Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 602 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 602 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8889/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1080/2022 depositata il 18/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata risulta che il Condominio dello stabile sito in LevantoINDIRIZZO, ha promosso dinanzi al Tribunale della Spezia un giudizio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, al fine di fare accertare l’insussistenza sul cortile condominiale di una servitù di passaggio a favore degli immobili di cui i predetti soggetti erano titolari in parte della piena proprietà, in parte della nuda proprietà ed in parte dell’usufrutto.
I convenuti hanno domandato in via riconvenzionale accertarsi l’acquisto della servitù in questione per usucapione.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha rigettato l’ actio negatoria servitutis del Condominio ed ha accolto la domanda riconvenzionale.
Impugnata detta sentenza da parte del Condominio, nella resistenza degli appellati, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1080/2022 pubblicata il 18.10.2022, ha accolto l’appello, accertando, in totale riforma della decisione di primo grado, l’insussistenza della servitù di passaggio sull’area oggetto di causa ed ordinando agli appellati la cessazione del passaggio ivi esercitato, nonché rigettando la domanda riconvenzionale degli appellati medesimi.
Nella motivazione la Corte ha ritenuto insussistenti sia il presupposto dell’apparenza della servitù sia l’elemento dell’ animus possidendi in capo agli appellati.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di cinque motivi.
Il Condominio INDIRIZZO ha resistito con controricorso.
Formulata proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c., i soli ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno domandato la decisione della causa.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, a seguito della proposta di definizione anticipata formulata ex art. 380bis c.p.c., non hanno conferito al difensore una nuova procura speciale e non hanno domandato la decisione del ricorso, sicché, quanto ad essi, il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi ex art. 391 c.p.c. a dichiarare l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1027, 1028, 1031, 1158 e 1061 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo (posa in opera del cancello ed accertamento C.T.U.).
Sostengono i ricorrenti che, come emerso dalla C.T.U., la presenza di una comunicazione tra la scalinata proveniente dal Condominio di INDIRIZZO, di cui essi fanno parte, ed il cancello di accesso all’area del Condominio INDIRIZZO INDIRIZZO, oggetto del contendere, oltre alla pavimentazione dell’area stessa, costituirebbero opere visibili e permanenti, inequivocabilmente riferibili all’esercizio del diritto in questione. Si contesta, inoltre, l’asserzione della Corte d’appello, secondo cui ‘ il cortile antistante il Condominio rappresenta l’unico accesso per i proprietari del Condominio di INDIRIZZO, come riferito dalla teste NOME COGNOME, negando che ciò risulti dall’istruttoria compiuta ed evidenziando che « la parte del selciato tra il porticato ed il cancello è usufruita soltanto dai ricorrenti non avendo gli appellanti alcun interesse a recarsi verso il Condominio di INDIRIZZO » (cfr.: ricorso, a pag. 10); inoltre, sarebbe irrilevante la presenza a terra di due scritte che indicano trattarsi di proprietà privata, mentre l’apposizione del cancello
sarebbe indicativa della destinazione al passaggio in via esclusiva da parte dei medesimi e dell’utilità dello stesso. Essi, infine, lamentano che l’asserzione da parte della Corte d’appello della mancata prova del requisito dell’apparenza non sia supportata da alcuna concreta spiegazione del convincimento raggiunto; a loro parere, il fatto che la recinzione posta al limite dell’area oggetto di causa sia interrotta da un cancello, anziché da una semplice apertura, sarebbe indicativo dell’asservimento di un fondo all’altro.
Il motivo in esame è inammissibile.
Deve premettersi che il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un ” quid pluris ” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (cfr.: Cass. n. 11834/2021; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 6665/2024; Cass. n. 25493/2024).
Inoltre, ai fini dell’usucapione della servitù di passaggio, non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr.: Cass. n. 29555/2023).
In concreto, peraltro, i ricorrenti, anziché ravvisare specifiche violazioni di quanto innanzi osservato, sollecitano di fatto un riesame del merito.
Ebbene, quanto alla censura formulata ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., deve rilevarsi che questa Corte (cfr.: Cass. n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n. 4500/2007) ha più volte affermato che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dalla norma in questione, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; pertanto, risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.
Quanto, poi, al vizio di violazione di legge, esso consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019; si veda anche: Cass. n. 25182/2024).
Ora, la Corte d’appello ha compiutamente indicato i principi di diritto applicati e le risultanze di fatto, con le relative prove poste a fondamento della decisione, e detto iter argomentativo, in quanto non manifestamente incongruo e incoerente, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il Giudice abbia travisato la deposizione resa dalla teste
NOME COGNOME, ed evidenziano che l’asserzione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui « non vi è altro accesso se non quello antistante gli appartamenti », non trova riscontro nella deposizione in questione, la quale ha fatto riferimento al passaggio alternativo sul terreno di cui alle particelle 680 -681, non oggetto di causa, e, quanto alla striscia di terreno oggetto del contendere, si è limitata a dichiarare che « i condomini di INDIRIZZO utilizzano il passaggio segnato in blu per accedere alle loro abitazioni ». Inoltre, la conformazione dell’area renderebbe palese l’esclusiva destinazione di essa all’esercizio della servitù.
Il motivo è infondato.
Come affermato da questa Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; quanto, poi, alla doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente
apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
In concreto, nella sentenza impugnata si è fatto espresso riferimento alla necessità, onde ritenere configurabile il requisito dell’apparenza, della prova di un collegamento univoco fra le opere finalizzate al passaggio e la loro destinazione a servire il fondo dominante e, dopo essersi esclusa la rilevanza degli accertamenti peritali ai fini della prova, si è fatto richiamo non solo alla deposizione della teste COGNOME, ma anche alle conferme fornite « dai testi di parte convenuta »; pertanto, la deposizione sopra indicata non è l’unica prova considerata ai fini della decisione.
Inoltre, stando a quanto affermato sempre dalla predetta teste, « i condomini di INDIRIZZO utilizzano il passaggio segnato in blu per accedere alle loro abitazioni »; ebbene, l’utilizzo promiscuo consente di escludere che il passaggio per cui è causa sia univocamente destinato all’esercizio della servitù, anche ove si ammetta, astrattamente, l’esistenza di ulteriori accessi alle abitazioni del Condominio di INDIRIZZO ed anche ove si consideri la conformazione dell’area, composta da un marciapiede pavimentato, da una zona in battuto di cemento e da un’aiuola verde (cfr.: ricorso, alle pagine 7 e 8).
Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova testimoniale.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha travisato la prova e non ha valutato le testimonianze in contrasto con quella della teste COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
Quanto al travisamento della prova, come osservato da questa Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 5792/2024), esso ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio e trova il suo istituzionale
rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Nella specie, i ricorrenti, a parte la questione dell’unicità o meno degli accessi al Condominio di INDIRIZZO, già vista innanzi, non hanno indicato alcun concreto errore percettivo, limitandosi, invece, a contrapporre alla motivazione resa dalla Corte d’appello quella contenuta nella sentenza di primo grado.
Quanto, poi, all’asserita omessa valutazione delle prove testimoniali in contrasto con quanto riferito dalla teste COGNOME, deve osservarsi che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.: Cass. n. 21412/2006; conf.: Cass. n. 4391/2007; Cass. n. 16346/2007).
In concreto, la Corte d’appello, affermata la mancanza di prova circa il requisito dell’apparenza delle opere assertivamente destinate all’esercizio della servitù, ha ritenuto insufficienti le testimonianze assunte quanto alla sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù stessa.
La mera citazione delle deposizioni attestanti il passaggio degli odierni ricorrenti sulla striscia di terreno oggetto di causa non contraddice l’affermazione della corte di merito ed il motivo di ricorso si risolve, ancora una volta, in un’istanza di riesame del giudizio fattuale.
Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., risultando la motivazione totalmente mancante o meramente apparente « nella misura in cui è stata fondata con un semplice richiamo ad una deposizione della COGNOME, che non ha potuto fornire alcun valido elemento »; la mera apparenza sarebbe data dal fatto che la motivazione « esplicita le ragioni delle decisioni in modo completamente riduttivo da svuotarne ogni sostanza argomentativa » (cfr.: ricorso, a pag. 21), ciò per l’asserito omesso esame delle deposizioni diverse da quelle della teste COGNOME, nonostante la loro rilevanza ai fini della decisione.
In relazione alle argomentazioni di cui sopra, vanno qui richiamate le considerazioni già formulate quanto al motivo precedente, considerazioni che conducono a ritenere inammissibile anche il presente motivo.
Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 -1158 c.c. con riferimento all’ animus possidendi .
In particolare, premesso che doveva considerarsi ininfluente, a tal fine, la pregressa proposizione, peraltro da parte di due soli condomini, di un ricorso possessorio relativo ad un passaggio alternativo, i ricorrenti hanno nuovamente richiamato le risultanze delle deposizioni testimoniali ed hanno osservato che « in ogni caso la circostanza che gli occupanti del Condominio INDIRIZZO potessero usufruire di altro passaggio, saltuariamente o meno, è ininfluente in quanto trattandosi di servitù volontaria, la stessa è liberamente sostituibile con riferimento in particolare al concetto di utilità che può consistere (art 1028 cc) nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante ».
Il motivo in esame risulta inammissibile, visto che la valutazione degli elementi acquisiti con l’attività istruttoria, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e che in questa sede non è ammesso un riesame del merito.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con riguardo a tutti i ricorrenti, ivi compresi NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, a fronte della proposta di definizione anticipata, non hanno formulato istanza di decisione; invero, come affermato da questa Corte in un’ipotesi analoga, in tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., qualora l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non solo la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata (cfr.: Cass. n. 10164/2024).
Quanto ai soli ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380bis , ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sussistono i presupposti per la condanna al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende; sussistono infine i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio quanto ai ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME; rigetta il ricorso quanto agli altri ricorrenti; condanna tutti i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15% ed accessori di legge; visti gli artt. 380bis , ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condanna i ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento di euro 1.500,00 in favore del controricorrente, ed al pagamento di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME