Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28261 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
R.G.N. 32335NUMERO_DOCUMENTO18
C.C. 19/09/2023
Vendita – Simulazione – RAGIONE_SOCIALEori – Prova
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32335NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso principale, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente principale –
e
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del rico rso incidentale;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in forza di procura per atto pubblico del 18 marzo 2016, rep. n. 291.975, racc. n. 27.342, in persona del suo legale
rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, nel cui studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in forza di procura per atto pubblico del 30 luglio 2015, rep. n. 290.260, racc. n. 26.206, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, nel cui studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), già RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta mandataria di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE CASSINATE RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ; RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimati –
avverso la sentenza d ella Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 6201/2017, pubblicata il 4 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interes se delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 1997, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Cassino, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo: 1) che fosse dichi arata la nullità, per simulazione assoluta, dell’atto pubblico di vendita della nuda proprietà di più terreni e di una casa rurale, da COGNOME NOME ad COGNOME NOME, per il prezzo di vecchie lire 6.000.000, in ordine ai fondi, e di vecchie lire 1.000.000, in ordine al fabbricato, atto stipulato il 26 ottobre 1995, rep. n. 139.844, racc. n. 20.853; 2) o, in via subordinata, che, in accoglimento della spiegata azione revocatoria, fosse dichiarata l’inefficacia di tale atto nei confronti dell’attrice.
Al riguardo, la RAGIONE_SOCIALE istante esponeva: che COGNOME NOME era debitore, verso l’istituto bancario, per l’importo di vecchie lire 954.817.045, oltre interessi convenzionali, in forza di tre decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Cassino; che poco prima che i tre provvedimenti monitori fossero notificati, COGNOME NOME aveva alienato, con il richiamato atto pubblico, la nuda proprietà di diversi suoi beni immobili, in favore di COGNOME NOME, per il prezzo emarginato; che il predetto atto di disposizione aveva depauperato il patrimonio del debitore, divenuto insufficiente a soddisfare tutti i creditori, o -comunque
-lo aveva ridotto, rendendo difficile il soddisfacimento del proprio credito; che era palese l’intento simulatorio del predetto atto di vendita, in ragione del rapporto di amicizia esistente tra le parti, della sproporzione tra il valore dei beni e il prezzo dichiarato nella vendita, del momento in cui l’atto era stato stipulato, della mancanza di prova in ordine al r icevimento, da parte dell’asserito alienante, del prezzo; che, in ogni caso, l’atto era inopponibile al creditore perché pregiudizievole delle sue ragioni.
Si costituivano separatamente in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali resistevano alle domande avversarie e negavano che ricorressero i presupposti delle proposte RAGIONE_SOCIALE di simulazione e revocatoria.
Nel corso del giudizio interveniva la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale ulteriore creditrice di COGNOME NOME, la quale formulava le medesime conclusioni nei confronti dei convenuti.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 86/2007, depositata il 7 febbraio 2007, rigettava le domande proposte e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
2. -Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2008, RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE), quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta mandataria della RAGIONE_SOCIALE (alla quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto il proprio portafoglio di crediti), proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) l’erroneità della decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva escluso la ricorrenza dei presupposti dell’azione di simulazione; 2) la carenza di motivazione in ordine
al rigetto dell’invocata declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita.
Con separato atto di citazione notificato il 25 marzo 2008, proponeva altresì appello, avverso la medesima sentenza, la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava l’erroneità della decisione in ordine alla dedotta mancata corresponsione del prezzo di vendita e all’esistenza dell’accordo simulatorio, oltre che in riferimento alla mancanza di interesse all’acquisto.
In entrambi i giudizi di impugnazione si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali chiedevano che i gravami fossero rigettati per insussistenza dei presupposti delle RAGIONE_SOCIALE avanzate.
Riuniti i giudizi, interveniva in causa l’RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di una parte del credito di RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la sua procuratrice RAGIONE_SOCIALE nonché la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di altra parte del credito di RAGIONE_SOCIALE
Quindi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la nullità, p er simulazione assoluta, dell’atto di vendita emarginato del 26 ottobre 1995 e condannava gli appellati COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore di NOME RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di NOME, e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (per il primo grado) nonché della RAGIONE_SOCIALE, quale
mandataria di NOME, dell’NOME RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di NOME, e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (per il secondo grado), ponendo definitivamente, a carico di detti appellati, il compenso di consulenza tecnica d’ufficio.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che dalla lettura dell’atto di vendita si evinceva che il prezzo fosse stato già ricevuto dall’acquirente prima della stipula, senza che, all’esito della contestazione delle parti interessate, fosse stata data dimostrazione dell’effettivo esborso, non essendo all’uopo sufficienti le mere matrici prodotte degli assegni; b ) che la simulazione assoluta poteva desumersi altresì dalla sproporzione tra il prezzo convenuto nell’atto di vendita (pari ad euro 3.098,74) e il valore accertato dal consulente tecnico d’ufficio dei beni ceduti (pari ad euro 93.533,00); c ) che la natura fittizia dell’atto era altresì ricavabile dall’alienazione della nuda proprietà mentre il venditore era rimasto nel possesso dei cespiti, senza che l’acquirente potesse procedere, anche i n ragione della sua età, ad investimenti sui terreni, di notevole estensione (pari a circa mq. 84.000), alcuni dei quali incolti; d ) che ulteriore elemento che avvalorava la simulazione era rappresentato dal rapporto di amicizia e di comunanza politica esi stente tra le parti dell’atto; e ) che anche la tempistica di perfezionamento dell’atto, posto in essere nella consapevolezza della situazione debitoria del venditore, pari a circa vecchie lire 800.000.000, pochi giorni prima della revoca del fido, suffragava la ricostruzione cui si era inteso aderire; f ) che le spese di lite dovevano essere poste a carico dei soccombenti, sulla base di un valore della causa
corrispondente ad euro 80.000,00, facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, COGNOME NOME.
Avverso la medesima sentenza d’appello ha altresì proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con separati controricorsi, in entrambi i giudizi, la sola intimata RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente quale mandataria di NOME e di NOME NOME.
-Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente deve disporsi la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti contro la stessa sentenza.
-Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità de i fatti nuovi (asserita estinzione del debito di COGNOME NOME, ai fini di invocare la chiusura del presente giudizio in rito), dedotti con le memorie illustrative depositate dai ricorrenti, stante l’evidente incompatibilità tra la struttura del giudizio di cassazione, caratterizzato dalla natura di mera legittimità del sindacato demandato alla Suprema Corte, e la deduzione di fatti nuovi sopravvenuti alla denuncia della decisione impugnata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 18/12/1965; Sez. 3, Sentenza n. 222 del 06/02/1962), a fortiori in sede di appendice deputata al mero chiarimento dei motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente -cioè in maniera
completa, compiuta e definitiva -enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016; Sez. 6-3, Sentenza n. 3780 del 25/02/2015).
E ciò a prescindere dalla rilevanza di detti fatti, peraltro non comprovati né ammessi dalla controparte.
3. -Tanto premesso, con il primo motivo sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la v iolazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1417, 2697 e 2727 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto integrata la simulaz ione assoluta dell’atto di vendita sulla scorta di elementi non univoci e non riconducibili al sistema delle presunzioni hominis , disattendendo le prove offerte in ordine all’effettività dell’operazione negoziale posta in essere.
In specie, i ricorrenti obiettano che nel preliminare stipulato qualche anno prima della stipula del definitivo sarebbe stato indicato l’effettivo prezzo convenuto ed accettato in vecchie lire 52.000.000 e sarebbero state altresì riportate in calce tutte le quietanze attestanti l’avvenuta ricezione, in favore dell’alienante, delle somme di denaro che, di volta in volta, sarebbero state versate, sino alla totale corresponsione del prezzo convenuto.
Aggiungono gli istanti che sarebbero state prodotte in giudizio non solo le matrici degli assegni emessi, ma anche le
distinte prodotte in banca, dalle quali sarebbero risultati gli importi degli assegni e dei contanti versati.
Inoltre, secondo i ricorrenti, i testi escussi COGNOME NOME e COGNOME NOME avrebbero dato conferma dell’effettività dell’operazione negoziale.
Ed ancora, gli istanti osservano che, con riferimento alla rilevata sproporzione tra il prezzo della vendita e il valore effettivo dei beni accertato in sede di indagini tecniche, la comparazione avrebbe dovuto essere effettuata, non già con il corrispettivo indicato nel rogito a soli fini fiscali di vecchie lire 6.000.000, bensì con quello di vecchie lire 52.000.000 risultante dal preliminare, con debite quietanze. Al contempo, il valore effettivo dell’immobile non sar ebbe stato quello di euro 93.533,00 riportato erroneamente nella sentenza, bensì quello di euro 33.848,21, stimato in sede di consulenza tecnica d’ufficio all’esito dei chiarimenti resi.
Sostengono altresì che la vendita della nuda proprietà non avrebbe costituito elemento sintomatico della natura fittizia dell’atto, né i rapporti di amicizia tra le parti avrebbero rappresentato un indizio rilevante.
Allo stesso modo, quanto alla tempistica dell’atto, ad avviso degli istanti, non si sarebbe tenuto conto del fatto che l’operazione era stata programmata già con il preliminare stipulato ben due anni prima.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
In primis , gli elementi confutativi addotti sono stati indicati in via meramente apodittica e assertiva.
Non vi è traccia ne ll’atto introduttivo del giudizio di cassazione: a ) dello specifico contenuto del preliminare, quantomeno esposto in via riassuntiva; b ) del deposito e dello specifico contenuto delle distinte in tesi attestanti gli avvenuti pagamenti, evocate in modo del tutto generico; c ) della fase processuale in cui sarebbero stati escussi i testi indicati e dello specifico contenuto, quanto meno in ordine ai passaggi più significativi, delle loro deposizioni; d ) del richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio estimativa e ai relativi chiarimenti, sia con riferimento al frangente processuale nel quale le operRAGIONE_SOCIALE sarebbero avvenute (al di là della data del richiamato deposito dell’elaborato), sia quanto al loro puntuale contenuto, anch’esso del tutto indeterminato e non trascritto neanche nei suoi aspetti essenziali.
Ai ricorsi di legittimità risultano esclusivamente allegati le memorie istruttorie depositate dall’alienante nel giudizio di prime cure (in data 30 marzo 2001 e in data 30 aprile 2001) e il contratto preliminare di vendita per scrittura privata (asseritamente) del 21 aprile 1993, con relative quietanze.
Gli ulteriori atti processuali e documenti citati non sono stati allegati al ricorso.
Ora, all’esito di queste indicRAGIONE_SOCIALE, non suffragate dai riferimenti specifici agli atti processuali, è precluso al Giudice di legittimità indagare sulla reale evoluzione del giudizio di merito per verificare l’effettiva ricorrenza delle emergenze genericamente dedotte.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, indicare
specificamente, per ciascuno dei motivi, gli atti processuali, i documenti e i contratti sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
Ancora, ai sen si dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., insieme con il ricorso, devono essere depositati, a pena di improcedibilità, gli atti processuali, i documenti e i contratti sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorso per cassazione viola, pertanto, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, in quanto tale precetto, seppure debba essere interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto o trascriverne quantomeno i passaggi essenziali, al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022).
Quanto al preliminare depositato, con relative quietanze in calce, si tratta di scrittura privata senza data certa e, dunque, inopponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2704 c.c. (le cui risultanze correttamente non sono state considerate dalla pronuncia impugnata, in esito alle contestRAGIONE_SOCIALE delle controparti).
Sul punto, occorre evidenziare che, in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situRAGIONE_SOCIALE tipiche di
certezza contemplate dall’art. 2704, primo comma, c.c., ai fini dell’opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21446 del 19/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 4699 del 14/02/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 20813 del 21/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13943 del 03/08/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22430 del 22/10/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4945 del 11/10/1985), come per le richiamate deposizioni testimoniali genericamente confermative della stipulazione del preliminare (di cui, peraltro, non è stato riportato lo specifico contenuto).
Dall’inopponibilità ai creditori del pre liminare discende che, quand’anche il valore effettivo degli immobili alienati fosse stato ridimensionato in sede di accertamento peritale, nei termini precisati dai ricorrenti, la notevole sproporzione con il prezzo dichiarato nella vendita sussisterebbe ugualmente.
In conseguenza, le contestRAGIONE_SOCIALE mosse con la censura in esame non scalfiscono la valutazione della prova della simulazione, generalmente -così come nel caso di specie -congetturale, presuntiva ed indiziaria, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5154 del 17/09/1981; Sez. 1, Sentenza n.
2257 del 10/05/1978; Sez. 1, Sentenza n. 4452 del 25/11/1976).
All’esito, si è ri tenuta la sussistenza del pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessaria per l’esperibilità dell’azione di simulazione a norma dell’art. 1416, secondo comma, c.c., alla stregua della verificazione, a seguito dell’atto simulato, di una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all’ammontare del credito, l’adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso.
3.2. -In secondo luogo, non può reputarsi violato il meccanismo ch e regola l’assunzione della prova indiretta.
Ed invero, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Inoltre, il procedimento logico deve essere articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova
presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.
Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. (e non già dell’art. 2727 c.c.), ai sensi dell’art. 36 0, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22903 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20898 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 63, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
Nella fattispecie, i ricorrenti si limitano a proporre una ricostruzione diversa, non idonea a scalfire la rilevanza dei molteplici elementi utilizzati per addivenire alla conclusione della integrazione della simulazione assoluta della vendita.
Senonché l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova indiretta, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto primario ignoto, sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione.
Con la conseguenza che la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo diverso e alternativo che si sarebbe potuto e dovuto fare, a confutazione delle diverse e motivate conclusioni cui il giudice di merito è pervenuto, non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto.
Si ribadisce, in proposito, che la violazione di legge rispetto all’applicazione delle presunzioni hominis o judicis può essere dedotta solo per un vizio di sussunzione, ossia allorché gli argomenti addotti a fondamento del meccanismo inferenziale, di cui il giudice di merito abbia fatto applicazione, siano talmente contraddittori e illogici da non giustificare l’esito decisorio, e non già laddove essi siano meramente criticabili, in ragione dell’adesione ad un’ipotesi ricostruttiva alternativa, atteso che il processo inferenziale è deputato a descrivere una conseguenza
ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità (o dell’ id quod plerumque accidit ), e non certa.
La deduzione logica è pertanto una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.
E a questi canoni si è attenuta la sentenza d’appello che, per l’effetto, non ha leso i parametri normativi sulle condizioni di applicazione della prova indiretta o indiziaria.
3.3. -Né -proprio alla luce dei vari elementi indiziari offerti dalla pronuncia impugnata, come debitamente argomentati -si ravvisa l’omissione o il travisamento di fatti incidenti in termini decisivi sulla ricostruzione dell’inferenza.
-Con il secondo motivo sia il ricorrente principale sia il r icorrente incidentale prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia e la carenza e illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale valutato erroneamente le prove addotte.
E ciò perché non sarebbe stata valutata la validità delle firme apposte sulle quietanze in calce al preliminare, le presunzioni sarebbero state fondate su rilievi erronei e in aperto contrasto con la documentazione in atti, non sarebbe stato considerato il prezzo risultante dal preliminare, né il valore di mercato risultante dai chiarimenti resi con la relazione integrativa depositata l’11 giug no 2004 nel procedimento di primo grado.
4.1. -La censura è inammissibile.
Fermo restando quanto esposto scrutinando il primo motivo, in ordine al mancato deposito, unitamente al ricorso, degli atti processuali, documenti e contratti e alla genericità del contenuto evocato, ad ogni modo, in sede di legittimità, la doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, anche in merito alle presunzioni applicate, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019).
L’odierno motivo si appunta, invece, avverso il convincimento del giudice di merito e si traduce in una critica meramente meritale sulla valutazione degli elementi probatori effettuata nel giudizio d’appello, rimessa alla discrezionalità di tale giudice e non sindacabile in sede di legittimità.
Né, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv ., con modif., dalla legge n. 134/2012, sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione
resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermRAGIONE_SOCIALE inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
5. -Con il terzo motivo sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale censurano, ai sensi dell’art. 360, primo co mma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, per avere la Corte distrettuale dichiarato superfluo l’esame della subordinata domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla proposta domanda revocatoria, non sussistendo, in ogni caso, i presupposti previsti dalla legge affinché essa venisse accolta, sia sotto il profilo dell’ eventus damni , sia ai fini della configurabilità in concreto del consilium fraudis .
Secondo gli istanti, il mantenimento del godimento e del possesso dei cespiti in capo all’alienante, che aveva conservato l’usufrutto, avrebbe escluso il pregiudizio per i creditori.
5.1. -La doglianza è inammissibile.
Vi è infatti difetto di interesse a censurare la (potenziale) infondatezza di una domanda subordinata, non decisa, in quanto il suo esame è stato assorbito dall’accoglimento della pregiudiziale domanda di simulazione.
Sicché nessuna statuizione vi è stata sulla revocatoria.
6. -Con il quarto motivo sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e delle norme del d.m. Giustizia n. 55/2014 nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’illogicità ed erroneità manifesta della regolamentazione delle spese di lite, per avere la Corte del gravame determinato il valore della causa in euro 80.000,00 mentre il valore dei terreni, come determinato in sede di chiarimenti dal consulente tecnico d’ufficio, sarebbe ammontato ad euro 33.848,21, con il conseguente superamento dei limiti massimi dei parametri relativi allo scaglione di pertinenza.
Lamentano, ancora, che la Corte di merito avrebbe liquidato le spese in favore di NOME e di NOME e, per esse, della RAGIONE_SOCIALE, pur non avendo tali parti partecipato al giudizio di primo grado e pur non potendosi presentare tali parti come successori di RAGIONE_SOCIALE o di RAGIONE_SOCIALE, dal momento che la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto pro soluto , in favore di NOME e di NOME, il medesimo portafoglio di crediti, sicché sarebbe stato illegittimo il raddoppio delle parti, parti che invece sarebbero state riconducibili ad una sola.
6.1. -Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato.
E ciò perché, sotto il primo profilo, il motivo con cui si contesta il valore della causa è aspecifico.
Infatti, i ricorrenti non hanno fornito puntuali elementi volti a comprovare che il valore della causa fosse stato diverso.
In particolare, i chiarimenti del consulente tecnico d’ufficio, da cui sarebbe risultato l’ipotizzato, diverso valore di mercato dei beni oggetto della vendita, non sono stati depositati unitamente al ricorso di legittimità.
Ed ancora, in ordine al contestato superamento dei limiti massimi dei parametri relativi allo scaglione che avrebbe dovuto essere applicato, non è stato specificato in quali termini quantitativi tale superamento sarebbe stato integrato.
Sotto il secondo profilo, quanto al riconoscimento delle spese in favore di plurimi soggetti giuridici, ciò che rileva è la loro effettiva partecipazione al giudizio quali parti processuali, e non già la loro posizione sostanziale di successori di altre parti in ordine alle quali sono state riconosciute ugualmente le spese, appunto perché si tratta di parti processuali distinte.
Ora, anche l’interventore adesivo dipendente ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza della controparte, essendo sufficiente, a tal fine, la sua partecipazione al giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 19/01/2022; Sez. 3, Sentenza n. 1105 del 20/01/2006), senza che occorra che la sua pre senza sia stata determinante ai fini dell’esito favorevole della lite per l’adiuvato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11670 del 14/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 5085 del 23/07/1983; Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 19/04/1974; Sez. 3, Sentenza n. 500 del 13/02/1968).
Nella specie, le plurime parti costituite nei due gradi di merito del giudizio hanno giustificato la loro costituzione nella qualità di cessionarie degli eterogenei crediti vantati verso COGNOME NOME, alcuni dei quali (quelli di cui ai decreti ingiuntivi n. 511/1995 e n. 512/1995) ceduti alla NOME, come da depositato avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 75 del 26 giugno 2014 -Parte seconda -Foglio delle inserzioni, e altri (quello di cui al decreto ingiuntivo n. 497/1995) ceduti ad NOME, come da depositato avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 32 del 16 marzo 2016 -Parte seconda -Foglio delle inserzioni.
Sicché la liquidazione è avvenuta nel rispetto dei principi di soccombenza e causalità, posto che anche COGNOME NOMENOME quale app arente acquirente, in forza dell’atto di vendita dichiarato simulato, deve ritenersi soccombente, avendo resistito alla relativa domanda.
7. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale e il ricorrente
incidentale, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, e in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, delle spese di lite, che si liquidano -per ognuno -in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda