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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità del custode, condotta imprudente

Esclusione della responsabilità del custode, non è sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima.

Pubblicato il 31 January 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott., ha emesso la seguente

SENTENZA n. 165/2020 pubblicata il 29/01/2020

nella causa civile in prima istanza pendente

TRA
XXX nata a (CF.) rappresentato e difeso dall’Avv.

– attore –

CONTRO
COMUNE DI YYY in persona del Sindaco p.t.

rappresentato e difeso dall’Avv.

– convenuto –

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

l’attore ha così concluso :

accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di YYY, in persona del Sindaco p.t., il quale nella duplice qualità di proprietario e soggetto tenuto alla manutenzione della S.P. , non ha assolto all’obbligo impostogli di preservare l’integrità del manto stradale , nonché di adottare le opportune misure di segnalazione del pericolo, tali da consentire all’utente di avvedersi per tempo di ogni eventuale insidia per l’effetto condannare l’ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti dall’attore XXX quantificati in Euro 29.873,23 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia; condannare il Comune convenuto alla refusione delle spese con distrazione

Il convenuto ha così concluso:

rigettare la domanda attrice, perché inammissibile improcedibile, irricevibile ed infondata in fatto e diritto anche in applicazione dell’art 1227 cod civ; condannare l’attore alla refusione di spese e competenze del presente giudizio con distrazione

IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2014, il sig. XXX conveniva in giudizio il Comune di YYY innanzi l’intestato Tribunale per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro accadutogli il 21.7.2011.

L’attore affermava che in tale data, verso le ore 13,30 nel percorrere a velocità moderata la S.P., contrada agro YYY, a bordo dello scooter Aprilia Scarabeo 125, mentre stava affrontando una curva a sinistra, perdeva il controllo del mezzo a causa del manto stradale disconnesso, rovinando sull’asfalto e riportando gravi lesioni.

Aggiungeva che in conseguenza del sinistro de quo, veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale, ove gli veniva diagnosticata una “frattura lussazione gomito sx, trauma contusivo emilato sx, cont. escoriata facciale” con una prognosi di 30 giorni, e conseguente intervento chirurgico di sintesi.

Concludeva l’attore formulando la richiesta risarcitoria di cui sopra (per danni fisici quantificati in ITT 49 gg, ITP al 75% 76 giorni, e ITP al 50% 69 gg., invalidità permanente 9%) ed invocando la responsabilità oggettiva del comune di YYY in quanto proprietario e responsabile della manutenzione della strada.

In diritto deduceva che la fattispecie de quo integra gli estremi dell’insidia occulta, idonea a fondare la responsabilità della P.A per i danni da cattiva o omessa manutenzione delle strade pubbliche ai sensi dell’art 2043 c.c. ovvero quale custode dei beni demaniali per i danni subiti dagli utenti della strada ai sensi dell’art 2051 c.c.

Con comparsa di risposta si costituiva il Comune di YYY che eccepiva la insussistenza della propria responsabilità per quanto accaduto in considerazione della prevedibilità ed evitabilità del pericolo e del dovere di cautela cui è tenuto chiunque entri in contatto con la cosa, con conseguente esclusione della responsabilità dell’Ente per assenza del nesso causale tra il fatto dedotto ed il danno lamentato dall’attore.

Eccepiva in proposito il comune che, come acclarato nella relazione di sopralluogo redatta dal tecnico comunale Geom. *** allegata al fascicolo, nel tratto stradale ove si sarebbe verificato il sinistro sono presenti soltanto alcune screpolature nell’asfalto con un lieve avvallamento dello stesso lungo il senso di marcia: tali anomalie non presentano ad avviso del comune quelle caratteristiche tali da potersi qualificare quale insidia stradale.

Inoltre, appare più verosimile e in accordo con elementi oggettivi a disposizione, che l’attore abbia in realtà affrontato la curva incriminata ad una velocità non adeguata, con conseguente perdita di controllo del motociclo dallo stesso condotto. Il comportamento colposo del soggetto danneggiato, ad avviso dell’ente convenuto, sarebbe dunque idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la presunta insidia ed il danno lamentato.

La causa, veniva istruita mediante interrogatorio formale, l’ascolto dei testimoni richiesti da entrambe le parti e l’espletamento della CTU medica affidata al dott. ***.

Conclusa l’istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall’attore risulta solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso.

I testi indotti da parte attrice hanno in proposito riferito di aver visto il motociclo condotto dal XXX scivolare sull’asfalto a causa del manto stradale ammalorato ed in cattive condizioni di manutenzione, oltre che sporco per la presenza di aghi di pino; di avere arrestato l’autovettura nella quale viaggiavano e prestato immediato soccorso, chiamando il 118 ( si vedano le dichiarazioni del teste *** e del teste *** acquisite all’udienza del 3 maggio 2017). Entrambi i testi hanno riferito di riconoscere lo stato dei luoghi aggiungendo che nella stessa curva si erano verificati in passato altri incidenti.

Di contro l’unico teste indotto da parte convenuta, ovvero il tecnico comunale ***, si è limitato ad asseverare la relazione di servizio dallo stesso redatta in data 1.3.2013.

Orbene le dichiarazioni dei testi di parte attrice, possono ritenersi credibili poiché convergenti e provenienti da persone del tutto indifferenti; né il comune convenuto ha contestato la presenza delle disconnessioni stradali, confermate anche dalla relazione di servizio acquisita agli atti, ove si fa riferimento alla mancanza di manutenzione ed alle anomalie della strada “si notano alcune screpolature dell’asfalto con un lieve avvallamento dello stesso”.

Le risultanze probatorie sin qui esposte consentono quindi di ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso occorso e l’insidia stradale imputabile al difetto di manutenzione da parte dell’ente proprietario della strada.

Tanto basta a ritenere applicabile il criterio di imputazione di responsabilità previsto dall’art 2051 c.c. (cose in custodia) secondo l’interpretazione della norma offerta dalla ormai consolidata giurisprudenza.

Inoltre deve tenersi conto anche della incidenza causale della condotta della parte danneggiata qualificabile come colposa sulla base del criterio della prevedibilità ed evitabilità dell’evento.

Ed invero l’attore avrebbe dovuto utilizzare una maggiore accortezza nella guida del mezzo, tenuto conto che stava viaggiando su un ciclomotore percorrendo in ora diurna una strada extraurbana, dove le condizioni generali dell’asfalto non erano di certo in condizioni ottimali.

Si osserva in proposito che nell’accertamento della responsabilità per cose in custodia ex art 2051 c.c., spetta al danneggiato l’onere di provare l’esistenza del nesso causale (ex multis, Cass. n. 2482/2018); mentre al custode, di contro, spetta l’onere di provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore (in tal senso, tra le tante, Cass. 29 luglio 2016, n. 15761). Nella nozione di caso fortuito, la giurisprudenza ricomprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello stesso danneggiato, ovvero le ipotesi in cui il comportamento colposo tenuto dal danneggiato o da un terzo sia tale da determinare il verificarsi dell’evento dannoso, sì da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento (Cass. nn. 10461/2002; 5236/2004; 5334/2004; 5839/2010; 8229/2010; 7125/2013). Su quest’ultimo punto, la giurisprudenza ha precisato che affinché la condotta del danneggiato integri un’ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia colposa e non prevedibile. In particolare la S.C. precisa che la condotta della vittima deve essere imprevedibile (inteso come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (inteso come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale) e deve costituire efficacia determinante dell’evento dannoso (in tal senso, cfr. Cass. sez. III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n. 18856; Cass. sez. III Civile, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25837). Dunque, l’esclusione della responsabilità del custode, quando da quest’ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige una duplice indagine (la colposità e la non prevedibilità della condotta del danneggiato) non essendo all’uopo sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima (Cass. civ. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n. 18856), che ove effettivamente accertata può costituire al più un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.

Orbene la condotta di guida imprudente dell’attore che nel percorrere a bordo del ciclomotore la strada parzialmente dissestata senza adottare le opportune cautele moderando la velocità di marcia, integra un’ipotesi di concorso di colpa del danneggiato ai sensi del richiamato art 1227 c.c. comma I unitamente all’art 2056 c.c. stimabile nella misura del 50%.

Quanto ai danni fisici lamentati dal XXX, gli stessi possono essere liquidati sulla base della consulenza medica in atti (redatta sulla base dell’ esame obiettivo della documentazione clinica prodotta da parte attrice e della visita medica effettuata), che ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 10%, una invalidità temporanea assoluta di giorni 60, una invalidità al 50% di ulteriori giorni 90 ed infine ulteriori 40 giorni di ITP al 25%.

In proposito, tenuto conto dell’età della vittima al momento dell’evento (luglio 2011) e dei relativi valori percentuali di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, applicabili alle macro-permanenti devono liquidarsi i valori indicati di seguito.

Deve altresì riconoscersi un aumento per la personalizzazione del danno, tenuto conto dell’età del danneggiato e del tipo di lesioni subite ( prono-supinazione ed estensione del ginocchio sinistro sensibilmente ridotte) , invalidanti rispetto ad attività sportive e ricreative della persona che risultano gravemente inibite

DANNO PERMANENTE

Età individuo: 17 anni

Percentuale invalidità: 10 %

Personalizzazione danno: 20 %

Importo danno biologico: 25.700,00 €

Aumento personalizzato: 5.140,00 €

Importo totale danno: 30.840,00 €

DANNO INVALIDITA’ TEMPORANEA

Invalidità totale (100 %): 60 giorni

Percentuale parziale (50 %): 90 giorni

Percentuale parziale (25 %): 40 giorni

Danno biologico (temporanea): 14.087,50 €

Totale per temporanea: 14.087,50 €

RIEPILOGO GENERALE

Totale permanente + aumenti: 30.840,00 €

Totale temporanea + aumento: 14.087,50 €

Spese aggiuntive: 481,80 €

Totale generale: 45.409,30 €

Tale somma ridotta della metà sulla base del grado di responsabilità accertato risulta pari ad euro 22.704,65.

Su tale somma finale devono computarsi gli interessi legali con decorrenza dal giorno dell’evento e sino all’effettivo soddisfo, mentre la rivalutazione monetaria non viene riconosciuta trattandosi di valori già attualizzati rispetto all’anno 2019.

Le spese di lite devono essere riconosciute per la metà in favore dell’attrice tenuto conto della parziale soccombenza e liquidate sulla base del valore della lite parametrato all’importo riconosciuto e secondo gli importi tabellari medi si cui al DM 55/2015

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da XXX nei confronti del comune di YYY , ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

– accerta e dichiara che l’incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità del comune convenuto in persona del Sindaco quale ente proprietario della strada con il concorso di colpa del danneggiato in misura del 50%;

– accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell’attore, e per l’effetto condanna il comune di YYY al pagamento della complessiva somma di euro 22.704,65 ( ventiduemilasettecentoquattro/65) per tutte le causali di cui in narrativa, oltre interessi dal giorno dell’evento sino all’effettivo soddisfo.

– Condanna il Comune di YYY, in persona del Sindaco p.t., al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’attore, che si liquidano per intero in complessivi euro 5.337,00 di cui euro 502,75 per spese, ridotti nella misura del 50% in euro 2.668,87 oltre Iva e Cpa, 15% spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

– spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura solidale e con ripartizione nella misura del 50% ciascuna.

Brindisi 29.1.2020

Il Giudice

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