SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1372 2025 – N. R.G. 00000534 2024 DEPOSITO MINUTA 16 12 2025 PUBBLICAZIONE 16 12 2025
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa
nr 534/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova in INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di appello;
APPELLANTE
contro
elettivamente domiciliata in Messina in INDIRIZZO
INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, INDIRIZZO presso l’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l’AVV_NOTAIO;
APPELLATA
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del GDP in La Spezia presso l ‘AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l’ Appellante:
-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO annullare la sentenza nr. 138/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia in data 9 febbraio 2024 e mai notificata al legale costituito in quanto viziata ex art. 360 comma 5 cpc per contraddittorietà della motivazione, per violazione e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 1223, 1227, 1490, 1493, 1497 e 2967 C.C. nonché in relazione all’art. 102 C.P.C., per violazione e/o erronea applicazione delle leggi speciali DM 37/2008, DPR 74/2013, D. Lgs. 48/2020 tutte richiamate dall’opponente in relazione alla regolamentazione specifica della materia impianti di riscaldamento, nonché per violazione e/o erronea applicazione della normativa a tutela del consumatore artt. 128 e 129 Codice del Consumo.
Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra da parte del sig. stante la insussistenza di alcun tipo di inadempimento contrattuale da parte del medesimo anche alla luce dell’accertata mancanza di vizi e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento dei beni venduti.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e rifusione integrale delle spese di CTU espletata nel primo grado di giudizio nonché rimborso delle spese relative alla CTP sempre relativa al primo grado di giudizio.
-IN INDIRIZZO
nella denegata ipotesi in cui la domanda proposta dalla sig.ra venga anche solo parzialmente accolta e confermata nei confronti del convenuto ferme restando le argomentazioni difensive svolte nell’atto di appello,
alla luce della accertata mancanza di vizi e difetti di funzionamento in relazione alla caldaia venduta,
alla luce della insussistenza di alcun tipo di accertamento tecnico intervenuto nel giudizio in ordine alla impossibilità di procedere alla certificazione della caldaia e della canna fumaria ovvero alla sua non conformità alla normativa tecnica vigente,
dichiarare la piena validità della vendita della caldaia e la parziale risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti contraenti solo ed esclusivamente in punto vendita della canna fumaria;
conseguentemente, stante le circostanze evidenziate nella narrativa dell’atto di appello così come emerse nel corso del giudizio di primo grado, dichiarare comunque la responsabilità concorsuale della sig.ra ex art. 1227 C.C. nella causazione del danno derivante
dalla compravendita della canna fumaria per le ragioni esposte nella misura meglio ritenuta di giustizia;
contestualmente, rilevato che la canna fumaria del diametro da 100 mm era esplicitamente prevista del manuale di istruzione e funzionamento fornito direttamente dalla società
per il modello di caldaia venduto alla sig.ra dichiarare comunque la mancanza di negligenza professionale da parte del sig. ovvero la mancanza di adeguate informazioni alla parte acquirente, e conseguentemente dichiarare la tenuta nella sua qualità di ditta costruttrice della caldaia nonché nella sua qualità di redattrice del manuale di istruzione a tenere completamente indenne il da ogni conseguenza derivante dalla soccombenza eventualmente confermata da codesta Corte di Appello Ill.ma.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i giudizi.
-SEMPRE IN INDIRIZZO
nel caso in cui la sentenza emessa dal tribunale di La Spezia venga integralmente confermata e comunque non venga modificata nel dispositivo finale ordinare alla sig.ra la restituzione sia della caldaia a suo tempo acquistata dal sig. che dell’intera canna fumaria in quanto spettanti di diritto al medesimo ovvero, nel caso in cui i predetti beni siano stati nel frattempo demoliti e/o ceduti a terzi, condannare la sig.ra a corrispondere al sig. il valore commerciale dei predetti beni ovvero quanto ritenuto di giustizia rispetto al prezzo di acquisto considerati i pochi anni di vita dei medesimi beni e la circostanza che si tratta di beni assolutamente durevoli destinati a funzionare per decine di anni.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio. ‘
Per l’appellata appellante incidentale
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di appello disattesa ogni contraria eccezione e difesa
Rigettare l’appello proposto da e confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata in ordine alle domande svolte nei confronti di ;
Accogliere l’appello incidentale in ordine alla condanna al 50% delle spese di lite di nei confronti delle terze chiamate in causa da parte del
, ovvero e e conseguentemente riformare la sentenza in punto di condanna alle spese ponendo le stesse carico del solo .
Si ripropongono in ogni caso, per mero scrupolo tuzioristico, le conclusioni già svolte in primo grado
Nel merito
Ritenere e dichiarare che la caldaia e/o l’impianto di canna fumaria oggetto del contratto hanno un difetto originale di conformità e che quale venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione della caldaia e/o della canna fumaria fornite entro un termine congruo;
Ritenere e dichiarare che la caldaia e/o l’impianto di canna fumaria oggetto del contratto presentano gravi vizi e difetti tali da impedire di assolvere alla funzione concreta assunta come
essenziale dalle parti nonché gravi vizi e mancanza di qualità rilevanti ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c.;
Ritenere e dichiarare risolto il contratto per consegna di aliud pro alio poiché i beni formiti (canna fumaria e caldaia) soo del tutto insuscettibili di assolvere alla funzione del bene contratto, in relazione ai bisogni dell’acquirente;
Ritenere e dichiarare risolto il contratto per inadempimento alle obbligazioni di posa e collaudo contrattualmente previste, nonché in ogni caso agli obblighi di informazione gravanti sul professionista, e che quale venditore non ha provveduto all’adempimento delle obbligazioni entro un termine congruo;
5) Conseguentemente dichiarare risolto il contratto intercorso tra e anche alla luce del grave inadempimento di e condannare al pagamento in favore della signora della somma di € 7.088,97 quale restituzione del prezzo oltre interessi legali e moratori; In via istruttoria
In via istruttoria si chiede ove ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 356 c.p.c., l’ammissione dei mezzi istruttori articolari in primo grado e non ammessi ed in particolare interrogatorio formale di e del rappresentante legale della nonché prova testimoniale sulle seguenti circostanze.
Vero che prima della formulazione della proposta che si rammostra al teste (doc. 2) ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione della signora e redatto il progetto della canna fumaria come da documento 3 che si rammostra;
Vero che i pezzi della canna fumaria venivano inviati in data 7 dicembre 2018 ma mancavano alcuni pezzi poi forniti successivamente.
Vero che la caldaia veniva consegnata solo in data 17 dicembre 2018 con un ritardo di 12 giorni rispetto a quanto concordato.
Vero che la caldaia arrivava senza il libretto di istruzioni e che questo veniva inviato successivamente da
Vero che riferiva che non poteva mandare alcun idraulico ad effettuare il montaggio nel mese di dicembre 2018;
Vero che riferiva che comunque l’idraulico doveva solo allacciare due tubi, montare il kit per la produzione di acqua calda fornito dallo stesso e montare la canna fumaria sulla base del progetto dallo stesso redatto;
Vero che l’idraulico che ha allacciato i tubi e montato la canna fumaria ha seguito le pedisseque istruzioni di che era a stretto contatto telefonico con lui
Vero che dopo il montaggio della caldaia della caldaia e della canna fumaria sulla base del progetto e con i pezzi forniti da , questo ultimo inviava il tecnico dell’assistenza della RAGIONE_SOCIALE di con sede in Cernaia (Pisa) per il collaudo dell’impianto e la prima accensione di quanto fornito;
Vero che fissava un primo appuntamento per l’accensione e il collaudo con il centro assistenza per la data del 17 dicembre 2021 come da messaggio che si rammostra (doc. 29);
Vero che veniva presso l’abitazione della in data 24 dicembre 2018;
Vero che stesso provava per oltre 4 ore, senza esito, di provare l’accensione.
Vero che la caldaia, tuttavia, non si accendeva per un problema di scheda tecnica e il tecnico rinviava l’accensione e il collaudo dopo le ferie natalizie.
Vero che la e famiglia, dunque erano costretti a dover trascorrere senza impianto di riscaldamento le ferie di Natale.
Vero che il tecnico dell’assistenza della tornava solo in data 10 gennaio 2019 alla riapertura dell’azienda dopo le feste con la nuova scheda per effettuare la prima accensione e il collaudo
Vero che in data in questo intervento, toglieva anche il kit sanitario per la produzione automatica dell’acqua calda e sostituiva i cablaggi e accendeva la caldaia .
Vero che dopo soli 6 giorni, in data 16 gennaio 2019 la caldaia non funzionava bene e la e i suoi familiari contattavano nuovamente il tecnico dell’assistenza e lamentando il non corretto funzionamento come da messaggio che si rammostra al teste (doc. 30);
Vero che si inviavano a e a le foto che si rammostrano al teste (doc. 30) ?
Vero che la notava e segnalava un eccessivo riscaldamento e gli sembrava che la caldaia non fosse stata coibentata;
Vero che in data 8 febbraio 2019, dopo numerose chiamate, ritornava il tecnico dell’assistenza della RAGIONE_SOCIALE– il quale montava la coibentazione che non era presente e sostituiva alcune parti che si erano rovinate – porta fuoco, cassetto ceneri deformato,display sostituito. Co
Vero che nell’occasione il si avvedeva che mancavano, inoltre n. 2 ferri di tenuta turbolatore.
Vero che la situazione, dopo il secondo intervento dell’assistenza, tuttavia , non migliorava: i termostati automatici non funzionavano e tutte le mattine la caldaia veniva trovata spenta.
Vero che in data 18 febbraio 2019 la segnalava al tecnico dell’assistenza e al che la caldaia bruciava male e il pellet si incastrava continuamente causando lo spegnimento della caldaia. w) Vero che dal 18 al 20 febbraio la caldaia funzionava ancora peggio e si bloccava e spegneva anche durante il giorno e non più solo la notte.
Vero che veniva, inoltre, contattato nuovamente ma la caldaia continua ad avere le stesse problematiche, bruciava male, il pellet era bloccato e si spegneva.
Vero che dal 22 febbraio 2019 si provvedeva a chiamare e a mandare messaggi al ma il centro assistenza della RAGIONE_SOCIALE ( non rispondeva più al telefono e alle chiamate della e dei suoi familiari.
Vero che alla luce del mancato riscontro da parte dell’assistenza della si contattava nuovamente
aa) Vero che la e i suoi familiari contattavano, anche direttamente l’azienda produttrice –in persona dell’ing .
bb) Vero che l’ingegnere tramite telefono guidava la e suoi familiari nella
sostituzione dei parametri di taratura della caldaia promettendo che sarebbe venuto personalmente a verificare la situazione.
cc) Vero che ogni giorno per circa una decina di giorni sempre con il telefono e sotto le direttive dell’ing della si provavano a cambiare i vari parametri.
dd) Vero che nonostante ciò la caldaia, tuttavia, continuava a non funzionare correttamente e la situazione non migliorava.
ee ) Vero che se si utilizzava l’acqua calda unitamente al riscaldamento il riscaldamento si fermava, che la fiamma non era costante e non bruciava adeguatamente il pellet, che la temperatura dell’acqua era a 47 gradi e i radiatori erano tiepidi, nonché ulteriori problematiche e che di ciò si informava l’ing inviando foto e video come da screenshot che si allegano e che si mostrano al teste (doc 31)
ff) Vero che l’ingegnere della riferiva di sospettare che il pessimo funzionamento della caldaia derivasse da una non adeguatezza della canna fumaria fornita e progettata da .
gg) Vero che l’ing prendeva contatti con dell’assistenza tecnica;
hh) Vero che in data 7 marzo 2019 proponeva la sostituzione della caldaia con una nuova purché si firmasse una liberatoria e si installasse una canna fumaria adeguata. (doc. 11)
ii) Vero che non indicava e precisava, nonostante ciò fosse stato espressamente richiesto, quale fosse la canna fumaria adeguata da installare.
jj) Vero che il 18 marzo 2019 si sviluppava un incendio nella caldaia che arrivava nel cassetto sottostante e invadeva il vano che contiene il pellet.
kk) Vero che l’incendio veniva, fortunatamente, domato tempestivamente.
ll) Vero che l’assistenza della veniva più volte contattata e chiamata dal mese di marzo 2019 sino al dicembre 2021 e che non rispondeva al telefono
mm) Vero che l’assistenza della effettuava la manutenzione periodica della caldaia e dell’impianto nel mese di febbraio 2020 e poi veniva contattato più volte ma non rispondeva alle chiamate
nn) Vero che la caldaia serve anche per la produzione di acqua calda
oo) Vero che la e i suoi familiari dovevano accendere manualmente la caldaia ogni volta che dovevano utilizzare la stessa anche per farsi una doccia perché temevano che potesse svilupparsi un incendio
pp) Vero che venivano regolarmente effettuate quotidianamente tutte le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia come da libretto di istruzioni che si mostra (pagine 27, 28 e 29 doc. 26)
qq) Vero che la caldaia, dopo le pulizie del braciere effettuata quotidianamente e di tutte si bloccava comunque dopo qualche ora di funzionamento come da video che si mostrano al teste (doc. 32)
rr) Vero che la caldaia è stata sostituita nel mese di dicembre 2021 in data con altra caldaia a pellet di altra ditta;
Si indica come testi
,
,
,
Disporre il rinnovo della CTU o il richiamo del
CTU alla luce delle osservazioni sovra esposte e all’esito dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale al fine di verificare il non corretto funzionamento della caldaia e/o della canna fumaria fornita,
Con vittoria di spese e compensi’;
Per l’appellata :
Tanto premesso, in persona del legale rapp.te pro tempore, ut supra rappresentata e difesa, insiste per l’accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
‘Voglia Codesta Ecc. ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, rifiutato il contraddittorio in ordine alle deduzioni, istanze, allegazioni, domande e/o eccezioni nuove da chiunque formulate,
NEL MERITO
-dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dal Signor , in proprio nonché quale titolare dell’omonima ditta individuale, in relazi di manleva formulata per la prima volta in appello nei confronti di quale azienda costruttrice del generatore e redattrice del manuale d’uso e manutenzione, in quanto nuova e comunque infondata in fatto ed in diritto,
-rigettare l’appello principale in relazione alla predetta domanda nei confronti di nonché l’appello incidentale, per i motivi esposti nella comparsa di risposta e nel trattazione scritta per l’udienza del 26.09.2024 e,
-per l’effetto confermare, anche in punto spese, la sentenza n. 138/2024 del Tribunale di La Spezia pubblicata il 09.02.2024 nella parte in cui esclude qualsivoglia responsabilità in capo
a
-In ogni caso condannare entrambi gli Appellanti, principale e incidentale, alla rifusione in favore di degli oneri e spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA
-ci si oppone all’integrazione peritale chiesta dall’Appellante in quanto relativa ad una domanda nuova e comunque superflua ed esplorativa, risultando documentale che il diametro di 100 mm, indicato a pag 7 del manuale di uso e manutenzione si riferisce alla sezione interna dell’uscita fumi del generatore e che il richiamo alla canna fumaria in muratura rappresentata a pag. 9, FIG. 2, del predetto manuale, non è pertinente.
-Ci si oppone alla richiesta di rinnovo della ctu -peraltro non possibile, giacché per stessa ammissione del Patrocinio della Signora la RAGIONE_SOCIALE Line RAGIONE_SOCIALE sanitaria e l’impianto fumario a suo servizio sono stati smantellati e sostituiti- nonché di chiamare a chiarimenti il perito, come pure alle istanze istruttorie testimoniali formulate da parte Appellata/Appellante incidentale, avendo ad oggetto fatti e circostanze sui quali si è formato il giudicato; nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati a prova contraria, indicandosi a testimone il Signor , residente in San Donà di
INDIRIZZO), INDIRIZZO;
–
si rinnova la richiesta di espungere i file video dimessi quali doc. 32) dal Patrocinio di in primo grado, in quanto disconosciuti, privi di data certa e for assenza di contraddittorio con le altre parti. Con osservanza.’
Per :
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis , previa declaratoria di tardività ed inammissibilità del capo d’appello relativo alla presunta erroneità del libretto di manutenzione del termoprodotto per cui è causa e degli altri capi d’impugnazione relativi a nuove questioni e domande, confermare la sentenza del Tribunale di La Spezia in ogni parte, mandando assolta da qualsivoglia responsabilità ed obbligo, oltreché mandando esente la conchiudente dalla richiesta manleva,
dichiarando infondata ogni domanda nei confronti dell’assicurata e della conchiudente, salvo il doveroso richiamo agli stretti limiti della Polizza azionata laddove vigenti, con tutte le limitazioni, condizioni, scoperti, franchigie, esclusioni previste dalla Polizza, dalle Condizioni Particolari di Polizza, dalle Condizioni Generali di Assicurazione ex adverso azionate (se ed in quanto azionate).
Vinte le spese di lite del primo e del secondo grado e quelle di CTU, con condanna dell’appellante ex art. 96 cod. proc. civ. ‘
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (acquirente) citava in giudizio (venditore), chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera con collaudo di un impianto composto dal caldaia a pellet e canna fumaria, oltre risarcimento del danno, deducendo a fondamento della domanda la presenza di vizi dei prodotti forniti e l’ inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte.
Era accaduto che nel mese di ottobre 2018 la avesse contattato per l’acquisto di una caldaia pellet per la produzione di acqua calda ed il riscaldamento e che quest’ultimo, dopo aver eseguito un sopralluogo, ave sse concordato la fornitura.
La effettuava il pagamento anticipato il 7.11.2018, ed il 17.12.2018 venivano consegnati i prodotti ordinati. La si rivolgeva quindi ad idraulico di propria fiducia per l’installazione a proprie spese, dopo di che inviava il 24.12.2018 un tecnico abilitato ( per il collaudo e la prima accensione. Il tecnico, tuttavia, rilevato un problema alla scheda tecnica che impediva l’accensione , rinviava il collaudo a dopo le festività natalizie.
Il 10.01.2019 il medesimo tecnico ( provvedeva alla sostituzione gratuita (per politica di vendita della ditta fornitrice) della scheda tecnica, ed alla rimozione del kit per la produzione di acqua calda ed alla sostituzione dei cablaggi, ed in data 8.02.2019, su richiesta della signora che continuava a lamentare malfunzionamenti della caldaia e eccessivo riscaldamento della stessa, effettuava alcune sostituzioni di parti dell’impianto rovinate , e montava la coibentazione.
Verificatisi nuovi malfunzionamenti, la non ricevendo risposta dall’assistenza tecnica, ricontattava , il quale non forniva riscontro. La contattava dunque direttamente la casa produttrice della caldaia ( ) che indicava telefonicamente la possibili soluzioni, fino a quando, il 7 marzo 2019, ritenendo che le problematiche derivassero dalle dimensioni della canna fumaria (diametro 100 mm in luogo dei 150 indicati dalla casa produttrice), proponeva la
sostituzione della caldaia a condizione che la signora provvedesse alla installazione di canna fumaria adeguata, ma la rifiutava tale soluzione.
Il 14.03.2019 la denunciava nuovamente al il malfunzionamento della caldaia, chiedendo la riduzione del prezzo, la sostituzione della canna fumaria ed il risarcimento del danno.
Il 22.03.2019 la metteva in mora altresì , chiedendo la sostituzione della caldaia.
Il 26.03.2019 rispondeva negando ogni addebito ed attribuendo la responsabilità dei difetti alla casa produttrice.
Il 4.04.2019 l’attrice si rivolgeva nuovamente alla , che cercava inutilmente di trovare una soluzione transattiva.
Nel luglio 2019 la procedeva con la negoziazione assistita, e poi ad accertamento tecnico preventivo nei confronti di , chiedendo la risoluzione del contratto per difetto di conformità del bene e per la mancata riparazione e/o sostituzione dello stesso, e la presenza di vizi gravi e mancanza di qualità ex art 1490 c.c. chiamava a sua volta in causa la produttrice
la quale a sua volta chiamava in causa la propria compagnia RAGIONE_SOCIALE: entrambe le chiamate si costituivano in giudizio rigettando ogni addebito.
2. All’esito dell’espletamento della disposta CTU , il Giudice, rigettata l’eccezione preliminare di novità della domanda precisata nelle memorie 183 cpc, qualificava il contratto quale semplice vendita ex art 1470 c.c. , essendo le prestazioni di posa in opera e collaudo servizi collaterali, nell’ambito dei quali anche il disegno della canna fumaria doveva considerarsi più che un progetto un mero prospetto finalizzato ad agevolare l’ordine del materiale ed il corretto montaggio del prodotto.
Evidenziava il Giudice che d all’istruttoria fosse emerso che il non si fosse occupato del montaggio e del l’installazione dell’impianto, affidato dalla ad idraulico di propria fiducia.
La CTU aveva inoltre escluso malfunzionamento dell’impianto , sicché non poteva configurarsi una responsabilità del per vizi di conformità e difetto di qualità essenziali dell’impianto.
Avendo tuttavia il consulente ricondotto le problematiche lamentate dalla alla non adeguata dimensione del diametro della canna fumaria (100 mm) -difforme da quella indicata dalla casa produttrice (150 mm) -doveva ritenersi il responsabile per aver fornito un impianto non idoneo al corretto funzionamento ed al collaudo richiesto per legge ai fini del rilascio della certificazione: seppure difatti fosse emerso dall’istruttoria che il diverso diametro della canna fumaria fosse stato richiesto e voluto dalla stessa (per consentire l’apertura di un infisso), , quale soggetto dotato di specifiche competenze tecniche, e che aveva effettuato un sopralluogo preventivo in casa della cliente/consumatrice, era tenuto comunque a mettere al corrente l’acquirente delle possibili problematiche che sarebbero derivate dalla installazione di una canna fumaria difforme dalle indicazioni del costruttore,
mentre non aveva proceduto in tal senso, come confermato altresì dal teste nella deposizione resa all’udienza del 23.11.2022.
Non poteva invece addebitarsi al responsabilità alcuna per l’inadempimento degli obblighi relativi a posa in opera e montaggio, che non era contestato che fossero eseguiti da tecnico di fiducia della di sua iniziativa: peraltro, a prescindere dalle problematiche connesse a tale attività -risolte dall’intervento del -la difformità della canna fumaria avrebbe in ogni caso precluso la possibilità di collaudo dell’impianto.
Sebbene la ditta produttrice terza chiamata avesse offerto in via transattiva alla di sostituire la caldaia previo rilascio di liberatoria e subordinatamente alla installazione di canna fumaria adeguata, e l’acquirente avesse rifiutato tale proposta, il Giudice deduceva come tale proposta non potesse ritenersi completamente satisfattoria, considerato il costo di acquisto ed installazione della canna fumaria adeguata, che non si era offerto di sostenere.
Alla responsabilità del venditore seguiva la condanna dello stesso al pagamento del prezzo pagato di euro 7.088,97 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
In ordine alla posizione di il Giudicante riteneva insussistente ogni responsabilità, avendo il CTU escluso il malfunzionamento della caldaia.
Le spese di lite venivano poste a carico della parte soccombente , mentre attrice e convenuto venivano condannati in misura pari al 50% ciascuno al pagamento delle spese di lite nei confronti delle terze chiamate e .
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si sono costituite e , resistendo all’appello e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado, mentre si è costituita spiegando a sua volta appello incidentale in punto di spese.
All’udienza del 31.10.2024 questa Corte ha rinviat o ex art 352 cpc con termini all’udienza del 3.04.2025, successivamente rinviata al 17.04.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo di impugnazione l’appellante censura la sentenza gravata per
‘ Violazione e/o erronea applicazione di legge generale e speciale -carente e contraddittoria motivazione’
Il Giudice aveva ritenuto comunque responsabile per aver fornito un impianto non idoneo al collaudo richiesto per legge ai fini della certificazione e, pertanto, inutilizzabile.
In realtà la caldaia, una volta risolti i problemi iniziali collegati ad un montaggio non a regola d’arte effettuato in proprio dalla cliente, aveva funzionato perfettamente, come
dimostrato dalla CTU, sicché la stessa era idonea al collaudo ed al rilascio di idonee certificazioni. Erroneamente pertanto il Giudice aveva parlato di fornitura di impianto ‘non idoneo al corretto funzionamento’. Peraltro non poteva neppure sostenersi tecnicamente che avesse fornito un ‘impianto’ termico, avendo venduto una caldaia ed una canna fumaria, tant’è che lo stesso Giudicante -contraddittoriamente -aveva riconosciuto che non potesse parlarsi di attività di ‘progettazione’ da parte del convenuto, che aveva stipulato un semplice contratto di vendita.
Venendo alla CTU, il consulente nel proprio elaborato aveva riscontrato:
-il mancato rinvenimento: del progetto dell’impianto (non di competenza di ); l’assenza di certificazione di conformità (che deve rilasciare chi realizza l’impianto, e non era stato realizzato dal ); il verbale di prima accensione (che avrebbe dovuto essere eseguito dal tecnico abilitato ; la registrazione dell’impianto al CAITEL .
-che l’idraulico di fiducia della aveva modificato l’impianto dotandolo di accumulo esterno modificando così l’impianto che prevedeva invece un kit per la produzione di acqua calda, e così aveva provocato il danneggiamento della scheda elettronica, come acclarato dal al momento del primo intervento;
-che l’impianto prevedesse una canna fumaria del diametro minimo di 140mm, mentre la signora aveva preteso una canna fumaria da 100 mm. Sul punto tuttavia il perito aveva errato, perché le istruzioni di montaggio fornite con la caldaia prevedevano la possibilità di canna fumaria dalla misura minima di 100 mm.
Nonostante tale ‘svista’ nella lettura del manuale di istruzioni della caldaia, il CTU aveva in ogni caso indicato, oltre che come potenziale causa del cattivo funzionamento lamentato (ma non riscontrato dal tecnico stesso, in realtà) la scarsa misura del diametro della canna fumaria, soprattutto ‘ la non adeguata pulizia del braciere’ ed in generale ‘ una manutenzione ordinaria che prevede la pulizia manuale del braciere molto spesso, almeno una volta ogni due giorni, e lo svuotamento del cassetto raccogli
cenere almeno una volta alla settimana’, nonché ‘la giusta manutenzione straordinaria, almeno una volta all’anno, durante la quale pulire i canali da fumo, la canna fumaria e i collettori del termoprodotto’ .
La canna fumaria installata pertanto non poteva precludere -come aveva affermato il Giudicante -la certificazione di idoneità e dunque il collaudo della caldaia fornita da e dall’istruttoria espletata e dalla CTU non si evincevano elementi tali da fondare il convincimento del Giudice in ordine alla ‘non idoneità’ della caldaia all’utilizzo e la non collaudabilità e certificabilità della stessa.
Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante deduce ‘Erronea valutazione del fatto e delle risultanze processuali. Erronea valutazione e disamina della documentazione prodotta. Erronea e contraddittoria motivazione’
Il Giudice aveva affermato la responsabilità del per non aver avvertito la cliente del fatto che scegliendo (di sua iniziativa) una canna fumaria del diametro di 100mm ci sarebbero state conseguenze sul tiraggio. In realtà, a parte quanto già dedotto in ordine al fatto che da nessuna parte le istruzioni di montaggio della canna fumaria escludevano la possibilità di una canna fumaria di tali dimensioni, il Giudicante non aveva sufficientemente valutato la messaggistica whattsapp intercorsa tra le parti e ritualmente prodotta da cui risultava che avesse avvisato la cliente del fatto che la scelta di montaggio dell’impianto di scarico effettuata dal suo montatore di fiducia avrebbe potuto pregiudicare il tiraggio, sicché nessuna negligenza rispetto agli obblighi informativi a suo carico era ravvisabile, ed anche sul punto la sentenza andava riformata.
Con il terzo motivo l’appellante deduce ‘Erronea motivazione contraddittorietà della stessa. Mancanza di riscontro probatorio. ‘
L’argomentazione di cui al punto precedente non era neppure sorretta da alcun dato certo o documentale, atteso che il manuale di istruzione prevedeva la possibilità di installazione di una canna fumaria del diametro minimo di 100mm, e non poteva pretendersi dal che egli, di fronte alla volontà espressa dalla cliente,
disattendesse le linee guida della casa fornitrice sulla scorta di un convincimento dettato dal dato dell’esperienza pratica.
Con il quarto motivo l’appellante censura la sentenza per ‘Errate valutazioni sugli elementi di fatto emersi nel procedimento. Carenza e contraddittorietà della motivazione erronea applicazione della normativa richiamata.’
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudicante, il consulente tecnico non aveva mai affermato che la caldaia fosse non utilizzabile e non collaudabile, dando atto esclusivamente dell’assenza delle relative certificazioni. Tale mancanza, tuttavia, non poteva essere addebitata a responsabilità del il quale si era limitato a vendere le singole componenti dell’impianto senza rivestire alcun ruolo nella progettazione dello stesso. Il Giudice era arrivato a dire che la soluzione transattiva proposta da sarebbe naufragata per la mancata disponibilità del a sostituire la canna fumaria con altra del diametro corretto; tuttavia, le richieste della
erano andate ben oltre la richiesta di sostituzione della canna fumaria, sicché un accordo non era mai stato materialmente possibile, e certo non per volontà del
. Il Giudice inoltre sulla scorta dell’erronea convinzione che l’impianto non fosse collaudabile aveva dichiarato la risoluzione dell’intero contratto, laddove, conseguenzialmente rispetto ai propri assunti, e considerato che si trattava di vendita non di un impianto bensì di singole componenti, avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione parziale con riferimento alla sola canna fumaria, atteso che la caldaia era risultata perfettamente funzionante e immune da vizi.
Ulteriore incongruenza era rappresentata dal fatto che, pur non trattandosi di bene perito, il giudice a fronte della risoluzione dell’intero contratto, avesse condannato al pagamento dell’intero prezzo ma non avesse condannato la alla restituzione della merce venduta, in spregio agli obblighi restitutori che nascono dalla risoluzione contrattuale.
Infine il Giudice aveva fatto cattiva applicazione dell’art 1490 c.c., non tenendo conto del fatto che è l’attore a dover dimostrare i vizi della cosa venduta, laddove la CTU aveva rilevato il perfetto funzionamento della caldaia.
Allo stesso modo il Giudice aveva fatt o cattiva applicazione dell’art 1227 c.c. ignorando le risultanze istruttorie da cui erano emerse le condotte poste in essere direttamente dalla signora e dal suo tecnico di fiducia ( nella fase di montaggio, eppure il CTU si era soffermato sulle modifiche apportate dalla parte acquirente e dal suo tecnico al momento della installazione della caldaia, che avevano preso iniziative sul tracciato della canna fumaria, in ordine alla materiale installazione della stessa; come pure il CTU si era soffermato sulla mancanza di manutenzione della caldaia come causa della cattiva aspirazione dei fumi lamentata e sulla mancanza nel locale di idoneo sistema di aereazione, che avevano pregiudicato al conformità dell’impianto.
Parte appellata nel costituirsi ha spiegato appello incidentale in punto di spese di lite, censurando la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure l’ aveva condannata al pagamento in misura pari al 50% delle spese di lite in favore dei terzi chiamati. Le spese processuali del terzo chiamato debbono essere difatti rifuse (salva l’ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e dunque nel caso in ispecie da .
I motivi di appello possono essere trattati tutti congiuntamente, in quanto attinenti alla valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento all’inadempimento contrattuale del .
4. L’appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Sul piano dello svolgimento dei fatti, l’istruttoria (e la CTU) hanno confermato che si fosse impegnato contrattualmente nei confronti della signora alla ‘fornitura e posa’ di caldaia a pellet e canna fumaria , ed a ‘n. 1 collaudo impianto'( quest’ultimo al costo specifico di euro 150,00 oltre iva); che abbia effettivamente consegnato il materiale ordinato alla committente; che l’impianto
sia stato materialmente assemblato e posto in opera -per volontà della signora -da idraulico di sua fiducia, circostanza di cui era edotto (vedasi scambio messaggistica whattsapp in atti); che al momento in cui il tecnico abilitato ( veniva inviato da per il collaudo della caldaia, riscontrava una serie di criticità riconducibili al montaggio (‘l’installatore non ha considerato la presenza del KIT e ha predisposto l’impianto con un accumulo esterno. Per consentire il funzionamento dell’impianto il manutentore Sig. chiamato dalla ricorrente il 10.01.2019, ha dovut o rimuovere il KIT e sostituire la scheda elettronica’ : pag 6 prima stesura memoria CTU) , che in gran parte risolveva mediante la sostituzione della scheda elettronica e di altri pezzi, messi a disposizione della casa produttrice gratuitamente, e che tuttavia non abbia potuto procedere al collaudo ed alla prima accensione della caldaia perché mancava la certificazione di conformità dell’impianto (ex pluribus per mancanza nel locale dei fori di areazione).
Come è emerso dalla espletata CTU , pertanto, e confermato dall’esame della documentazione in atti (vedasi diffida comune di Vezzano -doc.19 parte appellata) l’impianto fornito da , privo di certificazione di conformità e di collaudo -come rilevato dal Giudice di primo grado -è rimasto fuori legge ed inutilizzabile.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha accertato l’ inadempimento contrattuale: seppure, difatti, abbia fornito alla cliente il materiale ordinato -risultato all’esito della CTU privo di vizi riconducibili alla produzione , e comunque funzionante -l’impianto, a causa del mancato collaudo, è rimasto inidoneo all’uso, in quanto privo della necessaria certificazione e dunque inutilizzabile.
Il Giudice di prime cure, tuttavia, parzialmente travisando gli esiti della CTU, ha attribuito la causa della non collaudabilità dell’impianto esclusivamente alla circostanza che fosse stata installata una canna fumaria di diametro non adeguato (100mm in luogo di 140mm), scelta di cui ha ritenuto responsabile il per non avere -di fronte alla richiesta della cliente di impiantare una canna fumaria di dimensioni ridotte rispetto a quella consigliata -assolto all’obbligo informativo di
illustrare alla le conseguenze cui sarebbe andata incontro ( ‘Alla luce di quanto esposto si deve osservare che se anche l’idraulico incaricato dalla signora fosse stato dotato delle specifiche competenze tecniche e delle relative abilitazioni, anche se fossero stati predisposti i corretti fori di aereazione, anche se non fossero stati commessi errori di installazione del kit di produzione acqua sanitaria, non avrebbe in ogni caso potuto certificare la conformità ca causa delle dimensioni non adeguate della canna fumaria. Da quanto esposto risulta quindi accertato che l’odierno convenuto non abbia assolto al proprio dovere professionale di informazione nei confronti di la quale, nel momento in cui ha optato per l’acquisto e l’installazione di una canna fumaria di dimensioni non adeguate alla caldaia che stava acquistando, doveva essere messa al corrente delle possibili problematiche che ne sarebbero derivate’ (pag. 10/11 sentenza impugnata).
In realtà la CTU, che, in risposta al primo quesito ( ‘Verifichi il CTU il corretto funzionamento o meno della caldaia …e dell’impianto di canna fumaria … ) ha escluso il malfunzionamento, e dunque l’ipotesi di vizi della cosa venduta, sul secondo quesito (‘Accerti se l’installazione sia avvenuta secondo le indicazioni della casa produttrice e le modalità di essa, anche con riferimento all’impianto fumario e ai racco rdi fumari’ ) ha dato atto dell’assenza di certificazione di conformità, di verbale di prima accensione e di registrazione al CAITEL, riconducendole non soltanto alla ‘inopportunità’ della scelta di una canna fumaria di diametro ridotto rispetto a quello consigliato dalla casa produttrice, ma ad una serie di criticità verificatesi nella fase della installazione ( a pag. 7 della consulenza il CTU deduce ‘Indubbiamente non è possibile procedere al collaudo senza la necessaria documentazione che comprova la regolare esecuzione dell’installazione’ ) ed alla circostanza che i locali dove doveva essere installata la caldaia non fossero a norma per assenza dei fori di aereazione imposti per legge.
L’installazione dell’impianto era tuttavia avvenuta ad opera dell’idraulico di fiducia della che aveva proceduto materialmente alla installazione della caldaia e dell’impianto di scarico (canna fumaria inclusa).
Se è vero che la non regolare esecuzione della prestazione era da addebitare ad un cattivo montaggio dell’impianto da parte di idraulico di fiducia della cliente, in luogo di tecnico abilitato inviato dalla ditta fornitrice, e se è vero che non si oppose efficacemente a tale montaggio da parte di tecnico non abilitato quantomeno declinando ogni responsabilità, né – di fronte alla constatazione, da parte del tecnico abilitato da lui inviato, della impossibilità di procedere al collaudo per difetto di conformità – contestò la circostanza alla diffidandola dal provvedere alla installazione a regola d’arte, rimuovendo così l’ostacolo al rilascio del necessario collaudo e della necessaria certificazione, è pur vero che la scelta (autonoma) di rivolgersi ad un tecnico non abilitato, e la presenza di ulteriori fattori ostativi -quale la inidoneità dei locali in cui la caldaia doveva essere installata per essere privi di fori di aereazione – comportano la configurabilità di un concorso nella causazione del danno tra creditore e debitore ex art 1227 c.c., che impone la riduzione del risarcimento in ragione del concorso causale nella produzione del danno rappresentato dalla condotta del creditore.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, considerato che la non corretta esecuzione del montaggio e l’inidoneità dei locali hanno concorso a rendere l’impianto ‘non conforme’ , si può ragionevolmente dedurre che tale con corso possa determinarsi in misura quantomeno pari al 50% .
Va pertanto confermata la risoluzione dell’intero contratto e non della parte relativa alla sola vendita della canna fumaria, come vorrebbe sostenere parte appellante , atteso che l’intero impianto risulta privo di certificazione e dunque di fatto inutilizzabile e tuttavia il danno da risarcire deve essere ridotto, in ragione del concorso suddetto, in misura pari al 50% del prezzo pagato.
Alla risoluzione consegue altresì l’obbligo restitutorio dell’impianto originario al venditore.
In ragione della riforma della sentenza gravata, l’appello incidentale in punto di spese deve essere rigettato. Se difatti è vero che ‘ In forza del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6144)’ nel caso che ci occupa, considerato l’esito dell’appello , non è configurabile la totale soccombenza del convenuto odierno appellante.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e debbono essere integralmente compensate, e quelle di consulenza tecnica poste a carico di entrambe le parti in misura pari al 50%.
Entrambe le parti dovranno invece essere condannate in misura pari al 50% ciascuna alla corresponsione delle spese di lite del grado nei confronti di entrambi i terzi chiamati, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (scaglione fino ad euro 5.200,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio, e dunque:
quanto al primo grado per la fase di studio della controversia euro 425,00 per la fase introduttiva euro 425,00 per la fase istruttoria euro 851,00 per la fase decisoria euro 851,00
per un totale di euro 2.552,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Quanto all’appello:
per la fase di studio della controversia euro 536,00
per la fase introduttiva euro 536,00
per la fase istruttoria euro 992,00
per la fase decisoria euro 851,00
per un totale di euro 2.915,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando
In parziale accoglimento dell’appello proposto da avverso la sentenza n. 138/2024 del Tribunale della Spezia pubblicata in data 9.02.2024, ed in parziale riforma della stessa,
-Condanna alla restituzione in favore di della somma pari ad euro 3.544,485 oltre interessi in misura legale dalla data del pagamento fino all’effettivo soddisfo;
-Dispone la restituzione da a della caldaia e della canna fumaria oggetto del contratto risolto;
-Rigetta l’appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza;
-Conferma per il resto la sentenza gravata.
-Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra
e
-Condanna al pagamento in misura pari al 50% delle spese di lite del grado in favore della terza chiamata e che
liquida in euro 1.457,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa nei confronti di ciascuna;
-Condanna al pagamento del 50% delle spese di lite del grado in favore della terza chiamata e che liquida in euro 1.457,00 oltre esborsi rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, nei confronti di ciascuna;
-Pone le spese di CTU a carico di e in misura pari al 50% ciascuna.
-Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO