Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11222 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11222 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28179/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
sul controricorso incidentale proposto da COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOMECOGNOME COGNOMEintimati – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1118/2021 depositata il 05/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 1° luglio 2013, la RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo che, con sentenza del Tribunale di Torino n. 2403 del 2013, la s.nRAGIONE_SOCIALE era stata condannata a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE da quanto la stessa era tenuta a pagare in favore della società RAGIONE_SOCIALE
La vicenda si riferiva ad un precedente giudizio instaurato da RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione del 19 settembre 2009, la quale aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la società RAGIONE_SOCIALE lamentando che la notte del 4 dicembre 2005 nel fabbricato di proprietà di terzi si era verificato un incendio a causa di un cortocircuito per la presenza di acqua che avrebbe raggiunto il quadro elettrico. I proprietari avevano denunciato il sinistro alla società RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento dei danni e attivando la copertura assicurativa presso la RAGIONE_SOCIALE.a.
Quest’ultima aveva quantificato i danni corrispondendo l’importo relativo e surrogandosi nei diritti dell’assicurato (proprietari dell’immobile).
Aveva pertanto esercitato l’azione di rivalsa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva chiesto di evocare in causa, in garanzia, l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE , la quale, a sua volta, aveva chiesto di chiamare in causa l’impresa subappaltatrice, RAGIONE_SOCIALE, che aveva materialmente eseguito i lavori.
Nel presente giudizio RAGIONE_SOCIALE esponeva di avere appurato che la società RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal registro delle imprese con annotazione del 7 maggio 2008 dopo avere ceduto le quote che facevano capo a NOME ed NOME COGNOME ed avere trasformato la società nella ditta individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo in sede di sepa razione consensuale con il coniuge NOME COGNOME aveva trasferito, in data 2 luglio 2008, i beni immobili ricevuti dalla società. Sulla base di tali premesse chiedeva la dichiarazione di simulazione dell’atto di separazione consensuale trascritto l’11 luglio 2008 o, comunque, la dichiarazione di inefficacia dello stesso, ai sensi dell’articolo 2901 c od. civ.
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo, in via subordinata, di condannare la Zurigo Compagnia di assicurazioni s.p.a. per ogni eventuale responsabilità.
NOME COGNOME chiedeva, altresì, che, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, fosse accertata la quota parte dei beni immobili rientranti in comunione legale al momento della liquidazione della RAGIONE_SOCIALE
Costituendosi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE contestava la domanda di garanzia.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 2303 del 15 novembre 2019, condannava NOME e NOME COGNOME a garantire e manlevare la RAGIONE_SOCIALE dalla pretesa vantata nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE, oggetto della sentenza del Tribunale di Torino n. 2403
del 2013, e dichiarava l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c od. civ., nei confronti dell’attrice, del trasferimento dei beni oggetto dell’atto di separazione consensuale del 2 luglio 2008, trascritto l’11 luglio 2008. Rigettava la domanda di garanzia proposta dai convenuti COGNOME nei confronti della terza chiamata e rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento della comunione legale avanzata dalla convenuta COGNOME.
Avverso tale sentenza NOME e NOME COGNOME proponevano appello, affidato a quattro motivi. Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della impugnazione.
Si costituivano, con separati atti, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE proponendo distinti appelli incidentali.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1118 del 5 agosto 2021, respingeva gli appelli incidentali e accoglieva per quanto di ragione quello principale, condannando la compagnia RAGIONE_SOCIALE a mallevare NOME e NOME COGNOME dalla pretesa vantata nei loro confronti da RAGIONE_SOCIALE confermando per il resto la sentenza.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE appresentanza generale per l’Italia , affidandosi a due motivi.
NOME COGNOME deposita controricorso e ricorso incidentale, fondato su tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE avverso il ricorso principale e quello incidentale. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE depositano memorie illustrative, ai sensi dell’articolo 380 -bis .1. cod. proc. civ.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, proposto da RAGIONE_SOCIALE la società lamenta che NOME e NOME COGNOME
hanno omesso di notificare l’atto di appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di primo grado rimasta contumace, e che neppure il giudice d’appello ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società, con la conseguenza che la sentenza d’appello sarebbe affetta da nullità.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1917 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere operante, nella specie, la garanzia di manleva nei confronti di NOME e NOME COGNOME, quali soci della estinta RAGIONE_SOCIALE, e ciò perché, in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe invece spettata alla società prima della cancellazione. Evidenzia che al momento della cancellazione della società RAGIONE_SOCIALE non era maturato alcun credito in favore della COGNOME RAGIONE_SOCIALE, atteso che la Italiana Assicurazioni s.p.a. aveva provveduto a risarcire i danneggiati in via stragiudiziale ed aveva agito in surroga nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2009.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione degli artt. 100, 101, 116 e 112 cod. proc. civ., 24 e 111 della Costituzione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la dichiarazione, da parte del Giudice di primo grado, di inesistenza della sentenza del Tribunale di Torino n. 2403 del 2013 doveva riferirsi al solo rapporto processuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già estinta all’epoca della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, senza considerare che il Tribunale aveva rilevato che la sentenza doveva ritenersi ‘viziata da radicale
inesistenza, in quanto pronunziata nei confronti di una società estinta in epoca precedente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio’ e che tale inesistenza poteva essere rilevata d’ufficio. Nella sostanza, prosegue il ricorrente, la sentenza era stata emessa nei confronti di un soggetto, la RAGIONE_SOCIALE che non aveva partecipato al giudizio perché già giuridicamente estinto sin dal 7 maggio 2008, mentre la notifica dell’atto di citazione risaliva al 19 settembre 2009; di conseguenza, la sentenza avrebbe dovuto essere ritenuta inesistente a tutti i fini e, quindi, anche riguardo all’accertamento dei fatti (verificazione dell’evento, entità dei danni, rapporto di subappalto).
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e la omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2903 cod. civ.
Secondo il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe agito sulla base di un titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Torino) che era stato ritenuto giuridicamente inesistente. Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il presunto credito preesistente rispetto all’atto dispos itivo impugnato, sebbene alla data di cancellazione dal registro delle imprese della RAGIONE_SOCIALE, ossia il 7 maggio 2008, non esistesse alcun credito o ragione di credito da parte dei danneggiati e da parte di RAGIONE_SOCIALE Evidenzia pure, quanto alla prescrizione dell’azione revocatoria, che il termine decorre dal giorno in cui è stata data pubblicità ai terzi dell’atto che si assume lesivo delle ragioni creditorie. Nel caso di specie, il giudizio di separazione era stato omologato il 2 luglio 2008 e, quindi, alla data di notifica dell’atto di citazione (1° luglio 2013) , l’azione doveva ritenersi prescritta.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e rilevante, oggetto di un motivo di
appello, rappresentato dal fatto che l’atto impugnato era stato compiuto in adempimento di una obbligazione assunta nel giudizio di separazione, senza intento fraudolento. Secondo il ricorrente, alla data del trasferimento immobiliare non esisteva alcun credito in favore dei danneggiati e quindi in favore della RAGIONE_SOCIALE e ciò escluderebbe la sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria.
Occorre, preliminarmente, procedere al l’esame delle censure fatte valere con il primo motivo del ricorso incidentale, che sono fondate per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, non è corretta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la inesistenza della sentenza del Tribunale di Torino n. 2403/13, rilevata dal Tribunale di Cosenza per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio, possa valere solo nel rapporto processuale tra la COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, legittimamente, il Tribunale di Cosenza si sarebbe rifatto alla sentenza del Tribunale di Torino per la ricostruzione dei fatti, addivenendo alla conclusione che potevano ritenersi incontroverse sia la verificazione dell’evento lesivo (ossia l’incendio sorto nel quadro elettrico all’interno dell’immobile di proprietà degli assicurati di Italiana Assicurazioni s.p.a., da imputarsi alla RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice dei lavori, ed oggetto di subappalto alla RAGIONE_SOCIALE), sia l’entità dei danni che ne erano derivati.
Deve, al riguardo, osservarsi che il Tribunale cosentino, in realtà, ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Torino doveva ritenersi ‘viziata da radicale inesistenza, in quanto pronunciata nei confronti di una società estinta in epoca precedente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio’, ossia nei confronti d i un soggetto, la RAGIONE_SOCIALE che non aveva partecipato al giudizio perché già giuridicamente estinto sin dal 7 maggio 2008, essendo la notifica dell’atto di citazione introduttiv o di quel giudizio intervenuta solo in
data 19 settembre 2009. Ha, in tal modo, posto in rilievo che la sentenza del Tribunale di Torino n. 2403 del 2013 era stata pronunciata nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese alla data di notificazione dell’atto di citazion e e, quindi, nei confronti di soggetto ‘inesistente’.
È ben vero che, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., i soci subentrano nei rapporti facenti capo alla società cancellata (Cass., sez. U, n. 6070/2013), ma, nel caso di specie, i soci della RAGIONE_SOCIALE non sono stati evocati nel giudizio definito con la citata sentenza del Tribunale di Torino. Pertanto, a fronte del difetto di contraddittorio rilevato dal Tribunale di Cosenza, non può ritenersi, come affermato dalla Corte d’appello, che il vizio possa rilevare limitatamente al rapporto processuale tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE né tanto meno che il Tribunale in primo grado potesse trarre argomenti di prova da quella sentenza ai fini dell’accertamento della responsabilità dei soci per le obbligazioni contratte dalla disciolta RAGIONE_SOCIALE
Sotto un secondo profilo, neppure è possibile affermare, come invece sostenuto anche dalla società controricorrente, che dalla lettura della sentenza di primo grado emergerebbe che il Tribunale abbia fondato il proprio accertamento sulla ‘ non contestazione ‘ dei fatti da parte dei soci RAGIONE_SOCIALE e non sui fatti accertati dalla sentenza del Tribunale di Torino.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, è opportuno precisare che dalla stessa sentenza d’appello si evince che il giudice di primo grado ha ritenuto non contestate dai convenuti esclusivamente la stipulazione e l’esecuzione del contratto di subappalto, dando atto, tuttavia, che gli stessi convenuti avevano eccepito la responsabilità concorrente del committente, chiedendo una graduazione della responsabilità (in questi termini si veda pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata). Tanto porta ad escludere una (presunta) non contestazione da parte dei soci RAGIONE_SOCIALE
Ne segue che, in accoglimento del motivo in disamina, la sentenza impugnata deve essere cassata, non potendo, sulla base delle argomentazioni della Corte territoriale, considerarsi ‘ incontroversi ‘ i fatti posti a fondamento della sentenza del Tribunale di Torino, dovendo piuttosto il giudice del rinvio riesaminare il merito della controversia.
Il primo motivo del ricorso principale che, per ragioni di ordine logico, deve essere scrutinato con priorità, è inammissibile.
Anzitutto, il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
La ricorrente avrebbe dovuto fornire una puntuale indicazione, mediante la trascrizione del contenuto degli atti difensivi, delle ragioni per le quali l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE determinerebbe gli effetti da essa prospettati, dal momento che dalla illustrazione del motivo non è dato evincere il presupposto fattuale e processuale su cui si fonda la censura. La ricorrente, in particolare, avrebbe dovuto chiarire in maniera specifica i presupposti per l’ap plicabilità dei principi enunciati con la sentenza di questa Corte n. 8790 del 2019, richiamata in ricorso, e, quindi, le ragioni per le quali l’appello proposto investiva questioni che richiedevano la necessaria partecipazione della società RAGIONE_SOCIALE
Le deduzioni svolte dalla ricorrente sono, invece, assolutamente generiche e non evidenziano le ragioni per cui l’impugnazione proposta dai Cofone avrebbe eventualmente potuto dare luogo ad una situazione di cause inscindibili o di cause tra loro dipendenti; la ricorrente omette, infatti, di fornire una puntuale indicazione, mediante riproduzione diretta o mediante riproduzione indiretta, del contenuto dell’atto di appello e degli altri scritti difensivi, al fine di porre questa Corte nelle condizioni di valutare la doglianza. Nell’attività illustrativa del motivo non si coglie, dunque, alcuna
attività di adempimento dell’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Va, inoltre, rilevato che la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., nei termini in cui è stata dedotta, è preclusa in questa sede.
Soccorre al riguardo il principio secondo cui «qualora il giudizio di appello sia introdotto in violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. e né la parte che l’ha introdotto né le altre né il giudice abbiano rilevato la nullità, la sentenza è suscettibile di ricorso principale o incidentale deduttivo della violazione della norma ad istanza della parte, ivi compresa quella che introdusse l’appello, soltanto qualora la violazione dell’art. 331 c.p.c. abbia riguardato o una situazione di litisconsorzio necessario iniziale ai sensi dell’art. 102 doc. proc. civ. o una situazione di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. In tal caso, la violazione può essere denunciata con ricorso principale o incidentale e ciò perché non può operare la regola dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 107 c.p.c. in appello è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, il che esclude che la parte perda il potere di impugnare al riguardo ancorché abbia provocato la nullità o non l’abbia rilevata. Viceversa, in ogni altro caso di violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. in appello e dunque con riferimento a situazioni di litisconsorzio necessario processuale (sia da inscindibilità sia da dipendenza), poiché la Corte di cassazione non ha il potere di rilevare d’ufficio detta violazione, la regola dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. opera ed esclude che tanto la parte che aveva introdotto l’appello determinando la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. quanto le altre parti che non rilevarono alla lor volta la violazione, possano proporre ricorso principale o incidentale deducendo la violazione›› (Cass., sez. 3, 30/08/2018, n. 21381).
8. L ‘accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale e del
secondo motivo del ricorso principale; la sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione