N. R.G. 112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa COGNOME COGNOME dott. COGNOME NOME COGNOME dott. COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._93_2025_- N._R.G._1_2025 DEL_28_05_2025 PUBBLICATA_IL_28_05_2025
avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale in Legnago (VR), INDIRIZZO Cod. Fisc. / P.Iva:
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell’art. 40 C.C.I. a mezzo pec e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva di , la quale agisce sulla base di crediti iscritti a ruolo per un totale di quasi 900 mila euro;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: esercita un’attività commerciale (attività agricole per conto terzi, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall’art. 121 C.C.I.;
– la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come comprovato in maniera adeguata e sufficiente:
i) dal mancato deposito dei bilanci successivi a quello relativo all’anno 2021;
ii) dall’ingentissimo importo dei debiti iscritti a ruolo;
iii) dall’incapacità della società di onorare i piani di rateazione ottenuti in via ordinaria o in forza di adesione alla definizione agevolata;
iv) dall’esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi eseguiti dalla ricorrente;
– l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo consente di superare sia la soglia fissata dall’art. 49, comma 5, C.C.I., sia i limiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I. – non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell’attività di impresa
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I., 1) DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Legnago (VR), INDIRIZZOINDIRIZZO Cod. Fisc.
/ P.Iva:
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa NOME COGNOME
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP–IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dell’indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell’art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data 6 ottobre 2025, h. 10.20 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell’art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell’adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21
D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all’Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all’Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l’annotazione e per l’annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 19 maggio 2025 Il Presidente
est. dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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