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Servitù di pubblico transito: limiti e occupazione

Un condominio si oppone alla decisione del Comune di autorizzare mercatini nel proprio porticato, gravato da una servitù di pubblico transito. La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, accoglie la domanda del condominio. Viene stabilito che la servitù di pubblico transito consente solo il passaggio e non un’occupazione stanziale con bancarelle, poiché ciò eccede i limiti del diritto e lede la proprietà privata.

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Pubblicato il 18 luglio 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Servitù di Pubblico Transito: Quando il Comune Non Può Occupare il Tuo Portico

La gestione delle aree private aperte al pubblico è spesso fonte di contenzioso. Una recente sentenza della Corte d’Appello ha fornito chiarimenti cruciali sui limiti della servitù di pubblico transito, specificando cosa può e non può fare un’amministrazione comunale su un’area di proprietà privata. Il caso analizza la legittimità dell’installazione di bancarelle e mercatini in un porticato privato, offrendo spunti fondamentali per proprietari e amministrazioni.

I Fatti di Causa

La controversia nasce quando un condominio cita in giudizio il proprio Comune. Oggetto del contendere è il porticato dell’edificio condominiale, su cui grava, sin dal 1935, una servitù di pubblico transito. Il Comune aveva iniziato a promuovere e autorizzare lo svolgimento di mercatini (natalizi, di antiquariato) proprio sotto tale porticato, con l’installazione di banchi e stand da parte di espositori terzi.
Il condominio sosteneva che tale attività andasse ben oltre il semplice ‘transito’, configurando un’occupazione illegittima che spossessava di fatto i proprietari del loro bene, limitando l’accesso e l’uso dell’area. Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione al Comune, ritenendo che tali iniziative rientrassero nell’interesse pubblico e non costituissero un abuso del diritto di servitù. Il condominio ha quindi presentato appello contro tale decisione.

La Decisione della Corte d’Appello e la servitù di pubblico transito

La Corte d’Appello ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado, accogliendo le ragioni del condominio. I giudici hanno stabilito che la facoltà del Comune di autorizzare l’occupazione del porticato con bancarelle non rientra nei poteri conferiti dalla servitù di pubblico transito.
La Corte ha precisato che, sebbene sia pacifico che sul porticato insista una servitù a favore della collettività, il suo contenuto è rigorosamente limitato al ‘passaggio’. L’installazione di strutture commerciali, anche se temporanee, rappresenta un’attività qualitativamente diversa e ulteriore rispetto al semplice transitare. Di conseguenza, il Comune ha agito al di fuori dei propri poteri, ledendo il diritto di proprietà del condominio.

Le Motivazioni della Sentenza

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa del titolo costitutivo della servitù e nell’applicazione dell’art. 1065 c.c., secondo cui la servitù va esercitata in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante (in questo caso, la collettività) con il minor aggravio possibile per il fondo servente (il porticato).

1. Distinzione tra Transito e Occupazione: La Corte ha affermato che ‘transito’ significa recarsi da un luogo a un altro, passeggiare o visionare le vetrine. L’occupazione con bancarelle, invece, è un uso stanziale che non è contemplato nel diritto di passaggio. Non risulta conforme alla natura della servitù la facoltà del Comune di occupare l’area con bancarelle.

2. Limiti del Potere Comunale: Citando consolidata giurisprudenza, la Corte ha ribadito che un’amministrazione comunale, titolare di una servitù di uso pubblico su area privata, può esercitare solo i poteri volti a garantire e disciplinare l’uso generale da parte della collettività (cioè il passaggio). Non può, invece, concedere a singoli individui usi eccezionali o particolari (come la vendita tramite chioschi o bancarelle), a meno che ciò non sia espressamente previsto nel titolo costitutivo della servitù.

3. Mancanza di Prova del Possesso: Il Comune non ha dimostrato di aver posseduto la servitù in questa forma più ampia (cioè includendo l’occupazione) per il tempo necessario all’usucapione. L’uso generico e non provato nel tempo non è sufficiente a fondare un diritto più esteso di quello originariamente concesso.

Conclusioni

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela della proprietà privata. Essa chiarisce che l’esistenza di una servitù di pubblico transito non conferisce al Comune un diritto illimitato sull’area. Il proprietario di un bene gravato da tale servitù può legittimamente opporsi a qualsiasi utilizzo che ecceda il semplice passaggio pedonale, come l’organizzazione di mercati, fiere o l’installazione di strutture fisse o temporanee. Per le amministrazioni comunali, la decisione è un monito a esercitare i propri poteri nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dai titoli e dalla legge, senza invadere indebitamente la sfera giuridica dei privati.

Una servitù di pubblico transito su un’area privata autorizza il Comune a installare bancarelle o chioschi?
No, la sentenza chiarisce che tale servitù è limitata al solo passaggio delle persone (transito) e non include il diritto di occupare l’area con strutture commerciali, anche se temporanee, poiché si tratta di un uso diverso e più gravoso per la proprietà privata.

Quali sono i poteri del Comune su un’area privata gravata da servitù di uso pubblico?
Il Comune può esercitare esclusivamente i poteri necessari a garantire e disciplinare l’uso pubblico previsto dal titolo costitutivo della servitù (in questo caso, il passaggio della collettività), ma non può concedere a terzi usi eccezionali o particolari che non siano espressamente consentiti.

Il proprietario del fondo servente può opporsi a un uso della servitù che ritiene eccessivo?
Sì, la sentenza conferma che il proprietario può agire in giudizio per far dichiarare l’inesistenza di diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dal titolo e per ottenere la cessazione di ogni turbativa che ecceda i limiti della servitù, come l’occupazione dell’area per fini commerciali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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