Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6582 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6582 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3636/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli ultimi due eredi di COGNOME NOME), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 388/2022 depositata il 23/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, premesso di esercitare da oltre cinquant’anni una servitù di passaggio su un fondo agricolo sito in agro di Paterno (PZ), INDIRIZZO, di proprietà del sig. NOME COGNOME, proponevano ricorso ex art. 703 c.p.c. al Tribunale di Potenza, denunziando che il COGNOME aveva arato il tratto del fondo sul quale si sarebbe svolto il transito, impedendo loro l’accesso ai terreni di rispettiva proprietà. Chiedevano, pertanto, che l’adito tribunale ordinasse il ripristino della strada e la reintegrazione nel possesso.
Il Tribunale, definita la fase interdittale con il diniego del provvedimento di reintegra, rigettava il ricorso anche a conclusione della fase di merito.
Avverso tale pronuncia proponevano appello tutti gli originari ricorrenti, ad eccezione di NOME COGNOME, i quali insistevano nell’originaria domanda, sostenendo che la corretta lettura delle deposizioni acquisite in primo grado confermava l’esercizio della servitù.
La Corte d’Appello di Potenza, nel contraddittorio con il COGNOME, ha riconosciuto, sulla base delle deposizioni raccolte in primo grado, raggiunta la prova sia del possesso della servitù di passaggio sia della condotta impeditiva realizzata dal Perente. La Corte d’appello ha conseguentemente ordinato il ripristino del possesso della servitù di passaggio, ordinando al COGNOME di astenersi da ulteriori turbative.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a otto motivi, cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, gli ultimi due ln qualità di eredi di NOME COGNOME.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denunzia ‘violazione e la falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., per nullità dell’atto introduttivo del giudizio per insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda Error in procedendo -Error in iudicando ‘ : sia il giudice di primo grado, sia il giudice d’appello hanno omesso l’esame e la pronunzia sull’eccezione di nullità del ricorso per la carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 c.p.c., attesa la genericità degli elementi di fatto sui quali si fondava la domanda (eccezione proposta in primo grado).
Il primo motivo è inammissibile, trattandosi di eccezione non accolta in primo grado e che il ricorrente neanche deduce di aver riproposto in sede di gravame, nonostante la sentenza impugnata, nel riportare la posizione assunta in appello dal COGNOME, attribuisca al medesimo una posizione puramente adesiva rispetto «alle conclusioni cui era giunto il primo giudice». Poiché l’art. 346 c.p.c. secondo cui “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate” – identifica nell’appello un gravame ad effetto devolutivo, limitato dalle specifiche censure avanzate o riproposte dalle parti nell’appello, è esclusa la possibilità di riproporre con il ricorso di legittimità le domande e le eccezioni sulle quali, per effetto del disinteresse della parte, si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 10330/2003).
In conseguenza della mancata riproposizione dell’eccezione in appello, l’esame del relativo motivo di ricorso per cassazione resta pertanto precluso (Cass. n. 12191/2018).
Il secondo motivo di ricorso denunzia ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in ordine alla circostanza che nel giudizio di reintegrazione da spoglio sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell’art 184 c.p.c., atteso che, come denunciato dall’odierno ricorrente, in corso di causa, è stato indicato, come oggetto, un bene diverso da quello menzionato nell’atto introduttivo -Error in procedendo ed in iudicando -Omessa valutazione degli atto di causa’ : i ricorrenti solo in corso di causa avevano infine precisato che il preteso possesso di servitù di passo si esercitava anche su fondi appartenenti a soggetti diversi dall’odierno ricorrente, realizzando così un inammissibile mutamento della domanda.
Il terzo motivo di ricorso denunzia ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., nullità della sentenza atteso che essendo stata rivendicata dagli odierni resistenti la servitù insistente su più fondi di proprietari diversi ed essendo stato convenuto solo il COGNOME la domanda doveva essere respinta soprattutto dalla Corte di Appello. Error in procedendo ed in iudicando -Omessa valutazione degli atti di causa’.
Il quarto motivo di ricorso denunzia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 102, 354 c.p.c. non potendo gli odierni resistenti rivendicare la servitù e quindi una pronuncia favorevole solo su parte dei fondi serventi, così che difetta lo stesso interesse alla pronuncia. Error in procedendo ed in iudicando -Omessa valutazione degli atti di causa’ : anche a volere ritenere che il vizio di contraddittorio non
imponesse il rigetto del ricorso, si giustificherebbe in ogni caso la nullità della sentenza e del procedimento, con conseguente cassazione della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
L’ actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l’esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l’esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio (Cass. n. 13818/2019).
Il quinto motivo di ricorso denunzia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Error in procedendo ed in iudicando per aver deciso con la sentenza di appello di attribuire agli appellanti un bene della vita mai rivendicato ed in particolare per aver reimmesso nel possesso della servitù su particella di terreno mai indicata e rivendicata’. La sentenza è censurata per avere ordinato la reintegrazione nel possesso della servitù anche su una particella (la n. 527) non compresa fra quelle oggetto di possesso indicate nella domanda.
Il motivo è infondato.
La doglianza risente dell’impostazione che ha ispirato i motivi precedenti. Fuori da tale logica non si comprende quale sia l’interesse del ricorrente a sollevare una simile censura, in quanto la particella 527, come egli stesso riconosce, appartiene a un diverso soggetto.
Il sesto motivo di ricorso denunzia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 Error in procedendo ed in iudicando -Nullità della sentenza e dell’intero procedimento’. Si deduce la nullità della sentenza a causa della mancata partecipazione al giudizio di appello di uno dei ricorrenti originari, il quale non aveva proposto l’impugnazione della sentenza di primo grado.
Il motivo è infondato.
Allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l’art. 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili (Cass. n. 31827/2022).
Il settimo motivo di ricorso denunzia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 nonché in relazione al comma 1 n. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Il motivo, il quale ripropone censure già proposte con i motivi precedenti, riguardanti in particolare la particella 527 e la violazione del litisconsorzio, è infondato per le medesime ragioni sopra indicate, cui non occorre aggiungere alcuna considerazione ulteriore.
Infine, con l’ultimo motivo di ricorso si denunzia la ‘nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha erroneamente percepito, dalla pluralità dei documenti la situazione dei luoghi- Error in giudicando per inesistenza del giudizio -Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 5 per erronea valutazione di un documento da parte del Giudice di merito. ‘
Il motivo è infondato.
Con esso di denunzia un supposto errore di percezione nella valutazione del titolo utilizzato della Corte d’appello ad colorandum possessonis . A sostegno della censura, il ricorrente richiama precedenti si questa Corte che avrebbero riconosciuto la sindacabilità in cassazione degli errori di percezione. Il richiamo, però, non giova al ricorrente, che non denunzia l’utilizzazione di una prova mai offerta, ma un preteso errore logico compiuto dal giudice di merito nella valutazione del documento. Si può aggiungere che il documento è stato richiamato dalla Corte di merito ad colorandum possessionis , investendo quindi un elemento privo di decisività nella logica della decisione. Il titolo, infatti, è richiamato dalla Corte d’appello a ‘ ulteriore conferma ‘ di un esito decisorio già giustificato sulla base delle deposizioni dei testimoni.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con addebito di spese, che debbono essere distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, come da istanza formulata in memoria.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge ; ordina la distrazione delle spese in favore dell’AVV_NOTAIO; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME