delle richieste istruttorie’.
3.2 Sempre prescindendo dal discorso dell’assemblaggio e della conseguente inammissibilità, emerge che la sostanza del motivo è che il fatto è stato mal ricostruito dal primo giudice, e che ha quindi errato il secondo nel non ripetere l’istruttoria. Si tratta evidentemente di questioni di merito non certo ben camuffate, che non indicano, in effetti, neanche quale violazione di norme avrebbe commesso il giudice d’appello non ripetendo l’istruttoria per quanto richiesto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese poiché l’intimato non si è difeso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11 aprile 2025