Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28903 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28903 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
Oggetto: Servitù di passaggio – Costituzione del padre di famiglia – Interpretazione relativo atto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05479/2019 R.G. proposto da
COGNOME E COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO virgola in INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME VINCENZO
-intimato –
Avverso la sentenza n. 1805 della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 27/9/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/9/2023 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2010, COGNOME NOME, proprietario dei terreni siti in Bucchianico, INDIRIZZO, in catasto al foglio 25, particelle 4081, 321 e 371, convenne in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari del fondo di cui alla particella 318, confinante con la particella 4081, proponendo actio interrogatoria servitutis e sostenendo che questi ultimi transitassero abusivamente sui terreni di sua proprietà, atteso che il passaggio era stato soltanto tollerato in ragione dei rapporti di parentela intercorrenti e del rispetto delle regole di buon vicinato, finché questi avevano palesato la volontà di accampare inesistenti diritti sullo stradello.
I convenuti, costituendosi, proposero a loro volta domanda riconvenzionale, chiedendo la costituzione della servitù di passo sulla strada oggetto di causa ai sensi dell’art. 1062 cod. civ. o, comunque, per usucapione ventennale del relativo diritto o, in estremo subordine, ai sensi dell’art. 1051 cod. civ. in ragione della interclusione alla via pubblica del proprio terreno (particella 318).
Con sentenza n. 293/2013, il Tribunale di Chieti respinse l’ actio interrogatoria servitutis proposta da COGNOME NOME e, in accoglimento di quella riconvenzionale, dichiarò acquisito per usucapione il diritto all’ampliamento della servitù di transito sulla strada poderale carrabile attraverso il fondo di proprietà dell’attore, fino alla larghezza di almeno 3 mt. per consentire la percorrenza a mezzi meccanici, avendo ritenuto che, all’esito dell’esame dell’atto pubblico di divisione del 1948, col quale NOME COGNOME aveva diviso il proprio terreno in tre appezzamenti, assegnandoli ai tre figli – NOME, NOME (nonno di NOME NOME) ed NOME (padre di COGNOME NOME) -, fosse pacifica l’esistenza della servitù di transito sulla strada interpoderale, sì da
doversene ritenere la costituzione convenzionale, che in quell’atto si facesse riferimento ad un viottolo di larghezza pari a 1 mt. transitabile dai germani NOME ed NOME, attraverso il quale raggiungere, da un lato, la INDIRIZZO (non già INDIRIZZO), percorrendo il fondo attribuito a NOME, e, dall’altro, la strada provinciale con accesso dal lato opposto e attraverso il fondo a confine di proprietà di COGNOME NOME, e che l’acquisto a titolo originario riguardasse soltanto l’ampliamento della servitù sullo stradello in questione, attesa la valenza confessoria da attribuire alla dichiarazione resa dall’attore, in interpello, riguardo alla realizzazione del tracciato, nel la sua maggiore ampiezza, fin da primi anni ’70, ad opera del padre NOME e, per effetto della sua percorrenza con l’autovettura, da parte del padre di NOME.
Il giudizio d’appello, incardinato da COGNOME NOME e nel quale si costituirono COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendone il rigetto, si concluse con la sentenza n. 1805/2018, pubblicata il 27 settembre 2018, con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila accolse parzialmente il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, accolse l’ actio negatoria servitutis proposta dall’appellante in primo grado limitatamente al fondo di sua proprietà distinto in catasto del Comune di Bucchianico alle particelle 321 e 371, ordinando agli appellati di astenersi dall’esercizio del transito, e dichiarò costituita, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ. in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME la servitù di passaggio sul fondo di proprietà dell’appellante di cui alla particella 4081 secondo il tracciato di larghezza pari ad 1 mt., come individuato e descritto nell’atto di divisione del 18 novembre 1948.
Contro la predetta sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Resta invece intimato COGNOME NOME.
Considerato che :
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e conseguenziale violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello escluso l’intervenuta usucapione della servitù di passaggio, sostenendo che, pur sussistendo i presupposti oggettivi della pretesa (presenza di opere visibili e permanenti di esercizio del passaggio per il periodo ventennale, confermata dalle dichiarazioni confessorie rese da COGNOME NOME in interpello), mancasse tuttavia il profilo soggettivo in ragione della sussistenza della situazione di tolleranza dell’esercizio del transito, la cui protrazione nel tempo era giustificata dal vincolo di parentela esistente tra NOME e NOME, cugini di secondo grado, e che la situazione di permissio fosse riferibile anche all’esercizio della servitù sulla particella 4081 secondo il più esteso tracciato di cui all’atto di divisione del 1948. Secondo i ricorrenti, invece, i giudici avevano omesso di considerare che essi e i loro danti causa non avevano mai chiesto il permesso di passare su quel tratto di strada, che COGNOME NOME e i suoi danti causa non avevano mai contestato o messo in dubbio il diritto di passaggio sulla strada della loro famiglia e di chi si recava nella loro proprietà, anche perché costituente l’unico accesso ad essa, e soprattutto che i rapporti tra le parti non erano mai stati del tutto amichevoli, come testimoniato dalla controversia insorta tra i loro danti causa (NOME COGNOME, padre di NOME, e NOME COGNOME, padre di NOME) alla fine degli anni ’70 e conclusasi con una transazione scritta. Quest’ultimo fatto, che costituiva, ad avviso dei ricorrenti, la prova della insussistenza di rapporti di cortesia tra le parti e, dunque, della tolleranza, avrebbe dovuto indurre i giudici a non invertire i principi di cui all’art. 2697
cod. civ. in tema di onere della prova e a valutare prove più incisive, anche perché il rapporto di parentela era, ai sensi del codice civile, di quinto grado.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto provata, sulla base di una semplice presunzione, l’esistenza della tolleranza atta ad escludere, sotto il profilo soggettivo, l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, pur oggettivamente riscontrata, mancando di valutare elementi documentali e confessori e percependo in maniera errata le risultanze in atti.
In particolare, i giudici di merito non avevano considerato che l’appellante, pur avendo detto, nell’atto di citazione, di avere sempre acconsentito alle richieste dei parenti che abitavano nei pressi di transitare sullo stradello, aveva poi affermato, in sede di interrogatorio formale, di non avere mai ricevuto richieste in tal senso, stanti i rapporti di parentela esistenti, e che il timore dell’appellante di subire un’azione possessoria, se non ave sse rimosso la sbarra con lucchetto da lui a un certo punto apposta, non avrebbe avuto ragion d’essere se il passaggio fosse stato esercitato per mera tolleranza.
Inoltre, i giudici di merito avevano frainteso lo stato dei luoghi, allorché avevano affermato che, alla stregua del confronto tra contratto e planimetrie catastali, il ragionamento del giudice di primo grado era errato, nella parte in cui aveva affermato che NOME e NOME godessero di un secondo accesso ad altra via pubblica dipartentesi dal confine con la proprietà di NOME COGNOME, non trovando tale affermazione conforto nelle dichiarazioni rese dai condividenti, in quanto a questa diversa proprietà si faceva
riferimento solo in relazione al riservato secondo accesso, da quel lato, per i fondi di NOME e NOME, ma non in relazione al transito per raggiungere la pubblica via. Ad avviso dei ricorrenti, invece, l’atto del 1948 confermava che già a quella data il fondo dei ricorrenti (eredi di NOME) fosse dotato non solo del primo accesso a monte (verso la INDIRIZZO), ma anche di un secondo accesso a valle (verso l’altra strada comunale individuata nella planimetria come strada INDIRIZZO e attualmente Pozzo Nuovo) e che lo stesso richiamo ad esso nella scrittura confermasse l’esis tenza anche di un percorso interponderale che vi ci conducesse, come confermato altresì dall’appellante in sede di interpello, quando aveva ammesso che, prima dell’inizio della strada privata, la proprietà apparteneva alla famiglia COGNOME (e dunque anche alla madre), che utilizzava la strada per andare al proprio fondo o alla strada comunale a valle denominata Pozzo Nuovo. Pertanto, poiché il percorso fino alla strada a valle esisteva fin dal 1948, il diritto di passaggio dei ricorrenti non era frutto di alcuna cortesia, ma un diritto già consolidato all’epoca.
3.1 I due motivi, da trattare congiuntamente perché parzialmente connessi, sono inammissibili.
Occorre, innanzitutto, chiarire, non essendo le censure del tutto perspicue al riguardo, come i giudici di secondo grado abbiano riconosciuto la dedotta servitù di passaggio esclusivamente con riguardo alla particella 4081, siccome descritta nell’atto di divisione del 1948, e limitatamente alle indicazioni dimensionali ivi contenute (mt. 1 di larghezza), ritenendola costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., e l’abbiano, invece, del tutto esclusa sia con riguardo alle particelle 321 e 371, sia alla maggiore estensione (mt. INDIRIZZO) con riguardo alla particella 4081, sostenendo che non ne fosse stata provata la costituzione per
destinazione del padre di famiglia per motivi sostanzialmente legati ai contenuti della citata scrittura del 1948, che non ne fosse stato dimostrato il possesso utile ad usucapire in quanto esercitato per mera tolleranza e che non potesse costituirsi in via coattiva per la mancata evocazione in giudizio dei proprietari dei fondi che sarebbero stati interessati dalla stessa, oltreché per la dimostrazione dell’interclusione del fondo dei ricorrenti.
Ciò chiarito, si evidenzia come i motivi di doglianza vertano sul rigetto delle prime due modalità di acquisto della servitù, atteso che la questione della prova della tolleranza, ancorata dai giudici di merito al rapporto di parentela e di buon vicinato esistente tra le parti, ma negata fermamente dai ricorrenti, rileva per la sola domanda di usucapione (primo e secondo motivo), e che la questione relativa agli esatti contenuti della scrittura del 1948, prospettata in termini di nullità della sentenza sostanzialmente per travisamento della prova, attiene alla sola domanda di riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia (secondo motivo).
3.2 Analizzando quest’ultima questione, nel rispetto dell’ordine delle domande originariamente proposte dai ricorrenti, deve osservarsi come la stessa non si confronti con i principi espressi da questa Corte in tema di travisamento della prova e compendiati nel principio secondo cui «il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ( demonstrandum ), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ( demonstratum ), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale
contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza » (Cass., Sez. 1, 06/04/2023, n. 9507; Cass., Sez. 3, 21/12/2022, n. 37382).
L’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è, infatti, censurabile in sede di legittimità in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 3, 21/12/2022, n. 37382), dovendosi intendere per «inesistenza» della prova il fatto che questa sia riferita a fonti mai acquisite o mai dedotte in giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti al processo, a prove costituite dall’elaborazione di contenuti informativi non riconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta o mediata (Cass., Sez. 3, 21/12/2022, n. 37382), o da cui sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, senza che rilevi, per contro, l’erronea valutazione del compendio probatorio, che attiene, invece, alla selezione, da parte del giudice di merito, di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto
(Cass., Sez. 3, 26/4/2022, n. 12971, Cass. Sez. 1, 6/4/2023, n. 9507).
La distinzione tra errore di percezione ed errore di valutazione è data, dunque, dal fatto che, mentre il primo cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova ed è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte, il secondo investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare e non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7187) se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 3, 21/12/2022, n. 37382).
Nel primo caso, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito deciso la causa sulla base di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, è esercitabile ove venga prospettata non solo l’assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori, i contenuti informativi tratti dal giudice, ma anche il carattere sicuramente decisivo di tale errore, nel senso che, in assenza di esso, la decisione sarebbe stata diversa, in termini non di mera probabilità ma di assoluta certezza (Cass., Sez. 3, 03/05/2022, n. 13918; Cass., Sez. 3, 26/4/2022, n. 12971).
Orbene, in disparte la questione della decisività dell’errore, in quanto susseguente a quella della ravvisabilità di un errore percettivo, deve ritenersi che, alla luce della scrittura del DATA_NASCITA come
trascritta nel ricorso e riportata nel provvedimento impugnato, manchi, nella specie, proprio quest’ultimo elemento.
Il documento in esame, infatti, stabiliva che « i tre appezzamenti di terreno formanti le tre sopra descritte quote sono attraversati da una stradella della larghezza di 1 mt. che dalla strada INDIRIZZO costeggia il pozzo che esiste sulla quota di NOME COGNOME e giunge fino al confine tra NOME COGNOME e NOME COGNOME » e che « per detta strada si eserciterà la servitù di passaggio a favore degli appezzamenti di NOME ed NOME su quello di NOME per raggiungere la strada comunale, e reciprocamente tra i fondi di NOME ed NOME, sia per raggiungere la detta strada comunale, sia per raggiungere il detto confine tra NOME e NOME COGNOME, dal quale lato esiste un secondo accesso ai fondi di NOME e NOME ».
Analizzando tale scrittura, che viene pedissequamente riportata in sentenza, in combinazione con le planimetrie catastali, i giudici di merito hanno ritenuto erronea la decisione di primo grado, sostenendo che l’estensione dalla servitù anche alle particelle 321 e 371, accertata in quella sede, non fosse coerente con le indicazioni della scrittura in esame, nella quale il riferimento ad esse era avvenuto soltanto al fine di richiamare il secondo varco per i fondi di NOME ed NOME, ma non per riconoscere altresì un transito attraverso esse onde raggiungere altra via pubblica.
Appare evidente come tale argomentazione, afferendo all’esame di una fonte acquisita al processo ed essendo affidata ai contenuti informativi da essa espressi, senza discostarsene, lungi da costituire un errore di percezione, abbia a che vedere esclusivamente con l’interpretazione della volontà delle parti enunciata nell’atto di divisione e, di conseguenza, con la valutazione della portata probatoria dal relativo documento, la quale, per costante
insegnamento di questa Corte, si traduce in una indagine di fatto sugli effetti avuti di mira dalle parti, affidata al giudice di merito (Cass., Sez. 1, 9/4/2021, n. 9461) e insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione (Cass., Sez. 6-3, 11/2/2021, n. 3590).
Che il ragionamento decisorio abbia avuto a che fare con la valutazione della portata negoziale dell’atto di divisione, senza attribuire ad esso contenuti oggettivamente ed inequivocabilmente diversi da quello loro attribuito, appare ulteriormente dimostrato dalle ulteriori considerazioni svolte dai giudici d’appello, nella parte in cui hanno evidenziato come tale scrittura non potesse neppure contemplare le particelle 321 e 3 71, in quanto non erano all’epoca di proprietà del comune dante causa, essendo state rispettivamente acquistate nel 1963 da NOME e nel 2002 da COGNOME NOME, aspetto questo che, non confutato espressamente benché costituente a sua volta ulteriore ratio decidendi , si pone in linea con il principio secondo cui la fattispecie non negoziale della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia postula, oltre all’esistenza di opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, anche l’originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell’acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà (Cass., Sez. 2, 11/2/2009, n. 3389; Cass., Sez. 2, 20/7/2009, n. 16842).
Alla stregua di quanto detto, il secondo motivo deve ritenersi inammissibile.
3.3 Il primo motivo è parimenti inammissibile.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l’uso
prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (Cass., Sez. 2, 16/04/2018, n. 9275).
Tuttavia, gli atti di tolleranza, che secondo l’art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso e che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio , conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto, nell’indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e quindi sia inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell’esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass., Sez. 2, 22/5/1990, n. 4631).
Pertanto, il fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale
inidonea, ai sensi dell’art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass., Sez. 2, 27/04/2006 , n. 9661), atteso che soltanto in presenza di rapporti di mera amicizia o buon vicinato è più difficile, per la loro labilità e mutevolezza, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass., Sez. 2, 29/05/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 20/02/2008, n. 4327).
È in applicazione di tali principi che i giudici di merito hanno, nella specie, escluso anche l’acquisto della servitù di passaggio sulle particelle 321 e 371 per intervenuta usucapione, superando la presunzione di incompatibilità della tolleranza con l’uso prolungato del bene attraverso la valorizzazione del rapporto di parentela intercorrente tra le parti.
E questa valutazione è insindacabile in sede di legittimità, rientrando nei normali poteri di valutazione probatoria del giudice la qualificazione degli atti che vengono invocati come esercizio di fatto della servitù, quali atti di mera tolleranza, in considerazione della strutturale saltuarietà degli stessi, senza che la controparte sia gravata dell’onere di provare tale specifica inidoneità ad integrare il possesso ad usucapionem (Cass., Sez. 2, 1/8/2008, n. 21016).
In tema di prova, infatti, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass.,04/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass.,07/02/2004 n. 2357), mentre la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056).
Né può dirsi che la mancata considerazione della risalente lite del 1971 intercorsa tra i danti causa delle parti (neppure tra esse), possa dirsi «fatto decisivo» per il giudizio nell’accezione chiarita da questa Corte, secondo cui la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ovvero riconosciuto, a determinare una diversa ricostruzione, sicché esso asserisce al nesso di causalità tra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il
vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa (in tal senso, Cass., Sez. L, 14/2/2013, n. 3668). Tale episodio, infatti, non è affatto conferente con il decisum , che, al fine di affermare la tolleranza, ha valorizzato non già i rapporti di buon vicinato, che sarebbero stati incisi dalla lite, peraltro risolta in via conciliativa, bensì quelli di parentela, essendo le parti cugine di secondo grado e i loro danti causa germani.
Alla stregua di quanto detto, deve allora dichiararsi l’inammissibilità anche del primo motivo, siccome afferente interamente al merito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 28/9/2023