Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
R.G.N. 31652/21
C.C. 18/02/2025
Vendita -Simulazione assoluta -Azione del creditore Elementi presuntivi
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31652/2021) proposto da: COGNOME Gianni COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura notarile per atto pubblico del 7 dicembre 2021, rep. n. 4776, dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del dott. NOME COGNOME;
-controricorrente –
e
NOME (C.F.: RSA CODICE_FISCALE);
-intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 977/2021, pubblicata il 14 settembre 2021, notificata a mezzo PEC il 12 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2015, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Lecce, NOME e NOME NOME, al fine di sentire accertare -nella sua qualità di creditore di NOME COGNOME della somma di euro 397.000,00, in virtù degli effetti cambiari di pari importo rilasciati in suo favore, con l’avallo dei figli della debitrice, NOME, NOME e NOME NOME -la simulazione assoluta della conciliazione giudiziale sottoscritta il 24 novembre 2010, nell’ambito del processo di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., con trascrizione del 24 dicembre 2010, r.g. n. 49742, r.p. n. 33341, ed r.g. n. 49744, r.p. n. 33343, con cui erano stati trasferiti da NOME (madre) a Catamo NOME (figlio) il fabbricato sito in Scorrano, inserito in catasto fabbricati al foglio n. 9, particella n. 672, subalterno n. 2, e la quota di un mezzo del terreno sito in Scorrano, inserito in catasto terreni al foglio n. 9, particella n. 759; o -in subordine -che fosse dichiarata l’inefficacia, nei suoi confronti, di tali atti traslativi, ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio -all’udienza di precisazione delle conclusioni -il solo COGNOME COGNOME il quale chiedeva che le domande avversarie fossero dichiarate inammissibili o rigettate.
Rimaneva contumace NOME COGNOME.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 848/2017, depositata il 27 febbraio 2017, dichiarava la simulazione assoluta degli atti traslativi emarginati.
2. -Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2017, COGNOME Gianni proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure e, all’uopo, lamentava: 1) l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME per mancata regolarità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado; 2) l’inesistenza di elementi che potessero far ritenere simulata la volontà dei contraenti in ordine al trasferimento della proprietà dei beni immobili, in quanto i fatti addotti avrebbero al più giustificato la domanda revocatoria, ma non avrebbero inciso sull’effettività della volontà di cessione dei beni; 3) l’inidoneità degli elementi presuntivi utilizzati ai fini di reputare integrata la simulazione.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOMECOGNOME il quale instava per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto dell’impugnazione, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, in via preliminare, era inammissibile la richiesta di acquisizione della documentazione depositata dall’appellante con l’atto di gravame, in quanto la
stessa atteneva ad alcuni versamenti in denaro effettuati nel 2019 e nel 2021 da RAGIONE_SOCIALE in favore della Banca Popolare Pugliese, riportanti la causale ‘posizione debitoria maturata dal gruppo RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, circostanza che non appariva di per sé idonea a provare la dedotta attinenza ai fatti di causa; b ) che, nel caso di specie, risultava evidente che il Tribunale aveva valutato gli elementi indiziari, sia singolarmente, sia facendone una globale valutazione, cosicché il ragionamento presuntivo svolto era immune dalle censure sollevate; c ) che, infatti, la convinzione circa la simulazione della vendita era stata tratta da una serie di elementi indiziari, non solo indicativi di una volontà elusiva del credito, elemento questo servito anch’esso a dimostrare la simulazione, ma altresì direttamente incidenti sull’integrazione della simulazione, come lo stretto rapporto di parentela tra le parti, il mancato versamento del prezzo e il mancato trasferimento del possesso in favore dell’acquirente; d ) che era stato valorizzato altresì il difetto di prova, da parte del convenuto/appellante, in ordine alle ragioni degli atti traslativi compiuti e, in particolare, quanto alla circostanza dedotta dalla difesa del Catamo, in sede di precisazione delle conclusioni, secondo cui i trasferimenti in questione sarebbero stati mirati a raggiungere un assetto negoziale destinato a porre fine ad asseriti contrasti esistenti tra le parti e la RAGIONE_SOCIALE Catamo RAGIONE_SOCIALE, argomentazione, q uest’ultima (sulla carenza di prova di tali ragioni), quanto mai condivisibile, anche alla luce del fatto che nel preliminare di vendita stipulato tra Rausa Addolorata, Pineta INDIRIZZO, COGNOME NOME e COGNOME NOME era genericamente richiamata la sussistenza di
una controversia tra le parti, ‘avente ad oggetto precedenti rapporti patrimoniali poi definiti con separati atti’; e ) che, da ultimo, era stata evidenziata l’assoluta inverosimiglianza del fatto che il COGNOME avesse convenuto la madre ex art. 2932 c.c. dopo due mesi dalla stipula del preliminare, allorché l’inadempimento della Rausa non era neppure ipotizzabile, atteso che il contratto prevedeva che il rogito non dovesse effettuarsi prima di 30 mesi dalla sua conclusione; f ) che, per l’effetto, il ragionamento controfattuale svolto dall’appellante, teso ad offrire una diversa interpretazione alle prove indiziarie, singolarmente considerate, non appariva idoneo a confutare la convincente e complessiva valutazione compiuta dalla sentenza impugnata.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME COGNOME
Ha resistito, con controricorso, COGNOME NOME.
È rimasta intimata NOME COGNOME.
-Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per difetto di integrità del contraddittorio, con la conseguente mancata applicazione degli artt. 102 e 183 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di rilevare la mancanza di prova della regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in primo grado nei confronti di NOMECOGNOME a fronte della necessaria partecipazione al giudizio di simulazione o,
in subordine, di revocatoria di tutti i contraenti del contratto contestato.
Obietta l’istante che aveva evidenziato tale difetto nel giudizio d’appello con riferimento alla convenuta contumace NOME COGNOME nel giudizio di primo grado, rivendicandone la sua qualità di litisconsorte necessaria pretermessa, in mancanza di alcuna prova della regolarità della notifica della citazione.
1.1. -Il motivo è infondato.
Risulta agli atti, infatti, che la notifica a mezzo posta, nei confronti della convenuta NOME COGNOME, della citazione introduttiva del giudizio di prime cure si è perfezionata il 2 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 8, quarto comma, della legge n. 890/1982, per decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione in data 22 settembre 2015 dell’avviso contenente notizia della tentata notifica postale (non consegnata presso l’indirizzo della sua abitazione in Scorrano, INDIRIZZO per temporanea assenza del destinatario, con affissione dell’avviso alla porta dello stabile in indirizzo e con successivo deposito del plico presso l’ufficio postale) in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento immesso nella cassetta della corrispondenza il 23 settembre 2015 (CAD).
L’ iter notificatorio attestato dalla documentazione in atti è regolare, in quanto le relative cartoline sono corredate dei relativi timbri postali (dell’Ufficio postale di Maglie, quale ufficio di spedizione, e di quello di Scorrano, quale ufficio di destinazione), con le sottoscrizioni degli agenti postali, sicché la descrizione delle attività che risultano in esse compiute gode di forza certificatoria fino a querela di falso e il destinatario ha l’onere, se
intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006; Sez. L, Sentenza n. 3065 del 01/03/2003).
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 e 2901 c.c., sotto forma di vizio di sussunzione della fattispecie così come ricostruita dalla sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente, ai fini di integrare i presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione su base presuntiva, elementi che avrebbero potuto al più fondare la domanda revocatoria, posto che, affinché potesse ritenersi che il contratto fosse simulato, non sarebbe stata sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore avesse inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma sarebbe stato necessario provare specificamente che questa alienazione fosse stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante avesse inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte avesse inteso acquisirla.
Osserva l’istante che non sarebbe esistito alcun elemento (provato o anche solo presunto) da cui potesse desumersi la non effettività della volontà dei contraenti in ordine al trasferimento dei cespiti, con la conseguenza che il trasferimento immobiliare non avrebbe potuto ritenersi simulato, ai sensi dell’art. 1414 c.c.
In specie, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbero stati elementi sufficienti a dimostrare la simulazione; non l’evocazione in giudizio della madre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dopo due mesi
dalla stipula del preliminare, a fronte di un termine per la stipula del definitivo fissato a 30 mesi, né il rapporto di parentela madrefiglio che univa i contraenti, né il mancato versamento del prezzo (elemento, questo, peraltro smentito dalla documentazione prodotta in appello di formazione successiva), quale circostanza del tutto neutra, né il mancato trasferimento del possesso dell’immobile, peraltro avvenuto (come sarebbe risultato dalle trascrizioni del trasferimento di proprietà), atteso che le parti (madre e figlio) sarebbero state già residenti nel medesimo immobile oggetto di cessione e che il deducente avrebbe continuato a mantenerne il possesso, benché domiciliato in Bologna per motivi di lavoro.
2.1. -Il motivo è infondato.
Si premette che è incensurabile, in sede di legittimità, l’accertamento della simulazione, quale oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, se non per vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32724 del 24/11/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20020 del 07/10/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1034 del 29/01/2000).
Tanto premesso, si rileva che gli elementi addotti a sostengo della ritenuta nullità per simulazione assoluta degli atti traslativi di cui al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 24 novembre 2010, nell’ambito del processo di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., atti come trascritti il 24 dicembre 2010, r.g. n. 49742, r.p. n. 33341, ed r.g. n. 49744, r.p. n. 33343, con cui erano stati trasferiti da NOME (madre) a COGNOME NOME (figlio) il fabbricato sito in Scorrano, inserito in
catasto fabbricati al foglio n. 9, particella n. 672, subalterno n. 2, e la quota di un mezzo del terreno sito in Scorrano, inserito in catasto terreni al foglio n. 9, particella n. 759, non erano affatto fondati sull’esclusiva volontà elusiva del credito vantato dal creditore COGNOME NOME per euro 397.000,00 (sulla scorta degli effetti cambiari rilasciati), sebbene anche tale elemento sia stato valutato ai fini della ricostruzione del ragionamento inferenziale svolto.
Segnatamente, la simulazione è stata argomentata anche alla luce dei seguenti ulteriori significativi elementi indiziari: – il rapporto madrefiglio tra l’alienante e l’acquirente; – la mancanza di prova in ordine all’effettivo versamento del prezzo pattuito; – il mancato trasferimento del possesso dei cespiti; l’incongruenza della giustificazione addotta dal Catamo in ordine alle ragioni di tali trasferimenti; l’inverosimiglianza della citazione in giudizio della promittente alienante, affinché fosse disposta la produzione dell’effetto traslativo in favore del promissario acquirente, cui le parti si erano impegnate con il preliminare di vendita del 30 giugno 2010, a distanza di circa due mesi dalla stipula della promessa (la notifica e la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. risalivano al 15 settembre 2010), con la successiva conciliazione del 24 novembre 2010 e la trascrizione degli atti di vendita il 24 dicembre 2010, benché il preliminare stabilisse che il definitivo avrebbe dovuto concludersi non prima di 30 mesi dalla stipulazione della promessa.
Ora, la congerie di elementi presuntivi ponderati soddisfa il principio nomofilattico a mente del quale, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al
giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 28/10/2014; Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005).
3. -Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1193 c.c. sull’imputazione di pagamento, per avere la Corte distrettuale ritenuto inammissibile la produzione documentale relativa ai versamenti in denaro eseguiti da RAGIONE_SOCIALE in favore della Banca Popolare Pugliese, quale creditrice ipotecaria, in quanto concedente di un muto garantito dagli immobili oggetto di cessione, ai fini di ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante sugli immobili (mediante versamenti di euro 150.000,00 e di euro 120.000,00, secondo quanto pattuito nel preliminare), in quanto tale documentazione non sarebbe stata univocamente riconducibile ai fatti dedotti in giudizio.
Espone l’istante che la causale esattamente riportata nei bonifici non sarebbe stata quella prospettata dalla sentenza impugnata, in quanto essi avrebbero fatto riferimento esclusivamente alla ‘posizione debitoria maturata dal gruppo RAGIONE_SOCIALE, essendo invece inesistente alcun riferimento alla posizione debitoria di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, il quale non avrebbe avuto alcuna obbligazione nei confronti della Banca Popolare Pugliese,
essendosi invece limitato esclusivamente ad assumere la qualità di ordinante dei bonifici, alla stregua del subentro nella proprietà degli immobili e della conseguente necessità di liberare gli stessi dall’ipoteca, estinguendo la posizione debitoria contratta dalla società.
3.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, resta fermo l’assunto secondo cui la predetta documentazione non sarebbe stata conferente ai fini di escludere la simulazione degli atti di vendita, poiché la posizione debitoria a cui erano riferiti i menzionati pagamenti era riconducibile al ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE‘ (con il conseguente interesse proprio di RAGIONE_SOCIALE a soddisfare siffatta posizione debitoria, indipendentemente dalla stipulazione del preliminare di vendita).
Sicché alcun collegamento avrebbe potuto essere ravvisato tra i predetti pagamenti e l’effettività dei trasferimenti di cui al richiamato verbale di conciliazione.
Al riguardo, si precisa che, qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017).
Elementi specifici a conforto di tale pagamento che nella fattispecie non sono stati offerti, secondo le logiche e congrue argomentazioni offerte dalla pronuncia impugnata.
4. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18 febbraio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME