Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30949 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6193-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente al l’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 845/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/08/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29.10.2013 la società RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Brescia, per sentir accertare l’inesistenza del diritto di passaggio esercitato dalla convenuta a carico del fondo del quale l’attrice era comproprietaria e per la sua condanna al risarcimento del danno derivante dall’illecito transito.
Si costituiva la società convenuta invocando, in subordine, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di proprietà della servitù per usucapione, o comunque la destinazione ad uso pubblico del tracciato lungo il quale il passaggio era in concreto esercitato.
Con sentenza n. 1729/2017 il Tribunale accoglieva la domanda principale.
Con la sentenza impugnata, n. 845/2020, la Corte di Appello di Brescia rigettava l’impugnazione proposta dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Con istanza del 4.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
omesso esame di fatto decisivo, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato la prescrizione contenuta nella concessione edilizia a suo tempo rilasciata al COGNOME, così non ravvisando l’esistenza di una servitù pubblica sulla stradina oggetto di causa;
omesso e immotivato diniego di ammissione di mezzi istruttori, con violazione dell’art. 22 del codice della strada e dell’art. 1052 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comm a, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso l’esistenza della servitù pubblica sulla stradina oggetto di causa.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accoglimento della domanda di negatoria servitutis.
Primo e secondo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché vertono sulla valutazione delle risultanze istruttorie e dello stato dei luoghi, in relazione all’esistenza di una servitù di passaggio per uso pubblico. La Corte di Appello ha escluso la sussistenza della destinazione del fondo ad uso pubblico, perché ‘… la strada esistenza della particella 143 è, per come detto, un’area privata e non vi è alcuna prova che sia stata utilizzata ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse, trattandosi semmai di passaggio
esercitato unicamente dall’appellante in dipendenza della particolare ubicazione del suo fondo. Peraltro non risulta che la stessa sia idonea a soddisfare esigenze di interesse generale, essendo tra l’altro strada cieca e non costituendo, quindi, neanche via di collegamento tra due strade pubbliche’ (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Sulla scorta di tale motivazione, fondata su una ricostruzione dello stato di fatto e dei luoghi, la Corte distrettuale ha escluso anche la configurabilità di una ipotesi di cd. dicatio ad patriam. Il ricorrente attinge questa interpretazione, proponendo una lettura alternativa delle risultanze della prova, senza considerare che ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)’ .
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., aggiungendo che la Corte di Appello, all’esito di verifica in punto di fatto, ha accertato che la strada di cui si discute è cieca (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) e dunque non idonea a soddisfare esigenze
di carattere generale: il che conferma l’insussistenza della dicatio ad patriam rivendicata dalla parte odierna ricorrente. Né rilevano, a contrario , le prescrizioni eventualmente contenute in atti promananti dalla P.A., posto che questi ultimi non sono idonei ad incidere sui diritti soggettivi derivanti dai rapporti di vicinato, regolati dalle norme civilistiche applicabili.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda