Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20781 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
Oggetto
Locazione di immobile ─ Sfratto per morosità ─ Ritenuta insussistenza del presupposto della gravità dell’inadempimento in relazione alle limitazioni poste dalla normativa emergenziale di contenimento del contagio da Covid-19
NOME COGNOME
Presidente –
NOME COGNOME
Consigliere Rel. –
R.G.N. 6504/2024
NOME COGNOME
Consigliere –
Pasqualina A.P. COGNOME
Consigliere –
COGNOME
NOME COGNOME
Consigliere –
CC – 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6504/2024 R.G. proposto da COGNOME rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME e dall’ Avv. NOME COGNOME domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8322/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME intimò a NOME COGNOME sfratto per morosità in relazione ad immobile sito in Roma, INDIRIZZO, int. 1, a lui concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 24 maggio 2018, contestualmente citandolo per la convalida davanti al Tribunale di Roma. Dedusse il mancato pagamento del canone, fissato nella misura di € 2 .000,00, da aprile a settembre 2020, per il complessivo importo di € 12.000 ,00.
L’intimato si oppose affermando che il ritardo era dovuto al blocco dell’attività recettiva che era di fatto svolta nell’immobile , blocco causato dalla pandemia da Covid-19.
Datosi atto dell’avvenuto pagamento dei canoni dopo la notifica dell’intimazione di sfratto , il procedimento transitava nella fase a cognizione piena, a conclusione della quale, con sentenza n. 5374 del 2023, l’adito Tribunale rigettò la domanda di risoluzione, avendo ritenuto che la dedotta morosità, successivamente sanata, fosse stata determinata dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19 e, quanto agli ulteriori inadempimenti dedotti dalla locatrice ( l’ avere il conduttore modificato l’appartamento senza il suo consenso, non aver provveduto alla manutenzione degli impianti e aver disperso il mobilio di sua proprietà), che ne difettasse la prova.
Rigettò anche la domanda riconvenzionale del Di COGNOME volta all’accertamento della mutata destinazione dell’immobile locato ad uso commerciale, per non essere stata prodotta la controdichiarazione necessaria per provare il carattere relativamente simulato del contratto.
Con sentenza n. 8322/2023, resa a verbale all’udienza de l 21 dicembre 2023, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto dalla COGNOME e ha invece accolto quello incidentale del COGNOME per l’effetto accertando, in riforma sul punto della decisione di primo grado, la mutata destinazione dell’immobile
locato ad uso non abitativo agli effetti della disciplina applicabile e condannando la COGNOME alla rifusione in favore di controparte delle spese del giudizio di appello, compensate invece quelle del primo grado.
3.1. In motivazione, per quanto ancora in questa sede rileva in relazione ai motivi di ricorso, ha osservato la Corte territoriale che il Tribunale, pur avendo erroneamente ritenuto trattarsi di locazione ad uso abitativo, ha poi comunque correttamente vagliato la domanda di risoluzione in relazione alla necessaria verifica della gravità dell’inadempimento, altrettanto correttamente secondo la Corte capitolina -escludendola per la rilevanza attribuibile alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.
Al riguardo ha in particolare considerato che:
-« nel periodo in cui il conduttore non ha corrisposto i canoni vi è stata la notoria emergenza sanitaria da Covid-19, che ha avuto, inevitabilmente, con le misure restrittive che ne sono conseguite, ricadute negative sulle attività commerciali, anche dopo il periodo di chiusura (marzo/maggio), basti pensare al rispetto delle misure necessarie per evitare il contagio, tra cui assume rilievo il distanziamento, che sono proseguite dopo la chiusura; ciò ha evidentemente rallentato i rapporti commerciali determinando la notoria forte crisi, che ha determinato anche la chiusura di tanti esercizi commerciali »;
-« in tale contesto, il conduttore, evidentemente in difficoltà (circostanza dedotta dal conduttore e segnalata con missiva del 5 marzo 2020 alla locatrice, ove in particolare, fa riferimento al calo delle prenotazioni, e che comunque si può desumere in via presuntiva, in ragione dell’attività recettiva svolta nell’immobile locato), non ha corrisposto i canoni ».
3.2. Quanto agli ulteriori inadempimenti dedotti dalla locatrice, il rigetto anche sotto tale profilo della domanda di risoluzione è stato
confermato dalla Corte territoriale sul rilievo che la sostituzione dei sanitari, della carta da parati, dei condizionatori e della cucina (uniche modifiche su cui la Corte ha ritenuto esservi prova perché dedotte dallo stesso conduttore, al fine di ottenere il rimborso della spesa sostenuta) non integra inadempimento causa di risoluzione, non avendo comportato alterazioni strutturali profonde.
Quanto alla dedotta mancata conservazione in buono stato di efficienza dell’impianto ha osservato che nessuna idonea prova era stata fornita e neanche articolata sul punto, in particolare negando potersi attribuire valore di prova alla perizia della RAGIONE_SOCIALE versata in atti, in quanto non confermata in sede testimoniale, come sarebbe stato al detto fine necessario trattandosi di dichiarazioni provenienti da un terzo. Analogamente ha ritenuto quanto alla pure dedotta dispersione dei mobili.
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 4 giugno 2025, conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che, nella sintesi che ne è fatta in premessa del ricorso (pagg. 5 – 6), i motivi sono indicati in numero di quattro, mentre nella successiva illustrazione (pagg. 6 -17 del ricorso) questi sono ridotti a tre, sebbene il terzo sia indicato come motivo n. 4.
L’enumerazione dei motivi oggetto di compiuta illustrazione (pagg. 6 -17 del ricorso) passa invero dal motivo n. 2 a quello n. 4; quel che, però, si nota raffrontando le rubriche della prima
elencazione con quelle della seconda è che in realtà nella seconda si perde un riferimento specifico, almeno a livello di rubriche, a quelli che in premessa sono enumerati come secondo e terzo motivo.
Lo scrutinio che segue (paragrafi 2 e seguenti della presente motivazione) sarà riferito alla seconda elencazione, ossia alla illustrazione dei motivi quale esposta alle pagine 6 -17, della prima infatti mancando alcuna pertinente illustrazione. Esso, tuttavia, abbraccerà comunque anche le censure che si preannunciavano con il terzo motivo della prima elencazione, risultando queste comunque contenute nella parte finale del secondo motivo della seconda elencazione (v. ricorso pag. 16, secondo, terzo e quarto cpv.).
Manca, invece, una pertinente illustrazione di quello che, nella prima elencazione (pag. 5 del ricorso) si preannunciava come secondo motivo (« 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cc. in relazione all’art. 360, 1° comma nr. 3, c.p.c. per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1455 c.c. per aver ritenuto la Corte di Appello che le modifiche apportate all’appartamento in difetto di consenso del locatore, la omessa manutenzione degli impianti, e la dispersione del mobilio di proprietà del locatore fossero inadempimenti di scarsa importanza, omettendo di valutarli con riguardo all’interesse del locatore »), dovendo anzi al riguardo rimarcarsi che nella illustrazione del secondo motivo della seconda elencazione (pagg. 9 -15 del ricorso) vi è un evidente disallineamento con le premesse narrative del ricorso (e con la realtà dello svolgimento processuale) posto che si lamenta incidentalmente (v. ricorso, pag. 13, secondo e terzo cpv.) che sulle « ulteriori inadempienze » poste a fondamento della domanda di risoluzione la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi, mentre è pacifico che la Corte tale tema di lite abbia ampiamente scrutinato, tanto da essere la relativa motivazione fatta segno del terzo motivo di ricorso (quello erroneamente numerato come quarto nella seconda
elencazione).
Tale disallineamento è dovuto al fatto che l’illustrazione del secondo motivo (pagg. 9 -16 del ricorso) corrisponde perfettamente, per essere evidentemente frutto di un mero « copia-incolla », a quella del secondo e del terzo motivo dedotti a fondamento del diverso ricorso (iscritto al n. 6502/2024 R.G. e trattato nella stessa odierna adunanza camerale) proposto contro coeva sentenza relativa al rapporto locativo parallelamente condotto con il fratello dell’odierno resistente e relativo a contiguo immobile: controversia nella quale, per vero, si pongono in massima parte le stesse questioni, divergenti però proprio sul tema della « ulteriori inadempienze ».
In definitiva può rilevarsi, al termine di questa prima fase ricognitiva dei motivi di ricorso, che:
-il primo motivo indicato nella prima elencazione (« Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cc. in relazione all’art. 360, 1° comma nr. 3, c.p.c. per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1455 c.c. con riferimento alla omessa valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore, costituito dal mancato pagamento dei canoni di locazione, avendo riguardo all’interesse del locatore ») corrisponde al primo motivo della seconda elencazione, la cui illustrazione è ad esso pienamente pertinente: esso sarà dunque scrutinato unitamente a quest’ultimo;
-il secondo motivo della prima elencazione (« 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cc. in relazione all’art. 360, 1° comma nr. 3, c.p.c. per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1455 c.c. per aver ritenuto la Corte di Appello che le modifiche apportate all’appartamento in difetto di consenso del locatore, la omessa manutenzione degli impianti, e la dispersione del mobilio di proprietà del locatore fossero inadempimenti di scarsa importanza, omettendo di valutarli
con riguardo all’interesse del locatore ») non trova, come detto, alcuna corrispondenza nella successiva illustrazione: si tratta dunque di un motivo inammissibile, non essendo indicata l’affermazione contenuta in sentenza additata come violativa della norma evocata, la Corte invero avendo ben diversamente negato, in punto di fatto, l’esistenza stessa del dedotto inadempimento per mancanza di prova delle riferite condotte inadempienti;
-il terzo motivo della prima elencazione («3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cc. in relazione all’art. 360, 1° comma nr. 3, c.p.c. per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 2729 c.c. per aver la Corte d’Appello di Roma ritenuto che il conduttore, in difetto di allegazione probatoria e, quindi, in via meramente presuntiva, non avesse corrisposto i canoni alla scadenza contrattuale per la ‘notoria emergenza sanitaria da Covid 19’ che ha ‘evidentemente rallentato i rapporti commerciali’, violando in tal modo il disposto dell’articolo 2729 c.c. che dispone che il giudice ‘non deve ammettere che le presunzioni gravi, precise e concordanti’, valutando così ‘non grave’ l’inadempimento del conduttore anche dal ‘punto di vista soggettivo’ ») trova corrispondenza nella parte finale del secondo motivo della seconda elencazione, al cui scrutinio qui appresso si rimanda;
-il quarto motivo della prima elencazione (« Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e dell’art. 2729 cc. in relazione all’art. 360 1° comma cpc. n. 3 per omessa valutazione di una prova decisiva ai fini del decidere, relativa alla omessa manutenzione dell’impianto termico di cui è dotato l’appartamento locato ») trova corrispondenza nel terzo motivo della seconda elencazione (ivi indicato come motivo n. 4) al cui scrutinio, dunque, anche per esso si rimanda.
Ciò premesso e venendo dunque, come detto, allo scrutinio dei motivi come illustrati da pag. 6 a pag. 17 del ricorso, va rilevato che, con il primo di essi, la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cod. civ. per errata interpretazione ed applicazione di tale norma con riferimento alla omessa valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore avuto riguardo all’interesse del locatore ».
Lamenta la ricorrente che la mancata corresponsione di sei canoni consecutivi, pagati solo dopo l’intimazione di sfratto, sia stata erroneamente considerata dalla Corte di merito un inadempimento “non grave”, senza valutare l’interesse primario del locatore alla regolare esecuzione del contratto.
Con il secondo motivo NOME COGNOME denuncia « violazione degli artt. 1455 e 2727 cod. civ. per omessa applicazione della regola che impone al g iudice l’applicazione del principio in virtù del quale doveva ritenere grave l’inadempimento del conduttore ».
Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere presuntivamente ‘ vulnerato ‘ dalla condotta del conduttore l’interesse della parte locatrice alla puntuale riscossione dei canoni di locazione, essendo questa l’obbligazione principale del conduttore e costituendo la riscossione dei canoni l’interesse primario di chi concede un bene in locazione, e conseguentemente considerare di ‘ rilevante entità ‘ la lesione subita dal locatore.
Rileva che la Corte territoriale non ha indicato alcuna circostanza che giustificasse la valutazione di “scarsa importanza” dell’inadempimento, così violando l’art. 1455 c.c. anche sotto il profilo della non corretta applicazione delle regole di cui all’art. 2727 cod. civ..
Lamenta che, peraltro, la Corte abbia omesso di considerare la complessiva condotta del conduttore e, in particolare, la mancata
restituzione dell’immobile motivata dalla ingiustificata pretesa di riduzione del canone.
Deduce, inoltre, che la Corte d’appello, una volta ritenuto che costituisse inadempimento di scarsa importanza il mancato pagamento consecutivo di sei canoni di locazione, avrebbe dovuto prendere in considerazione le ulteriori inadempienze poste a fondamento della domanda di risoluzione nel giudizio di primo grado (assorbite, in quella sede, dalla disposta pronunzia di risoluzione conseguente al mancato pagamento dei canoni): l’avere , cioè, il conduttore senza ‘ alcun titolo, diritto e legittimazione’ proceduto ‘ senza autorizzazione a modifiche ed opere su beni che non gli appartengono’, non avere egli provveduto alla manutenzione degli impianti, avere disperso il mobilio.
Censura, infine, siccome in tesi mancante di fondamento positivo, la rilevanza attribuita ipso iure alla vicenda pandemica, in mancanza di prova che, nel caso concreto, il mancato pagamento dei canoni fosse dipeso dalle misure di contenimento proprie della legislazione speciale , evidenziando al riguardo che l’art. 91 d.l. n. 18 del 2020 fa riferimento solo agli artt. 1218 e 1223 cod. civ. e non anche all’art. 1455 cod. civ. e che l’elemento che la norma esige sia valutato è « il rispetto delle misure di contenimento », misure venute definitivamente a cessare il 18 maggio 2020.
Con il terzo motivo (come detto erroneamente enumerato in ricorso come quarto) la ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., v iolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omessa valutazione di una prova decisiva ai fini del decidere.
Sostiene che l’omessa manutenzione dell’impianto termico avrebbe dovuto evincersi, unitamente alla perizia RAGIONE_SOCIALE, dal mancato invio alla locatrice del libretto caldaia, sul quale vanno ex lege annotati i prescritti controlli periodici, più volte si sono
inutilmente richiesti.
Parimenti -afferma -la prova della dispersione del mobilio avrebbe dovuto ricavarsi per presunzione dal mancato riscontro alle richieste del difensore, ove si richiedeva ai conduttori di comprovare, come preteso, il luogo del deposito del mobilio ovvero la riconsegna degli arredi alla locatrice.
Il primo e il secondo motivo, congiuntamente esaminabili per la stretta connessione e in parte anche per la sovrapposizione delle censure svolte, sono fondati, nei termini e nei limiti appresso precisati, con i quali -appare opportuno rimarcare ̶ questa Corte intende censurare, in quanto consentito dal tenore dei motivi medesimi, sia una violazione sia una falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. e della normativa Covid.
5.1. La Corte di merito ha giustificato il convincimento della scarsa gravità dell’inadempimento (in sé oggettivamente a pacificamente sussistente, siccome integrato dal mancato pagamento di ben sei canoni successivi relativi alle mensilità da aprile a settembre del 2020 e non escluso, nella sua giuridica rilevanza come tale, dalla successiva purgazione della mora anteriormente alla udienza di convalida) sulla base delle considerazioni che conviene qui testualmente riportare (v. sentenza, pag. 4):
« nel periodo in cui il conduttore non ha corrisposto i canoni vi è stata la notoria emergenza sanitaria da Covid-19, che ha avuto, inevitabilmente, con le misure restrittive che ne sono conseguite, ricadute negative sulle attività commerciali, anche dopo il periodo di chiusura (marzo/maggio), basti pensare al rispetto delle misure necessarie per evitare il contagio, tra cui assume rilievo il distanziamento, che sono proseguite dopo la chiusura.
Ciò ha evidentemente rallentato i rapporti commerciali determinando la notoria forte crisi, che ha determinato anche la chiusura di tanti esercizi commerciali.
In tale contesto, il conduttore, evidentemente in difficoltà (circostanza dedotta dal conduttore e segnalata con missiva del 5 marzo 2020 alla locatrice, ove in particolare, fa riferimento al calo delle prenotazioni, e che comunque si può desumere in via presuntiva, in ragione dell’attività recettiva svolta nell’immobile locato), non ha corrisposto i canoni.
È anche vero che la sanatoria ai sensi dell’art. 55 L. n. 392/78 non si è verificata, non avendo il conduttore corrisposto oltre i canoni anche gli interessi legali e le spese di lite (oltretutto, in ragione della disciplina applicabile, la norma testé citata non avrebbe potuto trovare applicazione), ma è anche vero che l’adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda (Cass sentenza n. 14011/2017) ».
5.2. Una tale motivazione si espone effettivamente alle censure di violazione di legge fondatamente dedotte in ricorso, sia con riferimento all’art. 1455 cod. civ. , sia con riferimento all’art. 2729 cod. civ. (parametri censori questi ovviamente relativi a passaggi argomentativi distinti ma strettamente connessi), in correlazione con gli argomenti traibili dalla normativa Covid.
5.2.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che, se è vero che, come questa Corte ha sempre affermato, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione immune da vizi (v. ex multis Cass. n. 12182 del 22/06/2020; n. 6401 del 30/03/2015; n. 14974 del 28/06/2006), è pur vero che
resta consentito il sindacato sulla congruità e correttezza in punto di diritto del criterio di valutazione (ovvero della regola di giudizio) che in concreto presiede a tale valutazione.
Va invero rammentato che, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., l’importanza dell’inadempimento di una delle parti del contratto, ai fini della risoluzione, va sempre valutata « avuto riguardo all’interesse dell’altra », che è parametro non necessariamente correlato al dato quantitativo delle prestazioni (o della parte di esse) rimaste inadempiute, ma a quello qualitativo della rispondenza delle prestazioni così come eseguite (e a fortiori di quelle ineseguite) all’effettivo e principale interesse, sottostante al contratto, della parte che ne aveva diritto.
In tal senso questa Corte ha giù più volte evidenziato -e va qui ribadito -che « lo scioglimento del contratto per inadempimento salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte; tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l’indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata » (Cass. n. 1773 del
07/02/2001; n. 7083 del 28/03/2006; n. 22346 del 22/10/2014; n. 10995 del 27/05/2015; n. 8220 del 24/03/2021).
Nel caso di specie la Corte di merito ha adottato un criterio difforme da quello esposto, avendo orientato la propria valutazione esclusivamente in relazione alla (presunta) condizione della parte inadempiente, senza però operare alcuna ponderazione in relazione all’incidenza dell’inadempimento e del suo protrarsi nel tempo sugli interessi dell’altra parte, sottesi al sinallagma .
5.2.2. Sotto il secondo connesso profilo, altrettanto fondatamente la ricorrente lamenta la carenza di supporto argomentativo a fondamento del ragionamento presuntivo adottato dalla Corte di merito a giustificazione della ritenuta scarsa rilevanza dell’inadempimento: carenza il cui apprezzamento in questa sede, lungi dal potersi ritenere precluso in quanto impingente nella valutazione di merito, deve ritenersi consentito in quanto quella carenza manifesta una erronea applicazione dei requisiti legali di validità del ragionamento medesimo, quali dettati dall’art. 2729 cod. civ. (v. Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785).
L’errore sta in particolare nell’avere esteso la rilevanza in effetti attribuibile, come subito appresso sarà detto, al rispetto delle misure governative emergenziali di contenimento dal contagio (c.d. lockdown ) per i mesi nei quali esse hanno avuto vigore, e dunque fino al 18 maggio 2020 (v. art. 1 d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), anche al periodo successivo, nel caso in esame, peraltro, di gran lunga prevalente essendosi prolungato l’inadempimento, come detto, da aprile fino a settembre del 2020.
Al riguardo va considerato che, come ricorda in memoria il controricorrente, questa Corte con recente pronuncia (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 16113 del 16/06/2025), ha affermato il principio (già più volte ribadito da successivi arresti: v. Cass. Sez. 3 Ordinanza
07/07/2025, n. 18535; Cass. Sez. 3 Ordinanza 08/07/2025, n. 18666) secondo cui « in tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto ‘Cura Italia’), assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore e quindi di causa non imputabile della inesecuzione della prestazione da parte sua, liberandolo dall’obbligo di risarcimento del danno ed escludendo la legittimazione della controparte all’azione di risoluzione per inadempimento ; dalla norma in questione, invece, non può farsi derivare l’esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica per effetto dell’incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittive anti-pandemiche, atteso che, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo (art. 2908 cod. civ.), un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito (art. 1468 cod. civ.), mentre, al di fuori di tale ipotesi, essa parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, spettando in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art. 1432 cod. civ.) e di contratto rescindibile ».
Nel caso di specie, evidentemente, è la prima parte di tale principio che viene in rilievo.
Alla base della regola di giudizio che ivi è enunciata sta
evidentemente una interpretazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come introduttiva nell’ordinamento di una presunzione legale, iuris et de iure , in base alla quale « il rispetto delle misure di contenimento » è « sempre » valutato come idoneo a costituire ragione di impedimento non imputabile che, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., ha reso impossibile l’adempimento dell’obbligazione posta a carico di chi quelle misure è tenuto a rispettare e che pertanto esclude la responsabilità che, altrimenti, ad ogni effetto, e dunque anche ai fini della risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., da quell’inadempimento deriverebbe.
Tale interpretazione e il principio che in base ad essa è stato enunciato sono da questo Collegio condivisi e vanno ribaditi, in quanto pienamente coerenti con la ratio e la lettera della disposizione, secondo il cui chiaro disposto, invero -giova rimarcare -« il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ».
È, però, evidente che una tale presunzione si giustifica, e anzi si impone, solo per il limitato periodo in cui le dette misure di contenimento hanno avuto applicazione, e dunque -nel caso in esame -può valere ad escludere la responsabilità da inadempimento solo in relazione al mancato pagamento dei canoni di aprile e maggio 2020, non anche per il periodo successivo, il contrario anzi desumendosi proprio dal tenore della norma che, nell’indicare come « sempre » dovuta la valutazione « ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore » del « rispetto delle misure di contenimento », implicitamente per ciò stesso affida invece ai normali
parametri e criteri di valutazione il giudizio sulla responsabilità del debitore in relazione all’inadempimento maturato in altri periodi .
Per questi ultimi, dunque, una tale valutazione non può più basarsi esclusivamente sulla considerazione delle misure di contenimento -come invece mostra di fare in sostanza la Corte di merito -ma richiede anche l’emergenza di altri specifici elementi (come ad es. la prova di una effettiva crisi di liquidità direttamente conseguente al calo di fatturato causato da una contrazione degli affari a sua volta direttamente riferibile alla crisi pandemica), nel contesto peraltro del rapporto sinallagmatico, ai fini della ponderazione come detto comunque necessaria dell’in cidenza dell’inadempimento sugli interessi della parte non inadempiente (v. già in tal senso, in un caso analogo, Cass. n. 1341 del 12 /01/2024).
Né al riguardo può valere il richiamo al carattere notorio della crisi determinata anche dopo il periodo di chiusura (marzo/maggio) dalla emergenza Covid, trattandosi di nozione bensì di comune esperienza ma riferita ad una serie indeterminata di casi (e come tale anche evocata nella sentenza impugnata) che non autorizza univoche e sicure implicazioni probatorie anche in relazione allo specifico rapporto contrattuale in considerazione.
5.3. Il secondo motivo è invece inammissibile, come anticipato, nella parte in cui sembra prospettare un vizio di omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alle « ulteriori inadempienze ». Trattasi infatti, come detto, di doglianza del tutto eccentrica che non si confronta con il reale contenuto della motivazione sul punto che, come riferito peraltro anche dalla stessa ricorrente, lungi dal non esaminare tale profilo di doglianza, lo ha scrutinato rigettandolo sulla base di ampia motivazione.
Il terzo motivo del ricorso (n. 4 nella enumerazione della ricorrente) è inammissibile.
La sua illustrazione manifesta una consistenza prettamente
meritale, diretta a sollecitare una mera rivalutazione del materiale istruttorio, peraltro evocato anche con patente inosservanza dell’onere di specifica indicazione imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 c.p.c..
Anche riguardato come volto nella sostanza a denunciare un vizio di omesso esame di fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., oltre all’assorbente profilo di inammissibiltà testè rilevato, una tale prospettiva censoria dovrebbe dirsi comunque preclusa -ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. , ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall’art. 348 -ter, ultimo comma, cod. proc. civ. -per avere la Corte d’appello deciso sul punto in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774).
È appena il caso, infine, di rilevare che la violazione dell’art . 115 c.p.c. è dedotta del tutto al di fuori dei criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis, da Cass. n. 20867 del 2020.
7. In accoglimento, dunque, del primo e del secondo motivo di ricorso, nei termini sopra illustrati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, al giudice a quo , che, naturalmente, dovrà procedere a tale esame solo sulla base delle risultanze probatorie eventualmente acquisite in atti quanto alle ragioni giustificative dell’inadempienza lamentata .
Al giudice di rinvio va demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda