Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1486 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1486 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2808-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 1556/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal AVV_NOTAIO in seno alla formulata proposta nei termini seguenti:
<< Si è in presenza di sentenza di primo grado con la quale venne accolta la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con la quale avevano chiesto accertarsi il diritto di servitù di passaggio con mezzi meccanici sul fondo confinante con il loro, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, confermata dalla Corte d'appello di Cata nzaro.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi.
Il primo motivo, con il quale si denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile, trovando applicazione 'ratione temporis', l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Il secondo motivo denunciante <>, è inammissibile.
La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una
risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia <> è inammissibile.
Il motivo ha struttura impropria, non avendo la ricorrente individuato la norma che assume essere stata violata o falsamente applicata, non costituendo, di certo, parametro normativo, le pronunce di questa Corte.
Peraltro, la giurisprudenza segnalata costituisce approdo che deve essere posto a confronto con la giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che in tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù aventi ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su un immobile di proprietà altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale “utilitas” di carattere reale (Sez. 2, n. 7561, 18/3/2019, Rv.; conf. Cass. n. 16698/2017).
Il quarto motivo, con il quale, viene denunciata <> e <>, sono del pari inammissibili.
Già si è detto della preclusione derivante dalla ‘doppia conforme’. Va soggiunto che, quanto al quarto motivo, inoltre, piuttosto che indicare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ancora una volta, si invoca un diverso epilogo; quanto all’ultimo motivo, già la dizione della intestazione rende palese la non corrispondenza della doglianza al vigente numero 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti” >>.
Poiché la controparte è rimasta intimata non occorre far luogo a statuizione sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2022.