Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3969/2024 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliati in PAVIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in VOGHERA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2395/2023 depositata il 21/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME e NOME COGNOME ricorrono con un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2359 del 2023, con cui è stata accolta la domanda di NOME COGNOME attuale controricorrente, di dichiarazione della esistenza di una servitù di passaggio, ‘pedonale e carraio, costituita per destinazione del padre di famiglia, sull’area scoperta identificata nel N.C.E.U. del Comune di Redavalle al foglio 4, mappale 585, sub. 1, ente non censibile comune ai mappali sub. 2 -3 -4 -5 del mappale 585 (ex 154) del foglio 4, a carico della parte del detto mappale 585 sub. 1, compresa tra il cancello posto a sud ovest in prossimità del confine con la INDIRIZZO e la linea di confine con il mappale 188 e per la larghezza di circa cinque metri’. Il mappale 585 -fondo servente- è di proprietà dei ricorrenti mentre il mappale 188 -fondo dominante- è di proprietà della COGNOME. I due terreni erano appartenuti allo stesso proprietario NOME. Erano poi divenuti di proprietà, rispettivamente, dei COGNOME per atto di compravendita e della COGNOME per decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Pavia in esito ad una procedura esecutiva in danno del Modena. La Corte di Appello, essendo controversi, in particolare, l’uso del passaggio da parte del Modena e l’esistenza di opere apparenti destinate al passaggio, ha ritenuto dimostrati sia l’uno che l’altro in forza di quanto accertato dal CTU nominato in primo grado e di quanto illustrato dalle fotografie allegate alla relazione del medesimo CTU;
la causa perviene al Collegio su richiesta di decisione formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità del ricorso;
le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c.’, per avere la Corte di Appello dichiarato l’esistenza della servitù di passaggio ‘ritenendo irrilevanti le testimonianze rese nel corso del giudizio davanti al giudice di primo grado da NOME COGNOME e da NOME COGNOME i quali avevano escluso che il precedente proprietario utilizzasse il cortile mappale n.585 per accedere dalla via pubblica al terreno retrostante e tantomeno dal passaggio che la Corte di merito ha accertato essere quello costituente la servitù’ e per aver la Corte di Appello dichiarato l’esistenza della servitù malgrado che la presenza di opere visibili destinate all’esercizio della servitù non fosse ‘emersa neppure in corso di causa all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica, tanto è vero che è la stessa Corte d’Appello a concludere che <> (cfr. sentenza impugnata, pag. 12) così confermando che la servitù di passaggio, nei termini accertati in sentenza, ossia dalla INDIRIZZO passando dal cancello carraio INDIRIZZO e attraverso il cortile di proprietà dei ricorrenti mappale n.585 sub 1 fino al mappale 188, poteva non essere utilizzata dal precedente proprietario’;
2.preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed
eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa;
3. il motivo è inammissibile.
La Corte di Appello ha accertato l’esistenza di opere apparenti, specificamente destinate all’esercizio del passaggio: ‘un cancello a chiusura dell’ingresso carraio 1’; ‘l’apertura esistente nella linea di confine tra il mappale 585 sub 1, e il mappale 188, nella parte di fronte all’ingresso carraio 1, mentre tutta la restante parte del mappale 585 sub 1, risultava recintata’; ‘la pavimentazione in autobloccanti che dall’ingresso carraio 1 si estendeva oltre il confine del mappale 188’; ‘l’interclusione della proprietà COGNOME‘; ‘la presenza nel tragitto che conduce al ricovero degli attrezzi sul mappale 188 di una prosecuzione della pavimentazione in blocchetti autobloccanti’ dello stesso tipo di quelli presenti sul mappale 585.
La Corte di Appello ha valutato le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME (v. sentenza pagina 12) ed ha osservato che, a fronte di quanto accertato riguardo allo stato dei luoghi, tali dichiarazioni non erano rilevanti avendo i testi solo detto di non aver visto il precedente proprietario transitare per l’ingresso carraio 1, ‘il che non significa che la servitù di passaggio invocata dalla COGNOME non esista’.
Alla dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. è sottesa questa struttura argomentativa: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti X e tale accertamento è erroneo, cioè non corrisponde alla realtà delle cose, allora è stata violata la norma
giuridica Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.
È inammissibile l’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013; Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021);
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
5. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatto applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma. Sulla scorta di quanto esposto, i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma, equitativamente determinata in € 3500,00, in favore della controparte e di una ulteriore somma, pari ad € 3000,00, in favore della cassa delle ammende;
6.sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna i ricorrenti al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 3500,00 in favore della
contro
ricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 maggio 2025.