Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29920 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 9194/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, avvocato COGNOME e avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (C.F. P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME ed avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura in atti.
-contoricorrente –
avverso la sentenza n. 255/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata in data 23.02.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME‘ERBA NOME ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte; per la parte ricorrente, gli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; per la parte resistente, l’avvocato NOME COGNOME, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un immobile, che un tempo costituiva casello ferroviario, oramai da tempo dismesso, agirono in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un limitrofo fondo, sul quale insisteva un villaggio turistico costituito da bungalows, chiedendo che fosse dichiarato il diritto di servitù di passaggio carrabile per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù al mantenimento di un argano per il sollevamento di natanti, di servitù di accesso al mare tramite una scala e un sottopassaggio, di una servitù di passaggio dell’impianto fognario e, infine, di una servitù di passaggio pedonale per l’accesso ai terreni sovrastanti e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile.
L’adito Tribunale, con sentenza parziale rigettò la domanda principale, articolata come sopra e dispose, con ordinanza, la
prosecuzione dell’istruttoria quanto alla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva.
Gli attori impugnarono immediatamente la sentenza parziale e, pronunciata nelle more la sentenza definitiva di primo grado, con la quale era stata costituita servitù coattiva di passaggio carrabile ex art. 1051 cod. civ., contro quest’ultima proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE.
Riuniti i due processi, la Corte d’appello di Genova, per quel che ancora rileva, in parziale riforma della sentenza non definitiva dichiarò che il fondo della convenuta era gravato da una servitù d’accesso la mare, tramite scala e sottopassaggio, per destinazione del padre di famiglia, da una servitù di passaggio dell’impianto fognario pos to a servizio dell’appartamento dei COGNOME/COGNOME, acquisito per usucapione, e, infine, da una servitù di passaggio per l’accesso ai terreni soprastanti di proprietà degli attori per destinazione del padre di famiglia, respingendo nel resto.
4.1. La sentenza impugnata rigettò il motivo d’appello a riguardo della reiezione della domanda tesa alla declaratoria di costituzione di servitù di passaggio carrabile sul fondo della società per destinazione del padre di famiglia, valorizzando quanto segue:
-laddove fino agli anni ’50 del secolo scorso correva la strada ferrata non poteva assumersi che le RAGIONE_SOCIALE, originario unico proprietario, avessero lasciato le cose nello stato dal quale risultasse una strada carrabile e in tal senso anche la escussione testimoniale; né logicamente le RAGIONE_SOCIALE avevano motivo di mantenere o costruire una strada carrabile;
-mancava il requisito dell’apparenza, nel senso di assenza di uno specifico quid pluris , trattandosi di un sentiero sorto spontaneamente sulle orme dei rimossi binari, non destinato a servire l’ex casello, essendo adibito solo a passarci davanti;
trattavasi di un sentiero che aveva assunto la funzione di uso pubblico sin dall’inizio (specie comitive di turisti dirette al mare);
-l’apparenz a non era suffragata dalle foto e neppure dalle emergenze testimoniali, tra loro discordanti.
Quanto all’argano, mancava il requisito della predialità e, comunque, era stato installato dal dante causa degli appellanti e prima non esisteva e, quindi, andava esclusa la rivendicata destinazione del padre di famiglia; inoltre era in evidente risalente disuso.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, il quale sviluppa una pluralità di censure, di profili di censura, di argomenti e apprezzamenti critici.
L’intimata resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte.
Fisato per l’udienza pubblica del 2575/2023, il processo veniva rinviato a nuovo ruolo per impedimento del relatore e, successivamente rifissato per l’udienza pubblica del 12 /10/2023.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Occorre premettere che il ricorso presenta un struttura peculiare, ai limiti dell’ammissibilità, mirando nel suo insieme, nella sostanza, all’intero riesame di merito, come si trattasse di atto pienamente devolutivo. Tuttavia, reputa il Collegio potere procedere allo scrutinio, essendo state, comunque evidenziate, sia pure non ordinatamente e non sempre nitidamente, le censure avanzate in relazione alle ipotesi tassative di cui all’art. 360 cod. proc. civ.
I ricorrenti individuano tre aree: ‘A’, ‘B’ e ‘C’, all’interno delle quali sviluppano critiche e frammenti di censure.
Sub ‘A’ viene lamentato, in sintesi e in definitiva, sia pure evocando la violazione degli artt. 116 cod. civ., 1062 cod. civ., la illogica, irragionevole o omessa motivazione, l’art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fat to controverso e decisivo, art. 1061 cod. civ., l’omesso esame di una circostanza assunta come decisiva, consistita nell’esistenza di un sovrappasso di collegamento tra la stazione e la strada messo in opera dalle RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti non spiegano perché la questione sarebbe decisiva e, in ogni caso, la prospettazione non incrina la motivazione pienamente esaustiva resa sul punto dalla sentenza, basata su plurimi elementi concordanti.
La motivazione, ovviamente, sussiste e, pertanto la prospettazione di assenza di motivazione è priva di fondamento.
Sul punto val la pena richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo il quale la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);
a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole,
standard; cioè un moRAGIONE_SOCIALE argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto;
siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), evenienze tutte che qui non ricorrono.
È, del pari radicalmente priva di fondamento la denuncia di omessa pronuncia, avendo la sentenza pronunciato, sia pure non soddisfacendo le aspettative dei ricorrenti.
La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettu ato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage
dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle
parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Solo per completezza può soggiungersi che la Corte di Genova si è preso carico di spiegare perché doveva negarsi l’apparenza e il perché il tracciato aveva assunto le caratteristiche di uso pubblico (si veda, in spec ie, pag. 7) e, quanto all’ ‘utilitas’, la sentenza, entrata a fondo nel merito, l’ha esclusa. Anche a volere ammettere l’esistenza di un dissenso rispetto a talune conclusioni del c.t.u., la Corte locale, esercitando il potere che le è proprio, ne ha spiegato, incensurabilmente, le ragioni.
Infine, il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (“demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione
nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (da ultimo, Sez. 1, n. 9507, 06/04/2023, Rv. 667489). Concorrere di evenienze che qui non ricorre affatto.
Sub ‘B’, a riguardo del rigetto della domanda d’usucapione del passo carrabile, si rimprovera omessa o illogica motivazione, violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 1158 cod. civ.
Al fine di disattendere il complesso censuratorio valgono gli argomenti sopra riportati, trattandosi, in definitiva, anche in questo caso, dell’invocazione di una ricostruzione alter nativa, esclusa dall’apprezzamento probatorio di merito, non censurabile in sede di legittimità.
Sub ‘C’, vengono mosse critiche al rigetto della costituzione coattiva di servitù di passaggio, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ., 116 cod. proc. civ., motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 279 cod. proc. civ.
Anche quest’ultimo insieme censorio non sfugge alle ragioni che sopra si sono evidenziate al fine di disattendere le altre critiche.
La Corte d’appello ha spiegato, entrando nel merito, che il fondo non era affatto intercluso (pag. 14) e, inoltre, che una ipotetica servitù imposta dal giudice avrebbe violato l’art. 1051 cod. civ., con pericolo per gli occupanti i bungalows.
In definitiva, non solo, anche in questo caso, viene perorata una inammissibile ricostruzione alternativa, sotto l’usbergo della
violazione di legge, ma, addirittura, i ricorrenti non colgono la ‘ratio decidendi’: il fondo non era intercluso.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico dei ricorrenti e in favore della controricorrente, distratte in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, distratte in favore degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2023.