ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00020174 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 20174/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. ) rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO e presso l’indirizzo di posta elettronica giusta procura in atti; C.F. RAGIONE_SOCIALE.F.
RICORRENTI
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, giusta procura in atti; C.F.
RESISTENTE
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, a scioglimento della riserva assunta all’udie nza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
e hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 669 ter, 670 e 671 c.p.c. al fine di chiedere il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili facenti parte dell’asse ereditario di , appartenenti alle istanti, ed in particolare dell’azienda agricola sita in INDIRIZZO e in INDIRIZZO a Marcon (VE) con richiesta di nomina di custode in persona diversa da , nonché sequestro conservativo delle scorte vive e dei frutti precetti e percipiendi dell’azienda agricola sino a quando, all’esito dell’instaurando giudizio di merito , sarà disposta la condanna del debitore al pagamento in favore delle odierne ricorrenti delle somme dovute quale risarcimento dei danni loro arrecati dall’illegittimo possesso esclusivo dell’azienda; deducendo che, per effetto della pronuncia della Corte d’Appello di Venezia (sent 1615/2023 del 18.05.2023) con cui veniva dichiarata la nullità delle donazioni indirette derivanti dagli atti compravendita del 26.11.2002 rep. 58724 AVV_NOTAIO di Mestre, i beni oggetto della donazione rientravano nell’asse ereditario di a beneficio delle ricorrenti che ne erano state escluse; deducendo che, all’apertura della successione, tutti i beni anzidetti risultano ancora nel possesso di che li occupa e li utilizza sine titulo dato che i legittimi proprietari sarebbero le odierne ricorrenti e e ; deducendo che, con la perizia dell’AVV_NOTAIO di Mestre, l’azienda agricola è stata stimata in un valore attuale di € 2.034.000; deducendo che è oggi ancora debitore nei confronti delle ricorrenti di una somma pari ad € 25.016,04.
Il AVV_NOTAIO respingeva le domande inaudita altera parte e fissava udienza nel contraddittorio delle parti.
si è costituito contestando la ricostruzione di controparte e precisando che egli stesso, con atto del 29.01.2008, ha rinunciato all’eredità del padre ed è
subentrato, per l’effetto, il figlio che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario; deducendo che ha acquistato la quota ereditaria di e oggi è titolare di metà dell’asse ereditario di ; deducendo che gestisce l’azienda e coltiva i terreni da oltre trent’anni e prima della morte del padre , con la precisazione che, dal 2005, egli ha avviato una propria e distinta attività che insiste sui terreni oggi in comunione; deducendo che, come emerge dalla stessa perizia dimessa da controparte, la gestione dei terreni non è stata affatto dannosa e non ha affatto depauperato l’azienda ma, al contrario, è apparsa diligente; deducendo che l’inadeguatezza dell’azienda non è un fenomeno recente, ma una condizione strutturale e storica risalente nel tempo; deducendo l’insussistenza dei presupposti sia per la concessione del sequestro giudiziario sia del sequestro conservativo; deducendo che il debito residuo di nei confronti delle ricorrenti è pari ad € 20.183,80 e che l’acconto versato da quest’ultimo ha estinto integralmente la propria parte del debito; deducendo che , nelle more, ha contribuito a saldare l’intero debito portato dal precetto e che il credito per le spese legali è irrisorio rispetto al valore dei beni di cui si chiede il sequestro. ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso ed, in subordine, in caso di sequestro giudiziario, stante l’intervenuta cessazione della materia del conte ndere per il sequestro conservativo, chiede di essere nominato custode dei beni; con vittoria di spese di lite.
All’udienza del 20.11.2025 le part i hanno concluso insistendo come in atti e precisando che persiste un debito di nei confronti delle ricorrenti pari ad € 17.000.
Il ricorso è infondato e pertanto viene respinto.
5.1. In ordine al sequestro giudiziario, si osserva che l’art. 67 0 c.p.c. prevede che ‘Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea (omissis).’
Nel caso in esame non appaiono sussistenti i presupposti per l’applicazione del presente istituto, in primo luogo, non appare sufficientemente individuato il fumus boni iuris posto che, al di là della pacifica ed indiscussa proprietà dei terreni in capo alle ricorrenti e a , emerge che l’azienda agricola, che insiste sui predetti terreni, risulta essere quella istituita da nel 2005 ed, in ogni caso, anche in precedenza e a partire dal 1996 ha affittato i medesimi terreni, come emerge dai documenti allegati; in secondo luogo, non appare chiaro nemmeno il periculum in mora posto che l’azienda agricola sta operando da anni in modo sano e proficuo, come si evince dalla documentazione agli atti, e non vi sono elementi tali da far pensare ad una condotta di volta a dissipare o depauperare l’azienda stessa.
Si osserva che parte ricorrente non allega alcun profilo di periculum derivante dalla gestione dei beni ad opera di che possa essere utile per la valutazione di opportunità sottesa all’accoglimento della domanda di sequestro giudiziario.
Non risulta nemmeno dedotta chiaramente la controversia che si intende esperire nel merito, elemento essenziale nella domanda ante causam . Si ritiene, infatti, che almeno le linee essenziali della futura domanda di merito debbano essere rappresentate dal ricorrente stante la natura conservativa del sequestro giudiziario.
A fronte poi dell’espressa allegazione dell’istituzione della società da parte di nel 2005, non sono emerse dall’altra parte elementi di contestazione , salvo affermare che, anche se l’azienda è di , i beni sul quale esercita l’attività sono parzialmente delle ricorrenti.
In assenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora , il sequestro giudiziario non può essere concesso.
5.2. In ordine al sequestro conservativo, si osserva che l’art. 671 c.p.c. prevede che ‘ il giudice, su istanza del creditore, che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del debitore o del le somme o cose a lui dovute (omissis)’ .
Nel caso in esame, pur essendo incontestata una posizione debitoria del resistente per una somma di € 17.000, nulla è allegato a sostegno del pericolo in cui incorrerebbero le ricorrenti in ordine alla perdita di garanzia patrimoniale.
Non vi è, infatti, né prova né allegazione dell’ eventuale incapienza patrimoniale di .
La ratio dell’istituto de quo trova fondamento nella necessità per le parti creditrici di avere soddisfazione nel patrimonio del debitore senza rischiare dispersione dello stesso, al contrario, nel caso in esame, la domanda non appare attinente alla ratio fondante l’istituto q uanto piuttosto ad un tentativo di paralizzare i frutti dell’azienda percepiti e percipiendi.
Alla luce di quanto esposto la domanda di sequestro conservativo, oltre che infondata, è inammissibile , poiché verte su specifici beni esulando dall’esigenza generica di garanzia patrimoniale, pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) secondo i valori medi per le fasi introduttiva e di studio, nulla per la fase istruttoria non celebrata, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo agli atti, vanno liquidate in una somma pari ad € 2.627,00 oltre rimborso spese forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte resistente liquidate in una somma pari ad € 2.627,00 oltre rimborso spese forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
Venezia, 18.12.2025
Il AVV_NOTAIO