SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1660 2025 – N. R.G. 00001924 2023 DEPOSITO MINUTA 26 09 2025 PUBBLICAZIONE 26 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
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La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere relatore
Condemi NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. r.g. 1924/2023 , promossa
DA
con sede legale in La INDIRIZZO, c.f. e P.Iva , in persona l.r. p.t., ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata presso l’Avv. Andrea Argenta (c.f. ), con studio in SavonaINDIRIZZO INDIRIZZO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce all’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (indirizzo PEC: . P. C.F.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), con sede legale in Roma (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del l.r. p.t., e per essa la mandataria con rappresentanza P.
P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero – REA n. NUMERO_DOCUMENTO), società che ha incorporato (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena – R.E.A. n. NUMERO_DOCUMENTO), giusta procura speciale del 31/08/2018 a ministero del Dott. , Notaio in Roma (Rep. n. 57298 – Racc. n. NUMERO_DOCUMENTO), che agisce nel presente processo per il tramite del suo Procuratore Speciale, Avv. GIUSEPPE AMODEO (C.F. , giusta procura rilasciata il 21/10/2022 e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. Notaio in Milano (Rep. n. 5488 Racc. n. 4129), rappresentata, assistita e difesa, ai fini del presente giudizio di appello, giusta delega allegata ai sensi dell’art. 83, co. III, c.p.c., dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. n. ) e NOME COGNOME (C.F. – indirizzo P.E.C. – fax n. P_IVA), entrambi del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Silvia Fersino (C.F. – P.E.C. – FAX 055 461213), in Viale P. P. C.F. C.F.
INDIRIZZO.
APPELLATA
E
con sede in
, Piazza
Salimbeni nINDIRIZZO 3, C.F. , in persona del dott. ( ), a ciò legittimato giusta procura del 17/04/2023 ai rogiti del Dott. Notaio in (rep. n. 42.423 – racc. n. 21.712), domiciliata in , INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. Marco Bianchini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello. P. C.F.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 625/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 17/07/2023.
CONCLUSIONI
Per ‘ Piaccia alla Corte d’Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma integrale del provvedimento impugnato: IN INDIRIZZO, si in-
siste nelle istanze già svolte in primo grado: A) Si insiste per lo svolgimento di PROVA TESTIMONIALE sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il testimone, nel corso dell’anno 2020, è stato incaricato da di assisterla per il reperimento di finanziamenti utili all’acquisto delle seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC) e nuova risonanza magnetica di ultima generazione. 2)Vero che il testimone, tra l’anno 2018 e l’anno 2020, in qualità di commercialista della è stato incaricato da tale società di assisterla per il reperimento di finanziamenti utili all’acquisto delle seguenti attrezzature medicali: -RX Digitale; – MOC Totale Body; Ecografo multidisciplinare. 3) Vero che gli istituti di credito e gli enti finanziari contattati dal testimone per conto di hanno rifiutato ogni pratica di finanziamento in ragione della segnalazione presso la RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia di svolta da parte di RAGIONE_SOCIALE e di 4) Vero che il testimone, specialista in radiologia, ha avanzato alla verso la fine dell’anno 2019, una proposta di collaborazione per lo sviluppo dei servizi di diagnostica strumentale presso il ‘RAGIONE_SOCIALE di La Spezia, mediante la dotazione, al più tardi entro il 2020, di n. 1 Apparecchio RX digitale e n. 1 Ecografo multidisciplinare. 5) Vero che, il testimone, specialista in radiologia, alla fine dell’anno 2021 ha dovuto, in ragione del mancato acquisto delle attrezzature necessarie, rinunciare al progetto di collaborazione per lo sviluppo dei servizi di diagnostica strumentale presso il ‘RAGIONE_SOCIALE La Spezia. 6) Vero che, tra la fine dell’anno 2019 e nel corso dell’anno 2020, il testimone, specialista in edocrinologia, e hanno raggiunto un accordo per l’offerta di prestazioni medicali e diagnostiche presso il ‘RAGIONE_SOCIALE, da svolgersi con le seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC). 7) Vero che la collaborazione tra ed il testimone non è iniziata per l’impossibilità di dotare il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ delle seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC). 8) Vero che il prospetto prodotto come prod. 19 di parte attrice, che si rammostra al teste, riporta i ricavi che il testimone e hanno previsto di ottenere dall’utilizzo delle seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC), nuova risonanza magnetica di ultima generazione ed Ecografo multidisciplinare. 9) Vero
che il testimone dott. ha redatto la seguente dichiarazione ‘il direttore della Banca ha riferito al sig. di non poter procedere con la pratica a causa della segnalazione a sofferenza effettuata da RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE.’, della quale conferma il contenuto, che si rammostra come prod. 7 di parte attrice; 10) Vero che il testimone dott. ha ricevuto e redatto la corrispondenza, della quale conferma il contenuto, che si rammostra come prod. 16 e 18 di parte attrice. Si indicano quali testimoni: dott. domiciliato in La Spezia; dott. domiciliato in Milano; Dott. , specialista in radiologia, domiciliato in La Spezia; Dott. specialista in endocrinologia, domiciliato in La Spezia. B) Si insiste per l’accoglimento della svolta istanza per
da parte di commercialista esperto aziendale avente ad oggetto il seguente quesito: ‘Il Consulente Tecnico d’Ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa: (i) descriva e riporti i costi e prezzi medi al pubblico delle prestazioni diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC Totale Body ed Ecografo multidisciplinare); (ii) descriva e riporti i costi medi di gestione delle attrezzature diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC Totale Body ed Ecografo multidisciplinare); (iii) descriva e riporti quale sia il ricavo e l’utile che in un esercizio, avrebbe potuto generare con l’acquisto delle attrezzature diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC Totale Body ed Ecografo multidisciplinare).’ NEL MERITO, Voglia la Corte: a) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità di /o di
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in ordi- ne alla illegittima
iscrizione di alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia; b) con-
seguentemente accertare e dichiarare tenute, in solido tra loro o in via alternativa come meglio ritenuto,
e/o
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla
c) per l’effetto, condannare
e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o in via alternativa come meglio ritenuto, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, subiti a seguito illegittima iscrizione di alla RAGIONE_SOCIALE di Banca d’Italia nella misura non
inferiore ad euro 140.400,00, ovvero al risarcimento e pagamento delle somme meglio viste e ritenute e/o in corso di causa emergende, oltre gli interessi maturati e maturandi dal giorno del sinistro fino all’effettivo soddisfo; d) in ogni caso respingere ogni avversa domanda ed eccezione; e) con vittoria delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed iva come per legge ‘.
Per : ‘ Piaccia all’Illustrissima Corte d’Appello adita così giudicare: In via preliminare: – accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello avversario, per violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c. Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla Società appellante con atto di citazione in appello e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 652/2023, emessa il 14/07/2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Siena (R.G. n. 2189/2021). In via Istruttoria: 2 respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi richiesta istruttoria avanzata da controparte. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge ‘.
Per : ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l’appello notificato dalla società avverso la sentenza n. 625/2023 nella causa civile R.G. 2189/2021 emessa dal Tribunale di Siena in data 14/07/2023 e pubblicata in data 17/07/2023 e per l’effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado ‘.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado.
1 . Con atto di citazione notificato in data 10.8.2021 conveniva davanti al Tribunale di Siena e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della condotta illecita tenuta dalle convenute, consistita nell’illegittima iscrizione di alla RAGIONE_SOCIALE di Banca d’Italia, danni quantificabili in misura non in-
feriore ad euro 140.400,00, oltre interessi maturati e maturandi dal giorno del sinistro fino all’effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda risarcitoria deduceva, in sintesi:
1) che aveva intrattenuto con di seguito, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘), filiale di La Spezia, il rapporto di conto corrente n. 26540, acceso in data 09.7.1985, assistito da apertura di credito sino a revoca;
2) che con lettera datata 24.10.2016 MPS le aveva comunicato quanto segue: ‘ Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l’inibizione alla emissione di assegni, invitandovi alla restituzione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d’Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza ‘;
3) che, tuttavia, già precedentemente all’ottobre 2016, essa esponente risultava illegittimamente segnalata a sofferenza presso la RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia per l’importo di euro 54.096,00;
4) che tale segnalazione era illegittima sotto un duplice profilo: (i) innanzitutto, poiché avvenuta senza la preventiva comunicazione al cliente, in violazione del combinato disposto degli artt. 121, 125 TUB, art. 1375 c.c., nonché dell’art. 4 co. 7 del ‘Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia’; (ii) poi, perché avvenuta senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva di essa deducente, in violazione delle citate norme TUB, nonché dell’art. 1375 c.c. e delle istruzioni Banca d’Italia sul funzionamento della RAGIONE_SOCIALE;
5) che la condotta illecita della banca, sopra descritta e documentata, era stata già accertata dallo stesso tribunale di Siena con ordinanza ex art. 700 c.p.c., datata 17/06/2019, emessa nel procedimento di reclamo cautelare RG n. 615/2019, con cui era stato ordinato a MPS di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia operata in danno di relativamente al contratto oggetto di causa;
6) che il provvedimento cautelare, nonostante la notificazione dell’atto di precetto, era rimasto sostanzialmente ineseguito, non avendo provveduto alla cancellazione né MPS, né la sua cessionaria del credito,
che, a causa dell’illegittima segnalazione a sofferenza, che si protraeva dall’ottobre 2016, le era stato negato l’accesso al credito, come da documenti prodotti e da prove costituende da assumersi, circostanza che le aveva impedito di portare a termine il proprio piano industriale: al riguardo evidenziava che era attiva sul mercato dei servizi sanitari e medicali fin dal 1984 ed aveva acquistato un immobile con caratteristiche idonee ad essere utilizzato quale RAGIONE_SOCIALE, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sito in INDIRIZZO, in una palazzina con adiacente ampio parcheggio privato a disposizione dei pazienti; che in tale immobile aveva eseguito i necessari adeguamenti strutturali, oltre all’acquisto ed installazione di una parte degli equipaggiamenti per la diagnostica strumentale (ecografi, elettrocardiografi, RMN articolare etc.); che il programma di sviluppo del centro prevedeva il necessario acquisto di ulteriori attrezzature (RX Digitale, al costo di acquisto di circa Euro 40.000,00; MOC Totale Body, al costo di acquisto di circa Euro 30.000,00; Ecografo multidisciplinare, al costo di acquisto di circa Euro 20.000,00); che tali attrezzature avrebbero generato ricavi per Euro 9.600,00 al mese con un utile di Euro 3.900,00 al mese; che tale programma di sviluppo era stato sospeso a causa della segnalazione a sofferenza e alla conseguente impossibilità di accedere a finanziamenti; che, alla luce di quanto sopra, essa non aveva generato utili per Euro 46.800,00/anno pari ad Euro 140.400,00 per gli esercizi dal 2016 al 2019 (il 2020 causa lockdown non era preso in considerazione in via cautelativa); che, infine, la segnalazione illegittima aveva determinato l’impossibilità ad accedere ai ristori previsti dal Decreto Legge 8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità), che non erano erogati alle società segnalate alla centrale rischi;
8) che il credito della controparte, segnalato a sofferenza, era altresì contestato per le ragioni indicate in citazione.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute.
2.1. si opponeva alla domanda, contestando sia l’an che il quantum debeatur. Osservava che la segnalazione era legittima, siccome avvenuta nel rispetto della
normativa di riferimento, e che, in ogni caso, dopo la notificazione del provvedimento cautelare (al cui giudizio non aveva partecipato, non essendo più titolare del credito sin dall’anno 2017 per averlo ceduto a , aveva provveduto, come risultava dai documenti prodotti, ad attivare la procedura funzionale alla cancellazione dell’iscrizione. Non poteva rispondere, invece, per il periodo successivo, in cui ogni attività era di competenza di
Concludeva: ‘ Voglia in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto non più titolare del credito per quanto attiene le segnalazioni successive al dicembre 2017 e di conseguenza per qualunque richiesta di risarcimento danni successiva al dicembre 2017 (compreso). Nel merito rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto e in diritto. In ipotesi, limitare l’eventuale responsabilità di al periodo ottobre 2016 – novembre 2017. Con vittoria di spese di lite ‘.
2.2. eccepiva che dalla stessa documentazione versata in atti da parte attrice, essa non era stata parte del giudizio promosso da nei confronti di per l’asserita illegittimità della segnalazione in centrale rischi, né il provvedimento del giudice era ad essa indirizzato, né era stata mai convenuta per accertare l’illegittima segnalazione a sofferenza e che, pertanto, difettava la propria legittimazione passiva rispetto alle domande svolte dalla ricorrente.
Sotto altro profilo evidenziava l’assenza di ogni sua responsabilità perché la sua era stata soltanto una segnalazione in continuazione di quella di MPS, nell’effettuare la quale si era attenuta alla circolare n.139/1991 della Banca d’Italia, sicché alcuna contestazione, in punto di omesso preavviso di segnalazione (dovuto, tra l’altro, solo al cliente consumatore e non, come nel caso di specie, al cliente professionista) ed in ordine alla valutazione dello stato di ‘insolvenza’, le poteva essere mossa.
Contestava, per il resto, la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Non ammesse le prove orali richieste dall’attrice, con sentenza n. 625/2023, pubblicata il 17/07/2023, il tribunale di Siena, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha respinto la domanda attrice.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
che il giudizio promosso nell’anno 2021 da non costituiva prosecuzione del giudizio cautelare conclusosi nell’anno 2019, non essendo stato promosso nel termine di legge (60 giorni), che nella specie era abbondantemente decorso;
che, inoltre, parte attrice non aveva formulato alcuna domanda di cancellazione della segnalazione ma unicamente un’azione di risarcimento danni;
che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ‘ di ritenersi in astratto fondata per il periodo successivo alla cessione, ma non ritenersi decisiva essendole attribuita una condotta (mancata cancellazione), fonte di responsabilità, pur se , come oltre si dirà, non assumerà rilevanza ai fini della decisione ‘;
che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ‘ sollevata da stata ritualmente formulata ma non apparfondata’, sul punto così argomentando : ‘E’ vero che secondo l’art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma; e secondo la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato ‘negativamente’ (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); Ne consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia. Ciò però non può voler dire che il cessionario non sia tenuto a verificare la persistenza dei presupposti per la segnalazione e la ricorrenza dei presupposti per una diversa classificazione o e per la cancellazione . Rispetto alla domanda risarcitoria , a prescindere dal merito, la legittimazione passiva non potrebbe essere negata ‘;
che la causa poteva essere decisa ‘ sulla base della cd ragione più liquida ( tra le altre Cass 363 /19) ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, che per la giudicante è costituita dal mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante su parte attrice in ordine all’ ‘ an’ e al ‘ quantum’ del risarcimento’. E, al riguardo, ha così testualmente motivato: ‘Occorre ricordare che nel processo civile, l’attore, secondo i co-
muni canoni sanciti dall’art. 2697 c.c. che gravano su colui che fa valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento e l’onere di provare i fatti costituivi della domanda ex art. 2697 c.c., presuppone, come antecedente logico necessario, l’adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di provare (cfr. fra le tante ed a mero titolo esemplificativo, Cass. civile sezione I 22.3.2013 n. 7299; Cass. civile 29.3.2012 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 7844). L’onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costituitivi della domanda assume valenza imprescindibile all’interno del sistema processuale vigente caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione introdotto ex art. 115 c.p.c., come modificato dall’art. 45 L. 69/2009. Al contrario l’attrice è assai avara di allegazioni limitandosi a produrre : – la dichiarazione resa dal dott. , commercialista di che espone con riguardo ai finanziamenti richiesti da alla : ‘il direttore della Banca ha riferito al sig. di non poter procedere con la pratica a causa della segnalazione a sofferenza effettuata da RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE.’; In realtà non vi è traccia documentale della richiesta e della risposta dell’ – una missiva dell’odierna attrice del 19.5.2020 ‘le confermiamo il nostro interesse all’ottenimento di un finanziamento dedicato all’acquisto di nuove apparecchiature destinate al nostro Centro Medico. In particolare è nostra intenzione dotare il Centro di un apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC) ed inoltre di una nuova risonanza magnetica più performante in sostituzione a quella attualmente in dotazione. La spesa complessiva è valutata
in circa 50/70.000,00 Euro. e in risposta mail inviata a 22.5.2020 dal dott. della società RAGIONE_SOCIALE, mediatore creditizio che risponde : ‘Purtroppo dalla RAGIONE_SOCIALE Rischi risulta impossibile procedere a causa della presenza di posizioni deteriorate con addirittura ceduti. Con la presente voglio però anche significarle che nessun intermediario finanziario è in grado di lavorare la sua pratica con una situazione di questo tipo. Le consiglio quindi di gestire al meglio le situazioni pregresse e/o studiare una alternativa con una diversa società perchè questa, purtroppo e sostanzialmente, è infinanziabile. Non può non immediatamente osservarsi che dalla richiesta della società ( 19.5.2020) alla risposta del mediatore creditizio ( 22.5.2020) sono trascorsi solo due gior- Cont
ni ( peraltro in piena emergenza Pandemia da Covid 19 come noto) il che fa seriamente dubitare che un qualsiasi contatto possa essere intercorso tra l’intermediario e gli Istituti di credito , trattandosi verosimilmente invece di una risposta data in base a valutazioni soggettive , che però non costituiscono prova. L’altro documento depositato è una missiva , redatta , in epoca successiva agli accadimenti che ne sono oggetto, su richiesta di parte attrice , del seguente tenore nella quale è la stessa parte scrivente che dà atto dell’esistenza di motivi finanziari ostativi , il che appare poco credibile quanto alla genuinità della risposta , e comunque non rilevante . Da tutto ciò parte attrice fa discendere , attraversando un incolmato vuoto probatorio , e limitandosi a passare in rassegna principi giurisprudenziali , una richiesta risarcitoria per oltre 140.000 euro Invero anche le prove testimoniali richieste o costituiscono mera conferma della documentazione depositata , ovvero tendono a far dire al teste che la mancata conclusione di contratti commerciali è dipesa dall’impossibilità per di ottenere finanziamenti a causa della segnalazione in RAGIONE_SOCIALE , il che, in mancanza di altri riscontri probatori , appare , con evidenza , non consentito Alcuna richiesta di prestito o finanziamento , nei confronti di qualsivoglia istituto ( l’unica richiesta è rivolta all’intermediario) è stata prodotta né il conseguente rifiuto che certamente , per essere provato, avrebbe dovuto risultare per iscritto e certamente non attraverso una prova testimoniale peraltro priva di ogni contestualizzazione , così che la quantificazione del danno patrimoniale è rimasta totalmente priva di supporto probatorio. La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è meramente enunciata nelle conclusioni e non provata osservato che anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno deve essere letta alla luce dei criteri di cui agli artt 1226 e 2056 c.c. che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria , anche a fronte di pregiudizi di difficile e impossibile quantificazione economica. La domanda non può trovare accoglimento’ ( così testualmente in sentenza) .
L’appello.
4 . ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo, rubricato ‘ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 25 COST. [recte, 24 Cost.) , NONCHÉ DEI PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA EX ART. 2697 C.C. E DEL DIRITTO ALLA PROVA IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. – MOTIVAZIONE ILLOGICA OMESSA AMMISSIONE DI ISTANZE DI PROVA AMMISSIBILI ED INERENTI A CIRCOSTANZA DECISIVA ‘, l’appellante denuncia che la sentenza del tribunale senese è palesemente illogica, contraddittoria e costituisce una grave lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dei principi che governano l’onere della prova ex art. 2697 c.c. e del diritto alla prova in applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.
L’appellante stigmatizza che il tribunale ha respinto la sua domanda sul presupposto di un difetto di prova relativo ad una circostanza decisiva (‘la mancata conclusione di contratti commerciali è dipesa dall’impossibilità per di ottenere finanziamenti a causa della segnalazione in RAGIONE_SOCIALE‘), quando essa aveva svolto plurime istanze istruttorie sul punto, che erano state rigettate per ragioni non afferenti alla loro formulazione o tempestività. In particolare, essa appellante aveva chiesto di assumere le prove testimoniali proprio sulla mancata conclusione dei contratti conseguente alla segnalazione in CR, ed il Giudice le aveva respinte senza motivare nel merito sicché risultava incomprensibile per quale ragione ‘non sarebbe consentito’ sentire testimoni in merito al fatto storico che ‘la mancata conclusione di contratti commerciali dipesa dall’impossibilità per di ottenere finanziamenti a causa della segnalazione in RAGIONE_SOCIALE‘. Il Tribunale non aveva coltivato argomentazioni giuridiche, né sostanziali né di rito, ma si era limitato ad un <>.
2) Con il secondo motivo, rubricato ‘ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE EX ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. MOTIVAZIONE ILLOGICA IN MERITO ALLA GENUINITA’ DELLE PROVE ‘, impugna la sentenza del Tribunale di Siena laddove ha ritenuto ‘non genuine’ le prove documentali da essa prodotte e sulla cui conferma erano chiamati a deporre i testi non ammessi. […
Tale decisione – secondo l’appellante – ‘ non è solo errata e calunniosa. ha prodotto documentazione ‘genuina’ ed ha chiesto al Giudice di portare i soggetti
redigenti della corrispondenza a testimoniarne la genuinità e, soprattutto, i fatti ivi dedotti. Anche in questo caso, il Giudice non ha inteso sentire i testimoni, salvo lamentare che sarebbero venuti ‘solo’ a confermare quanto dichiarato per iscritto. Delle due, l’una: – o il Giudice ritiene probabilmente non genuino il documento, ed allora l’assunzione della testimonianza dell’autore è necessaria; – o il Giudice ritiene genuino il documento e quanto ivi riportato, dovendole assumerlo per il decidere, senza esitare. Anche in questo caso, il Tribunale ha prima negato un’istruttoria e poi contestato documenti la cui veridicità sarebbe stata confermata dai testimoni in istruttoria. Trattasi, nuovamente, di capo della sentenza illogico, contraddittorio, che costituisce una grave lesione del diritto di difesa ex art. 25 Cost. nonché dei principi di onere della prova e del diritto alla prova in applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.’ .
Argomenta ancora l’appellante che la ritenuta non genuinità del documento proveniente da mediatore creditizio dimostrava ‘ peraltro, il Giudice di prime cure idea di come si svolgano effettivamente le pratiche di finanziamento alle imprese. La verifica della Centrale Rischi e del conseguente ‘merito creditizio’ di un’impresa è in tempo reale, posto che risulta da qualunque terminale bancario. La verifica sulle banche dati CRIF o , ad esempio, viene eseguita in via digitale con poche ore di lavorazione della ricerca, anche da Avvocati o istituti di ricerca. Viene invece contestato dal Giudice di prime cure che siano intercorsi ‘solo due giorni’ per il rigetto delle ipotesi di finanziamento’ . Era poi ‘ assolutamente sconcertante da parte del Giudice ritenere, con riferimento alla prod. 20, che il radiologo dott. abbia rilasciato dichiarazioni ‘non genuine’ nella corrispondenza prodotta (testuale, pag. 7 della sentenza). Il dott. è uno stimato radiologo, che non si comprende per quale ragione dovrebbe rilasciare dichiarazioni ‘non genuine’ (rectius false), peraltro in favore di una società come nella quale non ha alcun interesse. È evidente che la sentenza sia del tutto autoreferenziale e non motivata, illogica e contraddittoria, frutto di una travisazione del ruolo del giudice ancor prima dei documenti e delle istanze istruttorie ‘.
Con il terzo motivo, ‘ OMESSA DICHIARAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
TABLE
, l’appellante impugna la sentenza di prime cure laddove ha rigettato, per asserito difetto di prova, la domanda di risarcimento dei danni.
Premesso che ‘ la segnalazione eseguita da RAGIONE_SOCIALE è illegittima ed il fatto è pacifico, persino già accertato dal Tribunale e confermato anche nella Sentenza qui impugnata, a pagina 5’¸ l’appellante assume che, nel caso di specie, alla società attrice (oltre alla revoca del rapporto già subita) era stata preclusa la possibilità di chiedere ulteriori affidamenti e/o di accedere al mercato a condizioni normali, ciò a causa del peggioramento del rating conseguente all’illegittima segnalazione, e che un’indebita segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia è fonte perciò stesso di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale del cliente (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso e/o peggioramento delle condizioni economiche applicabili ai contratti in essere rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato del credito, con lesione del diritto d’impresa) e personale (diminuita considerazione sociale) dell’imprenditore. In altre parole, l’illegittima segnalazione in centrale rischi determina un pregiudizio di per sé, che comporta l’obbligo di risarcimento, oltre che del danno patrimoniale verificatosi, anche del danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere, o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, la cui liquidazione deve effettuarsi in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
4) Con il quarto motivo, rubricato ‘ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E SS C.P.C. CONDANNA ALLE SPESE ‘, l’appellante assume che ‘ In accoglimento delle domande di parte appellante, la Corte dovrà provvedere alla riforma anche del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite. Il Giudice ha condannato al pagamento delle spese legali, tuttavia il fondamento delle proprie domande rende ingiusta ed illegittima tale statuizione di soccombenza. dovrà, quindi, veder condannati gli appellati al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado ‘.
Si è costituita in giudizio , contestando i singoli motivi d’appello e reiterando le difese rimaste assorbite in primo grado.
Si è costituita altresì in giudizio contestando i motivi d’appello, di cui preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità per violazione dell’art.342
cpc, e riproponendo le questioni rimaste assorbite, insistendo nell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichiarata la contumacia di la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 24 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Va revocata, anzitutto, l’ordinanza 13.6.2024 con cui è stata dichiarata la contumacia di
Risulta, invero, dall’esame del fascicolo che l’appellata si è costituita in giudizio in data 11.6.2024 rispetto all’udienza di trattazione del 12.6.2024. Al momento della dichiarazione di contumacia la parte era, quindi, già costituita in giudizio e, pertanto, va revocata la dichiarazione di contumacia.
L’eccezione d’inammissibilità dell’appello, formulata ex art.342 cpc da è infondata, la lettura dell’impugnazione permettendo di individuare i capi della decisione impugnata e le censure proposte dall’appellante, come sopra sintetizzate.
Va considerato, poi, che ha riproposto in grado d’appello l’eccezione di difetto di legittimazione passiva respinta espressamente dal tribunale di Siena (§ 4, pag.5-6 della sentenza di primo grado).
La mera riproposizione è inammissibile: l’appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale, che non risulta essere stato proposto. Peraltro, la parte si è costituita tardivamente in giudizio (il giorno prima dell’udienza di trattazione), sicché, se anche avesse proposto appello incidentale, questo sarebbe stato inammissibile.
Ancora in via preliminare va considerato che, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, la sentenza di primo grado non contiene alcuna decisione in ordine alla sussistenza della condotta illecita imputata alle convenute, tale non potendosi considerare l’affermazione, contenuta a pag.5, § 1, così formulata: ‘ Deve subito chiarirsi che a giudicante condivide la motivazione, nel merito del provvedimento cautelare ‘.
Questa affermazione si inserisce nel paragrafo in cui il giudice affronta le questioni in rito. Così espressamente: ‘ Prima di giudicare nel merito delle domande di parte attrice
pare necessario soffermarsi sulle questioni in rito :…’. Quindi, il tribunale affronta quattro questioni espressamente qualificate di rito, così testualmente: ‘ 1. L’odierno giudizio non può essere considerato la causa di merito del procedimento cautelare conclusosi con provvedimento, in sede di reclamo, del Tribunale di Siena del 17.6.2029. Se è vero che , a norma dell’art. 669 octies comma 6 c.p.c.’ le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’art. 669 novies non si applicano al procedimento ex art. 700 c.p.c…’ e che quindi l’introduzione del giudizio di merito non è più necessaria per la validità ed efficacia del provvedimento cautelare, ciò non vuol dire che, ove invece la parte decida di iniziarlo, non debba rispettare il termine perentorio di 60 giorni, nella specie abbondantemente decorso. Peraltro, in difetto di produzione del ricorso (ma solo dell’ordinanza di reclamo) cautelare non è dato sapere , ai fini della valutazione di strumentalità, se in quella sede fosse stata , manifestata, anche implicitamente, l’intenzione di voler agire giudizialmente oltre che per far cessare i comportamenti denunziati anche per ottenere il risarcimento dei danni. Il presente giudizio deve quindi considerarsi autonomo rispetto al procedimento cautelare che può comunque essere considerato quale elemento probatorio ai fini del presente giudizio. Deve subito chiarirsi che a giudicante condivide la motivazione, nel merito del provvedimento cautelare. 2. Parte attrice non ha formulato alcuna domanda di cancellazione della segnalazione nel presente giudizio ma unicamente, previo accertamento della responsabilità per la segnalazione, di risarcimento danni. 3. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva di può ritenersi in astratto fondata per il periodo successivo alla cessione, ma non potrebbe ritenersi decisiva essendole attribuita una condotta (mancata cancellazione), fonte di responsabilità, pur se, come oltre si dirà, non assumerà rilevanza ai fini della decisione 4. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da è stata ritualmente formulata ma non appare fondata. E’ vero che secondo l’art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma; e secondo la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato
‘negativamente’ (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); Ne consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia. Ciò però non può voler dire che il cessionario non sia tenuto a verificare la persistenza dei presupposti per la segnalazione e la ricorrenza dei presupposti per una diversa classificazione o e per la cancellazione. Rispetto alla domanda risarcitoria, a prescindere dal merito, la legittimazione passiva non potrebbe essere negata ‘.
Segue poi il quinto paragrafo, che è aperto da questa affermazione: ‘ Ciò tutto premesso la presente causa può essere decisa sulla base della c.d. ragione più liquida (tra le altre Cass. 362/19) ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, che per la giudicante è costituita dal mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante su parte attrice in ordine all’ ‘an’ e al ‘quantum’ del risarcimento ‘.
Il quinto paragrafo continua poi con la motivazione del rigetto nel merito in base al principio della ragione più liquida.
Simile articolazione della motivazione della sentenza di primo grado rende evidente che l’affermazione, secondo cui ‘ Deve subito chiarirsi che a giudicante condivide la motivazione , nel merito del provvedimento cautelare ‘ – inserita nel paragrafo relativo alle questioni processuali e, in particolare, nei periodi relativi al valore da attribuire al provvedimento cautelare emesso due anni prima, questione sulla quale il tribunale così conclude: ‘ Il presente giudizio deve quindi considerarsi autonomo rispetto al procedimento cautelare che può comunque essere considerato quale elemento probatorio ai fini del presente giudizio. Deve subito chiarirsi che a giudicante condivide la motivazione, nel merito del provvedimento cautelare’ – non ha alcun valore di decisione nel merito in ordine all’illiceità o meno della condotta tenuta dalle convenute. Al ‘subito’ indicato nella frase sopra riportata non segue una correlata decisione, posto che il tribunale decide nel merito in base al principio della ragione più liquida.
In sintesi, stante l’effetto devolutivo dell’appello e la riproposizione delle questioni rimaste assorbite in primo grado, l’oggetto del presente giudizio si estende anche al giudizio sulla illiceità o meno della condotta imputata alle convenute.
12. Ciò premesso, la sentenza di primo grado va confermata sia pure con una diversa motivazione del rigetto dell’azione di risarcimento danni.
Nel proporre la domanda risarcitoria ha allegato quale condotta illecita l’asserita segnalazione indebita a sofferenza alla Centrale RAGIONE_SOCIALE gestita dalla Banca d’Italia effettuata da .
L’attrice ha così individuato i fatti di rilievo: i) con lettera datata 24.10.2016 MPS le aveva comunicato quanto segue: ‘ Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l’inibizione alla emissione di assegni, invitandovi alla restituzione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d’Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza ‘; ii) tuttavia, già precedentemente all’ottobre 2016, essa risultava segnalata a sofferenza presso la RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia per l’importo di euro 54.096,00, come doveva ritenersi dimostrato esaminando il report della Centrale Rischi alla luce delle note esplicative della Banca d’Italia sul funzionamento della stessa centrale; infatti, essendo visibile il passaggio a sofferenza di dall’ottobre 2016, MPS aveva effettuato la relativa segnalazione entro il 25 settembre 2016 avendo riguardo alla situazione del cliente esistente al 31 agosto 2016; iii) quindi, dalla visura di RAGIONE_SOCIALE Rischi risultava la prova che RAGIONE_SOCIALE, già anteriormente alla missiva del 24.10.2016, aveva provveduto a segnalare alla RAGIONE_SOCIALE di Banca d’Italia il passaggio a sofferenza di iv) tale segnalazione era illegittima sotto un duplice profilo: (1) innanzitutto, poiché avvenuta senza la preventiva comunicazione al cliente, in violazione del coordinato disposto degli artt. 121, 125 TUB, art. 1375 c.c., nonché dell’art. 4 co. 7 del ‘Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia’; (2) sotto altro profilo, poiché avvenuta senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva di in violazione delle citate norme TUB, nonché dell’art. 1375 c.c. e delle istruzioni Banca d’Italia sul funzionamento della Centrale Rischi.
In sintesi, secondo l’attrice, dall’esame del rapporto della Centrale Rischi e tenuto conto delle previsioni di cui alla circolare della Banca d’Italia n.139/1991 e ss. mod., se-
condo cui ‘ Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla RAGIONE_SOCIALE tutte le informazioni di rischio della propria clientela nel rispetto delle soglie di censimento previste. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l’apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento’, può desumersi la prova logica di una segnalazione a sofferenza in data antecedente alla lettera del 24.10.2016.
12.1. Ora, l’assunto secondo cui la segnalazione sarebbe avvenuta prima del 24.10.2016 senza preventiva comunicazione al cliente, si basa su un errore percettivo dell’attrice ed un conseguente errore logico-deduttivo.
Infatti, dalla lettura del report della Centrale Rischi della Banca d’Italia (report che si riproduce di seguito mediante screenshot), risulta chiaramente che, in relazione alla data di riferimento del mese di ottobre 2016, in cui è indicata per la prima volta la segnalazione a sofferenza, ‘le informazioni sono disponibili far tempo dal 2/12/2016.
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Dallo stesso report, riferito al mese di settembre 2016, non risulta alcuna segnalazione. Lo stesso report (che mediante screenshot si riproduce di seguito) in tal caso indica che ‘le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/10/2016’.
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Sono evidenti allora l’errore percettivo e quello deduttivo di parte appellante.
La segnalazione fu fatta da soltanto nel mese di novembre 2016, ovvero dopo la lettera del 24.10.2016, con disponibilità di dati a partire dal 2/12/2016. In precedenza non fu fatta alcuna segnalazione a sofferenza.
Ora, la lettera 24.10.2016 di – il cui contenuto di seguito si riporta: ‘ Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l’inibizione alla emissione di assegni, invitandovi alla restituzione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione RAGIONE_SOCIALE gestito dalla Banca d’Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza ‘ – contiene l’informativa richiesta dalla circolare n.139/1991 della Banca d’Italia.
In tale circolare l’autorità di vigilanza, differenziando la pozione del cliente consumatore da quello non consumatore, per il primo dei quali soltanto esiste una normativa primaria ad hoc, prevede: ‘ Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato ‘negativamente’ (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione ‘negativa’11. Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento -preavvertire il debito-
re/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione. Se il cliente è un consumatore, l’informativa preventiva va fornita anche se l’esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di ‘Credito ai consumatori’12. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere ‘.
Nel caso di specie non viene in rilievo un consumatore, per cui correttamente la informò per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza, e cioè in occasione della stessa lettera del 24.10.2016, con cui erano revocati gli affidamenti ed era disposto il passaggio a sofferenza dei crediti .
Inoltre, tale lettera non arrivò inaspettata in quanto già l’anno prima RAGIONE_SOCIALE segnalò a (v. lettera 13.10.2025) che il saldo del rapporto era negativo per euro 44.266,78, invitandola a formulare ‘ una concreta proposta di sistemazione, preceduta da una pronta rimessa a decurtazione’ ed evidenziando che ‘le linee di credito a suo tempo concesse devono intendersi a graduale smaltimento, senza ricostituzione del prelevabile ‘.
Pertanto, il primo addebito – essere avvenuta la segnalazione a sofferenza senza preventiva comunicazione al cliente – è privo di fondamento sia in fatto che in diritto.
12.2. Quanto al secondo addebito, secondo cui la segnalazione a sofferenza sarebbe avvenuta ‘ senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva della in violazione delle citate norme TUB, nonché dell’art. 1375 c.c. e delle istruzioni Banca d’Italia sul funzionamento della Centrale Rischi ‘, anch’esso è privo di fondamento.
La Circolare n.139/1991 (e succ. aggiornamenti) della Banca d’Italia, che ha disciplinato la Centrale Rischi e gli obblighi di segnalazione degli intermediari, nel cap. II, sez. 2, par. 1.5. definisce la categoria delle ‘Sofferenze’ in questi termini: ‘ Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o per-
sonali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Costituiscono un’eccezione al principio dell’attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle ‘sofferenze’ le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento ‘finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari’. Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati ‘utilizzato’. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. Tale criterio deve essere seguito anche dall’intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza…’.
Rileva, quindi, ai fini della categoria de qua , l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
La stessa circolare definisce ‘l’insolvenza’ come ‘l’incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte’.
La circolare precisa, poi, per quanto rileva nel presente giudizio, che ‘l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore’.
In altre parole uno o più ritardi nel pagamento non rilevano di per sé, mentre l’incapacità non transitoria del debitore di pagare le obbligazioni assunte con la banca giustifica la classificazione a sofferenza.
Inoltre, la segnalazione a sofferenza non è possibile, se non in presenza di altri elementi, quando il credito (oggetto della possibile segnalazione) è contestato dal debitore.
Orbene, facendo applicazione di dette regole al caso di specie, deve ritenersi che la segnalazione effettuata nel mese di ottobre 2016 da non sia stata fatta in violazione della Circolare n.139/1991 della Banca d’Italia.
La documentazione in atti dimostra, infatti, che l’inadempimento per scoperto di conto corrente n.26540.79 non era occasionale e/o transitorio, ma si trascinava da mesi o, meglio, da oltre un anno. Nella lettera 13.10.2015, sopra richiamata, la situazione veniva segnalata dalla banca alla cliente/debitrice, che era invitata alla sistemazione dell’esposizione debitoria. La stessa lettera precisava che le linee di credito a suo tempo concesse ‘dovevano ora intendersi a graduale smaltimento, senza ricostituzione del prelevabile’. In altre parole il conto corrente, come si dice in linguaggio gergale bancario, era ‘congelato’. La successiva lettera del 24.10.2016, di formale revoca dei fidi, e di passaggio a sofferenza era pertanto in continuazione di valutazione con quanto risultante dalla lettera del 2015. La cliente non era rientrata dell’esposizione debitoria che, come risulta dal report della RAGIONE_SOCIALE Rischi per i mesi antecedenti a ottobre 2016, era anzi aumentata (degli interessi nel frattempo maturati). Segno, questo, che il cliente non era rientrato e, quindi, che la sua era un’incapacità di adempiere alle obbligazioni di carattere non transitorio.
Per contro, nessuna prova è stata offerta dall’attrice o, comunque, è stata acquisita agli atti in ordine al fatto che il credito fosse stato contestato prima della segnalazione a sofferenza del 2016.
Se simili contestazioni vi fossero state, l’attrice avrebbe prodotto senz’altro in giudizio i relativi documenti. Invece, l’unico documento prodotto è una lettera del 24.3.2018, cioè successiva di 17 mesi alla segnalazione a sofferenza e dopo che il credito a sofferenza era stato già ceduto nel 2017 a con cui chiese l’accesso alla documentazione bancaria ex art.119 TUB e contestò preventivamente, senza nemmeno sapere l’esito dell’accesso, di avere mai concluso un contratto per iscritto (contratto di conto
corrente che poi la stessa attrice produce quale doc.1 e che risulta sottoscritto in data 9.7.1985).
Pertanto, in base agli elementi sopra evidenziati, la segnalazione a sofferenza fu effettuata correttamente nell’anno 2016, in piena conformità e coerenza con le disposizioni di cui alla nota circolare della Banca d’Italia.
L’attrice deduce, tuttavia, la sussistenza dell’illecito anche sotto il diverso profilo della mancata esecuzione dell’ordine cautelare emesso dal Tribunale di Siena, a seguito di reclamo cautelare in procedimento di urgenza ex art.700 cpc, diretto ad ottenere la cancellazione della iscrizione. In accoglimento del reclamo, con provvedimento in data 17.6.2019, reso nella contumacia di , il Tribunale di Siena ordinò alla predetta banca di procedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Nell’impostazione di tanto , quanto la cessionaria del credito, erano tenute ad eseguire l’ordine, sicché la mancata esecuzione le esporrebbe a responsabilità civile.
Nell’esaminare la questione va ricordato che , nell’ambito di una più ampia cessione in blocco dei crediti, aveva ceduto in data 20.12.2017 (v. Avviso comunicazione in G.U. in atti) a il credito per cui è causa.
Pertanto, quando fu emesso il provvedimento cautelare il credito non era più nella titolarità di MPS ma del cessionario (e ciò da oltre un anno e mezzo), che non fu chiamato a partecipare al relativo giudizio cautelare.
Ora, in tanto si può assumere che dalla mancata esecuzione di un provvedimento cautelare sia conseguito un danno, in quanto si accerti come esistente il diritto a cautela del quale fu emesso il provvedimento cautelare.
Nel caso di specie, come sopra detto, tale diritto è inesistente, atteso che banca MPS effettuò la segnalazione in data 24.10.2016 in conformità alla circolare della Banca d’Italia n.139/1991.
Sotto altro profilo va anche considerato che il provvedimento cautelare non era in ogni caso opponibile a che non fu chiamata a partecipare al giudizio cautelare nonostante che la stessa fosse titolare del credito dal dicembre 2017 e che dal gennaio 2018 stesse continuando nella segnalazione della posizione a sofferenza, poi passa-
ta a perdita, e che esso non era nemmeno eseguibile da MPS, che non era più la titolare del credito.
Alla luce delle considerazioni testé svolte i primi tre motivi d’appello vanno respinti, dovendosi accogliere le questioni in punto di sussistenza dell’illecito prospettate in primo grado dalle appellate e rimaste assorbite in ragione dell’applicazione del principio della ragione più liquida.
Il quarto motivo d’appello relativo al capo sulle spese non è un motivo d’appello in senso proprio, costituendo una mera richiesta di regolamentazione delle spese dei due gradi una volta che la Corte avesse accolto i precedenti motivi d’appello e condannato le appellate al risarcimento dei danni.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base a questi parametri: DM 55/2014, e ss. mod., scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4; nulla per la fase 3 (istruttoria/trattazione), non effettivamente tenutasi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l’appello;
-condanna parte appellante a rimborsare alle appellate le spese di questo grado, che liquida, a favore di ciascuna parte, in complessivi euro € 9.991,00, oltre al rimborso (15%) delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 25-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.