Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18149 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8600/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 678/2019, depositata il 30/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Cagliari NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo l’accertamento del confine tra il lotto di un terreno di sua proprietà (mapp. 466) e il lotto confinante acquistato dai convenuti (mapp. 495), con l’apposizione dei termini in corrispondenza della linea di confine accertata dal Tribunale e la condanna dei convenuti al rilascio in suo favore della porzione di terreno da questi illecitamente occupata, oltre al risarcimento dei danni.
A sostegno delle proprie ragioni, l’attrice allegava che in data 26.01.2004 era stato stipulato un contratto di compravendita tra le parti in causa con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva venduto a NOME e NOME la proprietà di un fabbricato, unitamente al giardino di pertinenza confinante con altra proprietà della società venditrice, dotato di un ingresso a sud, accessibile a piedi e a mezzo di veicoli.
Precisava l’attrice che oggetto del contendere era rappresentato da una striscia di terreno corrente a nord fra la proprietà dei convenuti ed un muro che l’attrice stessa aveva fatto realizzare al momento dell’edificazione degli immobili, la cui funzione non era quella di delimitare i confini proprietari, bensì di impedire il collegamento, pedonale o carrabile, tra le proprietà dei singoli acquirenti delle villette, e relativi fondi pertinenziali, e la strada consortile di proprietà di terzi, adiacente al mapp. 466 di proprietà di RAGIONE_SOCIALE
Precisava inoltre che, nonostante il rifiuto della richiesta dei convenuti, espressa con lettera raccomandata del 06.11.2012, di
vedere riconosciuto il loro diritto di accesso pedonale e carraio attraverso il suddetto muro e la suddetta striscia di terreno, gli acquirenti COGNOME perseguivano il proprio intento demolendo parte del muro e realizzando una cancellata, per consentire il passaggio attraverso la striscia di terreno di cui si discute verso la strada comunale.
Costituitisi in giudizio, i convenuti assumevano che la porzione del mapp. 466 in questione, delimitata dal tratto di muro da essi in parte abbattuto, faceva parte del giardino di pertinenza venduto loro insieme alla villa (mapp. 495), fino alla relativa recinzione muraria.
1.1. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda dell’attrice accertando che i confini tra l’immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e quello della proprietà COGNOME–COGNOME corrispondessero a quelli segnati dal muro e dalla recinzione attualmente esistenti.
RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari., contrastato dai convenuti.
In riforma della decisione del primo giudice, la Corte territoriale, con sentenza 678/2019 -dopo aver premesso che il contrasto fra le parti riguardava l’esatta estensione del bene compravenduto e, quindi, l’oggetto del contratto di compravendita (l’individuazione del confine riferito al lato rivolto verso la strada essendo solo conseguenza di tale contrasto) – riteneva che l’immobile acquistato dai convenuti-appellati coniugi COGNOME–COGNOME non comprendesse la porzione di terreno distinta col mapp. 466, di proprietà dell’appellante; autorizzava quest’ultima ad apporre termini visibili; accoglieva la domanda di accertamento della servitù di passaggio in favore del mappale 495 sulla adiacente porzione del mappale 466 con riferimento ai manufatti ivi posizionati dalla venditrice: muro di delimitazione rispetto alla strada consortile, contatori delle utenze, fabbricato che custodisce i dispositivi
delle condutture idrauliche ed elettrice; rigettava la domanda riconvenzionale degli appellati di riconoscimento della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carraio e pedonale, attraverso il suddetto muro e il tratto del mapp. 466 fino al mapp. 495, ordinando il rilascio della porzione su cui erano stati realizzati il passaggio ed il cancello; rigettava la domanda risarcitoria.
La pronuncia è impugnata per cassazione dal NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di sei motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione, ex art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in rapporto alle previsioni di cui agli artt. 817 e 818 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che l’area rivendicata dall’attrice, odierna resistente, costituisca oggetto della compravendita del 26.01.2004 quale pertinenza e sia, pertanto, anch’essa di proprietà degli odierni ricorrenti. La sentenza viene, dunque, censurata nella parte in cui ha totalmente omesso di attribuire rilevanza alla funzione pertinenziale del tratto di mapp. 466 in discorso, ossia quello definito come oggetto di sconfinamento, e delle opere sul medesimo insistenti, in rapporto al bene principale abitazione – rispetto al quale la porzione di terreno e i manufatti sono destinati in modo durevole al servizio ed ornamento, secondo la definizione dell’art. 817 cod. civ. – ed al regime di circolazione delle pertinenze disciplinato dall’art. 818 cod. civ.
1.1. Il motivo è infondato.
Come affermato da questa Corte, l’ accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l’esistenza, oltre che di un
unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni ( ex plurimis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021, Rv. 662050 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21636 del 2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4599 del 02/03/2006, Rv. 586422 – 01).
Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha ritenuto che il frazionamento eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE precedentemente alla vendita del lotto ai coniugi COGNOME, dal quale deriva il mapp. 466 in contestazione, mal si concilierebbe con la volontà della stessa venditrice di inglobare la striscia di terra corrispondente al mappale in questione ai lotti compravenduti. A tanto la Corte aggiunge l’accertata assenza di contrasto non superata da ulteriori, significativi elementi di valutazione – tra i dati catastali e il contenuto descrittivo del titolo di compravendita immobiliare (v. sentenza, pp. 9-10). Infine, la Corte territoriale rileva, nella protezione rispetto alla strada, la funzione impressa dalla venditrice al mapp. 466 (v. sentenza p. 11, 2° capoverso).
Si tratta di un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da adeguata e logica motivazione (per tutte: Cass. n. 21636 del 2017, cit.).
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nonché in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono dell’errata riqualificazione giuridica,
voluta dal giudice d’appello travalicando i confini del principio iura novit curia , della domanda di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ. originariamente proposta dall’attrice, sulla quale si era radicato il contraddittorio, in domanda contrattuale avente ad oggetto l’accertamento dell’oggetto del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti, peraltro introdotta dai convenuti in via riconvenzionale.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nonché in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Introducendo una domanda del tutto nuova – come dedotto nel secondo mezzo di gravame – la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sull ‘originaria domanda proposta ex art. 950 cod. civ., in tal modo omettendo di dichiararla inammissibile in assenza dei presupposti di incertezza soggettiva ed oggettiva del confine tra le proprietà.
I due mezzi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza nella parte in cui ha riqualificato la domanda come azione contrattuale, senza pronunciarsi sulla domanda di regolamento di confini. Entrambi sono infondati per le ragioni di cui si dirà appresso.
4.1. Occorre, innanzitutto, premettere che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza
tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione ( ex plurimis : Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19717 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 – 01).
4.2. Tanto premesso, è opportuno ricordare che l’azione di regolamento di confini ha natura reale, petitoria e ricognitiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 11/03/2014 Rv. 630360 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5134 del 27/02/2008, Rv. 601828 – 01) e, come tale, ha per oggetto unicamente l’accertamento quantitativo di un diritto assoluto e come finalità quella di ristabilire la certezza sul confine, sul presupposto che a monte la parte che agisce ai sensi dell’art. 950 cod. civ. abbia a sua volta certezza di ciò che gli appartiene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22645 del 25/09/2018, Rv. 650370 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11822 del 15/05/2018, Rv. 648496 – 01).
Nel caso che ci occupa, la RAGIONE_SOCIALE non aveva dubbi sul titolo proprietario da essa vantato sul mapp. 466 oggetto di controversia, nonché sul titolo proprietario dei COGNOME sul mapp. 495, come si evince chiaramente anche dalle conclusioni elevate in sede di appello, tanto da chiedere, nell’istanza di riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari l’accertamento del confine tra i due lotti da compiersi sulla base dell’atto pubblico di compravendita del 26 gennaio 2004 nonché consulenz a tecnica d’ufficio e, una volta definito il confine, l’appellante chiedeva altresì di disporre l’apposizione di picchetti in ferro o in cemento in corrispondenza della linea di confine accertata dal giudice.
L’appellante, dunque, nonostante quanto argomentato nei motivi di appello e appropriandosi della tesi sostenuta dai convenuti in primo grado nella domanda riconvenzionale, non denunciava un contrasto tra titoli di proprietà -ché, anzi, avendo ella ceduto parte di un fondo originariamente di sua proprietà era ben convinta dell’oggetto della compravendita -ma la corretta lettura e interpretazione del titolo, al fine di poter tracciare i relativi confini sui fondi limitrofi. E in effetti la Corte d’A ppello, dovendo individuare un confine incerto, ha proceduto all’esame del titolo di acquisto della proprietà quale «fonte primaria di valutazione» (v. sentenza p. 9, rigo 21); valutato anche l’estratto di mappa del catasto che, per quanto elemento secondario, si rileva frutto del frazionamento, esaminate ulteriori risultanze probatorie (documentali e orali), il giudice d’appello perviene alla conclusione di poter individuare la comune intenzione delle parti nel voler escludere la stretta striscia, quantificata in mq 38,87, adiacente ai lotti dal mapp. 495, trasferito in proprietà ai coniugi COGNOME.
4.3 . La Corte d’Appello, dunque, ha dato (v. pag. 2 e pagg. 9 e ss) una risposta alla domanda della società attrice che mirava, appunto, ad accertare l’estensione , in base al titolo, del bene compravenduto, osservando che l’individuazione del confine era la conseguenza del contrasto tra le parti e lo ha fatto avvalendosi dei mezzi istruttori prodotti dalle parti, selezionandoli ed interpretandoli nei limiti dei poteri discrezionali conferitigli dall’art. 115, comma 1, e 116, comma 1, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui il giudice di seconde cure ha riscontrato la carenza di prova circa la stipula tra le parti di un contratto preliminare afferente
l’immobile di cui è causa, ove era prevista l’obbligazione assunta da parte venditrice inerente l’edificazione del muro di recinzione e delle opere in corrispondenza di esse poste al servizio del giardino. Le allegazioni prodotte dai ricorrenti, a giudizio di questi ultimi, non avevano mai costituito oggetto di contestazione da parte dell’attrice e, stante la previsione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., avrebbero dovuto ritenersi evidenza pacifica perché non contestata. I ricorrenti si dolgono, altresì, della mancata valutazione delle affermazioni confessorie rese dalla RAGIONE_SOCIALE e dal suo socio di riferimento con cui si dava atto della volontà negoziale intercorsa tra le parti, poiché con esse i testi riconoscevano che la proprietà acquistata dagli odierni ricorrenti si estendeva alla recinzione muraria fino a ricomprenderla.
5.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che il capitolato prodotto e asseritamente qualificato come allegato al preliminare (non prodotto in giudizio) non potesse essere riferito a quest’ultimo; secondo la Corte d’Appello, inoltre, non risultava neppure dimostrata la delimitazione dei confini laterali dei lotti mediante elevazione di muretti.
In ogni caso -e l’argomento è dirimente ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo (Cass. n. 19717 del 2022, cit.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30735 del 21/12/2017, Rv. 646612 – 01).
Quanto, infine, alla mancata valutazione confessoria delle affermazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE e dal socio di riferimento, si
tratta della contestazione di accertamenti in fatto e valutazione di elementi istruttori che non possono essere compresi nel vizio dedotto.
L’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo vigente modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo come motivo di ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 -01; più di recente, ex multis : Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 -01; Cass. Sez.
1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 -01; Cass. Sez.
2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 – 01).
6. Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per aver omesso la motivazione in relazione alla domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carraio dalla strada consortile a nord al mapp. 495, a carico e attraversando la porzione del mapp. 466, onde consentire l’accessibilità dalla pubblica via all’abitazione anche a soggetti con disabilità. Secondo i ricorrenti è carente la motivazione offerta dalla Corte d’Appello in termini meramente formali e tautologici («difettando la prova dei relativi presupposti»), poiché non consente in alcun modo l’individuazione dei presupposti di cui il giudice avrebbe ritenuto la carenza di prova e/o allegazione.
Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., dell’art. 1052 cod.
civ. Sotto il diverso profilo riguardante la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1052 cod. civ., i ricorrenti osservano che l’unico accesso pedonale e carraio alla loro proprietà avveniva, lato sud, per il tramite di un tratto di percorrenza assai arduo anche per soggetti in condizioni fisiche ottimali, mentre la signora COGNOME – come ampiamente documentato in atti – non godeva delle condizioni fisiche atte a consentirle l’agevole accesso. Pertanto, la realizzazione di un accesso sul fronte nord prospiciente la strada consortile, mediante realizzazione di un varco sulla cinta muraria in mapp. 495 su cui insiste l’abitazione, e asservimento al passaggio della porzione del mappale 466, interposta tra la strada e l’aiuola consortile, avrebbe costituito l’unica modalità per assicurare l’agevole accessibilità all’abitazione da parte di soggetti con disabilità, come del resto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 2009 con riferimento all’applicabilità dell’art. 1052 cod. civ. rispetto all’ipotesi di costituzione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso a vantaggio dell’agevole fruizione degli edifici privati per persone con ridotta o impedita capacità motoria.
8. Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza degli elementi essenziali per la costituzione di una servitù coattiva, e sono entrambi fondati.
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente
tra l’altro, come nel caso di specie, « nella motivazione apparente» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830), che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene ricorra quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. per tutte: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01).
8.1. Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale, a fronte di articolate deduzioni svolte nella domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva (v. ricorso pag. 6, 21 e ss), si è limitata (v. sentenza pag. 13) ad affermare laconicamente il difetto di prova dei presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di tale servitù, rendendo così una motivazione solo apparente.
La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua , e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda