Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23628/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME CECILIA, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, DI PASQUALE ANNOMENA
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 378/2022 depositata il 13/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME volta ad ottenere declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di compravendita redatto dal AVV_NOTAIO, con il quale COGNOME NOME aveva acquistato il fabbricato sito in Capistrello censito al N.C.E.U. di detto Comune al fg.48 particelle 306 sub 3 e 306 sub 4 piani S1-t, cat.A/3 vani 5,5 ed il locale ad uso rimessa distinto al fg.48 del N.C.E.U con la particella 306 sub 7 ed una quota di comproprietà a confine con la particella 272 (di loro proprietà) e del successivo atto di donazione redatto dal AVV_NOTAIO rep.n.40196 del 23.2.2011, con il quale i medesimi beni erano stati ceduti da COGNOME NOME alla madre COGNOME NOME.
1.1 La domanda trovava presupposto nella circostanza che COGNOME NOME aveva proposto opposizione di terzo per sentir dichiarare a sé inopponibile, quale terzo non evocato in giudizio, la sentenza n.237/06 emessa a seguito di giudizio instaurato nel 2001 dai COGNOME nei confronti dei nonni della stessa e suoi danti causa, con la quale in accoglimento della domanda di regolamento di confini dagli stessi promossa era stata disposta anche la demolizione del muro di confine e di contenimento realizzato dai convenuti fra i rispettivi fondi confinanti nel 1981 sul rilievo che lo stesso sconfinasse per tutta la sua ampiezza sulla p.lla n. 272, con il conseguente interesse degli attori ad impugnare gli atti con il quale
il bene su cui doveva trovare esecuzione il giudicato loro favorevole, era stato ad altri solo apparentemente trasferito al mero fine di sottrarlo all’esecuzione .
Gli attori erano da considerare, ex art. 1415, comma 2, c.c. terzi danneggiati dalla simulazione, in quanto titolari di una situazione giuridica che poteva essere influenzata dall’accordo simulatorio; era dimostrata la ricorrenza dell’accordo simulatorio, in relazione all’apparente compravendita conclusa nel 1999, non avendo i convenuti dimostrato il pagamento del prezzo e non potendo ritenersi vincolante rispetto ai terzi la dichiarazione di intervenuto pagamento contenuta nell’atto pubblico; -la presunzione della natura simulata di tale atto poteva evincersi anche dai rapporti di stretta parentela intercorrenti tra gli alienanti e l’acquirente; -d oveva ritenersi irrilevante l’anteriorità della compravendita rispetto all’introduzione del giudizio di regolamento dei confini nei confronti dei simulati alienanti, non vertendosi in tema di azione pauliana; – quanto al secondo trasferimento del bene (a titolo gratuito) da COGNOME NOME alla madre COGNOME NOME, da vagliare in termini di opponibilità della precedente simulazione come sopra accertata alla terza acquirente COGNOME NOME, poteva affermarsi tale opponibilità in considerazione della ricorrenza della mala fede di quest’ultima resa evidente da plurimi indizi consistenti nel rapporto di stretta parentale tra donante e donataria e nel fatto che la donazione era intervenuta quando già la figlia aveva instaurato il giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..
NOME proponeva appello avverso la suddetta decisione.
Resistevano all’appello NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché COGNOME NOME NOME COGNOME NOME che a loro volta
Ric. 2022 n. 23628 sez. S2 – ud. 17/09/2024
proponevano appello incidentale. Gli stessi inoltre provvedevano, dietro autorizzazione della Corte, alla notifica dell’appello incidentale nei confronti della parte rimasta contumace, COGNOME NOME.
La C orte d’ Appello accoglieva sia l ‘appello principale che quello incidentale.
La Corte rilevava in primo luogo che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non conteneva l’avviso prescritto dall’art. 163, comma 3, n. 7, in ordine alla decadenza, in caso di tardiva costituzione, dalla facoltà di sollevare l’eccezione di cui all’art. 38 c.p.c., a vviso previsto a pena di nullità, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 164 c.p.c. e non sanata, in difetto di rinnovazione dell’atto disposta dal giudice, nei riguardi della parte contumace. Era, peraltro, indiscutibile la veste di litisconsorte necessario di COGNOME NOME. Ciò implicava a catena la nullità dei successivi atti del giudizio sino alla sentenza, come eccepita dagli appellanti, ma con conseguenze ben diverse rispetto a quelle dagli stessi invocate, dovendo in ogni caso la Corte procedere alla decisione della causa nel merito, previa rinnovazione dell’atto nullo, in considerazione del fatto che COGNOME NOME era rimasta contumace anche nel giudizio di appello, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (cfr. ex multis Cass. 32/21).
Era peraltro superflua, relativamente alla vocatio in ius di COGNOME NOME, la rinnovazione della citazione contenente l’avvertimento omesso in ordine alla decadenza dalla facoltà di opporre eccezione di incompetenza che avrebbe generato solo un appesantimento della vicenda processuale anche in termini di durata del procedimento, avuto riguardo alla evidente fondatezza dell’appello nel merito che rende va necessario il rigetto della domanda originariamente proposta dai COGNOME.
Il giudice di prime cure aveva, infatti, desunto la simulazione del primo atto di compravendita di immobili dai due elementi indiziari indicati nel rapporto di stretta parentela degli stipulanti e nell’omessa dimostrazione del pagamento del prezzo di vendita da parte della compratrice, ritenendo inefficace rispetto ai terzi la dichiarazione dei venditori, contenuta nell’atto pubblico, di aver già ricevuto tale prezzo. Invero, secondo la Corte, a fronte di una mancata specifica allegazione ad opera degli attori dell’omesso pagamento del prezzo risultante dall’atto di compravendita da parte dell’acquirente (limitandosi essi a dedurre in citazione l’inverosimiglianza del fatto che un soggetto di 22 anni po tesse disporre delle risorse necessarie per acquistare un immobile dai propri nonni), alcun onere di provare il pagamento incombeva sui convenuti. In ogni caso, anche valutando quale ulteriore elemento indiziario l’omessa dimostrazione del pagamento del prezzo ad opera del compratore, unitamente al rapporto di stretta parentela intercorrente tra gli stipulanti del primo atto oggetto di domanda, da essi potrebbe dedursi (laddove non emergente da altri riscontri oggettivi la causa simulandi della vendita, quale ulteriore indizio), al più la volontà delle parti di porre in essere una donazione mascherata dalla formale stipula di una vendita, ma non necessariamente o più verosimilmente un accordo di simulazione assoluta dell’atto, senza volerne alcun ef fetto.
Il rapporto di stretta parentela (come anche la convivenza delle parti sotto lo stesso tetto nell’immobile oggetto di compravendita, proprio perché stretti parenti, per i 4 anni circa successivi alla stipula del contratto) e l’omesso pagamento del prezzo, di per sé soli erano infatti del tutto compatibili con la volontà degli stipulanti di realizzare un trasferimento a titolo gratuito di beni dai nonni alla nipote, pur
facendolo risultare a titolo oneroso. E non ricorrendo comprovate ed ulteriori ragioni in forza delle quali ritenersi che l’effetto voluto dalle parti fosse quello di privare i venditori della formale proprietà del bene per sottrarlo, come indicato dagli attori, a future pretese di questi ultimi, che al momento della stipula dell’atto – antecedente di circa due anni la proposizione della loro domanda – neppure erano ipotizzabili, piuttosto che quello di cederlo a titolo gratuito alla nipote, non poteva considerarsi provata la simulazione assoluta dell’atto. Né ulteriori indizi, che consentissero di inferire la simulazione assoluta della vendita, potevano essere le rettifiche delle particelle catastali di cui al successivo atto pubblico per AVV_NOTAIO rep n.68773 (riferite al solo fabbricato ed attuate dieci anni dopo l’atto) o in via generale i rapporti di acredine tra le parti in forza di contenzioso definito molti anni prima del giudizio di regolamento di confini o vertente su fatti che nulla avevano a che vedere con la proprietà del compendio immobiliare oggetto del contratto impugnato per simulazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME con separati atti hanno resistito con controricorso;
COGNOME NOME, COGNOME NOME sono rimasti intimati.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Ric. 2022 n. 23628 sez. S2 – ud. 17/09/2024
È stata f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità dell’odierna udienza le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di mancanza di procura speciale formulata dalle parti controricorrenti con le memorie.
In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: Il requisito della “specialità” della procura necessaria per la presentazione dell’istanza di decisione, di cui al comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. “collocazione topografica”) tra la procura rilasciata con firma autenticata dall’avvocato e l’atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere -in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione – che sia necessaria una procura notarile (Sez. 3 – , Sentenza n. 13555 del 15/05/2024, Rv. 671152 – 02).
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’ art. 164 c.p.c.; omessa, contraddittoria e fuorviante motivazione su un punto determinante della controversia; violazione art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. pronuncia su un punto decisivo della controversia; violazione artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c; violazione art.346 c.p.c…
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione di legge; violazione artt. 1414 c.c.; omessa contraddittorietà ed inesistente motivazione su un punto determinante della controversia; violazione art. 360, n. 3 e 5, c.p.c..
3. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: «Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME (R.G. n. 23628/2022) avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 378/2022, pubblicata il 13 marzo 2022, contro COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché COGNOME NOME, con la quale l’appello principale proposto da COGNOME NOME e quello incidentale proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati accolti e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Avezzano n. 1229/2016, depositata l’11 novembre 2016, è stata dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva di tale giudizio e sono state rigettate le domande di accertamento della simulazione assoluta della vendita immobiliare conclusa l’8 aprile 1999 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME -in qualità di alienanti -e COGNOME NOME -in qualità di acquirente -e della successiva donazione conclusa il 23 febbraio 2011 tra quest’ultima in qualità di donante -e COGNOME NOME -in qualità di donataria;
rilevato che, con il primo motivo articolato, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 163, 38, 164 e 346 c.p.c. nonché l’omessa, contraddittoria e fuorviante motivazione su un punto determinante della controversia, per avere la Corte di merito contraddittoriamente dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per difetto, nella citazione introduttiva notificata alla convenuta contumace COGNOME NOME, dell’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c. e successivamente deciso nel merito la causa in grado d’appello, rigettando le domande di simulazione, senza rimettere gli atti al
Tribunale e senza alcuna sanatoria delle nullità rilevate, stante che COGNOME NOME è rimasta contumace anche nel giudizio di gravame;
verificato che la decisione è conforme all’indirizzo nomofilattico secondo cui, nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius , ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un’ip otesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l’appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c. (Cass. n. 30969/2023; Cass. n. 19265/2023; Cass. S.U. n. 2258/2022; Cass. n. 32/2021; Cass. n. 10580/2013), facoltà di cui COGNOME NOME non si è avvalsa, essendo rimasta contumace anche nel giudizio d’appello ed essendosi, comunque, concluso il giudizio d’appello con una decisione a quest’ultima favorevole;
posto che, con il secondo motivo svolto, i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1414 c.c. nonché l’omessa, contraddittoria e inesistente motivazione su un punto determinante della controversia, per avere la Corte territoriale rigettato le domande di simulazione assoluta dei citati atti negoziali sulla scorta di argomentazioni non condivisibili;
considerato che, a fronte delle debite argomentazioni fornite, è incensurabile in sede di legittimità l’accertamento della simulazione
Ric. 2022 n. 23628 sez. S2 – ud. 17/09/2024
(o la sua esclusione), quale oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, se non per vizio di motivazione (e, nell’attuale quadro normativo, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti), sul presupposto che è stato dato atto delle ragioni della mancata riconduzione del programma negoziale concreto allo schema legale astratto prefigurato dalla norma emarginata (Cass. n. 20748/2019; Cass. n. 20020/2004; Cass. n. 1034/2000); atteso, dunque, che il ricorso si profila manifestamente infondato».
4. I ricorrenti con la memoria depositata in prossimità dell’udienza insist ono nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni ivi formulate, tenuto conto anche delle conclusioni della proposta, ribadiscono che COGNOME NOME è rimasta contumace nel corso dell’intero giudizio, fino al giudizio in grado di appello, salvo poi ‘comparire’ in Cassazione. Di conseguenza con riferimento al primo motivo di ricorso ritiene che quando il convenuto deduce la nullità della citazione introduttiva come motivo di appello, in conformità alla regola dettata dall’art. 294 c.p.c., egli ha diritto alla rinnovazione degli atti compiuti in primo grado (come suppone l’art. 354 c.p.c., u.c.) nonché al compimento delle attività che gli sono ormai precluse ma solo se ‘le circostanze del caso concreto hanno determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo’.
Anche il secondo motivo sarebbe fondato in quanto la simulazione può essere provata senza limiti (dunque anche per testimoni e per presunzioni) se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell’atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della controdichiarazione attestante la simulazione assoluta o la
simulazione relativa. In particolare, in ordine alla prova del versamento del prezzo -che la Corte di appello non ha ritenuto di accogliere ritenendo che tale pagamento non doveva essere provato dalle controparti, nella memoria parte ricorrente afferma che (Cass. 12955/14) il terzo pregiudicato da un contratto che assuma essere simulato, può provare con ogni mezzo la natura fittizia dell’atto, anche avvalendosi della prova presuntiva.
4.1 Il ricorso è infondato. Le difese dei ricorrenti non offrono argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata.
Il primo motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, oltre che per la ragioni esposte nella proposta anche perché parte ricorrente non è legittimata a far valere eccezioni volte a tutela della controparte. Nella specie NOME COGNOME è rimasta contumace nel giudizio di appello ancorché validamente citata sicché l’eventuale nullità della sua vocatio in ius nel giudizio di primo grado si è tramutata in mezzo di impugnazione che avrebbe dovuto essere fatto valere dalla medesima NOME COGNOME con un ‘ eventuale impugnazione. Inoltre, come rilevato nella proposta in tal modo la COGNOME sarebbe stata solo legittimata a chiedere la rinnovazione degli atti, facoltà di cui non si è avvalsa essendo rimasta contumace ancorché regolarmente citata in appello ed essendo peraltro risultata vittoriosa all’esito del giudizio . Risulta evidente, pertanto, che la censura proposta con il primo motivo è inammissibile.
Quanto al secondo motivo, anch’esso è privo di pregio oltre che per quanto già detto nella proposta anche perché nella specie la prova della simulazione spettava a parte ricorrente che aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di compravendita redatto dal AVV_NOTAIO e
oggetto del giudizio e del successivo atto di donazione redatto dal AVV_NOTAIO rep.n.40196 del 23.2.2011, con il quale i medesimi beni erano stati ceduti da COGNOME NOME alla madre COGNOME NOME.
Dunque, i ricorrenti non colgono la ratio della sentenza che non ha applicato alcun limite ex art. 1414 c.c. alla prova della simulazione ma ha ritenuto che in base agli elementi dedotti tale prova non fosse raggiunta potendosi ipotizzare sulla base dei medesimi elementi un animus donandi e dunque una simulazione relativa.
In definitiva la censura relativa alla prova del mancato pagamento del prezzo non si confronta con la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la Corte d’Appello ha evidenziato che, anche valutando quale ulteriore elemento indiziario l’omessa dimostrazione del pagamento del prezzo ad opera del compratore, unitamente al rapporto di stretta parentela intercorrente tra gli stipulanti del primo atto oggetto di domanda, da essi potrebbe dedursi (laddove non emergente da altri riscontri oggettivi la causa simulandi della vendita, quale ulteriore indizio), al più la volontà delle parti di porre in essere una donazione mascherata dalla formale stipula di una vendita, ma non necessariamente o più verosimilmente un accordo di simulazione assoluta dell’atto, senza volerne alc un effetto. Il rapporto di stretta parentela (come anche la convivenza delle parti sotto lo stesso tetto nell’immobile oggetto di compravendita, proprio perché stretti parenti, per i 4 anni circa successivi alla stipula del contratto) e l’omesso pagamento del prezzo, di per sé soli erano infatti del tutto compatibili con la volontà degli stipulanti di realizzare un trasferimento a titolo gratuito di beni dai nonni alla nipote, pur facendolo risultare a titolo oneroso.
Ric. 2022 n. 23628 sez. S2 – ud. 17/09/2024
Deve ribadirsi in proposito che: Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Sez. L – , Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103 – 01).
Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc.
Ric. 2022 n. 23628 sez. S2 – ud. 17/09/2024
civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido tra loro, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore di COGNOME NOME in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore di COGNOME NOME in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore delle tre parti controricorrenti come sopra individuate, della ulteriore somma pari ad euro 3.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda