ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – N. R.G. 00001751-1 2024 DEL 04 03 2025 PUBBLICATA IL 04 03 2025
R.G. n. 1751-1/2024
Corte di appello di Venezia
Sezione quarta civile
La Corte di appello riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME relatore
dott.ssa NOME COGNOME
nella causa R.G. n. 1751-1/2024
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26 febbraio 2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso per sequestro conservativo, depositato in corso di causa,
chiede che venga autorizzato il sequestro dei beni mobili e immobili nei confronti di , nonché degli eventuali crediti dallo stesso vantati verso terzi, fino alla concorrenza dell’importo di euro 332.008,30.
A fondamento del ricorso afferma che nessun inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, stipulato il 9 gennaio 2008 con e , le potrebbe essere imputato e che sarebbe inesistente il diritto dei promittenti venditori a trattenere la somma di euro 300.000,00, ottenuta attraverso l illegittima ‘ escussione della fideiussione consegnata in esecuzione delle previsioni contrattuali.
Sussisterebbe, altresì, il periculum in mora che nel tempo occorrente a far valere il proprio diritto di credito, compia atti dispositivi idonei a sottrarre i suoi beni alla garanzia della creditrice.
si è costituito nel presente procedimento contestando la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del richiesto sequestro.
Ritiene il Collego che il ricorso debba essere rigettato per mancanza del requisito del fumus boni iuris in quanto, dall esame ‘ delle previsioni contenute nel contratto preliminare stipulato, dall esame delle dichiarazioni ‘ rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado, dall esame ‘ della documentazione prodotta dalle parti, si evince che:
-nella pendenza della condizione risolutiva, aveva violato gli obblighi assunti con il contratto preliminare, precisamente di dare corso allo svolgimento delle pratiche necessarie al conseguimento delle autorizzazioni che avrebbero dovuto essere ottenute entro il 30 settembre 2008, quando, quantomeno nell ‘aprile 2008, aveva avuto contezza che per la realizzazione del progetto sarebbe stato necessario realizzare una nuova linea elettrica, richiedente un lungo periodo di tempo, e ritenuto non più economicamente interessante l ‘investimento precedentemente programmato ;
-tale disinteresse veniva manifestato da ai promittenti venditori in data 28 luglio 2008 ed espressamente chiarito soltanto il 20 agosto 2008, nonostante i predetti, a fronte dell ‘assoluta mancanza di risposta alle loro richieste da parte della promissaria acquirente, si fossero attivati al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni;
-le dichiarazioni rese dai testi e non supportano la tesi della ricorrente in ordine al suo asserito
adempimento, ed anzi confermano il tentativo dei promittenti venditori a che le previsioni contrattuali fossero adempiute e realizzate;
-la circostanza che era stata costretta a far redigere un nuovo progetto dal geom. a causa dell ‘in utilità del progetto allegato al contratto, non era stata allegata dalla ricorrente nell ‘atto introduttivo del giudizio di primo grado e , comunque, non trova conferma né nella documentazione prodotta, né nelle dichiarazioni testimoniali assunte;
-l ‘ar t. 7 del contratto preliminare, prima di prevedere che ‘ le parti promesse venditrice e gli amministratori delle società coinvolte nel progetto, collaboreranno con la massima sollecitudine a fare in modo che le autorizzazioni vengano rilasciate nel più breve tempo possibile ‘ stabiliva precisi obblighi per la promittente acquirente: ‘ Le parti prendono atto che la parte promittente acquirente ha dato incarico congiunto alla RAGIONE_SOCIALE ed al Dott. Ing. di eseguire il progetto e presentare le domande per ottenere l’autorizzazione ed ha sottoscritto con essi un contratto in tal senso. I relativi costi saranno interamente sostenuti dalla parte acquirente, a prescindere dal buon fine, così come ogni altro costo preliminare per l’ottenimento delle autorizzazioni o per opere preliminari quali predisposizione del terreno, allacciamento all’Enel , ecc . ‘ ;
-la Sant’RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto (22.4.2008) l ‘emissione da parte della Regione Veneto del decreto n. 9/2008, che assoggettava il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, e era rimasta del tutto inerte nonostante i solleciti sia telefonici che per iscritto di ;
-le spese di istruttoria delle varie pratiche erano state anticipate da SantRAGIONE_SOCIALE e da mentre la ricorrente si era rifiutata di pagare le spese inerenti la V.I.A. (circa euro 30.000,00). Appare
irrilevante che, formalmente, la pratica dovesse essere presentata dai promittenti venditori poiché, come detto, l ‘art. 7 del preliminare prevedeva che le relative spese fossero a carico della promissaria acquirente e la predetta aveva già manifestato la sua volontà di non provvedere al pagamento delle spese che erano necessarie per la prosecuzione del procedimento.
Non appare, quindi, fondata, allo stato e nei limiti della cognizione sommaria del presente procedimento, la tesi della ricorrente in ordine al suo corretto adempimento degli obblighi assunti con il contratto preliminare.
In relazione alla condizione risolutiva si osserva che all ambito di operatività ‘ dell art 1359 c.c. sono riconducibili sia le condizioni sospensive che le ‘ risolutive, sia le condizioni positive che le negative. Pertanto, nel caso in cui un contratto sia assoggettato a condizione risolutiva e l evento dedotto in ‘ condizione sia il mancato accadimento di un fatto entro un certo tempo, il contratto non può considerarsi risolto e le obbligazioni in esso previste debbono ugualmente essere adempiute, qualora il mancato accadimento sia causalmente ricollegabile ad un comportamento imputabile, a titolo di dolo o di colpa, al contraente che aveva interesse alla risoluzione, e cioè alla mancata sopravvivenza del fatto dedotto.
Quanto alla qualificazione giuridica della clausola contrattuale, premesso che le parti avevano nell ‘ambito della loro autonomia contrattuale previsto la consegna della fideiussione a prima richiesta in sostituzione della caparra confirmatoria, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non incompatibile, con la qualifica di caparra confirmatoria, la dazione di assegni, di vaglia cambiari o di fideiussione nell ‘ambito degli appalti pubblici (Cass. n. 10366/2022; Cass. n. 20813/2021).
Sarà valutata nella pienezza del contraddittorio la questione se la qualificazione della clausola contrattuale che prevedeva il rilascio della
fideiussione, rimesso dalla Corte di cassazione al giudice del rinvio, comporterà o meno, ex art. 336 c.p.c., il riesame integrale delle vicende giuridiche e fattuali concernenti il titolo fondante la pretesa di restituzione.
Viene riservata al merito la verifica dell’integrità del contraddittorio, non rilevante nella delibazione del presente procedimento, poiché il provvedimento cautelare viene chiesto solo nei confronti di . rende superflua ogni
L’insussistenza del requisito del fumus boni iuris valutazione circa il presupposto del periculum in mora .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per sequestro conservativo proposto da
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Venezia, 3 marzo 2025
Il Presidente NOME COGNOME